Art. 4. (( 1. E' vietato aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella sua preparazione alcoli sostanze schiumogene.
2. Per la chiarificazione della birra sono impiegati soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue.
3. Il Ministro della sanita', sentiti i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, puo' autorizzare l'impiego di altri ingredienti non contemplati negli articoli 1 e 2. )) -------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 6 febbraio 1996, n. 52 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera a)) che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 dello stesso articolo 31 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 , cessa il corrispondente divieto di impiego negli alimenti e nelle bevande degli additivi previsti dall' articolo 4, primo comma, lettera b), della legge 16 agosto 1962, n. 1354 .
2. Per la chiarificazione della birra sono impiegati soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue.
3. Il Ministro della sanita', sentiti i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, puo' autorizzare l'impiego di altri ingredienti non contemplati negli articoli 1 e 2. )) -------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 6 febbraio 1996, n. 52 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera a)) che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 dello stesso articolo 31 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 , cessa il corrispondente divieto di impiego negli alimenti e nelle bevande degli additivi previsti dall' articolo 4, primo comma, lettera b), della legge 16 agosto 1962, n. 1354 .