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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 26/12/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 708/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE UNICA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. AB TO Presidente
dr. SS SC Giudice
dr. Giuliana Guardo Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 708 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via C.F._1
Rochester n. 2, presso lo studio dell'Avv. GIOVANNI VETRI (C.F.
pec: che lo rappresenta e di- C.F._2 Email_1
fende giusta procura in atti;
attore
E
nata a [...] il [...], (C.F. CP_1
; , nato a [...] il C.F._3 Controparte_2
10/5/1952, (C.F. ; nata a C.F._4 Parte_2
Resuttano il 23/5/1961, (C.F. ); tutti elettivamente C.F._5
Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 708/2021
domiciliati in Caltanissetta, Viale della Regione n. 172, presso lo studio dell'Avv. ANTONIO ONOFRIO CAMPIONE (C.F.: C.F._6
pec: che li rappresenta e difende giusta Email_2
procura in atti;
convenuti
OGGETTO: azione di accertamento della simulazione, di riduzione per lesione della quota di riserva e di divisione ereditaria.
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni con note di trat-
tazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 10/7/2025, so-
stituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi richiamate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con atto di citazione ritualmente notificato, pre- Parte_1
messo di essere coerede unitamente ai germani e di CP_1 CP_2 [...]
, ha instaurato il presente giudizio nei confronti delle parti Persona_1
convenute chiedendo di dichiarare la simulazione del contratto di vitalizio del 10/4/2007 rogato innanzi al Dott. Notaio in LI Persona_2
NA, rep. n. 49151, racc. n. 17171, mediante il quale Persona_3
[..
aveva ceduto e trasferito il diritto di nuda proprietà superficiaria a
, figlia del cedente, riservandosi l'usufrutto vitalizio, della CP_1
quota pari a sei noni (6/9) dell'immobile sito in Resuttano, tra la Via Ga-
ribaldi e la Via Giuseppe Mazzini, meglio identificato in citazione;
nonché
di dichiarare la simulazione del contratto di vitalizio del 22/9/2009 roga-
to innanzi alla Dott.ssa , Notaio in Gangi, rep. Persona_4
n. 42970, racc. n. 13002, mediante il quale aveva cedu- Persona_5
- 2 -
Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 708/2021
to e trasferito la piena proprietà della quota pari a dodici diciottesimi
(12/18) a , e , in ragio- CP_1 Controparte_2 Controparte_3
ne di 2/4 indivisi alla prima e di ¼ ciascuno indiviso in regime di comu-
nione legale dei beni agli altri due, dell'appezzamento di terreno sito in
LI NA, in c.da Cuti, meglio identificato in citazione.
Ha anche chiesto la divisione giudiziale dell'asse ereditario di Per_5
, asse da ricostruirsi previa computazione delle unità immobiliari
[...]
di cui ai predetti contratti di rendita vitalizia e previa riduzione delle do-
nazioni, prevedendo conguagli in denaro e la restituzione dei beni eredita-
ri.
Parte attrice, in particolare, ha dedotto per un verso che i suddetti con-
tratti apparentemente aleatori dissimulerebbero una donazione in ragione della sproporzione tra il valore dei beni ceduti e la prestazione di cui risul-
tavano onerati i beneficiari, ovvero quella di prestare assistenza vitalizia e cura morale e materiale in favore del cedente, e per altro verso che l'assenza di alea, proprio in ragione dell'età avanzata e del cagionevole stato di salute del cedente, affetto da gravi patologie, determinerebbe la nullità dei contratti stessi.
I convenuti, costituendosi in giudizio, si sono opposti all'accoglimento delle avverse domande, deducendo la validità dei contratti stipulati sotto il profilo della natura aleatoria, tenuto conto che il cedente non era affetto da malattie talmente gravi da rendere probabile un rapido esito letale considerato che lo stesso aveva vissuto rispettivamente otto e sei anni do-
po la stipula dei contratti e che le patologie non erano comunque tali da compromettere la sua capacità di intendere e di volere;
hanno anche evi-
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Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 708/2021
denziato la corrispondenza alla reale volontà delle parti e all'essenziale in-
tento di assicurare adeguata assistenza morale e materiale al disponente,
soprattutto dopo la perdita della moglie, e dedotto la proporzione tra il va-
lore degli immobili ceduti e le prestazioni rese dalle parti convenute in considerazione del costo ipotizzabile per un'assistenza continuativa e quo-
tidiana in favore di un anziano malato.
Hanno, inoltre, contestato la domanda di divisione non essendo stato provato il valore del patrimonio del de cuius, anche con riferimento al va-
lore della legittima oggetto di lesione, e, in subordine, hanno chiesto di procedere alla divisione dell'asse ereditario senza imputare i cespiti ogget-
to della rendita vitalizia in natura ovvero di disporre la vendita e di divide-
re il denaro ricavato.
La causa, istruita mediante prove orali e documentali, è stata trattenu-
ta in decisione con ordinanza del 3/12/2024 con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Rimessa la causa sul ruolo, la stessa è stata rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 6.9.2025.
Considerazioni preliminari.
Occorre in primo luogo interpretare l'atto di citazione alla luce della vo-
lontà della parte, ricavabile dal complesso delle difese spiegate, al fine di conferire allo stesso un significato che escluda la ricorrenza di domande contraddittorie o incompatibili.
Parte attrice ha, infatti, concluso domandando la dichiarazione della simulazione del contratto di cessione stipulato dalle convenute – anche i
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Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 708/2021
capitoli articolati per la prova per interpello sono chiaramente volti ad ot-
tenere la prova dell'intento donativo – e, per l'effetto, ha chiesto di dichia-
rarne la nullità; dal corpo dell'atto introduttivo, tuttavia, è dato compren-
dere che la nullità del suddetto atto deriverebbe non dall'essere lo stesso simulato quanto dall'assenza di alea e quindi dal difetto della causa tipica del contratto di rendita vitalizia o del contratto atipico di mantenimento.
2. Premessa in diritto.
In punto di diritto, i contratti di mantenimento conclusi, il primo, tra e e, il secondo, tra da Persona_5 CP_1 Parte_1
un lato, e e , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
dall'altro, con i quali i convenuti si sono obbligati, a fronte del trasferi-
mento della nuda proprietà di un immobile nel primo caso e della quota di piena proprietà nel secondo, a prestare al cedente assistenza materiale e morale vita natural durante, si configurano quali contratti atipici che,
sia pure modellati sulla falsariga della rendita vitalizia, se ne differenziano posto che nel contratto di mantenimento la prestazione del beneficiario costituisce una obbligazione infungibile di fare, avente carattere conti-
nuativo, e caratterizzata dall'intuitus personae;
la giurisprudenza di legit-
timità ha, con sentenza n. 22009 del 31 ottobre 2016, sul punto statuito che “Il contratto atipico di cd. "vitalizio alimentare" differisce da quello, no-
minato, di rendita vitalizia, ex art. 1872 c.c., per l'accentuata spiritualità
delle prestazioni assistenziali che ne costituiscono il contenuto, come tali
eseguibili solo da un vitaliziante specificamente individuato alla luce delle
sue proprie qualità personali, e per il carattere più marcato dell'alea che lo
riguarda, correlata non solo alla durata della vita del beneficiario ma anche
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Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 708/2021
alla variabilità e discontinuità delle prestazioni suddette, suscettibili di mo-
dificarsi secondo i bisogni (anche in relazione all'età ed alla salute del be-
neficiario)”.
Del contratto di rendita vitalizia la predetta figura negoziale condivide il requisito dell'alea data dall'incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario e dal conseguente rapporto tra valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato e valore del cespite patrimoniale cedutogli in corrispettivo, come sostenuto dalla prevalente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza n. 15848 del 19 lu-
glio 2011, ha affermato che “Il cosiddetto contratto atipico di mantenimento
è caratterizzato dall'aleatorietà, la cui individuazione postula la compara-
zione delle prestazioni sulla base di dati omogenei - quali la capitalizzazio-
ne della rendita reale del bene-capitale trasferito e la capitalizzazione delle
rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante -, se-
condo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da
impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto ed al
grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca, in ordine
alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato. (Nella fat-
tispecie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto
sussistente il requisito dell'alea in quanto le condizioni del vitaliziato, ben-
ché precarie anche per l'età avanzata, non consentivano di prevederne la
morte nel volgere di pochi mesi)”.
3. La domanda di simulazione e di nullità.
Tanto premesso, occorre analizzare separatamente i due contratti og-
getto di causa.
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Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 708/2021
Quanto al primo, l'istruttoria orale effettuata in corso di causa e la do-
cumentazione depositata consente di ritenere che il disponente Per_5
fosse, al momento della conclusione del contratto, in condizioni di
[...]
salute normali per una persona di oltre ottant'anni con gli ordinari ac-
ciacchi dovuti all'incedere del tempo;
è emerso infatti che lo stesso soffri-
va già di patologie comuni per soggetti anziani quale risultava essere allo-
ra il predetto disponente;
con la conseguenza che il contratto di mante-
nimento per cui è causa può ritenersi causalmente giustificato, sotto il profilo della funzione economica e sociale, alla luce delle condizioni di sa-
lute complessive del disponente atteso che, al momento della stipula, vi era incertezza obiettiva in ordine alla durata di vita del vitaliziato
[...]
sì da non potersi ragionevolmente desumere, sulla base di un Per_6
criterio di ordinarietà, un repentino peggioramento delle sue condizioni di salute nei mesi successivi la conclusione dell'accordo. Del resto,
l'indagine circa l'effettiva ricorrenza dell'alea può dirsi ulteriormente con-
fermata, sia pure ex post, dalla constatazione della sopravvivenza del vita-
liziato a otto anni dalla stipulazione.
Le conclusioni sopra riferite portano a dire che il contratto di mante-
nimento stipulato da e dalla convenuta Persona_5 CP_1
non possa considerarsi privo di causa sotto il profilo del difetto della alea-
torietà collegata alla durata della vita del disponente, il che implica astrattamente la rispondenza dello schema contrattuale prescelto all'assetto di interessi che le parti contraenti hanno inteso far emergere;
sussiste anche la proporzione tra le prestazioni contrapposte e non ricor-
rono elementi dai quali desumere che il suddetto contratto nascondesse
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Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 708/2021
un intento donativo.
Considerazioni diverse devono svolgersi con riguardo al secondo con-
tratto.
Ed invero, sebbene quanto sopra detto in merito al primo contratto po-
trebbe astrattamente sostenersi anche in relazione al contratto del 22 set-
tembre 2009 sotto il profilo delle condizioni di salute del disponente, deve rilevarsi che l'oggetto della prestazione posta a carico dei beneficiari del secondo atto dispositivo è la stessa che già costituiva oggetto del primo accordo e che originariamente era posta a carico solo di;
CP_1
con il contratto del 2009, infatti, le parti, in ragione della maggiore onero-
sità dell'obbligazione di assistenza, hanno dapprima modificato l'oggetto della prestazione del contratto del 2007 limitandola nel tempo a soli sei mesi l'anno e poi convenuto che a fronte della medesima prestazione, ov-
vero offrire assistenza morale e materiale al vitaliziato vita natural duran-
te, la stessa unitamente a e CP_1 Controparte_2 [...]
fosse beneficiaria di un ulteriore bene, tra l'altro di ingente valo- CP_3
re.
In una fattispecie analoga la Corte di Cassazione ha sottolineato che “Il
problema che si pone nel caso in esame non è, quindi, quello di stabilire se
le parti, dopo aver concluso il primo contratto di mantenimento, potessero
procedere, stipulando il nuovo contratto, ad una nuova regolazione dei loro
rapporti in relazione alla sopravvenuta maggiore onerosità della prestazio-
ne assistenziale dovuta al ….. dai coniugi …. ; si tratta, invece, di stabilire
se, ferma restando la loro libertà di regolare secondo i rispettivi interessi i
loro rapporti in qualsiasi momento, lo strumento negoziale prescelto, e cioè
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Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 708/2021
un secondo contratto di mantenimento, potesse essere riconosciuto dall'or-
dinamento e pertanto ritenuto valido in base all'interesse concretamente
perseguito, e cioè alla causa”. Come sopra ricordato infatti, il contratto di mantenimento è un contratto “atipico (o innominato), aleatorio per volontà
delle parti, in quanto queste, ancorando lo scambio, tra attribuzione patri-
moniale e prestazione assistenziale alla durata della vita del cedente, pon-
gono come elemento essenziale del contratto l'alea e cioè il rischio che la
perdita economica, che a ciascuna di esse potrebbe derivare dal contratto,
non sia commisurata al vantaggio ottenuto. Come per tutti i contratti aleato-
ri, la causa del contratto è costituita dallo scambio tra le due prestazioni,
una delle quali certa e determinata, l'altra necessariamente incerta, in
quanto dipendente dall'alea, cioè dall'incertezza che caratterizza il contrat-
to.
In particolare, nel contratto di mantenimento la prestazione assistenzia-
le, che rappresenta il corrispettivo del trasferimento del bene, è soggetta al
rischio contrattuale della progressiva maggiore onerosità in relazione all'in-
certezza della durata della vita dell'assistito, i cui bisogni possono natu-
ralmente accrescersi col passare degli anni, ditalché è insito nel contratto il
rischio del suo progressivo aggravamento.
Pertanto, se con un successivo contratto le stesse parti pongono a carico
dell'assistito un'ulteriore prestazione mantenendone invariato il corrispetti-
vo, il secondo contratto, quando determina un'attribuzione patrimoniale a
favore di uno soltanto dei contraenti, persegue uno scopo di liberalità e non
di scambio e non può quindi qualificarsi come contratto di mantenimento. In
tal caso, infatti, la nuova regolazione dei rapporti tra le parti non solo ri-
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Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 708/2021
muove gli effetti del rischio posto a base del primo contratto svuotando la
prestazione assistenziale della maggiore sopravvenuta onerosità, ma, es-
sendo detta prestazione già dovuta in forza del primo contratto, priva di un
reale corrispettivo la prestazione ulteriore dell'assistito” (Cass. n.
10332/1998). In altre parole, “il trasferimento di un altro bene, con un con-
tratto così detto di mantenimento, quale compenso della maggiore gravosità
sopravvenuta dell'assistenza materiale e morale da prestare, è privo di
causa perché in tal modo l'ulteriore attribuzione patrimoniale rispetto alla
precedente con identico contratto elimina il rischio connaturale a questo di
sproporzione tra le due prestazioni: sicché non essendo giustificata da un
diverso corrispettivo, la causa di scambio dissimula quella di liberalità”
(Cass. n. 8209/2016).
Nel caso di specie, dunque, se il primo contratto può ritenersi giustifi-
cato dalla proporzione tra le prestazioni e pertanto perfettamente valido ed efficace, il secondo contratto, quello del 2009, considerata l'identità
della prestazione di assistenza, è solo apparentemente di mantenimento,
ma in realtà costituisce una donazione, in quanto le parti, attraverso l'uti-
lizzazione dello schema sinallagmatico, hanno perseguito lo scopo dell'ar-
ricchimento senza corrispettivo di uno solo dei contraenti.
Ulteriori indici di simulazione si rinvengono nella sproporzione tra il valore del bene ceduto (pari a 168.000,00 euro, come dichiarato dagli stessi contraenti) e la prestazione di assistenza specie ove si consideri che, per effetto del contratto del 2007, quest'ultima sarebbe stata limitata a soli sei mesi l'anno e che a fronte dell'identità delle prestazioni (assi-
stenza morale e materiale vita natural durante) lo stesso disponente e
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Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 708/2021
avevano ritenuto congrua la prima cessione di valore pari, CP_1
invece, a soli 20.000,00 euro, senza che emergano significativi elementi di novità; come già detto, la sopravvenuta maggiore onerosità della presta-
zione era già coperta dall'alea del primo contratto con conseguente inade-
guatezza della stessa a giustificare una ulteriore attribuzione patrimonia-
le.
Le considerazioni sopra svolte non sono contraddette ma anzi avvalo-
rate dalla circostanza che con il secondo contratto le parti abbiano prima modificato l'oggetto della prestazione del primo, limitandolo temporalmen-
te a soli sei mesi;
la suddetta modifica, infatti, parimenti intende neutra-
lizzare l'alea del primo contratto e, conseguentemente, non pare volta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico
(art.1322, 2^ comma , cod. civ.).
A ciò si aggiunga, infine, la circostanza che all'atto pubblico abbiano assistito – senza che ve ne fosse la necessità – due testimoni, invece ne-
cessari ai fini della valida stipula di una donazione, circostanza rivelatri-
ce, unitamente agli altri elementi, di un intento simulatorio.
La domanda di simulazione relativa va dunque accolta limitatamente al contratto stipulato il 22 settembre 2009, a rogito notarile a firma della
Dott.ssa , Notaio in Gangi, Rep. N. 42970 e Persona_4
Racc. n. 13002, in quanto dissimulante una donazione modale in favore di , e , del quale pos- CP_1 Controparte_2 Controparte_3
siede, ai sensi dell'art. 1414 comma II c.c., i requisiti di forma e di sostan-
za.
4. La domanda di riduzione per lesione di legittima e di divisio-
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Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 708/2021
ne.
L'attore solo nelle conclusioni dell'atto di citazione formula una do-
manda di divisione del patrimonio ereditario di previa Persona_5
riduzione delle donazioni per lesione di legittima, senza che nel corpo dell'atto le suddette domande siano in alcun modo argomentate.
L'attore si limita infatti ad affermare che gli atti di vitalizio improprio simulerebbero donazioni lesive della sua quota di legittima, senza tuttavia precisare né la consistenza del patrimonio relitto, né il modo in cui si sa-
rebbe devoluta l'eredità (per legge o per testamento), né l'identità degli eredi.
Neppure a fronte delle difese di parte convenuta, contenute nella com-
parsa di costituzione e risposta, l'attore ha integrato le proprie allegazioni.
La Corte di Cassazione ha infatti costantemente statuito che “Nel caso
di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare en-
tro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi
patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa eredita-
ria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza
che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei
beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal
fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, pur-
ché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se,
ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva” (Cass. n.
18199/2020).
In ogni caso nulla è stato prodotto con riguardo al patrimonio del de cuius con la conseguenza che la consulenza tecnica richiesta, avendo na-
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Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 708/2021
tura chiaramente esplorativa, è stata rigettata.
La domanda di riduzione per lesione di legittima e di divisione non può
dunque essere accolta.
5. Spese di lite.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, le spese di lite vanno inte-
gralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa:
in parziale accoglimento delle domande spiegate da parte attrice, ac-
certa e dichiara la simulazione relativa del contratto stipulato il 22 set-
tembre 2009, a rogito notarile a firma della Dott.ssa Persona_7
, Notaio in Gangi, Rep. N. 42970 e Racc. n. 13002., con il quale
[...]
ha ceduto a , e Persona_5 CP_1 Controparte_2 [...]
la piena proprietà della quota pari a dodici diciottesimi (12/18) CP_3
dell'appezzamento di terreno sito nel Comune di LI NA (PA) nel-
la Contrada Cuti, esteso catastalmente ha. 88.38.34 (ettari 88, are tren-
totto e centiarie trentaquattro) censito al Catasto Terreni, foglio 119, par-
ticelle: 45, sem. 3, are 2.50, rd.euro 1,16, ra.euro 0,39; 61, di complessivi ha 88.35.84 con le seguenti colture: AA) sem. 4, ha. 75.02.70, rd.euro
1.937,41, ra.euro 581,22; AB) frutteto, are 73.17, rd.euro 100,14, ra.euro
45,35; AC) pasc.arb.2, ha. 12.59.97, rd.euro 195,22, ra.euro 52,06, 50, in quanto dissimulante una donazione modale in favore di , CP_1
e ; Controparte_2 Controparte_3
rigetta le ulteriori domande;
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Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 708/2021
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del Tri-
bunale di Caltanissetta il 22.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SS SC AB TO
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Tribunale di Caltanissetta
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE UNICA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. AB TO Presidente
dr. SS SC Giudice
dr. Giuliana Guardo Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 708 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via C.F._1
Rochester n. 2, presso lo studio dell'Avv. GIOVANNI VETRI (C.F.
pec: che lo rappresenta e di- C.F._2 Email_1
fende giusta procura in atti;
attore
E
nata a [...] il [...], (C.F. CP_1
; , nato a [...] il C.F._3 Controparte_2
10/5/1952, (C.F. ; nata a C.F._4 Parte_2
Resuttano il 23/5/1961, (C.F. ); tutti elettivamente C.F._5
Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 708/2021
domiciliati in Caltanissetta, Viale della Regione n. 172, presso lo studio dell'Avv. ANTONIO ONOFRIO CAMPIONE (C.F.: C.F._6
pec: che li rappresenta e difende giusta Email_2
procura in atti;
convenuti
OGGETTO: azione di accertamento della simulazione, di riduzione per lesione della quota di riserva e di divisione ereditaria.
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni con note di trat-
tazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 10/7/2025, so-
stituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi richiamate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con atto di citazione ritualmente notificato, pre- Parte_1
messo di essere coerede unitamente ai germani e di CP_1 CP_2 [...]
, ha instaurato il presente giudizio nei confronti delle parti Persona_1
convenute chiedendo di dichiarare la simulazione del contratto di vitalizio del 10/4/2007 rogato innanzi al Dott. Notaio in LI Persona_2
NA, rep. n. 49151, racc. n. 17171, mediante il quale Persona_3
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aveva ceduto e trasferito il diritto di nuda proprietà superficiaria a
, figlia del cedente, riservandosi l'usufrutto vitalizio, della CP_1
quota pari a sei noni (6/9) dell'immobile sito in Resuttano, tra la Via Ga-
ribaldi e la Via Giuseppe Mazzini, meglio identificato in citazione;
nonché
di dichiarare la simulazione del contratto di vitalizio del 22/9/2009 roga-
to innanzi alla Dott.ssa , Notaio in Gangi, rep. Persona_4
n. 42970, racc. n. 13002, mediante il quale aveva cedu- Persona_5
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Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 708/2021
to e trasferito la piena proprietà della quota pari a dodici diciottesimi
(12/18) a , e , in ragio- CP_1 Controparte_2 Controparte_3
ne di 2/4 indivisi alla prima e di ¼ ciascuno indiviso in regime di comu-
nione legale dei beni agli altri due, dell'appezzamento di terreno sito in
LI NA, in c.da Cuti, meglio identificato in citazione.
Ha anche chiesto la divisione giudiziale dell'asse ereditario di Per_5
, asse da ricostruirsi previa computazione delle unità immobiliari
[...]
di cui ai predetti contratti di rendita vitalizia e previa riduzione delle do-
nazioni, prevedendo conguagli in denaro e la restituzione dei beni eredita-
ri.
Parte attrice, in particolare, ha dedotto per un verso che i suddetti con-
tratti apparentemente aleatori dissimulerebbero una donazione in ragione della sproporzione tra il valore dei beni ceduti e la prestazione di cui risul-
tavano onerati i beneficiari, ovvero quella di prestare assistenza vitalizia e cura morale e materiale in favore del cedente, e per altro verso che l'assenza di alea, proprio in ragione dell'età avanzata e del cagionevole stato di salute del cedente, affetto da gravi patologie, determinerebbe la nullità dei contratti stessi.
I convenuti, costituendosi in giudizio, si sono opposti all'accoglimento delle avverse domande, deducendo la validità dei contratti stipulati sotto il profilo della natura aleatoria, tenuto conto che il cedente non era affetto da malattie talmente gravi da rendere probabile un rapido esito letale considerato che lo stesso aveva vissuto rispettivamente otto e sei anni do-
po la stipula dei contratti e che le patologie non erano comunque tali da compromettere la sua capacità di intendere e di volere;
hanno anche evi-
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Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 708/2021
denziato la corrispondenza alla reale volontà delle parti e all'essenziale in-
tento di assicurare adeguata assistenza morale e materiale al disponente,
soprattutto dopo la perdita della moglie, e dedotto la proporzione tra il va-
lore degli immobili ceduti e le prestazioni rese dalle parti convenute in considerazione del costo ipotizzabile per un'assistenza continuativa e quo-
tidiana in favore di un anziano malato.
Hanno, inoltre, contestato la domanda di divisione non essendo stato provato il valore del patrimonio del de cuius, anche con riferimento al va-
lore della legittima oggetto di lesione, e, in subordine, hanno chiesto di procedere alla divisione dell'asse ereditario senza imputare i cespiti ogget-
to della rendita vitalizia in natura ovvero di disporre la vendita e di divide-
re il denaro ricavato.
La causa, istruita mediante prove orali e documentali, è stata trattenu-
ta in decisione con ordinanza del 3/12/2024 con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Rimessa la causa sul ruolo, la stessa è stata rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 6.9.2025.
Considerazioni preliminari.
Occorre in primo luogo interpretare l'atto di citazione alla luce della vo-
lontà della parte, ricavabile dal complesso delle difese spiegate, al fine di conferire allo stesso un significato che escluda la ricorrenza di domande contraddittorie o incompatibili.
Parte attrice ha, infatti, concluso domandando la dichiarazione della simulazione del contratto di cessione stipulato dalle convenute – anche i
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capitoli articolati per la prova per interpello sono chiaramente volti ad ot-
tenere la prova dell'intento donativo – e, per l'effetto, ha chiesto di dichia-
rarne la nullità; dal corpo dell'atto introduttivo, tuttavia, è dato compren-
dere che la nullità del suddetto atto deriverebbe non dall'essere lo stesso simulato quanto dall'assenza di alea e quindi dal difetto della causa tipica del contratto di rendita vitalizia o del contratto atipico di mantenimento.
2. Premessa in diritto.
In punto di diritto, i contratti di mantenimento conclusi, il primo, tra e e, il secondo, tra da Persona_5 CP_1 Parte_1
un lato, e e , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
dall'altro, con i quali i convenuti si sono obbligati, a fronte del trasferi-
mento della nuda proprietà di un immobile nel primo caso e della quota di piena proprietà nel secondo, a prestare al cedente assistenza materiale e morale vita natural durante, si configurano quali contratti atipici che,
sia pure modellati sulla falsariga della rendita vitalizia, se ne differenziano posto che nel contratto di mantenimento la prestazione del beneficiario costituisce una obbligazione infungibile di fare, avente carattere conti-
nuativo, e caratterizzata dall'intuitus personae;
la giurisprudenza di legit-
timità ha, con sentenza n. 22009 del 31 ottobre 2016, sul punto statuito che “Il contratto atipico di cd. "vitalizio alimentare" differisce da quello, no-
minato, di rendita vitalizia, ex art. 1872 c.c., per l'accentuata spiritualità
delle prestazioni assistenziali che ne costituiscono il contenuto, come tali
eseguibili solo da un vitaliziante specificamente individuato alla luce delle
sue proprie qualità personali, e per il carattere più marcato dell'alea che lo
riguarda, correlata non solo alla durata della vita del beneficiario ma anche
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alla variabilità e discontinuità delle prestazioni suddette, suscettibili di mo-
dificarsi secondo i bisogni (anche in relazione all'età ed alla salute del be-
neficiario)”.
Del contratto di rendita vitalizia la predetta figura negoziale condivide il requisito dell'alea data dall'incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario e dal conseguente rapporto tra valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato e valore del cespite patrimoniale cedutogli in corrispettivo, come sostenuto dalla prevalente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza n. 15848 del 19 lu-
glio 2011, ha affermato che “Il cosiddetto contratto atipico di mantenimento
è caratterizzato dall'aleatorietà, la cui individuazione postula la compara-
zione delle prestazioni sulla base di dati omogenei - quali la capitalizzazio-
ne della rendita reale del bene-capitale trasferito e la capitalizzazione delle
rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante -, se-
condo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da
impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto ed al
grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca, in ordine
alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato. (Nella fat-
tispecie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto
sussistente il requisito dell'alea in quanto le condizioni del vitaliziato, ben-
ché precarie anche per l'età avanzata, non consentivano di prevederne la
morte nel volgere di pochi mesi)”.
3. La domanda di simulazione e di nullità.
Tanto premesso, occorre analizzare separatamente i due contratti og-
getto di causa.
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Quanto al primo, l'istruttoria orale effettuata in corso di causa e la do-
cumentazione depositata consente di ritenere che il disponente Per_5
fosse, al momento della conclusione del contratto, in condizioni di
[...]
salute normali per una persona di oltre ottant'anni con gli ordinari ac-
ciacchi dovuti all'incedere del tempo;
è emerso infatti che lo stesso soffri-
va già di patologie comuni per soggetti anziani quale risultava essere allo-
ra il predetto disponente;
con la conseguenza che il contratto di mante-
nimento per cui è causa può ritenersi causalmente giustificato, sotto il profilo della funzione economica e sociale, alla luce delle condizioni di sa-
lute complessive del disponente atteso che, al momento della stipula, vi era incertezza obiettiva in ordine alla durata di vita del vitaliziato
[...]
sì da non potersi ragionevolmente desumere, sulla base di un Per_6
criterio di ordinarietà, un repentino peggioramento delle sue condizioni di salute nei mesi successivi la conclusione dell'accordo. Del resto,
l'indagine circa l'effettiva ricorrenza dell'alea può dirsi ulteriormente con-
fermata, sia pure ex post, dalla constatazione della sopravvivenza del vita-
liziato a otto anni dalla stipulazione.
Le conclusioni sopra riferite portano a dire che il contratto di mante-
nimento stipulato da e dalla convenuta Persona_5 CP_1
non possa considerarsi privo di causa sotto il profilo del difetto della alea-
torietà collegata alla durata della vita del disponente, il che implica astrattamente la rispondenza dello schema contrattuale prescelto all'assetto di interessi che le parti contraenti hanno inteso far emergere;
sussiste anche la proporzione tra le prestazioni contrapposte e non ricor-
rono elementi dai quali desumere che il suddetto contratto nascondesse
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un intento donativo.
Considerazioni diverse devono svolgersi con riguardo al secondo con-
tratto.
Ed invero, sebbene quanto sopra detto in merito al primo contratto po-
trebbe astrattamente sostenersi anche in relazione al contratto del 22 set-
tembre 2009 sotto il profilo delle condizioni di salute del disponente, deve rilevarsi che l'oggetto della prestazione posta a carico dei beneficiari del secondo atto dispositivo è la stessa che già costituiva oggetto del primo accordo e che originariamente era posta a carico solo di;
CP_1
con il contratto del 2009, infatti, le parti, in ragione della maggiore onero-
sità dell'obbligazione di assistenza, hanno dapprima modificato l'oggetto della prestazione del contratto del 2007 limitandola nel tempo a soli sei mesi l'anno e poi convenuto che a fronte della medesima prestazione, ov-
vero offrire assistenza morale e materiale al vitaliziato vita natural duran-
te, la stessa unitamente a e CP_1 Controparte_2 [...]
fosse beneficiaria di un ulteriore bene, tra l'altro di ingente valo- CP_3
re.
In una fattispecie analoga la Corte di Cassazione ha sottolineato che “Il
problema che si pone nel caso in esame non è, quindi, quello di stabilire se
le parti, dopo aver concluso il primo contratto di mantenimento, potessero
procedere, stipulando il nuovo contratto, ad una nuova regolazione dei loro
rapporti in relazione alla sopravvenuta maggiore onerosità della prestazio-
ne assistenziale dovuta al ….. dai coniugi …. ; si tratta, invece, di stabilire
se, ferma restando la loro libertà di regolare secondo i rispettivi interessi i
loro rapporti in qualsiasi momento, lo strumento negoziale prescelto, e cioè
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un secondo contratto di mantenimento, potesse essere riconosciuto dall'or-
dinamento e pertanto ritenuto valido in base all'interesse concretamente
perseguito, e cioè alla causa”. Come sopra ricordato infatti, il contratto di mantenimento è un contratto “atipico (o innominato), aleatorio per volontà
delle parti, in quanto queste, ancorando lo scambio, tra attribuzione patri-
moniale e prestazione assistenziale alla durata della vita del cedente, pon-
gono come elemento essenziale del contratto l'alea e cioè il rischio che la
perdita economica, che a ciascuna di esse potrebbe derivare dal contratto,
non sia commisurata al vantaggio ottenuto. Come per tutti i contratti aleato-
ri, la causa del contratto è costituita dallo scambio tra le due prestazioni,
una delle quali certa e determinata, l'altra necessariamente incerta, in
quanto dipendente dall'alea, cioè dall'incertezza che caratterizza il contrat-
to.
In particolare, nel contratto di mantenimento la prestazione assistenzia-
le, che rappresenta il corrispettivo del trasferimento del bene, è soggetta al
rischio contrattuale della progressiva maggiore onerosità in relazione all'in-
certezza della durata della vita dell'assistito, i cui bisogni possono natu-
ralmente accrescersi col passare degli anni, ditalché è insito nel contratto il
rischio del suo progressivo aggravamento.
Pertanto, se con un successivo contratto le stesse parti pongono a carico
dell'assistito un'ulteriore prestazione mantenendone invariato il corrispetti-
vo, il secondo contratto, quando determina un'attribuzione patrimoniale a
favore di uno soltanto dei contraenti, persegue uno scopo di liberalità e non
di scambio e non può quindi qualificarsi come contratto di mantenimento. In
tal caso, infatti, la nuova regolazione dei rapporti tra le parti non solo ri-
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muove gli effetti del rischio posto a base del primo contratto svuotando la
prestazione assistenziale della maggiore sopravvenuta onerosità, ma, es-
sendo detta prestazione già dovuta in forza del primo contratto, priva di un
reale corrispettivo la prestazione ulteriore dell'assistito” (Cass. n.
10332/1998). In altre parole, “il trasferimento di un altro bene, con un con-
tratto così detto di mantenimento, quale compenso della maggiore gravosità
sopravvenuta dell'assistenza materiale e morale da prestare, è privo di
causa perché in tal modo l'ulteriore attribuzione patrimoniale rispetto alla
precedente con identico contratto elimina il rischio connaturale a questo di
sproporzione tra le due prestazioni: sicché non essendo giustificata da un
diverso corrispettivo, la causa di scambio dissimula quella di liberalità”
(Cass. n. 8209/2016).
Nel caso di specie, dunque, se il primo contratto può ritenersi giustifi-
cato dalla proporzione tra le prestazioni e pertanto perfettamente valido ed efficace, il secondo contratto, quello del 2009, considerata l'identità
della prestazione di assistenza, è solo apparentemente di mantenimento,
ma in realtà costituisce una donazione, in quanto le parti, attraverso l'uti-
lizzazione dello schema sinallagmatico, hanno perseguito lo scopo dell'ar-
ricchimento senza corrispettivo di uno solo dei contraenti.
Ulteriori indici di simulazione si rinvengono nella sproporzione tra il valore del bene ceduto (pari a 168.000,00 euro, come dichiarato dagli stessi contraenti) e la prestazione di assistenza specie ove si consideri che, per effetto del contratto del 2007, quest'ultima sarebbe stata limitata a soli sei mesi l'anno e che a fronte dell'identità delle prestazioni (assi-
stenza morale e materiale vita natural durante) lo stesso disponente e
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avevano ritenuto congrua la prima cessione di valore pari, CP_1
invece, a soli 20.000,00 euro, senza che emergano significativi elementi di novità; come già detto, la sopravvenuta maggiore onerosità della presta-
zione era già coperta dall'alea del primo contratto con conseguente inade-
guatezza della stessa a giustificare una ulteriore attribuzione patrimonia-
le.
Le considerazioni sopra svolte non sono contraddette ma anzi avvalo-
rate dalla circostanza che con il secondo contratto le parti abbiano prima modificato l'oggetto della prestazione del primo, limitandolo temporalmen-
te a soli sei mesi;
la suddetta modifica, infatti, parimenti intende neutra-
lizzare l'alea del primo contratto e, conseguentemente, non pare volta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico
(art.1322, 2^ comma , cod. civ.).
A ciò si aggiunga, infine, la circostanza che all'atto pubblico abbiano assistito – senza che ve ne fosse la necessità – due testimoni, invece ne-
cessari ai fini della valida stipula di una donazione, circostanza rivelatri-
ce, unitamente agli altri elementi, di un intento simulatorio.
La domanda di simulazione relativa va dunque accolta limitatamente al contratto stipulato il 22 settembre 2009, a rogito notarile a firma della
Dott.ssa , Notaio in Gangi, Rep. N. 42970 e Persona_4
Racc. n. 13002, in quanto dissimulante una donazione modale in favore di , e , del quale pos- CP_1 Controparte_2 Controparte_3
siede, ai sensi dell'art. 1414 comma II c.c., i requisiti di forma e di sostan-
za.
4. La domanda di riduzione per lesione di legittima e di divisio-
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ne.
L'attore solo nelle conclusioni dell'atto di citazione formula una do-
manda di divisione del patrimonio ereditario di previa Persona_5
riduzione delle donazioni per lesione di legittima, senza che nel corpo dell'atto le suddette domande siano in alcun modo argomentate.
L'attore si limita infatti ad affermare che gli atti di vitalizio improprio simulerebbero donazioni lesive della sua quota di legittima, senza tuttavia precisare né la consistenza del patrimonio relitto, né il modo in cui si sa-
rebbe devoluta l'eredità (per legge o per testamento), né l'identità degli eredi.
Neppure a fronte delle difese di parte convenuta, contenute nella com-
parsa di costituzione e risposta, l'attore ha integrato le proprie allegazioni.
La Corte di Cassazione ha infatti costantemente statuito che “Nel caso
di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare en-
tro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi
patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa eredita-
ria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza
che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei
beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal
fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, pur-
ché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se,
ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva” (Cass. n.
18199/2020).
In ogni caso nulla è stato prodotto con riguardo al patrimonio del de cuius con la conseguenza che la consulenza tecnica richiesta, avendo na-
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tura chiaramente esplorativa, è stata rigettata.
La domanda di riduzione per lesione di legittima e di divisione non può
dunque essere accolta.
5. Spese di lite.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, le spese di lite vanno inte-
gralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa:
in parziale accoglimento delle domande spiegate da parte attrice, ac-
certa e dichiara la simulazione relativa del contratto stipulato il 22 set-
tembre 2009, a rogito notarile a firma della Dott.ssa Persona_7
, Notaio in Gangi, Rep. N. 42970 e Racc. n. 13002., con il quale
[...]
ha ceduto a , e Persona_5 CP_1 Controparte_2 [...]
la piena proprietà della quota pari a dodici diciottesimi (12/18) CP_3
dell'appezzamento di terreno sito nel Comune di LI NA (PA) nel-
la Contrada Cuti, esteso catastalmente ha. 88.38.34 (ettari 88, are tren-
totto e centiarie trentaquattro) censito al Catasto Terreni, foglio 119, par-
ticelle: 45, sem. 3, are 2.50, rd.euro 1,16, ra.euro 0,39; 61, di complessivi ha 88.35.84 con le seguenti colture: AA) sem. 4, ha. 75.02.70, rd.euro
1.937,41, ra.euro 581,22; AB) frutteto, are 73.17, rd.euro 100,14, ra.euro
45,35; AC) pasc.arb.2, ha. 12.59.97, rd.euro 195,22, ra.euro 52,06, 50, in quanto dissimulante una donazione modale in favore di , CP_1
e ; Controparte_2 Controparte_3
rigetta le ulteriori domande;
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compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del Tri-
bunale di Caltanissetta il 22.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SS SC AB TO
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