Articolo 28 della Legge 18 gennaio 1952, n. 40
Articolo 27Articolo 29
Versione
23 febbraio 1952
Art. 28.
I sottufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza dichiarati irreperibili a norma dell'art. 124 della legge di guerra approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415 , e successive modificazioni, sono cancellati dai ruoli organici con decorrenza dalla data del verbale di irreperibilita'. In caso di successiva accertata reperibilita', sono reinseriti nei ruoli col proprio grado ed anzianita', anche eventualmente in eccedenza, salvo il riassorbimento dell'eccedenza stessa al verificarsi della prima vacanza nel grado.
Entrata in vigore il 23 febbraio 1952