Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/03/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5093 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente:
TRA rappresentati e difesi dagli Avv.ti Roberto Casella e Parte_1
Manuele Simoncini, come da mandato in atti;
Parte ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Mocci, come da mandato in atti;
Parte resistente
All'udienza del 26-3-2025, le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “come da ricorso, con la rinuncia alla domanda di nullità già effettuata all'udienza del 2 ottobre 2024”;
Per parte resistente: ”come da comparsa di costituzione e risposta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dato atto dell'esito negativo del tentativo di mediazione (cfr. doc. 25 fascicolo di parte ricorrente), con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. il sig. ha adito il Tribunale di Firenze chiedendo l'accoglimento Parte_1
delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: in 1
24.10.2012 e 14.07.2014, indicati nel § I.2 della narrativa, per effetto dell'inadempimento degli obblighi informativi e/o di astensione sotto specificati, condannare la società (già Controparte_1
a pagare all'attore la Controparte_2
somma di € 67.599,80, o la maggiore o minore secondo giustizia, a titolo di restituzione e/o risarcimento del danno;
in ipotesi accertata o dichiarata la nullità dei contratti di acquisto di azioni del 24.10.2012 e
14.07.2014, indicati nel § I.2 della narrativa, per effetto degli articoli 30 del TUF, 1350 c.c., e/o 1352 c.c., condannare la società
[...]
(già a Controparte_1 Controparte_2
pagare all'attore la somma di € 67.599,80, o la maggiore o minore secondo giustizia, con interessi legali dai versamenti al saldo;
in ogni caso, con interessi legali e rivalutazione monetaria dai versamenti al saldo, vittoria di spese e compensi, incluso contributo forfettario”.
Parte ricorrente, in particolare, ha dedotto che:
- dal 19-2-2008 ha intrattenuto con un Controparte_1
rapporto di consulenza, di intermediazione mobiliare e deposito titoli, di collocamento e custodia e amministrazione (cfr. docc.
1-4 fascicolo di parte ricorrente);
- in data 24-10-2012 ha esercitato un diritto di opzione per la sottoscrizione di 332 azioni di MI, nonché un diritto di prelazione su eventuali azioni inoptate fino ad un massimo di 2.187 al prezzo di euro 10,20 cadauna (cfr. doc. 5 fascicolo di parte ricorrente);
- in data 14-7-2014 ha esercitato un diritto di opzione per la sottoscrizione di 538 azioni di MI, nonché un diritto di prelazione su eventuali azioni inoptate fino ad un massimo di 3.106 al prezzo di euro 11,50 cadauna, oltre ad un diritto di opzione per la sottoscrizione di 368 obbligazioni subordinate convertibili in azioni, nonché ad un diritto di prelazione su eventuali obbligazioni inoptate fino ad un 2 massimo di 2944 al prezzo di euro 11,50 cadauna (cfr. doc. 6 fascicolo di parte ricorrente).
Il sig. ha, quindi, dedotto: Pt_1
- il difetto di informazioni in ordine al grado di liquidità dei titoli, al valore di realizzo, alle modalità e ai tempi di smobilizzo, all'esistenza del conflitto di interessi e alle misure adottate per mitigare i rischi connessivi;
- il carattere ingannevole delle informazioni inerenti alla solidità patrimoniale di MI (cfr. docc.
7-17 fascicolo di parte ricorrente);
- la violazione degli obblighi informativi in relazione agli inadempimenti permanenti di MI rispetto agli obblighi organizzativi, gestionali ed informativi concernenti gli strumenti finanziari nuovi di sua emissione ed i relativi conflitti di interessi, né delle ripetute irregolarità concernenti le istruttorie per la concessione del credito;
- il difetto di valutazione di adeguatezza e appropriatezza dell'investimento al profilo dell'investitore;
- la mancanza di riscontri alle dichiarazioni unilaterali enunciate nelle varie schede, nonché la mancanza di informazioni in ordine all'esito delle proprie richieste e/o opzioni o richiesto di sottoscrivere un contratto di acquisto;
- la mancata indicazione della facoltà di recesso in violazione dell'art. 30 TUF;
- il difetto di informazioni inerenti al controvalore effettivo delle azioni acquistate;
- l'idoneità degli inadempimenti della banca (violazione degli obblighi informativi, difetto di valutazione di adeguatezza e appropriatezza dell'investimento al profilo dell'investitore, assenza di accettazione o resoconti) a determinare la risoluzione e/o l'annullamento degli ordino;
- l'obbligo di restituzione dell'intero capitale investito, pari a euro
67.599,80 o, in alternativa, il risarcimento del relativo danno;
3 - in ipotesi, la nullità degli ordini d'acquisto per violazione della normativa sull'offerta fuori sede e il consequenziale diritto alla ripetizione delle somme pagate;
- sempre in ipotesi, la nullità degli ordini d'acquisto per difetto di forma scritta e il consequenziale diritto alla ripetizione delle somme pagate.
Si è costituita, a mezzo di comparsa di costituzione e risposta,
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, deducendo:
- la mancata violazione dell'art. 30, co. 6, TUF, alla luce della conclusione dei contratti all'interno nei locali commerciali della convenuta;
- l'abuso del diritto da parte del ricorrente nell'azionamento dell'art. 30, co. 6, TUF, stante l'assenza di alcun effetto sorpresa in capo al cliente;
- il corretto adempimento degli obblighi informativi, a fronte della consegna al cliente del Documento sui Rischi e il Fascicolo relativo all'informativa precontrattuale (cfr. docc. 3 e 4 fascicolo di parte resistente), delle competenze finanziarie in possesso del cliente (cfr. docc. n. 5, 6, 6.1 e 7 fascicolo di parte resistente), del mancato ruolo di consulente da questa rivestito negli acquisti de quibus, della corretta illustrazione delle caratteristiche dei titoli e dei rischi connessi in occasione di ciascuna scheda di adesione (cfr. docc. 10-13 fascicolo di parte resistente), del difetto di legittimazione della in ordine ad Pt_2
eventuali falsità insite nei bilanci dell'emittente;
- l'adeguatezza e l'appropriatezza delle operazioni al profilo del cliente;
- l'infondatezza della domanda di risoluzione, alla luce della natura meramente esecutiva degli ordini di investimento e della mancata integrazione del crisma della gravità richiesto dall'art. 1455 c.c.;
- l'infondatezza della domanda di risarcimento, ferma la mancata prova la prova del nesso causale tra condotta lesiva e pregiudizio
4 economico, nonché del quantum debeatur, e in ogni caso, il concorso di colpa dell'attore a norma dell'art. 1227, co. 1, c.c.;
- la mancata spettanza di interessi e rivalutazione monetaria.
La resistente ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:”Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così provvedere:
In via principale:
- rigettare tutte le domande proposte da parte ricorrente in quanto infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di nullità e/o di risoluzione delle operazioni di acquisto e/o di compravendita delle
Azioni, condannare la parte ricorrente alla restituzione delle Azioni oggetto di causa (o, di quelle ricevute in concambio, o qualora la restituzione sia impossibile, a versare alla Banca il loro controvalore in denaro), nonché delle Obbligazioni e di tutti i dividendi, cedole, utili, rendimento o plusvalenze incassate in ragione dei medesimi titoli;
- in ogni caso, accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo alla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore del medesimo in relazione alla prevedibilità del danno da parte della e nella misura che sarà Pt_2
ritenuta di giustizia;
In via istruttoria:
- rigettare le istanze istruttorie avversarie;
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti, competenze, onorari, IVA e CPA.”
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale
2. Tanto premesso, preso atto della rinuncia alla domanda di nullità operata da parte attrice all'udienza del 2 ottobre 2024, deve trovare 5 accoglimento la pretesa di parte ricorrente volta ad accertare l'inadempimento da parte della banca all'obbligo, imposto dall'art. 21
TUF, di fornire un'adeguata informazione al cliente in relazione alle operazioni di investimento da questo effettuate.
Al riguardo, non può essere condivisa la ricostruzione della resistente, secondo la quale l'attività della banca, consistita nella mera offerta in opzione delle azioni ai soci dell'emittente, non potrebbe essere qualificata alla stregua di una vera e propria prestazione del servizio di collocamento da parte dell'istituto (cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 10).
In senso contrario, si ritiene che debba essere richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale alla luce del quale, “a seguito dell'entrata in vigore (12.1.2006) della legge 28.12.2005 n. 262 (c.d.
Legge sul risparmio)” e del “nuovo Regolamento Intermediari adottato dalla a seguito della Direttiva FI (Reg. 29.10.2007 CP_3 CP_3
n. 16190)”, “le disposizioni sulla prestazione dei servizi di investimento sono applicabili all'emissione di proprie azioni, obbligazioni e altri prodotti finanziari da parte di banche e assicurazioni”, andandosi così
a sfumare “la distinzione tra emittente e intermediario, nel senso che l'offerta di strumenti finanziari emessi da banche è considerata comunque soggetta alle norme comuni, sia per l'offerta al pubblico (cfr. artt. 94 ss. TUF) (..) sia quanto ai criteri e regole di condotta relativi alla prestazione dei servizi di investimento” (Tribunale Torino sez. I,
14/12/2022, n.4817).
In ragione di ciò, visto l'art. 84, co. 1, del Regolamento intermediari, “la circostanza che la Banca abbia collocato presso il Ricorrente azioni di propria emissione e che quest'ultimo abbia sottoscritto parte di tali azioni esercitando il diritto di opzione, essendo all'epoca già azionista dell'emittente, non comporta certamente che la condotta della Banca nella sua veste di intermediario non possa essere oggetto di sindacato 6 alla luce della disciplina in tema di prestazione dei servizi di investimento prevista dal TUF e regolamenti attuativi” (Tribunale
Firenze sez. III, 23/08/2023, n.2428).
A tal proposito, la stessa giurisprudenza di legittimità ha precisato che il Testo unico di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998 - applicabile nella specie ratione temporis al pari del relativo Regolamento n. CP_3
11522/1998 - non solo non contiene alcun esonero dai suddetti obblighi nel caso in esame, ma piuttosto ne impone l'osservanza là dove ricomprende nel suo ambito applicativo i servizi di investimento aventi ad oggetto (art. 1, comma 5) la ricezione e trasmissione di ordini e la negoziazione di strumenti finanziari, tra questi compresi i contratti futures, i contratti a termine collegati a strumenti finanziari ed i contratti di opzione su titoli (art. 1, comma 2) (cfr. Cassazione civile sez. I,
23/09/2016, n.18702).
Ne deriva che, diversamente da quanto sostenuto dalla resistente (cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 16: “Ebbene, al fine di sgombrare il campo da eventuali equivoci che potrebbero sorgere, è necessario ribadire che le operazioni di sottoscrizione delle Azioni non si collocavano nell'ambito della prestazione di un servizio di consulenza da parte della Banca – ipotesi che avrebbe reso necessaria la verifica di adeguatezza dell'investimento – bensì sono state concluse a fronte dell'esercizio da parte del signor – lo si Pt_1
ribadisce – dei diritti di opzione e di prelazione al medesimo facenti capo in qualità di azionista dell'Emittente. La al contrario, non Pt_2
ha prestato alcun servizio di investimento in relazione a tali operazioni, essendosi limitata a offrire in opzione ai soci le Azioni di nuova emissione. Come anticipato, del resto, è evidente che la non Pt_2
potesse prestare il servizio di consulenza in occasione di tali operazioni, in quanto non avrebbe potuto esperire una valutazione di adeguatezza “bloccante” dell'operazione: per il caso in cui gli strumenti 7 finanziari non fossero risultati adatti al profilo del socio, difatti, - nel caso di prestazione del servizio di consulenza – sarebbe stata costretta a impedire all'azionista di esercitare i diritti societari di cui era titolare”), anche nel caso in esame la banca intermediaria non può sottrarsi agli obblighi (di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di comunicazione della inadeguatezza delle singole operazioni oggetto degli ordini) previsti in generale dall'art. 21 del citato Testo unico, e specificati - con precipuo riferimento alle informazioni da fornire agli investitori in relazione a ciascuna operazione ed alla segnalazione della relativa inadeguatezza - dagli artt. 28 e 29 del citato Regolamento secondo i quali la banca CP_3
intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l'obbligo di fornire all'investitore - fatta eccezione per i soli operatori qualificati di cui all'art. 31 del Regolamento - un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (cfr.
Cassazione civile sez. I, 23/09/2016, n.18702, cit.).
3. Deve altresì essere disattesa la tesi di parte resistente secondo la quale la natura meramente esecutiva (e non negoziale) degli ordini di investimento effettuati dal sig. avrebbe impedito alla Banca di Pt_1
sindacare le scelte del cliente (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pp. 17-18: “La domanda di risoluzione dovrà tuttavia essere respinta in diritto, prima ancora che nel merito, poiché gli ordini impartiti dai clienti nell'ambito dei contratti di intermediazione finanziaria rappresentano, per giurisprudenza consolidata, mere istruzioni fornite dal mandante (il cliente) al mandatario (la Banca), che l'intermediario non può astenersi dall'eseguire in quanto a ciò obbligato dal contratto d'intermediazione 8 finanziaria, e non lasciano spazio all'elemento tipico del negozio giuridico, ovvero l'incontro della volontà delle parti. In ragione della natura meramente esecutiva degli ordini di investimento, l'On.le
Tribunale adito dovrà certamente escludere che i rimedi tipicamente negoziali – tra i quali, appunto, la risoluzione – possano trovare applicazione al caso di specie”).
La giurisprudenza di legittimità, pure di recente, ha affermato il principio che, in materia di compravendita di strumenti finanziari,
l'investitore, a seguito dell'inadempimento dell'intermediario ai propri obblighi di informazione, imposti dalla normativa di legge e di regolamento e derivanti dalla stipula del cd. contratto quadro, CP_3
può domandare la risoluzione non solo di quest'ultimo, ma anche dei singoli ordini di investimento - aventi natura negoziale e tra loro distinti e autonomi - quando il relativo inadempimento sia di non scarsa importanza (Cassazione civile sez. I, 27/01/2023, n.2530).
Pertanto, nessuna preclusione di diritto sussiste in ordine alla eventuale dichiarazione di risoluzione dei singoli ordini, aventi natura negoziale, come richiesta da parte ricorrente.
4. Tanto premesso, non si può ritenere che, avuto riguardo alle operazioni in esame, la banca convenuta abbia rettamente ottemperato agli obblighi di informazione e di valutazione dell'adeguatezza su questa gravanti.
In primo luogo, nel “prospetto informativo” allegato sub doc. 12 da parte resistente, specificamente inerente all'esercizio del diritto di opzione del 2012, si dà atto esclusivamente del potenziale conflitto di interessi della Banca (cfr. doc. 12 fascicolo di parte resistente, p. 29:
“La Banca nell'operazione di aumento di capitale riveste il duplice ruolo di Emittente e Collocatore, configurando pertanto un potenziale conflitto di interesse”; p. 63: “Si segnala che nell'ambito dell'operazione descritta nel presente Prospetto, la assume, allo stesso tempo, Pt_2
9 il ruolo di Emittente e collocatore degli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta. Esiste pertanto, sotto tale profilo, un potenziale conflitto di interesse sul quale si richiama l'attenzione degli investitori”), del prezzo delle azioni (cfr. doc. 12 fascicolo di parte resistente, p. 63: “il prezzo delle azioni oggetto della presente offerta, pari a Euro 10,20, di cui
Euro 2,20 di soprapprezzo, è stato determinato applicando il criterio del book value con il valore del patrimonio netto pari ad Euro
179.025.676,00 alla data del 31 dicembre 2011”), del rischio di liquidità connesso alle azioni (cfr. doc. 12 fascicolo di parte resistente, p. 28: “il rischio connesso all'eventuale insorgenza di difficoltà nell'ipotesi di disinvestimento, trattandosi di azioni non quotate in alcun mercato regolamentato. Si invita l'investitore a porre particolare attenzione alla circostanza che l'Offerta del presente Prospetto Informativo si riferisce
a strumenti finanziari emessi da un emittente non quotato, che non saranno quotati in un mercato regolamentato e pertanto potrebbero insorgere difficoltà nel disinvestimento in quanto le vendite potrebbero non trovare adeguata contropartita”), mentre, né in esso né nella relativa modulistica contrattuale, risulta sufficientemente rappresentata l'adeguatezza dell'investimento ivi previsto rispetto al profilo del cliente
(per la specifica contestazione sul punto, cfr. ricorso ex art. 281-decies c.p.c., pp. 11-12: “Nella sollecitazione delle due operazioni MI omise di valutarne l'appropriatezza alle conoscenze del cliente e
l'adeguatezza per tipologia ai suoi obiettivi di investimento. In entrambe non ci sono avvertenze all'investitore. Si badi bene che
l'operazione del 2014 ripete l'operazione del 2012 per tipologia, oggetto e dimensione, talché poteva esserne rilevato il profilo di inadeguatezza anche per la frequenza. Nella profilatura Mifid 2012
(doc 23, a cavallo tra le pagg 6, 7), aveva dichiarato la propria Pt_1
conoscenza di varie tipologie di titoli illiquidi, ma non rispetto ai titoli azionari, né le cose erano cambiate nell'aggiornamento dell'agosto 10 2014 (doc 24). Tutte le profilature risultano eseguite in modo negligente. Le illiquide azioni e obbligazioni di MI gli furono vendute senza sufficienti informazioni”).
In secondo luogo, nel “prospetto informativo” allegato sub doc. 13 da parte resistente, specificamente inerente all'esercizio del diritto di opzione del 2014, si dà atto esclusivamente dei rischi connessi all'illiquidità dell'operazione (cfr. doc. 13 fascicolo di parte convenuta, pp. 31, 33, 34) e del prezzo delle azioni (cfr. doc. 13 fascicolo di parte convenuta, p. 88), mentre, né in esso, né nella relativa modulistica contrattuale, risultano sufficientemente rappresentati il conflitto di interessi della Banca e l'adeguatezza dell'investimento ivi previsto rispetto alla profilatura del cliente.
In definitiva, dunque, a fronte della specifica allegazione attorea dell'inadempimento dell'obbligo informativo, non si può ritenere che l'intermediario abbia soddisfatto l'onere di provare di aver fornito al cliente tutte le informazioni necessarie ai fini di una corretta valutazione degli investimenti da questo operati (per la latitudine degli obblighi cfr. anche Cassazione civile sez. I, 14/02/2025, n.3759).
In tale prospettiva, mette conto ricordare che gli intermediari devono fornire ai clienti in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole
(cfr. Cassazione civile sez. I, 20/03/2023, n.7932).
Né, in senso contrario rispetto a quanto sino a questo punto esposto, può venire in rilievo la circostanza che il sig. avesse già maturato Pt_1
una significativa esperienza in materia di investimenti, anche a contenuto azionario (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pp. 16-
17), come risultante dai Questionari MiFID da questo compilati (cfr. 11 docc.
5-7 fascicolo di parte resistente;
cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 3) e dagli investimenti dallo stesso effettuati (cfr. docc.
8-9 fascicolo di parte resistente), dal momento che, ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle informazioni da fornire, non assume carattere dirimente che il cliente abbia dichiarato di possedere un'esperienza
"alta" con riferimento ai prodotti finanziari da acquistare ed un'elevata propensione al rischio, oltre che ingenti disponibilità patrimoniali (cfr.
Cassazione civile sez. I, 01/02/2018, n.2523; cfr. altresì Cass. N.
8333 del 04/04/2018:”In tema di intermediazione mobiliare, le valutazioni dell'adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente ed alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non escludono la gravità dell'inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario finanziario sicché il fatto che l'investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie che egli selezioni tra questi ultimi quelli, a suo giudizio, aventi maggiori probabilità di successo, grazie alle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli”).
L'inadempimento della banca nell'espletamento dell'attività informativa alla stessa richiesta deve portare a ritenere integrato il presupposto della gravità dell'inadempimento, come imposto dall'art. 1455 c.c. al fine di determinare la risoluzione dei negozi (per l'espressa contestazione del requisito della gravità da parte della resistente, cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 18: “la non è incorsa in Pt_2
alcun inadempimento, avendo correttamente e diligentemente eseguito le obbligazioni che ad essa facevano carico, né in ogni caso
l'eventuale inadempimento sarebbe di tale gravità da legittimare detta richiesta”).
D'altra parte, la condotta dell'intermediario che trascura i doveri impostigli dalla legge si manifesta in sé stessa come fattore di
12 disorientamento del risparmiatore, ovvero come scorretto orientamento dello stesso verso le scelte di investimento.
Con la conseguenza che il riscontro della mancata prestazione dell'informazione, che risulta dovuta dall'intermediario, viene propriamente ad ingenerare una presunzione di riconducibilità ad essa dell'operazione, salva comunque restando la possibilità dell'intermediario di provare eventuali circostanze idonee ad interrompere tale nesso eziologico.
Tale prova contraria, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, poiché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati.
Nel caso di specie, a fronte dell'accertamento inadempimento della ai propri obblighi informativi, da considerarsi determinanti ai fini Pt_2
della corretta formazione del consenso in capo al cliente, non è stato dedotto l'intervento di fattori causali esterni, autonomamente idonei a determinare l'evento dannoso.
Pertanto, accertata la gravità dell'inadempimento ed escluso il concorso di colpa ex art. 1227, co. 1, c.c. del ricorrente cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 20), si deve concludere per la necessaria risoluzione degli ordini di acquisto del 24-10-2012 (cfr. doc. 5 fascicolo di parte ricorrente) e 14-7-2014 (cfr. doc. 6 fascicolo di parte ricorrente)
e, per l'effetto, per la conseguente restituzione in favore del sig. di Pt_1
quanto da questo indebitamente corrisposto in favore della per Pt_2
il complessivo importo di euro 67.599,80 (pari alla somma di euro
25.693,80 per l'acquisto di n. 2519 azioni in data 24-10-2012 e di euro
41.906,00 per l'acquisto di n. 3644 azioni in data 14-7-2014).
13 In ordine a detto importo vanno computati gli interessi al tasso legale dal 30-4-2024, data di deposito del ricorso introduttivo, sino al saldo.
In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in via subordinata dalla convenuta, l'attore deve essere condannato a restituire in favore di quest'ultima i titoli oggetto degli ordini di acquisto del 24-10-2012 e del 14-7-2014 e le cedole ed i dividendi incassati, per il complessivo importo di euro 5.564,24 (euro 5.179,02 a titolo di cedole ed euro 385,22 a titolo di dividendi: cfr. doc. 15 fascicolo di parte resistente), oltre interessi legali dal 20-9-2024 (data di deposito della comparsa di costituzione recante la domanda riconvenzionale), non contestato dal ricorrente.
5. Tenuto conto dell'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in via subordinata, le spese di lite vengono compensate per
1/10; la restante quota di 9/10, liquidata come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi di cui al DM 55/2014, con applicazione degli importi minimi per la fase di trattazione-istruttoria e per quella decisoria, stante il mancato svolgimento di attività istruttoria e l'assenza di scambio di memorie conclusionali nella fase decisoria, in ragione della discussione orale, viene posta a carico della resistente in ragione della soccombenza prevalente della stessa.
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. accertata la gravità dell'inadempimento di parte convenuta rispetto agli obblighi degli intermediari finanziari di cui al D. Lgs. 58/1998, dichiara la risoluzione degli ordini di acquisto del 24-10-2012 e del 14-
7-2014 e, per l'effetto, condanna la resistente alla restituzione in favore del ricorrente della somma di euro 67.599,80, oltre interessi al tasso legale dal 30-4-2024 sino al saldo;
14 2. condanna il ricorrente alla restituzione alla resistente dei titoli oggetto degli ordini di acquisto delle azioni del 24-10-2012 e del 14-7-
2014 e dei dividendi incassati, per il complessivo importo di euro
5.564,24, oltre interessi legali dal 20-9-2024 sino al saldo;
3. dichiara le spese di lite compensate per 1/10;
4. pone a carico della resistente ed in favore del ricorrente la restante quota di 9/10 delle spese di lite, liquidata in euro 8.227,8 per compensi, euro 711,9 per spese, oltre rimborso spese al 15%, Iva e
CPA, come per legge.
Firenze, 26 marzo 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
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