Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/02/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 9425/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9425/2020 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili, vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 miciliato in EC NO ( presso lo studio dell'avv. Maria Michela Albano dalla quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nata ad [...] il [...], C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2 omiciliata in Salerno alla Via Ostagli dell'avv. Maria Garofano dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa
2011 nel Comune di EC NO (SA) e coniugale erano nati due figli: (22.02.2013) e (12.10.2018), chiedeva pronunciarsi CP_2 Pt_2 la cessazio effetti civili atrimonio, precisando che, con provvedimento del 13.01.2020, il P.M. presso il Tribunale di Salerno aveva autorizzato l'accordo di separazione consensuale concluso in sede di negoziazione assistita. In particolare, il ricorrente rilevava che i rapporti con la moglie erano particolarmente litigiosi a causa dei comportamenti di quest'ultima che aveva più volte limitato e ostacolato la frequentazione dei figli approfittando della genericità degli accordi separativi sul punto;
pertanto, chiedeva la conferma delle condizioni concordate in sede di separazione quanto al regime di affidamento e all'assegnazione della casa familiare e la previsione di una dettagliata regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso di sé, oltre ad una riduzione della misura del mantenimento in ragione di un peggioramento della propria condizione economica. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che non si CP_1 opponeva alla pronuncia di divorzio ma contestava qua ricorrente e, in particolare, precisava che quest'ultimo aveva assunto comportamenti poco collaborativi nella gestione dei figli creando difficoltà nella sua organizzazione quotidiana e costringendola a sostenere ingenti spese per il loro accudimento;
chiedeva, in ogni caso, la pronuncia di divorzio con la conferma di quanto concordato in sede di separazione dalle parti.
2. In data 29 aprile 2021, i coniugi erano comparsi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale che adottava i provvedimenti adottati in sede di separazione. Espletata l'istruttoria, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso e fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 431/2022, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale ha disposto la conferma dei provvedimenti resi in sede di separazione quanto all'affidamento condiviso dei figli minori e all'assegnazione della casa familiare, ha regolamentato in maniera dettagliata i tempi di permanenza dei figli presso il padre e ha ridotto a € 250,00 (€ 125,00 ciascuno) la misura del mantenimento per i figli in ragione dello stato di disoccupazione del ricorrente. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Affidamento dei figli In ordine al regime di affidamento dei figli minori, occorre valutare la domanda di affidamento esclusivo a sé avanzata dalla resistente più volte nel corso del giudizio a causa del persistente comportamento poco collaborativo del ricorrente nell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale. A tal proposito, occorre premettere che, con ordinanza del 12.12.2022, il G.I. ha nominato un consulente tecnico, nella persona della dott.ssa Persona_1
, al fine di accertare le capacità genitoriali delle parti e l
[...] psicologiche delle stesse e dei figli minori, all'esito della quale, con provvedimento reso all'udienza del 06.07.2023, ha disposto incontri padre-figli in spazio neutro presso i Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di recuperare il relativo rapporto genitoriale. Tanto premesso, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. Nel caso di specie, si evidenzia che dall'espletata CTU, a firma della dott.ssa
[...]
, le cui valutazioni e conclusioni sono fatte proprie dal Trib Persona_1 di vizi tali da disattenderle, essendo state le indagini compiute con metodologia ampliamente esplicata e attraverso oggettivi riscontri testali supportati da un percorso argomentativo logico, garantendo altresì il pieno contraddittorio, è emerso in primo luogo, quanto alle capacità genitoriali delle parti che <(…) Il signor assume con i figli comportamenti non sempre Pt_1 funzionali. I vissuti familiar ticolare il periodo dell'infanzia privo del naturale accudimento materno e familiare, privano il padre dei necessari strumenti per esercitare in modo sano il suo essere genitore. Inoltre Le loro interazioni risentono della conflittualità con l'ex-moglie. Le condizioni psicologiche dei minori quando sono dal padre risultano “tese”, i bambini non si sentono sereni, compresi, protetti. Il signor pur avendo una nuova relazione esprime conflittualità e Pt_1 risentimen guardi della madre dei minori. La difficoltà di comunicazione tra gli ex-coniugi compromette la complicità nel ruolo genitoriale che viene esercitato separatamente creando disagio nei minori che ricevono messaggi a volte opposti e contraddittori. >> mentre << La signora mostra un equilibrio che CP_1 scaturisce dall'elaborazione della separazion r . Riesce a scindere Pt_1 il ruolo coniugale terminato da quello genitoriale. Inoltre, ra per permettere ai minori di conservare legami con entrambi i rami parentali ciò denota ulteriormente la sua responsabilità genitoriale, accompagna i bambini anche dai nonni e dai parenti paterni. (social caregiving) >> con la conseguenza che i minori si trovano a vivere due realtà opposte: vivono in armonia a casa della madre in un contesto logistico ben organizzato e funzionale ai loro bisogni mentre trovano
“rigidità” nel contesto paterno dove non ci sono spazi adatti (si trovano a condividere con il letto con il padre e la sua nuova compagna) e dove i bambini non sempre si sentono accolti, capiti e accuditi, percependo una distanza affettiva, regole da osservare e scarsa empatia che determina chiusura (cfr. CTU in atti). Inoltre, la CTU ha evidenziato altresì che << Dagli incontri tra genitori e figli è emerso che entrambi i minori hanno con la madre un rapporto sereno. Le interazioni risultano funzionali. La signora è una madre affettuosa e CP_1 accudente. Riesce ad imporre regole educ autorevolezza. I bambini riconoscono e rispettano il suo ruolo genitoriale. Con il padre è presente una rigidità affettiva, percepita anche a livello educativo, che espone i bambini a stress e frustrazione emotiva. Entrambi i minori hanno con lui una relazione non del tutto funzionale. Le interazioni sono molto rigide, è evidente una distanza affettiva percepita da entrambi i bambini. Il ruolo educativo del padre è percepito come autoritario. I minori esprimono timore e chiusura nell'interazione con il genitore che risulta poco empatico. >> (cfr. CTU in atti). Tanto premesso, deve precisarsi che, all'esito della CTU che ha consigliato ad entrambe le parti di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, è stato offerto altresì al uno strumento per recuperare la relazione con i figli Pt_1 attraverso la previsi incontri in spazio neutro presso i Servizi Sociali territorialmente competenti e, dunque, con l'ausilio di esperti, ma che quest'ultimo si è rifiutato di intraprendere il suddetto percorso, oltre quello individuale di sostegno alla genitorialità, non ritenendola una strada percorribile, come emerge dalla relazione dei S.S. e come dichiarato altresì all'udienza del 25.01.2024 (cfr. relazione in atti e verbale di udienza), né si è attivato per un percorso individuale di sostegno alla genitorialità. In definitiva, il ha manifestato un atteggiamento poco aperto e Pt_1 collaborativo e u cità di mettersi in discussione e capire realmente le problematiche sottese al distacco e al rifiuto da parte dei figli, come risulta da quanto dichiarato all'udienza del 25.01.2024 laddove ha evidenziato che sono i minori a non volerlo vedere, circostanza smentita dall'accertamento peritale che ha messo in evidenza che le modalità poco funzionali di accudimento affettivo del padre contribuiscono a determinare le resistenze dei bambini a recarsi da lui; inoltre, non può non tenersi in debita considerazione quanto dichiarato dalla resistente che, oltre ad avere dato atto di avere intrapreso un proprio percorso individuale, ha precisato che l'ex marito non ha prestato il consenso ha un percorso psicologico per il piccolo consigliato da un neuropsichiatra ma CP_2 che adesso i bambini hanno raggiu ro equilibrio e che provvede da sola a tutte le necessità attesa il mancato versamento del mantenimento da parte del padre, circostanza confermata dal ricorrente (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza). Orbene, considerati i descritti comportamenti del ricorrente che non si è in alcun modo attivato per costruire un solido rapporto con i figli, ha rifiutato i sostegni offerti per la suddetta finalità ed è altresì inadempiente agli obblighi di natura economica, il Tribunale ritiene necessario prevedere una tutela rafforzata per i minori, tenuto conto che la difficoltà manifestata dalla resistente ad assumere le decisioni relative ai figli minori e il persistente atteggiamento poco collaborativo del resistente potrebbero determinare una paralisi dell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale anche per il futuro. Pertanto, per i motivi esplicati, il Tribunale ritiene di dovere attribuire alla madre la possibilità di assumere in via esclusiva le decisioni anche di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita dei figli, e (mediche, scolastiche, CP_2 Pt_2 ludiche, sportive, richiesta di passaport o validi per l'espatrio, autorizzazioni di viaggi anche all'estero etc.…), disponendosi, dunque, l'affidamento super esclusivo dei figli minori, alla madre con residenza prevalente presso la stessa. Infine, il Tribunale ritiene opportuno invitare nuovamente il a Pt_1 intraprendere un percorso psicologico e di sostegno alla genitorialità. Tempi di permanenza dei figli presso il padre Al riguardo, il Tribunale ritiene opportuno disporre una tutela rafforzata per i minori anche sotto tale spetto e prevedere, dunque, che gli incontri tra il padre e i figli si svolgano presso i Servizi Sociali territorialmente competenti per un pomeriggio alla settimana e alla presenza di uno psicologo e soltanto in seguito all'esito positivo da parte del di un percorso di sostegno alla genitorialità. Pt_1
Assegnazione della casa famil Tenuto conto di quanto in precedenza disposto, si dispone l'assegnazione della casa familiare, sita in EC NO (SA) alla Via C. Colombo n. 9, a per ivi convivere con i figli minori. CP_1
Mantenimento dei figli In merito alle richieste a contenuto economico, occorre precisare che, con i provvedimenti provvisori, è stata disposta una riduzione della misura del mantenimento concordata in sede di separazione per i figli (pari da a € 350,00 a
€ 250,00) in ragione dello stato di disoccupazione del ricorrente che ne chiede la conferma, mentre la resistente ha chiesto la conferma della somma concordata in precedenza. Per ciò che concerne la condizione economica-reddituale delle parti, dalla documentazione depositata, risulta che il ricorrente ha percepito un reddito di circa € 9.700,00 nell'anno 2020 e di circa € 5.400,00 nell'anno 2021, è stato assunto quale tirocinante per il reinserimento lavorativo nel marso 2022 con buste paga di € 500,00 mentre la resistente, dipendente dall'azienda ospedaliera, ha dichiarato un reddito di circa € 24.400,00 nell'anno 2019, di circa € 21.800,00 nell'anno 2020 e di circa € 23.300,00 nell'anno 2021 (cfr. documentazione in atti). Pertanto, tenuto conto della complessiva situazione economica delle parti, della mancanza di un mantenimento diretto dei figli da parte del padre e delle accresciute esigenze di questi ultimi, il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo a carico di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 di € 350,00 (€ 175,00 ciascuno) oltre rivalutazione CP_1
o gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli minori CP_2
e , oltre al 50 % delle spese straordinarie ( Pt_2 scol universitarie, sportive, ricreativa etc…) da documentare. Le spese seguono la soccombenza tenuto conto della durata del presente giudizio e, in particolar modo, della fase istruttoria, determinata dall'attivazione di strumenti finalizzati al recupero del rapporto padre – figli rispetto ai quali il
è rimasto inadempiente, e sono liquidate d'ufficio tenuto conto della Pt_1
e del valore del procedimento;
le spese di CTU, così come liquidate con separato decreto, sono poste in via definitiva a carico di entrambe le parti nella misura della metà con vincolo di solidarietà per il CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: A) dispone l'affidamento super esclusivo dei figli minori, e alla CP_2 Pt_2 madre con residenza prevalente presso la stessa;
B) dispone che gli incontri tra il padre e i figli si svolgano presso i Servizi Sociali territorialmente competenti per un pomeriggio alla settimana e alla presenza di uno psicologo e soltanto in seguito all'esito positivo da parte di di un percorso di sostegno alla genitorialità; Parte_1
C) nazione della casa familiare, sita in EC NO (SA) alla Via C. Colombo n. 9, a per ivi convivere con i figli CP_1 minori D) dispone l'obbligo a carico di di corrispondere, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, a ma di € 350,00 (€ 175,00 CP_1 ciascuno) oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli minori e;
CP_2 Pt_2
E) pone a carico di entrambi i gen 0 se straordinarie (mediche, scolastiche/universitarie, sportive, ricreativa etc…) che si dovessero rendere necessarie per i minori, che dovranno essere documentate;
F) condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 CP_1 spese di lit 0,00 per spese ed € 3.809,0 , oltre rimborso delle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge;
G) pone in via definitiva le spese di CTU, così come liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti nella misura della metà con vincolo di solidarietà per il CTU. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 17 febbraio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi