TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/11/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2418/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2418/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. FERRARI LAURA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. INVERNIZZI LARA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...], e la signora Parte_1
nata a [...] il [...] CP_1
2. Darsi atto che il signor si è già trasferito altrove, ed ivi, dopo la separazione, stabilirà la propria Pt_1 residenza. I beni mobili all'interno dell'abitazione e delle pertinenze, salvo quanto già prelevato dal marito in data 17.6.2025 (beni ed effetti personali, materiale elettronico), restano in piena proprietà alla moglie.
3. Spese di lite interamente compensate tra le parti
Pag. 1
4. Prendere atto che le parti hanno concordato il trasferimento di intestazione dei due gatti in capo alla signora
che sarà formalizzato appena possibile, e che gli animali rimarranno a vivere presso la casa coniugale CP_1
5. atto che le parti si dichiarano autosufficienti economicamente.
6. Prendere atto che le parti sono a conoscenza delle norme che disciplinano la trattazione scritta della causa.
7. Dare atto che le parti dichiarano di non volersi riconciliare.
8. Prendere atto che le parti sono state rese edotte della possibilità di procedere alla rinuncia a presenziare all'udienza, e di avervi effettivamente rinunciato.
9. Prendere atto che le parti nulla eccepiscono a che l'udienza si tenga con trattazione scritta.
*** Decorso il termine previsto dall'art. 3 della legge 898/70, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, voglia il Tribunale Illustrissimo fissare l'udienza di trattazione scritta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio al fine di accogliere le seguenti CONCLUSIONI
* preso atto che le parti dichiarano di non volersi riconciliare.
* Preso atto che le parti sono a conoscenza delle norme che disciplinano la trattazione scritta della causa.
* Preso atto che le parti sono state rese edotte della possibilità di procedere alla rinuncia a presenziare all'udienza, e di avervi effettivamente rinunciato.
* Preso atto che le parti sono a conoscenza delle norme che disciplinano la trattazione scritta della causa.
* Preso atto che le parti nulla eccepiscono a che l'udienza si tenga con trattazione scritta. Conseguentemente, tutto ciò preso atto Voglia Il Tribunale Illustrissimo
• pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Novara e trascritto nel registro del Comune di Novara, atto n. 67, parte II, Serie A, anno 2015, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di detto comune, di provvedere alle annotazioni di legge, conseguentemente, disporre la perdita del cognome Pt_1 che la signora aveva aggiunto al proprio. CP_1
• Dare e spese di lite sono interamente compensate tra le parti
• Dare atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in Novara, in data 5 settembre 2015con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 67, parte II, serie A, anno 2015. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 19.9.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate.
Pag. 2 Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il 16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato in [...] in Parte_1 data 27/07/1984 e , nata in [...] in data [...]; CP_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti ai rapporti economici che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
5. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 2/10/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2418/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. FERRARI LAURA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. INVERNIZZI LARA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...], e la signora Parte_1
nata a [...] il [...] CP_1
2. Darsi atto che il signor si è già trasferito altrove, ed ivi, dopo la separazione, stabilirà la propria Pt_1 residenza. I beni mobili all'interno dell'abitazione e delle pertinenze, salvo quanto già prelevato dal marito in data 17.6.2025 (beni ed effetti personali, materiale elettronico), restano in piena proprietà alla moglie.
3. Spese di lite interamente compensate tra le parti
Pag. 1
4. Prendere atto che le parti hanno concordato il trasferimento di intestazione dei due gatti in capo alla signora
che sarà formalizzato appena possibile, e che gli animali rimarranno a vivere presso la casa coniugale CP_1
5. atto che le parti si dichiarano autosufficienti economicamente.
6. Prendere atto che le parti sono a conoscenza delle norme che disciplinano la trattazione scritta della causa.
7. Dare atto che le parti dichiarano di non volersi riconciliare.
8. Prendere atto che le parti sono state rese edotte della possibilità di procedere alla rinuncia a presenziare all'udienza, e di avervi effettivamente rinunciato.
9. Prendere atto che le parti nulla eccepiscono a che l'udienza si tenga con trattazione scritta.
*** Decorso il termine previsto dall'art. 3 della legge 898/70, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, voglia il Tribunale Illustrissimo fissare l'udienza di trattazione scritta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio al fine di accogliere le seguenti CONCLUSIONI
* preso atto che le parti dichiarano di non volersi riconciliare.
* Preso atto che le parti sono a conoscenza delle norme che disciplinano la trattazione scritta della causa.
* Preso atto che le parti sono state rese edotte della possibilità di procedere alla rinuncia a presenziare all'udienza, e di avervi effettivamente rinunciato.
* Preso atto che le parti sono a conoscenza delle norme che disciplinano la trattazione scritta della causa.
* Preso atto che le parti nulla eccepiscono a che l'udienza si tenga con trattazione scritta. Conseguentemente, tutto ciò preso atto Voglia Il Tribunale Illustrissimo
• pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Novara e trascritto nel registro del Comune di Novara, atto n. 67, parte II, Serie A, anno 2015, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di detto comune, di provvedere alle annotazioni di legge, conseguentemente, disporre la perdita del cognome Pt_1 che la signora aveva aggiunto al proprio. CP_1
• Dare e spese di lite sono interamente compensate tra le parti
• Dare atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in Novara, in data 5 settembre 2015con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 67, parte II, serie A, anno 2015. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 19.9.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate.
Pag. 2 Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il 16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato in [...] in Parte_1 data 27/07/1984 e , nata in [...] in data [...]; CP_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti ai rapporti economici che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
5. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 2/10/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso
Pag. 3