Articolo 3 della Legge 22 dicembre 1979, n. 683
Articolo 2
Versione
23 gennaio 1980
Art. 3.
All'onere di 4 miliardi di lire, derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, a tal uopo utilizzando l'apposito accantonamento preordinato allo specifico scopo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti.

Entrata in vigore il 23 gennaio 1980