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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/01/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 4705/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 9203/2023
TRA
, nata il [...] a [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv.to Luigia Russo, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.07.2023, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità civile e, in subordine, dell'assegno mensile assistenziale, rappresentando che l' dopo averla CP_1 sottoposta a visita di revisione, l'aveva riconosciuta invalida nella misura del 67%.
1 Con ordinanza del 16.11.2023, resa all'esito dell'udienza del 14.11.2023, veniva dichiarata l'inammissibilità della domanda di pensione di inabilità civile per assenza di domanda amministrativa di aggravamento, mentre veniva conferito l'incarico peritale per l'accertamento del requisito sanitario utile per l'assegno mensile assistenziale.
Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. , valutava la Persona_1
ricorrente invalida in misura del 67% da gennaio 2023 a novembre 2023, e persona non invalida ai sensi di legge a partire da dicembre 2023.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 11.04.2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento della prestazione suddetta.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 16.01.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 9203/2023 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
A tal riguardo va, innanzi tutto, ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione 2 dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo
a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche
Cassazione civile sez. VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate, sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sulla capacità lavorativa della ricorrente.
Segnatamente, parte opponente si duole che la consulenza sarebbe viziata da diverse contraddizioni diagnostico-valutative, nonché carente sia nella motivazione clinica, sia nelle motivazioni medico-legali in ordine alle prestazioni richieste. Non sarebbe, in particolare, comprensibile, oltre a contrastare con la documentazione medica in atti, la valutazione espressa dal c.t.u. circa la non invalidità della periziata a far data dal dicembre 2023. L'intervento di mastectomia, inoltre, avrebbe comportato per la ricorrente limitazioni post-chirurgiche agli arti superiori che non sono sarebbero state assolutamente valutate dal c.t.u.
Tali censure, invero, non appaiono condivisibili.
A ben vedere, infatti, le valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, sufficientemente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo e dalla documentazione in atti, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Il consulente ha descritto compiutamente le risultanze dell'esame obiettivo e ha ampiamente motivato le ragioni sottese alle valutazioni espresse (cfr. relazione peritale depositata il 18.02.2024).
Con riferimento alle valutazioni espresse, in particolare, il consulente ha riconosciuto la periziata affetta da: “Pregresso carcinoma mammario.”. 3 Nel merito, ha osservato: “L'unico evento patologico anamnestico è il pregresso carcinoma mammario;
il periodo di follow-up di controllo (canonici cinque anni) è stato superato senza reliquati, come testimoniato dai referti esibiti delle visite oncologiche effettuate. Gli esami ematochimici allegati agli atti mostrano markers tumorali nella norma;
nessun segno di altra patologia o deficit fisico o psichico evidenziabile. Il pregresso carcinoma mammario è da considerarsi a prognosi favorevole e con modesto reliquato funzionale, per cui invalida per l'11% (cod. 9322).
Per la percentuale finale di invalidità si è proceduto alla valutazione complessiva con il calcolo riduzionistico come previsto dai criteri dettati dal DM Sanità 5.2.1992.
L'istante è da ritenersi persona non invalida ai sensi di legge. Non essendo possibile risalire anamnesticamente o da documentazione esibita alla data esatta della fine del follow-up, avendo come unico riferimento l'anno dell'exeresi chirurgica e della successiva chemio e radioterapia (2018), si ritiene l'istante invalida in misura del 67% da gennaio 2023 a novembre 2023, e persona non invalida ai sensi di legge a partire da dicembre 2023.”.
Risulta evidente da quanto sopra, che il c.t.u. abbia condotto un'attenta analisi delle condizioni della periziata, basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, senza che possano rilevarsi carenze diagnostiche o affermazioni illogiche in merito alle patologie riscontrate.
Il c.t.u., in particolate, ha dato atto di aver rilevato all'esame obiettivo una modesta limitazione funzionale dovuta al pregresso intervento chirurgico, ritenuta evidentemente non invalidante.
Per ciò che concerne, poi, la valutazione dell'invalidità in termini percentualisitici, appare chiaro che il consulente abbia riconosciuto una percentuale di invalidità civile del 67% per il solo periodo dei canonici cinque anni di follow-up calcolati a partire dal
2018, anno dell'intervento chirurgico e della successiva terapia chemio e radio, e sino alla fine dell'anno 2023, valutando per il successivo periodo, in assenza di segni di ripresa della malattia, la ricorrente non invalida. Né può assumere un rilievo dirimente al riguardo la nuova documentazione medica depositata, in quanto attestante unicamente che la ricorrente continua a sottoporsi a controlli oncologici periodici;
ciò in quanto, viste le considerazioni già espresse del c.t.u., la prosecuzione del follow-up oltre il dicembre 2023 varrebbe, al più, al riconoscimento in favore della ricorrente
4 della percentuale di invalidità del 67% anche oltre tale data, ma tale percentuale non sarebbe, in ogni caso, sufficiente per ottenere la prestazione assistenziale invocata.
Le risultanze della c.t.u. espletata si sono dimostrate, in conclusione, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per contro, le contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Nulla sulle spese;
c) Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 17.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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