Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 14/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. 349 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 349/2025
avente per oggetto: separazione personale
congiuntamente proposta da:
nata il [...] a [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. BIANCO SILVIA
e nato il [...] a [...] Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. MACOLINO GIANLUPO
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. Le premesse formano parte integrante delle presenti condizioni e si intendono tutte richiamate e trascritte;
2. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
3. Il figlio minore viene affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con residenza Per_1
anagrafica e dimora presso la sig.ra Parte_1
4. La casa coniugale viene assegnata alla sig.ra unitamente agli arredi che la Parte_1
compongono. Il sig. in data 30/12/2024 ha già provveduto a ritirare i propri beni ed Parte_2
effetti personali e a richiedere il cambio della residenza;
5. Il sig. avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio minore a seconda Parte_2 Per_1
dei turni lavorativi, prelevandolo e riaccompagnandolo presso l'abitazione materna, alle seguenti modalità prevedendo altresì che i weekend dovranno intendersi alternati [nel senso che due weekend al mese (con le modalità indicate) verranno trascorsi con il padre e due weekend al mese con la madre]: settimana in cui lavora su turno normale (dalle ore 8:00 - alle ore 16:00): il martedì e il giovedì dalle ore 17:00 alle ore 18:30; il sabato pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00 e la domenica mattina dalle ore 9:00 alle ore 13:00. - settimana con turno lavorativo del pomeriggio (dalle ore 13:00 alle ore 20:30): dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 08:30 per accompagnarlo all'asilo e la domenica mattina dalle ore 9:00 alle ore 13:00. - settimana con turno lavorativo del mattino (dalle ore 06:00 alle ore 14:00): il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 (prendendo il figlio all'asilo) alle ore 18:00 e la domenica mattina dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
6. Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contribuzione al Parte_2 Parte_1 mantenimento ordinario del figlio minore la somma mensile di € 600,00, (comprensiva Per_1
della quota dell'asilo nido) annualmente rivalutati ex indici ISTAT come per legge, da versare entro il 5 di ogni mese a partire dal febbraio 2025; 7. Le spese straordinarie per il figlio saranno sostenute in misura pari al 50% ciascuno da parte dei sig.ri e e saranno regolamentate come da protocollo d'intesa sottoscritto tra Pt_2 Pt_1 il Presidente del Tribunale di Asti e il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Asti;
8. L'assegno unico e il bonus asilo sarà percepito dalla sig.ra nella misura del Parte_1
100%;
9. Il sig. provvederà a trasferire alla sig.ra la propria quota di Parte_2 Parte_1
½ della casa coniugale sita in Asti (AT), Via Rino Rossino n. 7 [Comune di Asti AT), Foglio 52, particella 2122, sub 7; cat. A/2, classe 2; Comune di Asti (AT), Foglio 52, particella 2122, sub 60, cat. C/6, classe 2] entro due mesi dell'omologa di separazione. La sig.ra per Parte_1
contro si accolla interamente la quota di debito residuo sussistente del mutuo alla data del rogito. Tale accordo patrimoniale rappresenta elemento funzionale ed indispensabile ai fini della definizione della controversia coniugale secondo quanto disposto dalla circolare AE n. 27/E 21.06.2012 e pertanto in sede di atto notarile di trasferimento della quota di comproprietà immobiliare i coniugi chiederanno l'applicazione del regime di esenzione previsto dall'art. 19, L. 74/1987;
10. La sig.ra una volta ricevuta la quota delle detrazioni (anno 2024) relative Parte_1 alla succitata abitazione, si impegna a restituire al sig. entro 15 giorni dall'incasso Parte_2
la somma risultante dalla differenza tra le detrazioni che la stessa percepirà per l'anno 2024 relativa alla ristrutturazione e la somma percepita dal sig. quale detrazione della rata di mutuo. I Pt_2 riconoscimenti di cui alla presente clausola saranno dovuti solo per l'anno 2024 e non si ripeteranno per gli anni successivi;
11. Le spese legali del presente giudizio sono compensate tra le parti”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede. La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e da , Parte_1 Parte_2
nato ad [...] il [...], celebrato in ASTI in data 02/07/2016, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 34, Parte II, Serie A, Anno 2016,
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 10/03/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.