Art. 40. (Personale assunto in ruolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge) 1. Il personale navigante del settore delle navi-traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, gia' in servizio di ruolo presso la predetta Azienda anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quello cessato dal servizio prima del 1 gennaio 1980, e' iscritto, a far tempo da quest'ultima data, alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto, esclusa la Cassa unica assegni familiari, secondo le disposizioni previste al titolo II della legge stessa.
2. Nei confronti del predetto personale, che continua a restare iscritto al Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato di cui al precedente articolo 38, relativamente ai periodi di iscrizione esclusiva alla Gestione marittimi della soppressa Cassa, per attivita' prestata anteriormente al 1 gennaio 1980, e' costituita la posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria secondo le modalita' previste dal successivo articolo 44.
2. Nei confronti del predetto personale, che continua a restare iscritto al Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato di cui al precedente articolo 38, relativamente ai periodi di iscrizione esclusiva alla Gestione marittimi della soppressa Cassa, per attivita' prestata anteriormente al 1 gennaio 1980, e' costituita la posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria secondo le modalita' previste dal successivo articolo 44.