Articolo 1 della Legge 21 novembre 1955, n. 1120
Articolo 2
Versione
21 dicembre 1955
Art. 1.
Il rimborso all'Amministrazione dalle poste della spesa di trasporto in Italia dei pacchi dono provenienti dagli Stati Uniti di America che, ai sensi dell'ultima parte del n. 2, lettera b), delle Note del 26 novembre 1948, scambiate fra il Ministero degli affari esteri d'Italia e l'Ambasciatore degli Stati Uniti in Roma, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 1174 , doveva essere effettuato mediante prelievo dal "Fondo speciale (Fondo lire)" di cui all' art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108 , e' assunto a carico del bilancio dello Stato per il periodo dal 1 gennaio 1952 al 31 marzo 1953.
A titolo di rimborso della spesa sostenuta, il Ministero del tesoro corrispondera' all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni la somma di lire 870 milioni.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1955