Articolo 1 della Legge 29 settembre 1964, n. 862
Articolo 2
Versione
11 ottobre 1964
Art. 1.
E' fissato in 40 anni il limite superiore di eta' per la partecipazione ai concorsi per la qualifica iniziale dei ruoli organici di cui alle tabelle A, B, F, G, R, S, T ed U, annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255 , e per l'immissione nei ruoli del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano di cui alle leggi 8 agosto 1942, n. 1145 e 18 marzo 1958, n. 276 , nonche' per l'ammissione nel ruolo di carriera di concetto dei calcolatori degli Osservatori astronomici di cui alle leggi 8 agosto 1942, n. 1145 e 3 novembre 1961, n. 1255 .
Lo stesso limite si osserva per quanto concerne la partecipazione ai concorsi di accesso alle carriere scientifico-direttive delle Sovrintendenze alle antichita' e belle arti (ruolo degli archeologi - ruolo degli storici dell'arte - ruolo degli architetti - Tabella G annessa alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264 ) e ai concorsi di accesso alla carriera dei restauratori di opere d'arte (Tabella H annessa alla stessa legge 7 dicembre 1961, n. 1264 ).
La disposizione di cui ai commi precedenti si applica anche ai concorsi gia' banditi all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, purche' non siano scaduti i termini per la presentazione delle domande di ammissione.
Entrata in vigore il 11 ottobre 1964