Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai SIg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3886 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E nata a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. COSTANTE ELIA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
24/11/2024, i coniugi nato a [...] il Parte_1
06/06/1970, e nata a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di TAORMINA il 24/02/1996, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 13, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , nata a [...] in data [...], Persona_1
, nato a [...] in data [...], e , nata a [...] il Persona_2 Persona_3
10/06/1996, ormai tutti maggiorenni ed indipendenti economicamente;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente in autonoma e distinta dimora;
2) La casa coniugale sita in UR CU (ME),
Via Lungomare Carmelo Garufi,35, con gli arredi e suppellettili ivi esistenti restano assegnati in godimento con diritto di abitazione alla SI.ra , che la abiterà unitamente ai CP_1
figli e;
3) Il SI. si obbliga a corrispondere mensilmente, in favore Per_1 Per_2 Pt_1
della sig.ra la somma mensile di €. 500,00, a titolo di mantenimento del coniuge;
tale Pt_1
somma, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, dovrà essere versata entro il giorno 10 di ogni mese. 4) I coniugi, a regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali, concordano che il mutuo ipotecario gravante sull'immobile sito in UR CU (ME), Via
Lungomare Carmelo Garufi,35, continuerà ad essere sostenuto e verrà pagato esclusivamente dal sig. fino all'estinzione, mentre la moglie rinuncerà alla sua quota Parte_1
di proprietà, in cambio attribuendosi il diritto di abitazione. 5) I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio del passaporto. 6) I coniugi dichiarano di aver regolato con le clausole di cui alla presente dichiarazione tutti i loro rapporti di dare ed avere connessi al rapporto di coniugio;
si dichiarano reciprocamente soddisfatti delle attribuzioni e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra “.
All'udienza del 19/03/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 24/11/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di TAORMINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 24/02/1996, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 13, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 20/03/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)