Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. Avv.
Testini Giovanna Lucia, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in prima istanza, iscritta al nr.4625/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi riservata in decisione sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 6.11.2024.
TRA
, elettivamente domiciliato in Bitonto alla via Repubblica Italiana n. 110, presso lo Parte_1 studio dell'Avv.Alberto Muschitiello, (C.F. ) dal quale è rappresentato e difeso come CodiceFiscale_1 da mandato allegato all'atto di citazione ( ) Email_1
- Attore –
CONTRO
(P.IVA Controparte_1
), corrente in Milano alla Via Benigno Crespi n. 23, in persona del suo procuratore speciale, dott. P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Bari al corso Vittorio Emanuele II n. 60 presso lo studio Controparte_2 dell'Avv. Vittorio Russi ( che la rappresenta e difende in virtù della procura in atti ( C.F._2
; Email_2
- Convenuta -
OGGETTO: Indennità contratto assicurativo
CONCISA ESPOSIZIONE delle RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione del 12/03/2019, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1 di Bari al fine di far accertare e dichiarare la tenuta a indennizzare Controparte_1
l'attore per quanto corrisposto al terzo danneggiato in forza della sentenza n. 5771/16 emessa il 26.10.16 e pubblicata il 3.11.16 dal Tribunale di Bari – sezione distaccata di Modugno, nel procedimento R.G.
n.930186/2016.
1
- accertare e Per_1 dichiarare dovute dalla le spese di lite nonché quelle di C.T.U. corrisposte dall'attore con atto di CP_1 precetto del 27.10.17 e di € 11.513,49; - per l'effetto condannare la suddetta Controparte_1 alla restituzione di quanto il ha dovuto versare per conto di questa;
- condannare la
[...] Pt_1 CP_1 al risarcimento dei danni subiti dall'attore, per il comportamento tenuto dalla stessa, la cui quantificazione si rimette alla valutazione che codesto Giudice riterrà di Giustizia;
il tutto oltre interessi legali come per legge
e svalutazione monetaria;
- condannare la al pagamento di spese, diritti ed onorari della presente CP_1 controversia.
Esponeva l'attore che con la menzionata sentenza era stato condannato al Parte_1 pagamento della somma di 12.500,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi mentre la compagnia avrebbe dovuto -secondo la citata sentenza- tenere indenne il convenuto in ragione del rapporto di garanzia esistente nei limiti indicati in parte motiva; condannando il convenuto al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'attore che si liquidano in € 5.412,11 , di cui € 577,11 per esborsi, oltre rimborso forfettario...”; posto a carico del convenuto le spese di C.T.U. € 2.601,36 comprensivi di accessori di legge...”
Alcun riscontro avevano sortito i solleciti inoltrati prima dell'introduzione del giudizio per cui esso attore era stato costretto a dare impulso all'azione giudiziaria.
Con comparsa del 28 maggio 2019, si costituiva in giudizio la Controparte_1 contrastando le richieste;
negando ogni addebito;
contestando la quantificazione e chiedendone il rigetto della domanda.
Deduceva: che la Zurich Insurance PLC garantiva il professionista, dott. , per i rischi Parte_1 derivanti dalla attività professionale con un massimale unico di €.1.000.000=; che la polizza limitata lo scoperto al 10%, con un minimo di €.500,00= ed un massimo di €.13.000,00= ; che nelle clausole ere prevista l'esclusione della garanzia prestata in relazione ad eventi di danno eventualmente derivanti dal mancato raggiungimento del risultato auspicato dal paziente nonché all'eventuale responsabilità che fosse derivata all'assicurato in via solidale rispetto all'operato di altro sanitario e/o struttura medica;
che a seguito del giudizio conclusosi con la sentenza n.5771/2016 la società era stata Controparte_1 condannata a tenere indenne “il convenuto in ragione del rapporto di garanzia esistente, tenuto conto dello scoperto previsto in base alle previsioni contrattuali che, tra l'altro, stabiliscono il risarcimento del danno in relazione alle sole lesioni provocate dall'assicurato e, quindi, nel caso di specie in relazione al danno non patrimoniale subito, con esclusione del danno patrimoniale ravvisato”; che la GN aveva provveduto al pagamento in favore del dell'importo complessivo di €.9.742,00=, corrispondente all'ammontare Per_1 liquidato in sentenza a titolo di danno non patrimoniale. Escludeva di dover corrispondere la somma di €.
15.218,71= dovuta a titolo di ristoro del danno patrimoniale comprensivo di interessi e rivalutazione, nonché le ulteriori intimate con l'atto di precetto, in particolare non dovute erano la franchigia contrattuale;
il rimborso spese e competenze ctu;
le spese e competenze legali liquidate.
2 Concludeva chiedendo : verificata la legittimità e fondatezza della eccezione preliminare sollevata in relazione al vincolo di res judicata che impedisce in tutta evidenza la trattazione della domanda proposta nella odierna sede processuale, dichiarare la inammissibilità della domanda proposta con l'avverso atto introduttivo, disponendo per l'integrale rigetto della stessa;
verificata in ogni caso la legittimità e fondatezza delle argomentazioni e difese svolte nell'interesse della odierna deducente, rigettare per l'effetto la domanda attorea, siccome infondata in fatto e in diritto;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti del presente giudizio, e con provvedimento ai sensi della norma di cui all'art.96 c.p.c. che senz'altro espressamente si invoca
Concessi i termini ex art. 183, VI comma c.p.c.; istruita la causa da altro giudicante, esperiti invano i tentativi di una definizione conciliativa;
ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Preliminarmente si osserva che ai fini della liquidazione di quanto richiesto in questa sede occorre verificare le domande proposte in via generica nella causa civile definita con la sentenza n. 5771/16.
Il Tribunale di Bari-Sezione Modugno ha esaminato la posizione della GN ha posto espressamente a carico del convenuto sia le spese giudiziali sia le spese di CTU condannando la società convenuta soltanto al pagamento del danno non patrimoniale e, pertanto, le ragioni spiegate in questa sede dovevano, probabilmente, essere fatte valere in sede di impugnazione.
L'art.1917, terzo comma, c.c. dispone:“Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro
l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.”
E' quindi evidente che il Tribunale di Bari ex sezione di Modugno avrebbe dovuto attenersi nella liquidazione ai criteri previsti normativamente.
In ogni caso, al fine di inquadrare compiutamente la vicenda per cui è causa, occorre richiamare i risultati raggiunti dalla dottrina e dalla giurisprudenza in ordine all'inquadramento dell'azione di garanzia.
La Suprema Corte ha distinto le ragioni di credito che l'assicurato , convenuto in giudizio dal danneggiato, può far valere nei confronti del proprio assicuratore in garanzia, riconoscendo le spese come segue:
“a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa;
questo credito scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ex art. 91 c.p.c.;
b) il diritto alla rifusione delle spese di resistenza (cioè quelle sostenute per contrastare l'iniziativa del terzo); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del quarto della somma assicurata, in eccedenza al massimale, ex art. 1917, comma terzo, c.c.;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza (cioè quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale, ex art. 1917, comma primo, c.c..
3 Le domande, sostanzialmente, dovevano essere già specificate già nell'atto di costituzione da parte di
[...]
, non potendo essere determinate e riconosciute dinanzi a questo giudicante. (Corte di Cassazione Parte_1
– Sez. III Civ. – Sent. n. 4275 del 16/02/2024). In pratica , avrebbe dovuto o chiedere la Parte_1 condanna alle obbligazioni distinte, con l'unica domanda giudiziale, oppure chiamata in causa l'assicuratore chiedere la condanna all'obbligazione principale( risarcimento) , e riservarsi di chiedere in un successivo giudizio l'adempimento dell'obbligazione accessoria (Cass. III, n. 6340/1998).
Trattandosi di materia alquanto complessa dispone la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_2 Controparte_1 come in atti ,rigettata ogni ulteriore richiesta ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa le spese del presente giudizio.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Bari 20.5.2025
IL GOP
Avv. Giovanna Lucia Testini
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