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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/12/2025, n. 2489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2489 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Torre Annunziata, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 17/11/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3671/2024 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
nato il [...] a [...], rapp.to e difeso Parte_1 dall'Avv. Pasquale Guastafierro, presso il cui studio elett.te domicilia in Boscoreale
(NA) alla Piazza Pace n. 20 ricorrente
E
in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dal CP_1 funzionario dipendente Raffaela Collaro, con la quale elett.te domicilia in
Castellammare di Stabia (NA), alla Via Savorito n. 8, presso la sede CP_1
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
Con atto depositato il 18/6/2024 esponeva che, nonostante Parte_1
l'emissione di un favorevole verbale di visita della Commissione Medica con il quale veniva accertata l'esistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per poter beneficiare dell'assegno di invalidità ex L. 118/71 (nella fattispecie, invalidità pari all'80%) , verbale emesso il 16/10/2023, l' non aveva ancora provveduto ad CP_2 erogare la relativa prestazione, nonostante la comprovata esistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per la concessione della provvidenza economica in oggetto.
Sulla base di tale premessa, l'istante chiedeva che l' venisse condannato al CP_1 pagamento dell'assegno di invalidità ex L. 118/71, con la decorrenza indicata nel verbale di visita prodotto in atti (ovvero 7/2/2022).
L si costituiva e deduceva di aver già provveduto a porre in pagamento la CP_1 prestazione oggetto di causa. Ciò detto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, così come concordemente richiesto dai procuratori delle parti.
Infatti, come risulta dalla documentazione prodotta (si veda la stessa memoria difensiva dell' , e come riconosciuto dallo stesso difensore dell'istante (cfr. CP_1 verbali di udienza), l ha già provveduto, nel giugno del 2025, al pagamento CP_2 della prestazione richiesta in ricorso, con i relativi accessori.
Parte ricorrente, pertanto, ha già ottenuto l'integrale soddisfazione della propria pretesa.
Poiché il pagamento della prestazione è avvenuto solo dopo il deposito del ricorso giudiziale, per il principio della soccombenza virtuale l' va condannato al CP_1 pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, da attribuirsi al procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] con ricorso del 18/6/2024 nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
a)dichiara cessata la materia del contendere;
b)condanna l' al pagamento delle CP_1 spese processuali che liquida in complessivi euro 2.697,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Così deciso in Torre Annunziata il 16/12/2025
Il Tribunale
Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Torre Annunziata, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 17/11/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3671/2024 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
nato il [...] a [...], rapp.to e difeso Parte_1 dall'Avv. Pasquale Guastafierro, presso il cui studio elett.te domicilia in Boscoreale
(NA) alla Piazza Pace n. 20 ricorrente
E
in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dal CP_1 funzionario dipendente Raffaela Collaro, con la quale elett.te domicilia in
Castellammare di Stabia (NA), alla Via Savorito n. 8, presso la sede CP_1
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
Con atto depositato il 18/6/2024 esponeva che, nonostante Parte_1
l'emissione di un favorevole verbale di visita della Commissione Medica con il quale veniva accertata l'esistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per poter beneficiare dell'assegno di invalidità ex L. 118/71 (nella fattispecie, invalidità pari all'80%) , verbale emesso il 16/10/2023, l' non aveva ancora provveduto ad CP_2 erogare la relativa prestazione, nonostante la comprovata esistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per la concessione della provvidenza economica in oggetto.
Sulla base di tale premessa, l'istante chiedeva che l' venisse condannato al CP_1 pagamento dell'assegno di invalidità ex L. 118/71, con la decorrenza indicata nel verbale di visita prodotto in atti (ovvero 7/2/2022).
L si costituiva e deduceva di aver già provveduto a porre in pagamento la CP_1 prestazione oggetto di causa. Ciò detto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, così come concordemente richiesto dai procuratori delle parti.
Infatti, come risulta dalla documentazione prodotta (si veda la stessa memoria difensiva dell' , e come riconosciuto dallo stesso difensore dell'istante (cfr. CP_1 verbali di udienza), l ha già provveduto, nel giugno del 2025, al pagamento CP_2 della prestazione richiesta in ricorso, con i relativi accessori.
Parte ricorrente, pertanto, ha già ottenuto l'integrale soddisfazione della propria pretesa.
Poiché il pagamento della prestazione è avvenuto solo dopo il deposito del ricorso giudiziale, per il principio della soccombenza virtuale l' va condannato al CP_1 pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, da attribuirsi al procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] con ricorso del 18/6/2024 nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
a)dichiara cessata la materia del contendere;
b)condanna l' al pagamento delle CP_1 spese processuali che liquida in complessivi euro 2.697,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Così deciso in Torre Annunziata il 16/12/2025
Il Tribunale
Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco