Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
RG 5579 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5579 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MINOPOLI GENNARO presso il C.F._1
quale elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. MARTINO LUIGI presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/03/2025 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in
NAPOLI il 20710/1997 (atto n. 220, P. II, S. A, anno 1997).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 26/04/1999 e il 19/10/2005, Per_1 Per_2
maggiorenni di cui solo il primo anche economicamente indipendente.
Le parti comparivano personalmente all'udienza del 10/06/2025 e, in primis, precisavano che per mero errore indicavano nel ricorso la figlia (19/10/2005) quale minorenne, che, invece, ha Per_2
1
(donazione) limitatamente alla nuda proprietà in favore dei due figli in parti uguali cioè al 50% ciascuno con riserva di usufrutto per entrambi i beni in favore di entrambi i coniugi separandi”.
Inoltre, confermavano che “tale atto sarà eseguito nel termine di 180 giorni dalla omologa della separazione” ed evidenziavano che “tale condizione è necessaria per la risoluzione della vicenda separativa e per la regolazione dei rapporti economici conseguenti alla separazione”.
Il giudice, all'esito dei chiarimenti, riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle condizioni di cui al ricorso come precisate alla suddetta udienza del 10/06/2025, qui di seguito riportate:
I coniugi vivranno separati, fissando il primo il proprio domicilio in via F. Brunelle schi 7
(casa di proprietà esclusiva), ove abiterà con il figlio , mentre la seconda presso l'abitazione Per_1 di proprietà esclusiva sita nell' immediata adiacenza (circa 100 mt), via Giulio Arata n. 7, ove si è trasferita e da qualche tempo in uno alla figlia , giusta la visura catastale che si allega ai fini Per_2
della descrizione del cespite.
Per favorire l'esodo nella “nuova abitazione!” nella quale si sono già e nelle more trasferite, la moglie e la figlia del di circa 100 m.q. quest'Ultimo ( ha già provveduto Pt_1 Parte_1 ad un esborso di 30.000,00 € in favore della moglie, per consentirLe di ristrutturare il detto cespite, oggetto di una lunga locazione nel quale (cespite) sono stati ultimati anche i lavori di ristrutturazione.
Tenuto conto della necessità dei coniugi di “sistemare ora per allora, le ulteriori proprietà in quel di Sperlonga”, acquisite in fatto grazie al risparmio di entrambe i coniugi e propriamente:
a) appartamento posto al piano terra int. 1 – di 3,5 vani catastali riportato nel nceu del
Comune di Sperlonga al folio 7 – p.lla 118 – sub. 1 – cat cat A/2 – cl° 6 / r.c. 388,63 €, sito alla via
Salette s.n.c. (Sperlonga), con annessa corte esclusiva, ripor tata al foglio 7 – p.lla 118 – sub. 5 – intestato unicamente a . Parte_1
b) terreno sito nel Comune di Sperlonga, riportato al catasto terreni del Comune di Sperlonga al foglio 7 / p.lla 119 / var .3 – della superfice di a 08, ca 76, con natura di seminativo – r.d. 10512
– r.a. 9198 – intestato unicamente a . CP_1
2 sin d'ora, i coniugi, decidono che le due proprietà (di cui ai capi A e B) verranno (quanto alla nude proprietà, con riserva di usufrutto anche ultramortem in capo ai coniugi) donate a titolo CP_ gratuito in favore dei 2 figli, e sia ed in parti uguali e cioè al 50% ciascuno con riserva Per_1
di usufrutto per entrambi i beni in favore di entrambi i coniugi separandi tale atto sarà eseguito nel termine di 180 giorni dalla omologa della separazione” tale condizione è necessaria per la risoluzione della vicenda separativa e per la regolazione dei rapporti economici conseguenti alla separazione”.
A fronte del mantenimento, i coniugi rinunciano reciprocamente ad esso, stante la perfetta autonomia patrimoniale e reddituale di ciascuno di Loro, mentre per quanto attiene il mantenimento della figlia , (x essere autosufficiente) è posto a carico del padre un mantenimento Per_2 Per_1 mensile di 300,00 € oltre Istat annuale e oltre al 50% delle spese mediche / universitarie ed altre straordinarie che si rendessero necessarie.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché, comunque, le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti
; Parte_1 CP_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 220, P. II, S. A, anno
1997);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13/06/2025
Il Presidente estensore Dott.ssa V. Rosetti
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