Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/03/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
RE BBLICA TAINA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 14/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 7660/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv. ti MENOLASCINA MARIA eParte 1
DENTAMARO NICOLETTA;
RICORRENTE
contro
:
CP 1 ;
CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.06.2024, il ricorrente di cui in epigrafe premesso di prestare attività lavorativa con la qualifica di C.P.S.
Tecnico di Radiologia Medica, categoria D del ccnl Comparto Sanità Pubblica
presso l'U.O di Radiodiagnostica dell'Ospedale Della Murgia di Altamura;
di aver prestato, nel corso del rapporto di lavoro, a far data da marzo 2014 sino a tutto il mese di luglio 2015, attività lavorativa in pronta disponibilità attiva, su chiamata, in giorni festivi per un totale di n. 18
turni di reperibilità; che, in relazione all'espletato servizio di pronta disponibilità attiva festiva, non gli erano stati concessi i riposi compensativi agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti
―
conclusioni "accertare e dichiarare che il ricorrente, nel periodo da marzo
2014 a luglio 2015 ha svolto attività lavorativa in pronta disponibilità attiva in giorni festivi per complessivi n. 18 turni, come analiticamente
per l'effetto, condannare la resistente a corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da usura psico-fisica patito per non aver fruito del giorno di riposo compensativo a seguito della prestazione di ore di servizio in pronta disponibilità attiva nelle giornate festive di cui al punto 3 della narrativa del presente ricorso, la somma di €. 1.174,86 dovuta per n. 18 turni di pronta disponibilità attiva festiva lavorati da marzo 2014 a luglio 2015, da
liquidarsi in via equitativa prendendo come parametro di riferimento la
retribuzione giornaliera spettante al ricorrente per ogni giorno di riposo compensativo non fruito o di quell'altra diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa, oltre interessi e
rivalutazione monetaria come per legge;
condannare la resistente al pagamento delle spese e compensi di causa da
distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari".
Pur regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva la parte convenuta;
pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare deve evidenziarsi che l'art. 7 del CCNL Integrativo del
20.9.2001, dopo aver previsto al 1 che comma "il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere la struttura nel
tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3", ossia con le
procedure di concertazione, stabilisce, al comma 6, che nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo "spetta
Loun riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale".
stesso comma aggiunge che la pronta disponibilità deve essere limitata ai
turni notturni e festivi, "ha durata di dodici ore e dà diritto ad una
indennità di Lire 40.000 per ogni dodici ore" mentre il comma 9 prevede che
"in caso di chiamata l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40" che, a sua
volta, disciplina la "banca delle ore" e prevede la possibilità per il lavoratore di convertire le ore di straordinario in permessi compensativi.
Le parti collettive, quindi, ricalcando la disciplina già dettata
dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 18, hanno previsto e disciplinato le diverse situazioni che possono verificarsi nel caso in cui al dipendente venga richiesto di garantire la pronta disponibilità, giacchè quest'ultima, che si risolve in un obbligo di attesa della eventuale chiamata, può
esaurirsi nel rispetto dimero detto obbligo, senza che a tale disponibilità segua un effettiva prestazione di servizio (cosiddetta reperibilità passiva), o può dare luogo alla prestazione lavorativa, nei casi in cui si verifichi la effettiva chiamata, a seguito della quale il dipendente raggiunga il posto di lavoro (cosiddetta reperibilità attiva). La Corte di cassazione ha più volte chiarito che la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in una obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera
individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche. Proprio detta ontologica diversità fra prestazione lavorativa e obbligo di reperibilità giustifica la previsione di un riposo compensativo "senza riduzione del debito orario settimanale", ossia di una giornata di riposo la cui fruizione lascia globalmente immutata l'ordinaria prestazione oraria settimanale e, quindi, impone una variazione in aumento della durata della attività lavorativa da prestare negli altri giorni della settimana.
altri secondo l'interpretazione consolidata della In termini,
giurisprudenza di legittimità, poichè il riposo compensativo non esonera dal rispetto dell'orario complessivo settimanale (non può essere attribuito alcun altro significato alla espressione "senza riduzione del debito
orario"), il suo godimento comporta necessariamente l'obbligo del lavoratore di recuperare le ore non lavorate nel giorno di riposo,
"spalmandole" sugli altri giorni lavorativi, nei quali, di conseguenza, la prestazione diviene maggiormente gravosa (cfr. Cass. n.14770/17; n.6491/16;
n.5465/16; n.9316/14; n.11730/13; n.4688/11). che, nel silenzio della disposizione Ne discende contrattuale sulle fruizione del riposo compensativo, modalità di la clausola deve essere dal godimentopresente le conseguenze che interpretata tenendo
del riposo derivano e, quindi, poichè quest'ultimo, da un lato non è
recupero delle energie psicofisiche e dall'altro diretto a consentire il al lavoratore, si deve ribadire l'esegesi, sacrificio impone un
consolidatasi nella giurisprudenza amministrativa (fra le anche tante C.d.S.
9.9.2009 n. 5343), secondo la quale l'obbligo del datore di lavoro di concedere la giornata di riposo, rimodulando conseguentemente faccia espressa l'orario settimanale, sorge solo qualora il dipendente ne richiesta.
Ciò posto nel caso di specie rileva il comma 9, applicabile a tutte le
ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata
effettiva.
La disposizione disciplina il trattamento economico spettante per le ore
effettivamente lavorate e prevede il diritto del lavoratore a percepire, oltre alla indennità stabilita dal comma 6, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, a sua scelta, la imputazione delle ore alla banca disciplinata dall'art. 40, con conseguente possibilità per il dipendente di optare successivamente per il permesso compensativo. La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a
seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna о in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure durata complessiva settimanale dell' attività indirettamente, sulla sul diritto fruizione dellavorativa e del dipendente alla
necessario riposo settimanale, che restano disciplinati delle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di
lavoro e di riposo (art. 26 del CCNL 7.4.1999 e art. 20 del CCNL 1.9.1995).
Ne discende che, ove il dipendente in servizio
di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, la azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 9 (o in alternativa, su richiesta del dipendente, il permesso compensativo di cui all'art. 40 del CCNL) dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di
diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che
dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE (cfr. cfr. tra le altre Cass. civ.
n. 6491/16).
Ciò posto il ricorrente lamenta che, avendo svolto la prestazione in regime
Cont di disponibilità c.d. attiva in giorni festivi, la non gli ha fatto
fruire il dovuto riposo settimanale. La circostanza risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente (cfr.
buste paga e turni servizio).
Sostiene il ricorrente che l'azienda sanitaria avrebbe dovuto garantire il riposo settimanale, che è irrinunciabile e si pone su un piano diverso e distinto da quello della quantificazione del trattamento retributivo previsto dalle parti collettive per la prestazione resa a seguito della chiamata, nonchè dal riposo compensativo che può essere richiesto in luogo della prevista maggiorazione.
E' evidente che la richiesta attorea è una richiesta di risarcimento del danno relativo al mancato godimento del riposo settimanale.
Ciò posto, come detto la Cassazione ha più volte sottolineato che la
previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività sul diritto del lavorativa e dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE. Il mancato godimento del riposo settimanale giustifica la richiesta
risarcitoria.
E difatti la Cassazione ha ribadito che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere lavoratore leso dall'inadempimento presunto perché "l'interesse del costituzionale nell'art. 36 Cost., datoriale ha una diretta copertura espone direttamente il datore al sicchè la lesione dell'interesse risarcimento del danno...." (cfr. Cass.n. 18884/19; n.24563/16; n.16665/15;
n.24180/13; Cass.S.U.n.142/13). Spetta pertanto al ricorrente il danno da usura psico fisica da
mancato riposo.
In merito al criterio per determinare l'entità del danno, il parametro da utilizzare deve far riferimento alla retribuzione giornaliera spettante al ricorrente per ogni giorno di riposo compensativo non fruito;
tale criterio appare idoneo, in via equitativa in difetto di una disposizione contrattuale idonea a disciplinare la fattispecie, può esser utilizzato per compensare la penosità dell'assenza di riposo settimanale (così C. Appello
di Bari, n. 1589/2021). In ordine alla quantificazione degli importi dovuti al ricorrente, i necessitano di un vaglio di conteggi allegati appaiono corretti e non
carattere contabile, sicché i relativi calcoli possono essere utilizzati ai fini della decisione e posto a fondamento della presente pronuncia.
risarcimento del danno daNe deriva che al ricorrente spetta il
quantificarsi in una giornata lavorativa per ogni riposo settimanale non goduto con decorrenza dalla maturazione di ogni riposo perduto nei periodi di svolgimento della pronta disponibilità attiva, pari ad euro 1.174,86. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da
dispositivo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.174,86, per i titoli di cui in motivazione;
2. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio liquidate in
€ 1.030,00, per compensi, oltre accessori come per legge, con distrazione.
Bari, 14.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli