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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 22/12/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 366/2025
Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo all'esito dell'udienza del 26.11.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito telematico secondo le modalità e i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 366/2025 RG TRA
, C.F. , nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Pt_1 A) il 05.03.1981, qualificatesi eredi di
[...] C.F._2 Per_1
, nata in [...] il [...] e deceduta in Polla (SA) in data 14.05.2021, rapp.te e difese, giusta
[...] ll'avv. Graziella Di Candia, con cui elett.te domiciliano come in atti;
RICORRENTI E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. Marina CP_1 P.IVA_1
, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domi PRETORIA, 263 POTENZA;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. in data 08.09.2020, proponeva innanzi all'intestato Tribunale, giudizio di accertamento Persona_1 tecnico pr dell'art. 445 bis c.p.c., deducendo che a seguito di revisione del 21.02.2020 le veniva revocato il beneficio precedentemente goduto (indennità di accompagnamento) poiché ritenuta, dalla CML CP_1 esaminatrice, invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa del 99%. Ritualmente instaura contraddittorio, veniva conferito l'incarico al Ctu nella persona del dott. il quale confermava il giudizio reso Per_2 dai medici ritenendo l'istante invalida nella misura medio-grave, 67-99%, dalla data di revisione (21.02.2020) CP_1 e fino alla ll'exitus, intervenuto nelle more del giudizio. Pertanto, gli epigrafati ricorrenti, in data 11.03.2025, depositavano il ricorso per cui si procede ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., rilevando l'erroneità e la insufficienza dell'elaborato definitivo, stante la ipovalutazione delle patologie riscontrate. Concludevano chiedendo, previa rinnovazione della CTU medico-legale, di accertare e dichiarare la sussistenza, in capo al de cuius, del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento come previsto dalle Leggi n. 18/80 e n. 508/88 e ss.mm.ii., con condanna dell alla CP_1 erogazione dei ratei maturati e maturandi nonché al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio. L' si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso in caso di CP_1 mancato r del termine perentorio assegnato dal G.L. per il dissenso ed il successivo termine di 30 giorni per il deposito del ricorso. Deduceva, altresì, l'infondatezza nel merito del ricorso nonché la genericità dei motivi di contestazione;
pertanto, chiedeva l'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità del medesimo;
in subordine, ne chiedeva il rigetto.
1.1. Esaminati gli atti, con provvedimento del 18.09.2025, il Tribunale invitava la parte ricorrente ad interloquire in ordine alla tempestività dell'atto di manifestazione di dissenso depositato nella prodromica fase di ATPO, evidenziando come lo stesso risultasse depositato in data 09.02.2025, ossia oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 445 bis c.p.c.. Con note scritte depositate in data 26.11.2025, le ricorrenti, richiamando quanto già dedotto, affermavano la tempestività dell'atto di dissenso evidenziando di averlo depositato “in data 09/02/2025, dovendosi prorogare la scadenza del 08/02/2025, sabato, al 10/02/2025, essendo previsto nella relativa ordinanza dell'Ill.mo Giudice ……termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data del 9.01.2025 per il deposito in cancelleria di eventuali contestazioni delle conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Pertanto, insistevano per l'accoglimento della domanda previo esperimento di nuova CTU. L' non depositava note di trattazione scritta. CP_1
2. Orbene, giova preli ente evidenziare che il ricorso è tempestivo, risultando rispettata la sequenza procedimentale espressamente prevista dall'art. 445 bis cpc. Infatti, giusta decreto del 07.01.2025, come correttamente evidenziato dalla parte ricorrente, il dies a quo ai fini del calcolo del termine perentorio di 30 giorni per il deposito dell'atto di motivato dissenso, risulta essere la data del 09.01.2025. Il dissenso è stato tempestivamente depositato in data 09.02.2025, cui ha fatto seguito, nel successivo termine – sempre di 30 giorni
– il deposito del ricorso in oggetto. Pertanto, le eccezioni sollevate dall sul punto sono da considerarsi CP_1 infondate. 3. Ad ogni buon conto, il ricorso è infondato e va, per l'effetto, rigettato. Gli odierni ricorrenti hanno contestato l'elaborato peritale reso dal dott. in quanto non rispondente Per_2 alle reali condizioni di salute della de cuius. In particolare, hanno evidenziat enerale ipovalutazione del complesso morboso, caratterizzato da: “Pregresso Linfoma non Hodgkin diffuso a grandi cellule B dello stomacosottoposto a 2 linee di terapia (terminata Novembre 2013), attualmente in RC (Follow-up). Pregressa tiroidectomia totale (03-10-2016) per Carcinoma tiroideo in terapia sostituiva, Cardiopatia ipertensiva (Miocardiopatia ipocinetica con compromissione della funzione contrattile globale del V.S.). Ipoacusia bilaterale, Vasculopatia cerebrale e atrofia (ampliamento degli spazi liquorali perivermiani inferiori, evidenziata dalla TAC ipossiacronica e infarti lacunari-ischemici), Patologia osteo-articolare degenerativa polidistrettuale”. Alla luce di detto quadro, andava, dunque, riconosciuta in favore di la necessità di “aiuto e Persona_1 supervisione da parte di terzi non essendo in grado di gestire le attività di vita quotidi quanto per la gravità delle patologie documentate che di per sé impedivano lo svolgimento delle attività quotidiane comportando alla ricorrente uno stato di estremo decadimento sia fisico che mentale.” Concludevano chiedendo, previa rinnovazione della CTU, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla revoca e sino all'intervenuto decesso. 3.1. L'incaricato Consulente, all'esito della perizia espletata sulla documentazione, concludeva riscontrando in capo a “Linfoma non Hodgkin a grandi cellule B dello stomaco in attuale remissione clinica. Ipertensione Persona_1 arteriosa. le cronica. Ipoacusia percettiva bilaterale.” Argomentava come segue: “Nell'agosto del 2012, presso il centro di riferimento oncologico della Basilicata di Rionero in Vulture, fu fatta diagnosi alla signora di Persona_1 Linfoma non Hodgkin a grandi cellule B, a localizzazione gastrica. Nel settembre successivo iniziò chemioterapia tto R-CHOP, una combinazione di alcuni farmaci insieme con prednisone, con previsione di sei cicli in totale ogni 21 giorni. Alla fine del ciclo di I linea, nell'aprile del 2013, in seguito a rivalutazione di malattia, per persistenza istologica della componente linfomatosa di basso grado (MALT), furono programmate infusioni bimestrali di RI (anticorpo monoclonale) per un anno, iniziando altresì anche terapia per neutropenia. Nel luglio del 2013 ricovero presso il Centro di Rionero in Vulture con inizio della terapia di seconda linea secondo schema R-Bendamustina (RI, anticorpo monoclonale+bendamustina, agente cosiddetto alchilante: 6 cicli ogni 28 giorni. Nella lettera di dimissione del 24/5/2016 viene riportato: sottoposta a 2 linee di terapia, attualmente in Persona_1 RC”: quindi remissione completa. La stessa dicitura fu ripetuta missione rispettivamente del 30/11/2016 e 10/5/2017: in quest'ultima si affermava: “Visita ematologica di controllo in paziente con linfoma non Hodgkin diffuso a grandi cellule B dello stomaco sottoposta a 2 linee di terapia (ultima terminata a novembre 2013) attualmente in RC.” E del linfoma non ci sono altre notizie dopo questa data, in particolare dopo la visita medica presso l Nell'ottobre del 2016 fu eseguita tiroidectomia CP_1 totale per gozzo multinodulare e nel pezzo operatorio vi fu riscontro anche di c a papillare intratiroideo ma, dopo valutazione del caso ed essendo basso il rischio, non fu ritenuto necessario sottoporre la paziente anche a terapia radiometabolica, dopo l'operazione chirurgica di escissione. Altre patologie che si evincono dall'esame della documentazione clinica sono: l'ipertensione arteriosa, con cardiopatia ipertensiva e ridotta cinesi del ventricolo sinistro;
la vasculopatia cerebrale cronica e l'ipoacusia percettiva bilaterale. In conclusione, la documentazione clinica agli atti si “ferma” al 16/11/2017 e di conseguenza non esiste altra documentazione successiva fino alla data di revisione del 21/02/2020 né altra documentazione è presente dopo tale data e fino all'exitus. Pertanto non è CP_1 dato conoscere né è possibi ruire, se non in modo arbitrario, l'evoluzione delle patologie del quadro clinico della L'ultimo Per_1 referto clinico dunque è proprio il verbale della Commissione Medica quindi non si può fare riferimento sso per la CP_1 valutazione medico-legale del caso che ci occupa e di conseguenza ritener in “discrete condizioni generali, vigile, orientata”, Per_1 con “notevole difficoltà” nell'udire la voce di conversazione e con “statica e deambulazione nella norma” ed infine giungere conseguentemente alle stesse conclusioni della suddetta Commissione di non sussistenza del requisito sanitario per la concessione del beneficio economico.” Ciò premesso, riteneva l'interessata “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, medio-grave 67-99%, dalla data di revisione del 21/02/2020 fino alla data dell'exitus, verificatosi il 14/5/2021” non ritenendo, dunque, sussistenti i requisiti sanitari necessari all'ottenimento della richiesta indennità. 3.2. Preliminarmente si osserva che non risulta dagli atti che la parte ricorrente abbia formulato, in sede di ATPO, osservazioni avverso la bozza peritale ai sensi dell'art. 195 c.p.c.. A prescindere da tale considerazione, certamente non foriera alla luce della giurisprudenza maggioritaria di una pronuncia di inammissibilità, si ritiene, comunque, che le censure mosse dalla parte ricorrente non abbiano aggiunto alcun elemento avente una rilevanza medico-legale che potesse portare ad una diversa valutazione. Infatti, in disparte le contestazioni in ordine alla ipovalutazione del complesso morboso e al dedotto aggravamento, non risultano poi proposte ulteriori deduzioni che denuncino una devianza dai canoni fondamentali della scienza medico-legale. Sul punto, la Suprema Corte, nelle più recenti pronunce, ha affermato che al fine di poter ottenere la rinnovazione della CTU o, comunque, il mutamento delle conclusioni rese in fase di ATP, è necessario che venga data la prova dell'esistenza di patologie aventi rilevanza medico legale e della epoca di insorgenza delle stesse. Nel caso di specie, ciò non è avvenuto e, anzi, il consulente ha correttamente rilevato l'assenza di documentazione sanitaria significativa. La parte ricorrente, che pure si duole delle conclusioni del CTU, non ha, dunque, offerto elementi probatori a sostegno della prospettazione di cui al ricorso, pur incombendo in capo ad essa l'onere della prova in ordine alla sussistenza del dedotto stato invalidante, alla stregua dei criteri di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato, sicché la parte ricorrente ha l'onere di depositare i documenti a supporto delle richieste azionate. La valutazione del dott. è sostanzialmente conforme a quella operata dal CML né può Per_2 CP_1 ritenersi sussistente un aggravam gione del mero decorso del tempo – come dedotto nel r - tenuto conto, come anzidetto, della mancata allegazione di documentazione sanitaria comprovante un eventuale aggravamento. La parte ricorrente avrebbe, quindi, dovuto depositare documentazione attestante il lamentato aggravamento della patologia, mentre durante tutto il corso del giudizio, considerando anche la prodromica fase di ATPO, non è stata depositata documentazione ex art. 149 disp. att. cpc.. Il ricorso non può, quindi, trovare accoglimento. Pertanto, ritenendo condivisibile il percorso logico- argomentativo espresso dal Consulente incaricato nella precedente fase di ATPO, a fronte degli elementi precisi e motivati espressi, fondati non sull'astratta sussistenza di generiche patologie, ma sul concreto esame della documentazione sanitaria allegata, certamente si deve escludere la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della richiesta indennità di accompagnamento. 4. La parte ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; le spese della consulenza tecnica, esperita nel corso dell'accertamento tecnico preventivo sono CP_ poste a carico dell in virtù delle dichiarazioni in atti e sono liquidate come da separato decreto.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato CP_1 decreto. Lagonegro, 20.12.2025 Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo
Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo all'esito dell'udienza del 26.11.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito telematico secondo le modalità e i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 366/2025 RG TRA
, C.F. , nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Pt_1 A) il 05.03.1981, qualificatesi eredi di
[...] C.F._2 Per_1
, nata in [...] il [...] e deceduta in Polla (SA) in data 14.05.2021, rapp.te e difese, giusta
[...] ll'avv. Graziella Di Candia, con cui elett.te domiciliano come in atti;
RICORRENTI E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. Marina CP_1 P.IVA_1
, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domi PRETORIA, 263 POTENZA;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. in data 08.09.2020, proponeva innanzi all'intestato Tribunale, giudizio di accertamento Persona_1 tecnico pr dell'art. 445 bis c.p.c., deducendo che a seguito di revisione del 21.02.2020 le veniva revocato il beneficio precedentemente goduto (indennità di accompagnamento) poiché ritenuta, dalla CML CP_1 esaminatrice, invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa del 99%. Ritualmente instaura contraddittorio, veniva conferito l'incarico al Ctu nella persona del dott. il quale confermava il giudizio reso Per_2 dai medici ritenendo l'istante invalida nella misura medio-grave, 67-99%, dalla data di revisione (21.02.2020) CP_1 e fino alla ll'exitus, intervenuto nelle more del giudizio. Pertanto, gli epigrafati ricorrenti, in data 11.03.2025, depositavano il ricorso per cui si procede ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., rilevando l'erroneità e la insufficienza dell'elaborato definitivo, stante la ipovalutazione delle patologie riscontrate. Concludevano chiedendo, previa rinnovazione della CTU medico-legale, di accertare e dichiarare la sussistenza, in capo al de cuius, del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento come previsto dalle Leggi n. 18/80 e n. 508/88 e ss.mm.ii., con condanna dell alla CP_1 erogazione dei ratei maturati e maturandi nonché al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio. L' si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso in caso di CP_1 mancato r del termine perentorio assegnato dal G.L. per il dissenso ed il successivo termine di 30 giorni per il deposito del ricorso. Deduceva, altresì, l'infondatezza nel merito del ricorso nonché la genericità dei motivi di contestazione;
pertanto, chiedeva l'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità del medesimo;
in subordine, ne chiedeva il rigetto.
1.1. Esaminati gli atti, con provvedimento del 18.09.2025, il Tribunale invitava la parte ricorrente ad interloquire in ordine alla tempestività dell'atto di manifestazione di dissenso depositato nella prodromica fase di ATPO, evidenziando come lo stesso risultasse depositato in data 09.02.2025, ossia oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 445 bis c.p.c.. Con note scritte depositate in data 26.11.2025, le ricorrenti, richiamando quanto già dedotto, affermavano la tempestività dell'atto di dissenso evidenziando di averlo depositato “in data 09/02/2025, dovendosi prorogare la scadenza del 08/02/2025, sabato, al 10/02/2025, essendo previsto nella relativa ordinanza dell'Ill.mo Giudice ……termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data del 9.01.2025 per il deposito in cancelleria di eventuali contestazioni delle conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Pertanto, insistevano per l'accoglimento della domanda previo esperimento di nuova CTU. L' non depositava note di trattazione scritta. CP_1
2. Orbene, giova preli ente evidenziare che il ricorso è tempestivo, risultando rispettata la sequenza procedimentale espressamente prevista dall'art. 445 bis cpc. Infatti, giusta decreto del 07.01.2025, come correttamente evidenziato dalla parte ricorrente, il dies a quo ai fini del calcolo del termine perentorio di 30 giorni per il deposito dell'atto di motivato dissenso, risulta essere la data del 09.01.2025. Il dissenso è stato tempestivamente depositato in data 09.02.2025, cui ha fatto seguito, nel successivo termine – sempre di 30 giorni
– il deposito del ricorso in oggetto. Pertanto, le eccezioni sollevate dall sul punto sono da considerarsi CP_1 infondate. 3. Ad ogni buon conto, il ricorso è infondato e va, per l'effetto, rigettato. Gli odierni ricorrenti hanno contestato l'elaborato peritale reso dal dott. in quanto non rispondente Per_2 alle reali condizioni di salute della de cuius. In particolare, hanno evidenziat enerale ipovalutazione del complesso morboso, caratterizzato da: “Pregresso Linfoma non Hodgkin diffuso a grandi cellule B dello stomacosottoposto a 2 linee di terapia (terminata Novembre 2013), attualmente in RC (Follow-up). Pregressa tiroidectomia totale (03-10-2016) per Carcinoma tiroideo in terapia sostituiva, Cardiopatia ipertensiva (Miocardiopatia ipocinetica con compromissione della funzione contrattile globale del V.S.). Ipoacusia bilaterale, Vasculopatia cerebrale e atrofia (ampliamento degli spazi liquorali perivermiani inferiori, evidenziata dalla TAC ipossiacronica e infarti lacunari-ischemici), Patologia osteo-articolare degenerativa polidistrettuale”. Alla luce di detto quadro, andava, dunque, riconosciuta in favore di la necessità di “aiuto e Persona_1 supervisione da parte di terzi non essendo in grado di gestire le attività di vita quotidi quanto per la gravità delle patologie documentate che di per sé impedivano lo svolgimento delle attività quotidiane comportando alla ricorrente uno stato di estremo decadimento sia fisico che mentale.” Concludevano chiedendo, previa rinnovazione della CTU, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla revoca e sino all'intervenuto decesso. 3.1. L'incaricato Consulente, all'esito della perizia espletata sulla documentazione, concludeva riscontrando in capo a “Linfoma non Hodgkin a grandi cellule B dello stomaco in attuale remissione clinica. Ipertensione Persona_1 arteriosa. le cronica. Ipoacusia percettiva bilaterale.” Argomentava come segue: “Nell'agosto del 2012, presso il centro di riferimento oncologico della Basilicata di Rionero in Vulture, fu fatta diagnosi alla signora di Persona_1 Linfoma non Hodgkin a grandi cellule B, a localizzazione gastrica. Nel settembre successivo iniziò chemioterapia tto R-CHOP, una combinazione di alcuni farmaci insieme con prednisone, con previsione di sei cicli in totale ogni 21 giorni. Alla fine del ciclo di I linea, nell'aprile del 2013, in seguito a rivalutazione di malattia, per persistenza istologica della componente linfomatosa di basso grado (MALT), furono programmate infusioni bimestrali di RI (anticorpo monoclonale) per un anno, iniziando altresì anche terapia per neutropenia. Nel luglio del 2013 ricovero presso il Centro di Rionero in Vulture con inizio della terapia di seconda linea secondo schema R-Bendamustina (RI, anticorpo monoclonale+bendamustina, agente cosiddetto alchilante: 6 cicli ogni 28 giorni. Nella lettera di dimissione del 24/5/2016 viene riportato: sottoposta a 2 linee di terapia, attualmente in Persona_1 RC”: quindi remissione completa. La stessa dicitura fu ripetuta missione rispettivamente del 30/11/2016 e 10/5/2017: in quest'ultima si affermava: “Visita ematologica di controllo in paziente con linfoma non Hodgkin diffuso a grandi cellule B dello stomaco sottoposta a 2 linee di terapia (ultima terminata a novembre 2013) attualmente in RC.” E del linfoma non ci sono altre notizie dopo questa data, in particolare dopo la visita medica presso l Nell'ottobre del 2016 fu eseguita tiroidectomia CP_1 totale per gozzo multinodulare e nel pezzo operatorio vi fu riscontro anche di c a papillare intratiroideo ma, dopo valutazione del caso ed essendo basso il rischio, non fu ritenuto necessario sottoporre la paziente anche a terapia radiometabolica, dopo l'operazione chirurgica di escissione. Altre patologie che si evincono dall'esame della documentazione clinica sono: l'ipertensione arteriosa, con cardiopatia ipertensiva e ridotta cinesi del ventricolo sinistro;
la vasculopatia cerebrale cronica e l'ipoacusia percettiva bilaterale. In conclusione, la documentazione clinica agli atti si “ferma” al 16/11/2017 e di conseguenza non esiste altra documentazione successiva fino alla data di revisione del 21/02/2020 né altra documentazione è presente dopo tale data e fino all'exitus. Pertanto non è CP_1 dato conoscere né è possibi ruire, se non in modo arbitrario, l'evoluzione delle patologie del quadro clinico della L'ultimo Per_1 referto clinico dunque è proprio il verbale della Commissione Medica quindi non si può fare riferimento sso per la CP_1 valutazione medico-legale del caso che ci occupa e di conseguenza ritener in “discrete condizioni generali, vigile, orientata”, Per_1 con “notevole difficoltà” nell'udire la voce di conversazione e con “statica e deambulazione nella norma” ed infine giungere conseguentemente alle stesse conclusioni della suddetta Commissione di non sussistenza del requisito sanitario per la concessione del beneficio economico.” Ciò premesso, riteneva l'interessata “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, medio-grave 67-99%, dalla data di revisione del 21/02/2020 fino alla data dell'exitus, verificatosi il 14/5/2021” non ritenendo, dunque, sussistenti i requisiti sanitari necessari all'ottenimento della richiesta indennità. 3.2. Preliminarmente si osserva che non risulta dagli atti che la parte ricorrente abbia formulato, in sede di ATPO, osservazioni avverso la bozza peritale ai sensi dell'art. 195 c.p.c.. A prescindere da tale considerazione, certamente non foriera alla luce della giurisprudenza maggioritaria di una pronuncia di inammissibilità, si ritiene, comunque, che le censure mosse dalla parte ricorrente non abbiano aggiunto alcun elemento avente una rilevanza medico-legale che potesse portare ad una diversa valutazione. Infatti, in disparte le contestazioni in ordine alla ipovalutazione del complesso morboso e al dedotto aggravamento, non risultano poi proposte ulteriori deduzioni che denuncino una devianza dai canoni fondamentali della scienza medico-legale. Sul punto, la Suprema Corte, nelle più recenti pronunce, ha affermato che al fine di poter ottenere la rinnovazione della CTU o, comunque, il mutamento delle conclusioni rese in fase di ATP, è necessario che venga data la prova dell'esistenza di patologie aventi rilevanza medico legale e della epoca di insorgenza delle stesse. Nel caso di specie, ciò non è avvenuto e, anzi, il consulente ha correttamente rilevato l'assenza di documentazione sanitaria significativa. La parte ricorrente, che pure si duole delle conclusioni del CTU, non ha, dunque, offerto elementi probatori a sostegno della prospettazione di cui al ricorso, pur incombendo in capo ad essa l'onere della prova in ordine alla sussistenza del dedotto stato invalidante, alla stregua dei criteri di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato, sicché la parte ricorrente ha l'onere di depositare i documenti a supporto delle richieste azionate. La valutazione del dott. è sostanzialmente conforme a quella operata dal CML né può Per_2 CP_1 ritenersi sussistente un aggravam gione del mero decorso del tempo – come dedotto nel r - tenuto conto, come anzidetto, della mancata allegazione di documentazione sanitaria comprovante un eventuale aggravamento. La parte ricorrente avrebbe, quindi, dovuto depositare documentazione attestante il lamentato aggravamento della patologia, mentre durante tutto il corso del giudizio, considerando anche la prodromica fase di ATPO, non è stata depositata documentazione ex art. 149 disp. att. cpc.. Il ricorso non può, quindi, trovare accoglimento. Pertanto, ritenendo condivisibile il percorso logico- argomentativo espresso dal Consulente incaricato nella precedente fase di ATPO, a fronte degli elementi precisi e motivati espressi, fondati non sull'astratta sussistenza di generiche patologie, ma sul concreto esame della documentazione sanitaria allegata, certamente si deve escludere la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della richiesta indennità di accompagnamento. 4. La parte ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; le spese della consulenza tecnica, esperita nel corso dell'accertamento tecnico preventivo sono CP_ poste a carico dell in virtù delle dichiarazioni in atti e sono liquidate come da separato decreto.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato CP_1 decreto. Lagonegro, 20.12.2025 Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo