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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/10/2025, n. 4012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4012 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice dott.
EP TANGO, nella causa iscritta al n. 3665/2025 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
(avv. MENALLO FRANCESCO)
-ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. DI GLORIA MARCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza del 02/10/2025 ha pronunciato
SENTENZA mediante lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice accoglie il ricorso e dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario necessario per l'invalidità civile in misura pari al 75% a far data dall'11.9.2023; pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari di parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, liquidati come da separato decreto;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite all'Erario dello Stato. CP_1
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che con ricorso depositato in data 09/03/2025 la parte ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per l'invalidità civile;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la
1 insussistenza dei requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza del
02/10/2025;
- ritenuto che la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU disposta ex art. 445-bis, comma 1°, c.p.c.;
- rilevato che nel merito la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base di accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario (75%) necessario per ottenere l'invocata prestazione a far data dall'1.9.2023;
- considerato che tali conclusioni appaiono condivisibili, siccome logicamente argomentate ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti;
- ritenuta pertanto la fondatezza della domanda nei termini di cui al dispositivo;
- considerato che parte ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari di parte ricorrente, liquidati come da separato decreto;
- condanna l' a rifondere le spese come sopra liquidate allo Stato;
CP_1
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 02/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
IU GO
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice dott.
EP TANGO, nella causa iscritta al n. 3665/2025 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
(avv. MENALLO FRANCESCO)
-ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. DI GLORIA MARCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza del 02/10/2025 ha pronunciato
SENTENZA mediante lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice accoglie il ricorso e dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario necessario per l'invalidità civile in misura pari al 75% a far data dall'11.9.2023; pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari di parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, liquidati come da separato decreto;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite all'Erario dello Stato. CP_1
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che con ricorso depositato in data 09/03/2025 la parte ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per l'invalidità civile;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la
1 insussistenza dei requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza del
02/10/2025;
- ritenuto che la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU disposta ex art. 445-bis, comma 1°, c.p.c.;
- rilevato che nel merito la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base di accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario (75%) necessario per ottenere l'invocata prestazione a far data dall'1.9.2023;
- considerato che tali conclusioni appaiono condivisibili, siccome logicamente argomentate ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti;
- ritenuta pertanto la fondatezza della domanda nei termini di cui al dispositivo;
- considerato che parte ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari di parte ricorrente, liquidati come da separato decreto;
- condanna l' a rifondere le spese come sopra liquidate allo Stato;
CP_1
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 02/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
IU GO
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