Articolo 4 della Legge 16 agosto 1962, n. 1354
Articolo 3Articolo 5
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18 settembre 1962
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22 dicembre 1992
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25 febbraio 1996
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25 agosto 1998
Art. 4. (( 1. E' vietato aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella sua preparazione alcoli sostanze schiumogene.
2. Per la chiarificazione della birra sono impiegati soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue.
3. Il Ministro della sanita', sentiti i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, puo' autorizzare l'impiego di altri ingredienti non contemplati negli articoli 1 e 2. )) -------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 6 febbraio 1996, n. 52 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera a)) che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 dello stesso articolo 31 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 , cessa il corrispondente divieto di impiego negli alimenti e nelle bevande degli additivi previsti dall' articolo 4, primo comma, lettera b), della legge 16 agosto 1962, n. 1354 .
Entrata in vigore il 25 agosto 1998
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