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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/01/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4819 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente tra
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. TERESA Parte_1
NICOLETTI presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PAOLO Controparte_1
PARENTE presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/01/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi e depositato in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/07/2024 il ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con la resistente in Teano (CE) il 18/03/2017, dal quale erano nati quattro figli, (01/07/2017), Per_1
Per_
(09/08/2018) (17/03/2021) (01/04/2024) e, essendo divenuta la prosecuzione Per_2 Per_4
della vita matrimoniale impossibile a causa della condotta del coniuge, chiedeva la separazione
1 personale dei coniugi con addebito a carico della moglie, l'affido condiviso dei figli con collocamento presso la madre, l'assegnazione della casa familiare a quest'ultima, la previsione di un assegno a proprio carico a titolo di contributo al mantenimento dei figli pari a € 600,00 mensili
(€ 150,00 per ciascuno).
Si costituiva la resistente in data 30/10/2024, la quale contestava quanto dedotto dal ricorrente ed allegava che la causa della crisi dell'unione matrimoniale risiedeva nel comportamento del marito;
pertanto, concludeva per la dichiarazione di separazione personale con addebito a carico del marito,
l'affido esclusivo dei figli minori con residenza prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la previsione di un assegno a carico del ricorrente a titolo di contributo al mantenimento dei figli di € 800,00 e di € 200,00 per sé.
All'udienza del 28/01/2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo, depositato in atti, e la causa era rimessa al Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., avendo le parti implicitamente rinunciato alle domande di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
a) I figli minori dei coniugi e , e rimarranno Pt_1 CP_1 Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre in Grazzanise (CE) alla via S. Andrea, n. 92 ove domiciliano ed entrambi i coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
b) il Sig. potrà vedere i suoi quattro figli due pomeriggi a settimana: il lunedì Parte_1
ed il mercoledì dalle ore 17:00 alle ore 20:00 e pernottare con i due figli maggiori di Per_1
7 anni e di 6 anni un fine settimana alterato, dal sabato mattina alle ore 10 alla Per_2
domenica sera alle ore 21, mentre i due figli più piccoli: di anni 3 e di anni 2 Per_3 Per_4
potranno pernottare con il padre al raggiungimento dei 4 anni di età;
c) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, la vigilia di Natale e/o il giorno di Natale, la vigilia di Capodanno e/o il giorno di Capodanno;
sempre ad anni alterni i bambini staranno
2 con il padre, nel giorno di Pasqua o del Lunedi in Albis ed in occasione della festa del papà, del compleanno e dell'onomastico di quest'ultimo; parimenti, i figli rimarranno con la madre in occasione del giorno della festa della mamma, del compleanno e dell'onomastico di quest'ultima, anche nell'ipotesi in cui dette festività dovessero coincidere con un giuro di spettanza del padre;
in occasione di tutte le festività in calendario alternativamente con la madre o col padre per l'intera giornata;
il compleanno dei figli verrà preferibilmente trascorso dagli stessi insieme ad entrambi i genitori, i quali, in ogni caso, nell'ipotesi in cui tanto non riesca a verificarsi, potranno festeggiare con i figli per parte della giornata;
relativamente alle vacanze estive, il padre potrà tenere con sé i figli per un periodo ininterrotto di 15 gg, da concordarsi con l'altro genitore, entro il 30 di aprile di ogni anno, salvo diverso accordo tra le parti;
d) per quanto concerne il mantenimento dei minori si stabilisce quanto segue:
- il sig, verserà, a titolo di mantenimento per i figli minori Parte_1 Per_1
, e un importo mensile complessivo di euro 600,00 (150,00 cadauno) a Per_2 Per_3 Per_4
mezzo bonifico bancario;
L'importo verrà adeguato annualmente all'indice ISTAT.
- le spese straordinarie relative ai figli minori saranno suddivise al 50%, identificate secondo quanto statuisce il Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti familiari;
- l'assegno unico per i figli minori sarà richiesto e corrisposto in misura uguale tra i genitori;
e) per quanto concerne la deducibilità fiscale si stabilisce: la detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata dal Sig. , in quanto attualmente la Sig. Parte_1 CP_1
non lavora;
f) le spese di giudizio sono compensate tra esse parti con rinuncia reciproca al vincolo di solidarietà ex art. 68 L.F.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse dei minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato il [...] in [...], ed Parte_1 [...]
nata il [...] in [...]; Controparte_1
3 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Teano (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2017);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 28/01/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4819 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente tra
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. TERESA Parte_1
NICOLETTI presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PAOLO Controparte_1
PARENTE presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/01/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi e depositato in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/07/2024 il ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con la resistente in Teano (CE) il 18/03/2017, dal quale erano nati quattro figli, (01/07/2017), Per_1
Per_
(09/08/2018) (17/03/2021) (01/04/2024) e, essendo divenuta la prosecuzione Per_2 Per_4
della vita matrimoniale impossibile a causa della condotta del coniuge, chiedeva la separazione
1 personale dei coniugi con addebito a carico della moglie, l'affido condiviso dei figli con collocamento presso la madre, l'assegnazione della casa familiare a quest'ultima, la previsione di un assegno a proprio carico a titolo di contributo al mantenimento dei figli pari a € 600,00 mensili
(€ 150,00 per ciascuno).
Si costituiva la resistente in data 30/10/2024, la quale contestava quanto dedotto dal ricorrente ed allegava che la causa della crisi dell'unione matrimoniale risiedeva nel comportamento del marito;
pertanto, concludeva per la dichiarazione di separazione personale con addebito a carico del marito,
l'affido esclusivo dei figli minori con residenza prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la previsione di un assegno a carico del ricorrente a titolo di contributo al mantenimento dei figli di € 800,00 e di € 200,00 per sé.
All'udienza del 28/01/2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo, depositato in atti, e la causa era rimessa al Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., avendo le parti implicitamente rinunciato alle domande di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
a) I figli minori dei coniugi e , e rimarranno Pt_1 CP_1 Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre in Grazzanise (CE) alla via S. Andrea, n. 92 ove domiciliano ed entrambi i coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
b) il Sig. potrà vedere i suoi quattro figli due pomeriggi a settimana: il lunedì Parte_1
ed il mercoledì dalle ore 17:00 alle ore 20:00 e pernottare con i due figli maggiori di Per_1
7 anni e di 6 anni un fine settimana alterato, dal sabato mattina alle ore 10 alla Per_2
domenica sera alle ore 21, mentre i due figli più piccoli: di anni 3 e di anni 2 Per_3 Per_4
potranno pernottare con il padre al raggiungimento dei 4 anni di età;
c) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, la vigilia di Natale e/o il giorno di Natale, la vigilia di Capodanno e/o il giorno di Capodanno;
sempre ad anni alterni i bambini staranno
2 con il padre, nel giorno di Pasqua o del Lunedi in Albis ed in occasione della festa del papà, del compleanno e dell'onomastico di quest'ultimo; parimenti, i figli rimarranno con la madre in occasione del giorno della festa della mamma, del compleanno e dell'onomastico di quest'ultima, anche nell'ipotesi in cui dette festività dovessero coincidere con un giuro di spettanza del padre;
in occasione di tutte le festività in calendario alternativamente con la madre o col padre per l'intera giornata;
il compleanno dei figli verrà preferibilmente trascorso dagli stessi insieme ad entrambi i genitori, i quali, in ogni caso, nell'ipotesi in cui tanto non riesca a verificarsi, potranno festeggiare con i figli per parte della giornata;
relativamente alle vacanze estive, il padre potrà tenere con sé i figli per un periodo ininterrotto di 15 gg, da concordarsi con l'altro genitore, entro il 30 di aprile di ogni anno, salvo diverso accordo tra le parti;
d) per quanto concerne il mantenimento dei minori si stabilisce quanto segue:
- il sig, verserà, a titolo di mantenimento per i figli minori Parte_1 Per_1
, e un importo mensile complessivo di euro 600,00 (150,00 cadauno) a Per_2 Per_3 Per_4
mezzo bonifico bancario;
L'importo verrà adeguato annualmente all'indice ISTAT.
- le spese straordinarie relative ai figli minori saranno suddivise al 50%, identificate secondo quanto statuisce il Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti familiari;
- l'assegno unico per i figli minori sarà richiesto e corrisposto in misura uguale tra i genitori;
e) per quanto concerne la deducibilità fiscale si stabilisce: la detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata dal Sig. , in quanto attualmente la Sig. Parte_1 CP_1
non lavora;
f) le spese di giudizio sono compensate tra esse parti con rinuncia reciproca al vincolo di solidarietà ex art. 68 L.F.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse dei minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato il [...] in [...], ed Parte_1 [...]
nata il [...] in [...]; Controparte_1
3 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Teano (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2017);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 28/01/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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