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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/03/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1427/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Presidente
- dr.ssa Anna Mantovani Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1427/2024 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
(c. f. e P. Iva – nella qualità di assuntore del concordato Parte_1 P.IVA_1 fallimentare del – con sede in Milano via Donizetti n. 20, in persona Parte_2 dell'amministratore sig. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Controparte_1
Avv.ti Federico CORTI (C. F. – pec: C.F._1 Email_1
del foro di Milano, Chiara GERVASONI (C. F. – pec: C.F._2
del foro di Brescia e Laura GERVASONI (C. F. Email_2
– pec: del foro di Brescia, C.F._3 Email_3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Federico Corti in Milano via Guido d'Arezzo n. 7 pagina 1 di 26 APPELLANTE
CONTRO
- a socio unico (C. F. e Controparte_2
iscrizione registro imprese di Milano n. ) con sede in Milano via Brenta n. 18/B – e per P.IVA_2
essa quale sua mandataria, giusta procura per notar dr.ssa di Milano, Persona_1
(nuova denominazione di a sua volta denominazione assunta da CP_3 CP_4
in persona del procuratore pro tempore, rappresentata e Controparte_5 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Teodoro CARSILLO (C. F. – pec: C.F._4
) presso cui è elettivamente domiciliata Email_4
APPELLATA-APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
Avente ad oggetto: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)
Sulle seguenti conclusioni:
per appellante Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, per i motivi di appello qui dedotti ed in riforma totale della sentenza n. 2982 emessa dal Tribunale di Milano in data 18.03.2024, notificata il 5.04.2024, così giudicare: in via principale
- dichiarare inefficaci e revocare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67 comma 2 L.F. i tre pagamenti effettuati dalla fallita a favore di Parte_2 Controparte_2 per l'importo complessivo di euro 100.000,00, rispettivamente in data 2.10.2019 per
[...]
l'importo di euro 25.000,00, in data 5.10.2018 per l'importo di euro 25.000,00 e in data
7.11.2018 per l'importo di euro 50.000,00 e, per l'effetto, condannare
[...] al pagamento in favore di dell'importo di euro Controparte_2 Parte_1
100.000,00 oltre interessi dalla domanda al saldo;
in via subordinata
pagina 2 di 26 - accertato e dichiarato in via incidentale che la condotta di Controparte_2
meglio descritta in atti integra il reato di cui agli artt. 216 L.F. e/o art. 217 comma 1 n. 4 L.F.
e/o 218 L.F., dichiarare la nullità dell'accordo di desistenza stipulato in data 29.05.2018 tra
e ai sensi e per gli effetti dell'art. 1418 Parte_2 Controparte_2
c.c., con conseguente condanna di alla restituzione in favore di Controparte_2 dell'importo di euro 100.000,00 oltre interessi dal dovuto al saldo, corrisposto Parte_1
in ottemperanza dell'accordo di desistenza rispettivamente in data 2.10.2018 per l'importo di euro 25.000,00 in data 5.10.2018 per l'importo di euro 25.000,00 e in data 7.11.2018 per
l'importo di euro 50.000,00; in via ulteriormente subordinata
- dichiarare inefficace ex art. 66 L.F. e 2901 c.c. nei confronti del fallimento Parte_2
l'accordo di desistenza stipulato in data 29.05.2017 tra e Parte_2 [...] alla restituzione in favore di dell'importo di euro Controparte_2 Parte_1
100.000,00, oltre interessi alla restituzione dal dovuto al saldo, corrisposto in ottemperanza dell'accordo di desistenza rispettivamente in data 2.10.2018 per l'importo di euro 25.000,00, in data 5.10.2018 per l'importo di euro 25.000,00 ed in data 7.11.2018 per l'importo di euro
50.000,00; con vittoria di spese e competenza del presente giudizio oltre spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge ed alle successive tutte occorrende. Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al tribunale per tutti i motivi esposti nel presente atto;
in ogni caso condannare al pagamento delle spese diritti e onorari di Controparte_2
giudizio di primo e di secondo grado oltre IVA e CPA.
per appellata-appellante in via incidentale Controparte_2
In via incidentale e pregiudiziale riformare l'impugnata sentenza n. 2982/2024 emessa in data
18.03.2024 dal Tribunale di Milano all'esito del giudizio contraddistinto dal numero di r.g.a.c.
6776/2021 dichiarando in forza dei motivi di impugnazione incidentale di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente atto, l'inammissibilità di tutte le domande formulate prima dal Parte_2
e poi coltivate dalla nel giudizio di prime cure, o quantomeno e in via
[...] Parte_1
subordinata della domanda di inefficacia ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c. formulata con la memoria ex art.
183 comma 4 n. 1 c.p.c. dal e poi proseguita dalla Parte_2 Parte_1
pagina 3 di 26 in ogni caso rigettare l'impugnazione proposta da in quanto inammissibile e Parte_1
comunque del tutto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e compensi maggiorati del rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 2982/2024 del 15.03.2024, pubblicata il 18.03.2024, il Tribunale
Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta – così provvedeva:
- dichiara l'estromissione di;
Parte_3
- rigetta le domande presentate da fall. 20/20 ora nei Parte_2 Parte_1
confronti di Controparte_2
- compensa tra le parti le spese di lite per la parte di ½ e per la restante condanna Parte_1
a rimborsare a le spese di giudizio liquidate in euro
[...] Controparte_2
4.216,50 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA (ove non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e CPA.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione il conveniva in giudizio Parte_4
innanzi la Tribunale ordinario di Milano chiedendo declaratoria di Controparte_2
inefficacia ex art. 67 L.F. dei pagamenti effettuati dalla società in favore della Parte_2
convenuta rispettivamente in data 3.10.2018 per euro 25.000,00, in data 5.10.2018 per euro 25.000,00 ed in data 7.11.2018 per euro 50.000,00, e conseguentemente la condanna di
[...]
al pagamento in favore del fallimento del complessivo importo di euro Controparte_2
100.000,00 oltre interessi dalla domanda al saldo.
A fondamento della domanda adduceva che il Tribunale di Milano, con sentenza n. 21/2020 del 9-
15.01.2020, aveva dichiarato il fallimento della società e con contestuale decreto Parte_2
ex art. 162 comma 2 L.F. aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda di concordato preventivo depositata dalla società fallita.
avente causa da a seguito di cessione dei crediti Controparte_2 Controparte_5
con avviso pubblicato in G.U. parte II n. 93 del 8.08.2017, aveva proposto istanza di fallimento nei pagina 4 di 26 confronti di affermandosi titolare di un credito pari ad euro 1.050.018,73 vantato Parte_2
in origine << per scoperto di n. 3 rapporti di conto corrente in essere con . Controparte_5
In data 24.05.2018 formulava proposta di pagamento rateale di parte del debito Parte_2
correlata alla rinuncia alla dichiarazione di fallimento da parte della cessionaria del credito. A seguito di accettazione della proposta effettuava i relativi versamenti sebbene con Parte_2
modalità differenti rispetto a quanto concordato, procedendo rispettivamente al versamento di euro
100.000,00 in data 29.05.2018, al versamento di euro 50.000,00 in data 25.06.2018, al versamento di euro 50.000,00 in data 26.07.2018, al versamento di euro 50.000,00 in data 29.08.2018, al versamento di euro 25.000,00 in data 3.10.2018, al versamento di euro 25.000,00 in data 5.10.2018 ed al versamento di euro 50.000,00 in data 7.11.2018. Resistendo alla successiva istanza di fallimento proposta dall'organo del Pubblico Ministero territorialmente competente, Parte_2
depositava domanda di concordato in bianco con la quale dava conto al commissario degli accordi intervenuti con Controparte_2
Tanto premesso adduceva che gli ultimi tre pagamenti effettuati rispettivamente in data 3.10.2018 per euro 25.000,00, in data 5.10.2018 per euro 25.000,00 ed in data 7.11.2018 per euro 50.000,00 – e dunque per il complessivo importo di euro 100.000,00 – rientravano tra quelli suscettibili di revocatoria ex art. 67 L.F. in quanto effettuati nei sei mesi anteriori al deposito dell'istanza di concordato alla quale era poi seguita senza soluzione di continuità la dichiarazione di fallimento.
Su tali basi chiedeva quanto richiesto in domanda.
- Si costituiva in giudizio la quale contestava integralmente la Controparte_2
domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e ne chiedeva il rigetto.
Riconosceva che aveva comprovato i pagamenti effettuati durante il periodo Parte_2 sospetto di cui all'art. 67 L.F. ma ne eccepiva l'irrevocabilità in ragione del dettato dell'art. 4 comma 3 della legge n. 130 del 1999 a tenor del quale cessionaria non si applicano l'art. 65 e l'art. 67 del regio decreto 16.03.1942 n. 267 e successive modificazioni>> rilevando come tale disposizione stabilisca una deroga al regime fallimentare ordinario fallimentare è del tutto esclusa, in caso di fallimento del debitore ceduto, per i pagamenti da quest'ultimo effettuati in favore del cessionario al fine di ridurre i rischi di depauperamento della garanzia degli investitori>>. Tanto premesso rilevava che nel caso di specie l'art. 4 comma 3 sia senz'altro applicabile in quanto la società era debitrice ceduta nell'ambito Parte_2
pagina 5 di 26 dell'operazione di cartolarizzazione conclusa tra in qualità di cedente e Controparte_5 [...]
in qualità di cessionaria, in forza di contratto di cessione di crediti ai sensi Controparte_2
degli artt. 4 e 7 della legge 130 concorso in data 14.07.2017, il cui avviso è stato dato ai debitori ceduti mediante pubblicazione nella gazzetta ufficiale parte seconda n. 93 dell'08.08.2017 e mediante iscrizione nel registro delle imprese.
Riteneva pertanto certo che i pagamenti in oggetto rientravano nel novero di quelli di esenzione assoluta trattandosi di pagamenti relativi a debiti scaduti, e quini liquidi ed esigibili, effettuati con mezzi normali di pagamento
A fronte di tali difese ed eccezioni il con la prima memoria ex art. 183 Parte_2
comma 6 n. 1 c.p.c., ad integrazione della domanda principale proposta con il libello introduttivo, chiedeva in via subordinata accertarsi e dichiarare, incidentalmente, che la condotta di
[...]
innanzi descritta integrando una delle fattispecie di reato di cui all'art. 216 Controparte_2
ovvero agli artt. 217 e 218 della legge fallimentare, costituiva causa di nullità per violazione di norme imperative dell'accordo di desistenza intercorso tra e la debitrice Controparte_2
ceduta in data 29.05.2018 in forza del quale sono stati effettuati i versamenti in oggetto e quindi condannare parte convenuta alla restituzione della somma innanzi indicata. In via ulteriormente subordinata chiedeva dichiararsi l'inefficacia ex art. 66 L.F. nei confronti del fallimento Parte_2 dell'accordo di desistenza stipulato in data 29.05.2018 tra e
[...] Parte_2 [...]
con conseguente condanna di al pagamento Controparte_2 Controparte_2
della somma di euro 100.000,00 in favore dell'attrice, sussistendo i presupposti previsti dal dettato dell'art. 2901 c.c. per l'esercizio della revocatoria ordinaria. Al riguardo assumeva che i pagamenti per cui è causa avevano origine causale nel predetto accordo di desistenza, e pertanto, non potendosi ricondurre al credito oggetto di cessione, in ragione del conseguente valore autonomo dagli stessi rivestito in quanto riconducibili all'accordo di desistenza, non potevano rientrante nella cartolarizzazione relativa alla cessione dei crediti.
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. eccepiva Controparte_2
l'inammissibilità delle domande formulate in via subordinata con la predetta memoria ex art. 183 coma
6 n. 1 c.p.c. in quanto nuove e tardive e pertanto non proponibili con la memoria ex art. 183 c.p.c.
In data 20.07.2022 interveniva nel presente giudizio in qualità di assuntore del Parte_1
facendo proprie tutte le difese svolte dall'attore principale e Parte_2
ribadendone le conclusioni.
pagina 6 di 26 Esaurita la trattazione della causa senza attività istruttoria, le parti concludevano come da conclusioni precisate in atti e la causa era posta in decisione.
***
Con la sentenza impugnata l'organo decidente, dichiarata l'estromissione dal giudizio del
[...]
rigettava integralmente le domande, originariamente proposte nei confronti di Parte_2
e fatte proprie dalla intervenuta compensando Controparte_2 Parte_1
nella misura del 50% le spese di lite e condannando conseguentemente alla rifusione Parte_1
delle stesse nella restante parte che liquidava in complessivi euro 4.216,50 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
In primis, in ordine alle eccezioni di inammissibilità delle domande proposte in via subordinata a integrazione della principale con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., riteneva inammissibile la domanda volta alla declaratoria di nullità dell'accordo di desistenza datato 29.05.2018 posto a base della richiesta restitutoria conseguentemente articolata, costituendo la stessa domanda “nuova” in quanto tale non proponibile con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., mentre, in quanto connessa a quella principale e proposta in via subordinata alla principale, riteneva ammissibile la domanda di revocatoria ordinaria articolata con la predetta memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
Tanto premesso, riteneva che i pagamenti oggetto di revocatoria fallimentare – pacificamente operati nel semestre anteriore alla domanda di concordato, al quale era seguita senza soluzione di continuità la declaratoria di fallimento, e dunque pacificamente rientranti nel periodo c.d. sospetto previsto dall'art. 67 della legge fallimentare – costituendo pagamento di crediti ceduti relativi a conti correnti in forza di rituale atto di cessione debitamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'08.08.2017, in ragione del dettato dell'art. 4 comma 3 della legge n. 130 del 1999, erano esenti dalla revocatoria fallimentare.
Del pari riteneva gli stessi esclusi dall'azione revocatoria ordinaria, operando anche per essa la predetta clausola di esenzione di cui all'art. 4 comma 3 della legge n. 130 del 1999 e ciò in ragione della medesima ratio a fondamento dell'istituto ordinario. Comunque riteneva integrata la clausola di esclusione specificamente prevista dalla disciplina codicistica per la revocatoria ordinaria, di cui al dettato dell'art. 2901 comma 3 c.c., trattandosi di debiti scaduti.
Su tali basi rigettava la domanda.
In ordine alla eccezione di nullità dell'accordo di desistenza, premessa l'inammissibilità della domanda per le ragioni esplicate in premessa, ne rilevava nel merito l'infondatezza non sussistendo nel caso di pagina 7 di 26 specie elementi sulla cui base poter ritenere che i pagamenti fossero stati effettuati in elusine del par conditio creditorum.
Su tali basi rigettava ogni domanda proposta da parte attrice, fatte proprie dalla società intervenuta
Parte_1
***
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
Con il primo motivo di appello adduceva l'inapplicabilità alla fattispecie in esame dell'esenzione da revocatoria prevista dall'art. 4 comma 3 della legge n. 130 del 1999 assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante con la sentenza impugnata, i pagamenti in oggetto non costituivano pagamento di debiti scaduti sotto forma di pagamento parziale dell'originaria obbligazione ma pagamento di nuova e diversa obbligazione, originata dall'accordo di desistenza del 29.05.2018, con effetti novativi, avente lo scopo di soddisfare un creditore chirografario in via preferenziale rispetto al restante ceto creditorio, deliberato in un contesto di già palesata situazione di dissesto della fallita.
Con il secondo motivo di appello lamentava la erronea applicazione della esenzione da revocatoria prevista dall'art. 4 comma 3 della legge n. 130 del 1999 per la revocatoria fallimentare alla revocatoria ordinaria, non estensibile in via analogica in ragione della non assimilabilità della revocatoria fallimentare alla revocatoria ordinaria e ciò in quanto la revocatoria fallimentare, volta alla salvaguardia di tutto il ceto creditorio, risulterebbe vocata al ripristino della garanzia patrimoniale del soggetto nei confronti del quale è pronunciata sentenza di fallimento mentre la revocatoria ordinaria costituisce strumento di tutela del singolo creditore volto a far dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di diposizione pregiudizievole.
Con il terzo motivo di appello adduceva l'erronea qualificazione dei pagamenti in oggetto quale pagamento di crediti scaduti ed in quanto tali rientranti nell'ambito previsione dell'art. 2901 comma 3
c.c.
Con il quarto motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva dichiarato la nullità dell'accordo di desistenza risultando lo stesso in violazione di norme imperative in quanto integrante violazione di precetti penali, rientrando le condotte in quelle sanzionate dagli artt. 216, 217 e
218 della legge fallimentare.
Su tali basi chiedeva la riforma della sentenza impugnata richiamando le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado.
pagina 8 di 26 - Si costituiva in giudizio l'appellata la quale, contestando Controparte_2
integralmente il gravame proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, apparendo corretto il costrutto a fondamento della sentenza impugnata di cui chiedeva la conferma, proponeva appello incidentale.
Con il primo motivo di appello incidentale censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ammissibile la domanda di revocatoria fallimentare articolata con il libello introduttivo avendo il curatore iscritto al passivo il debito.
Con il secondo motivo di appello incidentale censurava la sentenza impugnata nella parte in cui erroneamente aveva ritenuto l'ammissibilità della domanda revocatoria ordinaria proposta da parte attrice con la memoria ex art. 183 c.p.c.
All'udienza del 23.01.2025 la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del
29.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che con la sentenza impugnata è stata disposta l'estromissione dal giudizio del nella cui posizione processuale è succeduta l'intervenuta Parte_2 [...]
nella qualità di assuntore del , facendo proprie tutte le difese svolte dall'attore Parte_1 Parte_2
principale e ribadendone le conclusioni.
***
Nella disamina delle diverse questioni devolute in sede di gravame a questa Corte, appare necessario, attesa la preliminarità della relative questioni, muovere dall'esame dell'appello incidentale proposto dalla società con cui, con il primo motivo di gravame incidentale, si Controparte_2
censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto ammissibile dapprima la domanda di revocatoria fallimentare articolata con il libello introduttivo avendo il curatore iscritto al passivo il debito, e con il secondo motivo di gravame incidentale, si lamentala mancata declaratoria di inammissibilità della domanda di revocatoria ordinaria proposta in via subordinata soltanto con la prima memoria ex art. 183 c.p.c.
***
Tanto premesso, in ordine al primo motivo di appello incidentale, va rilevato che la questione con lo stesso sollevata, relativa alla avvenuta amissione al passivo della situazione debitoria oggetto dei pagina 9 di 26 pagamenti investiti da revocatoria, risulta per la prima volta proposta in sede di appello, non avendo la parte deducente sollevato tale questione né con la comparsa di costituzione e risposata, né con le memorie ex art. 183 c.p.c., il che rende improponibile detta questione in sede di appello.
***
In ordine al secondo motivo di appello incidentale va osservato che parte attrice, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., ha modificato, ampliandole, le proprie conclusioni proponendo, in posizione vicaria rispetto alla originaria domanda di revocatoria fallimentare proposta in via principale con il libello introduttivo ed alla quale non rinunciava, ed in subordine alla domanda di declaratoria di nullità dell'accordo di desistenza, del pari proposta in via subordinata a quella principale, la domanda di revocatoria ordinaria.
Appare preliminare rilevare che con la sentenza di primo grado è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda di declaratoria di nullità dell'accordo di desistenza in quanto domanda “nuova” e come tale non proponibile con la memoria ex art. 183 c.p.c. e tale statuizione non è stata fatta oggetto di gravame.
In ordine alla ritenuta ammissibilità della domanda di revocatoria ordinaria, articolata con la predetta memoria ex art. 183 c.p.c., vale rilevare che la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. Un.
12310/2015), richiamato l'orientamento maggioritario che reputava ammissibili solo le modifiche della domanda introduttiva costituenti una mera emendatio libelli tale da non incidere in senso modificativo sulla causa petendi e sul petitum, con la conseguente inammissibilità di ogni pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, mutando orientamento, ha ampliato i confini della emendatio ammissibile in corso di causa. In particolare, i giudici di legittimità hanno rilevato come il dettato dell'art. 183 comma 6 c.p.c. prevede tre tipi di domande differenti da quella originaria, e segnatamente, quelle
“nuove”, quelle “precisate” e quelle “modificate”.
Con riguardo alle domande “nuove” vale evidenziare che pur non riscontrandosi un espresso divieto corrispondente a quello previsto dall'art. 345 c.p.c., questo può essere implicitamente desunto dal fatto che risultano specificamente ammesse per l'attore le domande e le eccezioni che conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto>>, ben potendo da ciò desumersi che sono implicitamente vietate tutte le domande “nuove” ad eccezione di quelle che per l'attore rappresentano una reazione alle opzioni difensive del convenuto, secondo una struttura in parte desumibile da quella riscontrabile nel dettato dell'art. 345 c.p.c. ove il divieto di domande nuove risulta esplicitato.
pagina 10 di 26 Quanto alle domande “precisate” è di tutta evidenza che esse ricalchino le stesse domande introduttive, non modificate nei loro elementi identificativi ma oggetto di semplici precisazioni tali intendendosi gli interventi non incidenti sul piano sostanziale della domanda iniziale e volti ad una migliore definizione, puntualizzazione e circostanziamento.
Quanto alle domande “modificate” vale rilevare che il tessuto normativo non prevede limiti né qualitativi né quantitativi alla modificazione ammessa e che in nessuna parte della normativa in oggetto
è dato riscontrare un divieto di modificazione in tutto in parte di uno degli elementi oggettivi di identificazione della domanda. L'elemento discretivo tra domande “nuove” e domande “modificate” sta nel fatto che le domande “modificate” non possono considerarsi nuove nel senso di ulteriori o aggiuntive trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate, eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali, o comunque di domande diverse che tuttavia non si aggiungono a quelle iniziali ma ad esse si sostituiscono ponendosi rispetto a queste in rapporto di alternatività. Con la modificazione della domanda iniziale l'attore implicitamente, rinunciando alla precedente domanda, dimostra di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri concreti interessi.
Ne consegue che la modificazione della domanda a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo, sempre che la domanda come modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale sottesa e dedotta in giudizio, senza che ciò determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l'allungamento dei tempi processuali.
Ulteriormente intervenuto sul punto a sezioni unite, il Supremo Consesso di Giustizia (Cass. Civ. Sez.
Un. 22404/2018) ha confermato il nuovo orientamento ribadendo che la modifica della domanda iniziale può riguardare anche elementi identificativi oggettivi della stessa a condizione che riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque sia a questa collegata, regola ricavabile da tutte le indicazioni contenute nel codice di rito e rispettosa dei principi di economica processuale e ragionevole durata del processo, idonea a favorire una soluzione della vicenda sostanziale in un unico contesto, evitando il proliferare di processi e giudicati contrastanti.
Sulla base di tali principi, ai quali questa Corte intende dare continuità, correttamente l'organo giudicante di primo grado ha accolto solo parzialmente l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte convenuta in relazione alle domane articolate da parte attrice con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., correttamente ritenendo inammissibile in quanto domanda “nuova”, avulsa dalla vicenda sostanziale sottostante, quella volta alla declaratoria di nullità dell'accordo di desistenza, introducendo la stessa pagina 11 di 26 temi e fatti nuovi e non contemplati dalla vicenda sostanziale introdotta con la domanda originaria, afferenti il piano della validità dell'accordo, non oggetto del giudizio introdotto con la domanda di revocatoria fallimentare, volta alla declaratoria di inefficacia nei confronti della procedura concorsuale dei pagamenti effettuati dalla società fallita. Infatti, la domanda di revocatoria, sia fallimentare sia ordinaria, è volta a caducare gli effetti dell'atto dispositivo oggetto di revocatoria, che resta sostanzialmente valido sul piano negoziale, essendo l'azione giudiziale proposta volta non a verificarne la patologia ma ad escluderne l'efficacia. Al contrario, la domanda volta alla declaratoria di nullità dell'atto negoziale orienta la focale di giudizio sul piano della patologia dell'atto sotto il profilo dell'illiceità dell'oggetto o della causa o per contrarietà a norme imperative, elementi del tutto estranei al giudizio afferente all'inefficacia dell'atto negoziale sotteso valido, quale quello oggetto di revocatoria. Ne consegue la sostanziale diversità dell'oggetto della domanda subordinatamente proposta volta alla declaratoria di nullità dell'accordo di desistenza rispetto a quella originariamente proposta, e dunque introduttiva di elementi sostanziali diversi da quelli introdotti originariamente nel giudizio con il libello introduttivo.
Al contrario, deve ritenersi pienamente ammissibile la domanda di revocatoria ordinaria proposta ex art. 66 della legge fallimentare in sede fallimentare dal curatore fallimentare in vista della liquidazione finale, in quanto al pari della revocatoria fallimentare, anche quella ordinaria risulta funzionale alla ricostituzione, mediante la declaratoria di inefficacia degli atti sottoposti a revocatoria, dell'attivo fallimentare in funzione della liquidazione finale, a beneficio del ceto creditorio fallimentare.
Ne consegue che la vicenda sostanziale sottesa dalla due azioni revocatorie in esame risulta la medesima, non aggiungendo la domanda di revocatoria ordinaria elementi fattuali o sostanziali nuovi rispetto a quelli che già hanno avuto ingresso nel giudizio con la proposizione della domanda revocatoria fallimentare proposta con il libello introduttivo.
Pertanto, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado e contrariamente a quanto assunto con il secondo motivo di appello incidentale, la domanda revocatoria ordinaria risulta pienamente ammissibile e veicolabile in giudizio con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
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Venendo all'esame del gravame principale – del quale possono essere congiuntamente esaminati, in quanto tra loro connessi, il primo motivo, il secondo motivo ed il terzo motivo di appello – appare necessario premettere alcuni rilievi d'ordine giuridico in ordine agli istituti della revocatoria pagina 12 di 26 fallimentare e della revocatoria ordinaria, direttamente incidenti nella disamina delle questioni sottoposte al vaglio di questa Corte.
Vale al riguardo osservare che le azioni disciplinate ex art. 64 e ss. della legge fallimentare, qui in rilievo, costituiscono strumento utilizzabile dal curatore fallimentare per procedere alla completa ricostruzione del patrimonio del fallito destinato alla soddisfazione del ceto creditorio facendovi rientrare quanto ne era uscito nel periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento. L'istituto revocatorio di matrice fallimentare consente pertanto di colpire gli atti posti in essere dal debitore poi dichiarato fallito che hanno inciso negativamente sul patrimonio in violazione del principio della par conditio creditorum.
Con riferimento all'azione revocatoria ordinaria, richiamata dall'art. 66 della legge fallimentare, che ne permette l'esperibilità ad opera del curatore nel seno della procedura fallimentare nella finalità di ricostituire l'attivo fallimentare in vista della liquidazione finale regolata dalla par conditio creditorum, va rilevato che in via generale i presupposti per l'espletamento dell'azione revocatoria vanno individuati con riguardo alla peculiarità del soggetto che la esperisce, costituito dall'organo fallimentare operante in vista della liquidazione finale dell'attivo, alla cui ricostituzione le azioni revocatorie, fallimentare e ordinaria, sono funzionali.
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I presupposti per l'esperimento della revocatoria ordinaria da parte del curatore del fallimento coincidono con quelli previsti dell'art. 2901 c.c., sia pur con i necessari adattamenti derivanti dalla peculiare posizione rivestita dal curatore fallimentare, esercitando il predetto l'azione nell'interesse di tutti i creditori della massa fallimentare, non già del singolo creditore come invece per l'istituto codicistico. Resta confermata la funzione di ricostituzione della garanzia patrimoniale generica assicurata al ceto creditorio dalle consistenze patrimoniali del debitore quando se ne prospetti la compromissione a seguito del compimento di un atto di disposizione patrimoniale di natura traslativa ad opera del debitore (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 14. Giugno 2007 n. 13972).
Ne consegue che i presupposti richiesti dalla legge per l'espletamento dell'azione revocatoria in sede fallimentare sono quelli previsti dalla norma civilistica, essendo richiesti la necessaria esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore agente in revocatoria ed il debitore disponente, l'effetto lesivo che tale atto dispositivo comporta per il creditore, consistente nella diminuzione della garanzia patrimoniale generica del debitore quale effetto dell'atto dispositivo, di natura traslativa o ablativa, e la consapevolezza del debitore, e del terzo acquirente a titolo oneroso, che l'atto dispositivo in oggetto ha pagina 13 di 26 l'effetto di ridurre la consistenza della garanzia patrimoniale spettante al creditore (Cfr. Cass. Civ. Sez.
III, 25.05.2017 n. 13172; conformi Cass. Civ. Sez. III, 16.12.2005 n. 27718).
Sotto il primo profilo la disciplina codicistica della revocatoria accoglie una concezione lata del credito, comprensiva della ragione o aspettativa, non essendo rilevante il profilo della certezza del fondamento dei relativi fattori costitutivi, e ciò in coerenza con i presupposti dell'azione che non è volta al perseguimento di effetti restitutori (Cfr. Cass. Civ. Sez. III, 15.11.2016 n. 23208). Né è richiesta l'esigibilità del debito a base dell'esercizio dell'azione (Cass. Civ. Sez. VI 3.06.2020 n.
10522; conforme Cass. Civ. Sez. 19.01.2019 n. 762). Ne consegue che anche il credito eventuale in veste di credito litigioso – sia che si tratti di credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito di origine risarcitoria – è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esercizio dell'azione revocatoria (Cass. Civ. Sez.
Un. 18.05.2004 n. 9440).
Sotto il secondo profilo il presupposto oggettivo dell'eventus damni consiste nella compromissione della garanzia patrimoniale del debitore conseguente al compimento dell'atto di disposizione patrimoniale, la quale ricorre non soltanto nel caso in cui l'atto traslativo abbia determinato una compromissione totale delle consistenze patrimoniali del debitore ma anche quando lo stesso abbia determinato una variazione quantitativa o qualitativa significativa del patrimonio che comporti incertezza o aggravio nella soddisfazione del credito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI 1806.2019 n. 16221; conforme Cass. Civ. Sez. III, 19.07.2018 n. 19207). Come puntualizzato dai giudici di legittimità, occorre tuttavia che la garanzia patrimoniale, a seguito dell'atto di disposizione, risulti non soltanto diminuita ma si configuri tale da risultare insufficiente all'utile soddisfazione del credito (Cass. Civ.
Sez. I, 6.03.2018 n. 5269). Tale pregiudizio, consistente nella non solvibilità del debitore, deve essere conseguenza diretta dell'atto revocando e va riferito al momento dell'atto dispositivo dal quale deve derivare direttamente la lesione della garanzia patrimoniale.
Sul piano probatorio, incombe in capo al creditore il solo onere di provare la variazione patrimoniale determinata dall'atto di disposizione patrimoniale impugnato mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il patrimonio residuo sia comunque idoneo a soddisfare le ragioni creditorie e dunque provare l'insussistenza dell'eventus damni (Cfr. Cass. Civ. Sez. III,
29.03.2007 n. 7767).
Sotto il terzo profilo, l'elemento soggettivo, nel caso di atti dispositivi successivi alla costituzione del credito è integrato dalla scientia damni, costituita dalla consapevolezza del debitore disponente, e per pagina 14 di 26 gli atti a titolo oneroso anche del terzo acquirente, che l'atto dispositivo determini un pregiudizio per il creditore per effetto della diminuzione della garanzia patrimoniale generica quale conseguenza dell'atto dispositivo posto in essere, non occorrendo per gli atti di disposizione successivi alla nascita del credito il consilium fraudis, ossia la volontà di determinare pregiudizi dei creditori con la volontaria sottrazione del bene oggetto di disposizione alle azioni recuperatorie ed all'esecuzione coattiva, richiesto invece per gli atti di disposizione compiuti anteriormente alla nascita del credito (Cass. Civ.
Sez. III, 15.10.2021 n. 28423). Solo per gli atti di disposizione patrimoniale anteriori al sorgere del credito è richiesto l'animus nocendi (Cass. Civ. Sez. III, 27.02.2023 n. 5812).
La legittimazione del curatore del fallimento e la possibilità che dei risultati dell'azione vengano a giovarsi anche i creditori successivi al compimento dell'atto pregiudizievole, non mutano le condizioni dell'azione che restano delineate dall'art. 2901 c.c., che, salvo il caso della dolosa preordinazione, richiede, tra l'altro, l'anteriorità del credito pregiudicante rispetto all'atto pregiudicato (Cass. Civ.
31.10.2008 n. 26331; Cass. Civ.
9.04.1975 n. 1294).
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Il curatore del fallimento che esperisca l'azione revocatoria ordinaria è dunque tenuto, a meno che non venga ipotizzata una dolosa preordinazione dell'atto dispositivo, a provare che i crediti dei creditori ammessi erano già sorti al momento del compimento dell'atto dispositivo che si assume pregiudizievole, con l'ulteriore onere di provare la consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore fallito dopo il compimento dell'attività che si assume pregiudizievole.
In ordine all'eventus damni il curatore ha l'onere di provare la consistenza dei crediti vantati dal ceto creditorio ammessi al passivo nei confronti del debitore fallito, la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole e il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore fallito in conseguenza del compimento dell'atto dispositivo sottoposto a revocatoria.
In ordine al requisito soggettivo della scientia damni, va rilevato che in tema di azione revocatoria ordinaria quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito unica condizione richiesta è la conoscenza da parte del debitore fallito disponente del pregiudizio che l'atto dispositivo comporta sulle ragioni creditorie e l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo nel caso di atto a titolo oneroso
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pagina 15 di 26 L'azione revocatoria fallimentare si iscrive nella categoria dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale similmente all'azione revocatoria ordinaria alla quale è sostanzialmente assimilabile, seppure con le dovute distinzioni derivanti dal particolare ambito, quale la procedura fallimentare, nel quale è prevista, ed in ispecie della ragione concorsuale della liquidazione fallimentare alla quale accede ed alla quale è finalizzata.
L'azione revocatoria fallimentare, a differenza dell'azione revocatoria ordinaria, la cui funzione ripristinatoria della garanzia al di fuori del fallimento resta circoscritta alla posizione del singolo creditore specificamente agente, è volta ad estendere l'effetto restitutorio dei beni oggetto della revocatoria a tutto il ceto creditorio della procedura e ciò in ragione della natura concorsuale della liquidazione dell'attivo fallimentare alla quale accede ed alla quale è finalizzata nel rispetto della par conditio creditorum. Ciò evidentemente per l'attualità dell'esecuzione concorsuale pendente a vantaggio di tutti i creditori a seguito della dichiarazione di fallimento, non già in dipendenza di una vicenda traslativa ma per l'incidenza automatica ed immediata della curatela fallimentare e dalla sua vis esecutiva nel senso della retrocessione del bene nella disponibilità della curatela fallimentare al solo scopo di procedere alla liquidazione concorsuale nelle forme prescritte dagli artt. 105 ss. della legge fallimentare.
La legittimazione passiva competete all'avente causa – e dunque a soggetto diverso dal titolare del bene oggetto dell'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal fallito – che lo ha acquistato o a cui favore è stato eseguito il pagamento.
Sul piano oggettivo la revocatoria fallimentare va esercitata, a pena di decadenza, nel termine di tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque non oltre cinque anni dalla data dell'atto di disposizione patrimoniale. La decorrenza del c.d. termine sospetto decorre dalla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza che accoglie la domanda revocatoria, sia ordinaria sia fallimentare, privando di effetti atti che avevano già conseguito piena efficacia, riveste natura costitutiva intervenendo a modifica di una situazione preesistente già definita (Cfr. Cass. Civ.
Sez. Un. 30416/2018). Nelle ipotesi previste sia dal comma 1 sia dal comma 2 dell'art. 67 della legge fallimentare, l'atto controverso è originariamente valido e, a prescindere dalla consapevolezza dei soggetti, ne consegue l'inefficacia solo in forza della sentenza di accoglimento della domanda di revoca e in ragione della natura di azione costitutiva del provvedimento giudiziale (Cass. Civ. n. 27084/2011).
La conseguente obbligazione restitutoria pecuniaria nascente dalla revocatoria in dipendenza della pagina 16 di 26 natura di atto revocato, non ha ad oggetto un debito di valore, ma un debito di valuta (Cass. Civ. Sez.
Un. n. 437/2000).
Secondo il relativo dettato normativo la revocatoria fallimentare sottende un doppio ordine di presupposti, e segnatamente uno d'ordine soggettivo e l'altro d'ordine oggettivo.
Sotto il primo profilo è richiesta la consapevolezza dell'accipiens dello stato di insolvenza del disponente.
Vale rilevare che per una serie di atti, e segnatamente per gli atti a titolo gratuito contemplati dall'art. 64 della legge fallimentare e per i pagamenti di debiti non scaduti contemplati dall'art. 65 della legge fallimentare, opera una presunzione juris et de jure di cosciente violazione della par conditio. Seguono poi situazioni, quali quelle contemplate dall'art. 67 comma 1 della legge fallimentare, connotate da elementi tali da implicare una presunzione semplice di scientia superabile con prova contraria a carico dell'accipiens chiamato a dimostrare di essere addivenuto all'atto ignorando lo stato di insolvenza del dante causa. Infine, vengono in rilievo gli atti che, ordinariamente normali, divengono revocabili, ai sensi dell'art. 67 comma 1 della legge fallimentare, se la curatela dimostra la conoscenza dell'accipiens, al momento del compimento dell'atto, dello stato di insolvenza nel quale versava il dante causa.
Sono espressamente esentati da revocatoria, in ragione della relativa presumibile normalità, i pagamenti eseguiti secondo gli usi negoziali di cui alle lett. a) ed f) dell'art. 67 comma terzo della legge fallimentare.
Il dettato dell'art. 67 comma 2 della legge fallimentare – secondo cui curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzo, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento>> – richiede la scientia decotionis del terzo contraente, con onere della curatela fallimentare di dimostrare che al compimento dell'atto il terzo contraente era a conoscenza dello stato di insolvenza nel quale versava il proprio dante causa. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, il dettato normativo richiede uno stato di conoscenza effettivo dello stato di decozione del fallito da parte del contraente. Sebbene la relativa dimostrazione possa trarsi da elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza, facendo applicazione della normale prudenza ed avvedutezza sulla cui base possa pervenirsi ad un giudizio di necessaria conoscenza dello stato di insolvenza (Cfr. Cass. Civ. n. 19795/2016). Tuttavia,
pagina 17 di 26 non è necessario che la conoscenza dello stato di insolvenza preesista al compimento dell'atto essendo necessario e sufficiente che sussiste a tale momento.
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Individuati i presupposti della revocatoria fallimentare e quelli della revocatoria ordinaria, la focale della disamina va orientata in ordine alla estensibilità delle esenzioni di nuovo conio e di quella speciale prevista dall'art. 4 comma 3 della legge n. 130 del 1999, previste per la revocatoria fallimentare, anche ad altre ipotesi e tipologie di atti, e più in particolare alla revocatoria ordinaria.
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Al riguardo, in via generale, vale rilevare come il terzo comma dell'art. 67 della legge fallimentare, nel prevedere una serie di fattispecie non assoggettabili a revocatoria e segnatamente quelle di cui alle ipotesi sub a), b), f) e g) del dettato dell'art. 67, con la formula di rinvio finale disposizioni delle leggi speciali>>, fa salve le altre esenzioni da revocatoria fallimentare previste da leggi speciali.
La questione, per ciò che qui più direttamente rileva, influisce sul perimetro della revocatoria, tanto da incidere sulla delimitazione in senso restrittivo del relativo ambito applicativo nel caso in cui l'azione revocatoria si colleghi a procedure di composizione della crisi, o, per ciò che riguarda più specificamente l'esenzione speciale prevista dalla legge n 130 del 1999 in tema di cartolarizzazione dei crediti, venga ad incidere su crediti oggetto di cessione e rientranti nell'ambito previsionale dell'art. 4 della legge n. 130 del 1999.
La questione involge in primo luogo l'estensione delle esenzioni anche alle ipotesi contemplate dagli artt. 64 e 65 della legge fallimentare e più in generale alla revocatoria ordinaria esercitabile ex art. 66 dal curatore fallimentare nell'ambito delle procedure concorsuali.
La disposizione di base è costituita dalla formula di aperura di cui al comma 3 dell'art. 67 della legge fallimentare nella parte in cui si sancisce che non sono soggetti ad azione revocatoria una serie di atti espressamente indicati nel testo normativo in esame, il che impone di valutarne la portata.
Secondo una prima opzione interpretativa le esenzioni di cui all'art. 67 comma 3 della legge fallimentare costituiscono strumenti di protezione dalla sola revocatoria fallimentare.
La collocazione di tali ipotesi nel seno dell'art. 67 della legge fallimentare ne implicherebbe la applicazione al solo istituto previsto dalla legge n. 267 del 1942 costituendo tali fattispecie eccezioni alla regola della revocabilità degli atti dispositivi contemplati dal dettato normativo in esame. In quanto eccezioni alla regola della revocabilità all'interno del fallimento, le predette esenzioni non potrebbero pagina 18 di 26 estendersi all'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 c.c. configurandosi altrimenti una deroga extra-concorsuale introdotta solo in ambito fallimentare.
Per altra opzione interpretativa, l'interpretazione letterale del riformato terzo comma dell'art. 67 della legge fallimentare, riferendosi esso alla generica <> senza distinzione di sorta tra revocatoria fallimentare e revocatoria ordinaria, implica l'estensione delle esenzioni da revocatoria anche alla revocatoria ordinaria. L'assunto risulta corroborato dal successivo quarto comma che delimita esplicitamente l'ambito di applicazione delle esenzioni. Nell'impianto normativo attuale la nozione di “revocabilità” è impiegata in senso ampio, comprendendovi anche tutti gli atti pregiudizievoli per i creditori e quindi anche quelli sanzionati con l'inefficacia, dal che ne discende l'estensione anche agli artt. 64 e 65 della legge fallimentare, e, più in particolare, alla revocatoria ordinaria esercitabile nelle procedure concorsuali dal curatore fallimentare secondo il dettato dell'art. 66 della legge fallimentare.
La teoria restrittiva per prima esaminata mostra minore forza persuasiva apparendo poco orientata alla tutela offerta agli atti da esentare riducendo oltremodo le finalità di salvataggio dell'impresa a base delle esenzioni di nuovo conio, e di quelle previste dalla legislazione speciale.
Tuttavia, l'interpretazione estensiva, se da un lato assicura una qualche certezza alle soluzioni di composizione della crisi e ai rapporti funzionali a consentirne l'ordinaria prosecuzione, dall'altro ricomprende in maniera eccessivamente estesa e generica una serie di atti e operazioni che il legislatore dimostrerebbe di aver considerato in termini meno estensivi. Di qui l'interpretazione intermedia, da modulare in rapporto alle diverse tipologie di atti protetti dalle singole esenzioni, ed in ragione della eadem ratio accomunanti le ipotesi di esenzione, da operare valutando il grado di compatibilità di queste con l'impianto revocatorio, il che, evitando una ingiustificata osmosi dell'estensione delle ipotesi di esenzione, rende l'applicazione delle stesse aderente alle effettive finalità delle varie tipologie di atti.
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Questione parallela è quella della estensibilità alla revocatoria ordinaria dell'esenzione da revocatoria di cui all'art. 4 comma 3 della legge n. 130 del 1999, prevista per la revocatoria fallimentare.
Vale rilevare che la legge fallimentare all'art. 51 sancisce il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di fallimento. Inoltre, come già premesso, il dettato dell'art. 66 legittima il curatore fallimentare all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, notoriamente fondata su una connotazione indennitaria, secondo le norme dettate dalla disciplina codicistica, che pagina 19 di 26 prevedono maglie più ampie sia sul piano oggettivo sia su quello soggettivo per l'assoggettabilità a revocatoria.
Conseguentemente è con principale riferimento alle esenzioni collegate agli strumenti di composizione della crisi di impresa che occorre valutare l'eventuale estensione delle esenzioni in oggetto alla revocatoria ordinaria, non potendosi giustificare una restrizione in tal senso attesa la già innanzi individuata comunanza funzionale e di ratio dei due strumenti revocatori.
Seguendo l'enunciato orientamento per cui l'ambito di applicazione delle esenzioni va confrontato con la ratio sottostante al regime di esenzione, gli atti rientranti nelle fattispecie di cui alle lett. d) ed e) terzo comma dell'art. 67 della legge fallimentare sono da considerare soggetti ad una più ampia tutela.
L'opportunità di riconoscere una maggiore estensione a queste fattispecie di esenzione porta a guardare con favore quegli orientamenti che ipotizzano l'applicazione delle norme esonerative anche all'azione revocatoria ordinaria. In primo luogo va al riguardo rilevato che esentare determinati atti dalla revocatoria fallimentare ma non da quella ordinaria significherebbe riconoscere maggiore rigidità alla disciplina civilistica rispetto a quella di diritto fallimentare, contrastando il conclamato rigore della procedura concorsuale. Inoltre, va osservato che assoggettare a revocatoria ordinaria gli atti previsti dal terzo comma dell'art. 67 L.F. finirebbe per svilire l'intervento del legislatore riformato intervenuto proprio per favorire la realizzazione di determinate operazioni.
Nel momento in cui ha previsto specifiche ipotesi di esenzione il legislatore fallimentare ha effettuato una valutazione delle caratteristiche proprie di certe fattispecie e del rapporto di queste con l'interesse dei creditori, valutazione da considerarsi unitaria e non inficiabile dall'interpretazione volta ad affermare la diversità topografica e processuale degli strumenti offerti costituti dall'azione revocatoria fallimentare e dall'azione di revocatoria ordinaria.
Sulla base di tali elementi devono ritenersi sussistenti obiettive ragioni giustificanti l'estensione delle esenzioni previste dall'art. 67 e dalla legislazione speciale in ambito fallimentare anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata ex art. 66 dal curatore nel seno della procedura concorsuale. In caso contrario la ratio stessa delle esenzioni in questione risulterebbe irrimediabilmente vulnerata con inevitabili ricadute sul piano del ricorso agli strumenti di composizione della crisi o del ricorso al credito in ambito di cartolarizzazione dei crediti oggetto di cessione in funzione recuperatoria, come previsto dalla legge 130 del 1999, che prevede lo specifico meccanismo di smobilizzo di crediti in sofferenza attraverso la cessione degli stessi ad una società appositamente creata, la c.d. società veicolo, la quale, per procedere all'acquisto dei crediti dal soggetto cedente, c.d. originator, chiede ad pagina 20 di 26 una società terza di emetterli. Gli acquirenti dei titoli beneficiano dunque dei flussi di cassa derivanti dall'attività di recupero dei crediti acquistati dalla società veicolo, che unitamente ai crediti stessi, secondo il dettato dell'art. 3 comma 2 della legge sulla cartolarizzazione, costituiscono un patrimonio separato. Specificamente si prevede che i crediti relativi a ciascuna operazione – per tale intendendosi sia i crediti vantati nei confronti del debitore o dei debitori ceduti, sia ogni altro credito maturato dalla società di cui al comma 1 nel contesto dell'operazione – costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni, con la conseguenza che su di essi non sono ammesse azioni da parte dei creditori diversi dai portatori dei titoli stessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, finalità della norma sulla cartolarizzazione è quella di salvaguardare la tutela del risparmio, con la logica conseguenza che i possessori dei titoli emessi dalla società veicolo – c.d. special pourpose vehicle – possono essere esposti al solo rischio derivante dal fatto che i crediti attualizzati non siano incassati, perché non pagati dai debitori ovvero perché inesistenti o, al limite, perché già estinti anche per compensazione, non già anche al rischio che sul patrimonio alimentato dei flussi di cassa, generati dalla riscossione dei crediti cartolarizzati, possano soddisfarsi anche altri creditori, pena, la negazione stessa del meccanismo della separazione di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) della legge n. 130 del 1999 (cfr. Cass. Civ. n. 18896/2021).
Al fine di preservare il patrimonio separato da utilizzarsi per il rimborso dei titoli emessi e quindi per la remunerazione degli investitori, l'art. 4 della legge n. 130 del 1999 che ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria non si applicano l'art. 65 e l'art. 67 del regio decreto 16.03.1942
n. 267 e successive modificazioni.
In tale ottica, l'art. 4 comma 3 della legge n. 130 del 1999 ha previsto una speciale ipotesi di esenzione da revocatoria al fine di preservare le ragioni degli investitori e favorire le operazioni di cartolarizzazione in ragione dell'utilità sociale derivante dalla diffusione di tale istituto e nella conseguente necessità di agevolare il ricorso al finanziamento attraverso lo smobilizzo dei crediti. Per giustificare il sacrificio imposto agli interessi dei creditori fallimentari in specie attraverso l'elisione del principio della par conditio creditorum, il legislatore, nel bilanciare gli opposti interessi, ha inteso sacrificare quelli dei creditori concorsuali nell'ottica di assicurare l'affidabilità dell'investimento, costituente incentivo per il mercato degli investitoti a partecipare ad operazioni di cartolarizzazione.
Il terzo comma dell'art. 4 della legge 130 del 1999 nel normare l'esenzione dalla revocatoria non ha espressamente escluso l'azione revocatoria ordinaria, del pari esperibile ad opera del curatore pagina 21 di 26 nell'ambito della procedura fallimentare, la quale, se esercitata in sede fallimentare resta orientata nella stessa direzione funzionale di quella fallimentare essendo al pari di questa volta alla ricostituzione della massa patrimoniale in funzione della unitaria liquidazione finale.
L'esenzione in oggetto, in ragione delle omogeneità finalistica e funzionale connotanti la revocatoria fallimentare e ordinaria, deve pertanto necessariamente riguardare anche la revocatoria ordinaria esperita ex art. 66 della legge fallimentare dal curatore fallimentare nel seno della medesima procedura fallimentare, in quanto nell'ambito della procedura concorsuale entrambe le fattispecie sono orientate e proiettate verso i medesimi effetti funzionali.
L'estensione della clausola di esenzione di cui all'art. 4 comma 3 della legge n. 130 del 1999 all'azione revocatoria ordinaria trova inoltre fondamento normativo nel rinvio finale contenuto nell'art. 67 della legge fallimentare nella parte in cui, come innanzi già premesso ed evidenziato, prevede che salve le disposizioni delle leggi speciali>>, con ciò estendendo all'azione revocatoria, senza distinzione tra fallimentare ed ordinaria, le esenzioni da revocatoria previste dalla legislazione speciale nel cui ambito rientra l'esenzione da revocatoria di cui all'art. 4 comma 3 della legge n. 130 del 1999.
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Su tali basi, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado e contrariamente a quanto assunto dall'appellante principale, i pagamenti in oggetto, in quanto relativi a crediti oggetto di cessioni riconducibili all'ambito previsionale di cui all'art. 4 comma e della legge n. 130 del 1999, sono esenti sia da revocatoria fallimentare sia da revocatoria ordinaria, attesa la necessaria applicazione anche alla revocatoria ordinaria delle esenzioni speciali ed in particolare di quella di cui all'art. 4 comma 3 della legge n. 130 del 1999.
Vale inoltre evidenziare che i pagamenti in oggetto attengono comunque a debiti scaduti e pertanto rientrano comunque nel novero dei pagamenti non suscettibili di revocatoria anche sulla base della esaminata disciplina di diritto comune.
A tal riguardo vale rilevare che l'accordo di desistenza addotto da parte appellante, e del quale la stessa invoca declaratoria di nullità per contrarietà a norme imperative, peraltro esulante dalla cognizione del presente giudizio in quanto costituente domanda nuova non ammissibile ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
– e comunque non oggetto di specifica impugnativa atteso che il gravame proposto non investe la declaratoria di inammissibilità, costituente il presupposto logico processuale necessario per la disamine della questione, limitandosi alla censura degli spetti di ordine sostanziale a fondamento della invocata declaratoria idi nullità – contrariamente a quanto asserito da parte appellante, non integra una nuova pagina 22 di 26 fonte obbligatoria, in funzione sostitutiva della precedente, ma mera modalità adempitiva del credito preesistente. Ne consegue che nessun effetto novativo e/o estintivo può allo stesso riconoscersi, non intervenendo lo stesso sulla fonte del debito posto in pagamento, ma sulla sola modalità di adempimento, prevedendo un mero differimento del relativo adempimento, lasciando integra ed invariata la fonte costitutiva del debito, che resta individuata nei crediti oggetto di cessione, ed in quanto tali esenti da revocatoria fallimentare per effetto della clausola di esenzione di cui alla legge n,
130 del 1999 sulla cartolarizzazione dei crediti ceduti.
Sovviene al riguardo la figura del pagamento parziale, che non intacca il fondamento del rapporto obbligatorio ma ne disciplina solo il tempo della soluzione, prevedendo l'accordo solutorio il solo momento e tempo del pagamento, frazionato in più pagamenti parziali con effetto parzialmente solutorio, differiti nel tempo dell'unico debito rimasto sostanzialmente immutato quanto alla fonte e quanto all'entità complessiva dell'originaria ed immutata debitoria.
Vale rilevare che l'adempimento del debitore costituisce atto dovuto, considerato dal legislatore per la relativa obiettiva idoneità a soddisfare l'interesse del creditore, prescindendo da ogni considerazione dell'elemento soggettivo e ed intenzionale del debitore, sicché l'adempimento parziale, anche se assentito dal creditore, non determina la configurazione di una situazione creditoria nuova e diversa da quella alla quale, quale atto meramente solutorio, accede, costituendo atto dovuto ad effetti parzialmente estintivi dell'obbligazione esistente per la parte del debito pagata. Qualora l'unico creditore istante desista dalla domanda, occorre distinguere la desistenza dovuta al pagamento del credito da quella non accompagnata dall'estinzione dell'obbligazione, atteso che in questo secondo caso la desistenza costituisce atto di rinuncia all'istanza di fallimento avendo natura meramente processuale (Cfr. Cass. Civ. 30.06.2020 n. 13187).
Nel caso in esame l'accordo di c.d. desistenza ha riguardato solo la tempistica dell'adempimento avendo acconsentito il creditore, senza alcuna rinuncia, e dunque senza nessuna modifica del rapporto obbligatorio sottostante, ad un adempimento parziale ex art. 1181 c.c.
Secondo il dettato dell'art. 1181 c.c. è facoltà del creditore rifiutare un adempimento parziale dell'obbligazione spettando al creditore della prestazione non adempiuta, proprio in esercizio di detta facoltà, valutare secondo il proprio interesse l'opportunità di accettare o di domandare un pagamento parziale. In assenza di espressa previsione normativa che vieti il frazionamento della pretesa creditoria, la tutela del creditore contenuta nel dettato dell'art. 1181 c.c. si estende al punto di autorizzarlo a pagina 23 di 26 pretendere o acconsentire che parte debitrice effettui un pagamento parziale del debito o procede al pagamento in via frazionata.
Nel caso di specie, dallo scambio di corrispondenza versato in atti, e segnatamente dalle scambio di lettere del 24-29.05.2018, dalle quali emerge chiaramente ed oggettivamente come le parti abbiano convenuto le scadenze ed il tempo in cui effettuare in modo frazionato il pagamento, lasciando evidentemente immutata la fonte del rapporto obbligatorio in oggetto, ricorre l'ipotesi del pagamento frazionato dell'unico ed unitario debito oggetto della cessione rispetto alla quale ne resta immutata la fonte.
Specificamente nel testo la parti si danno reciproca assicurazione che viene proposto come acconto del maggior debito di euro 1.050.018,73 nell'ottica di una futura definizione dell'intera posizione debitoria da concordare tra le parti …>>, cui segue la espressa precisazione che esclusivamente in acconto dei maggiori crediti vantati …>>.
È pertanto oggettivamente dimostrata la natura solutoria del pagamento, relativo a debito scaduto, in relazione all'accordo richiamato da parte appellante che pertanto non può sortire alcun effetto innovativo e/o modificativo della originaria fonte del debito che resta immutata.
Conseguentemente, trattandosi di pagamento di debito scaduto oggetto dell'atto di cessione richiamato in atti, resta esente da revocatoria secondo la disciplina di cui all'art. 4 della richiamata legge n. 130 del
1999.
Per le medesime ragioni, trovando applicazione la predetta causa di esenzione da revocatoria anche per la azione revocatoria ordinaria, del pari anche in relazione alla azione revocatoria ordinaria esperita dal curatore fallimentare ad alla quale ha fatto accesso l'intervenuta il pagamento in Parte_1
oggetto costituendo pagamento di debito scaduto resta escluso da revocatoria.
Infine, sotto il profilo dell'art. 2903 c.c. costituendo il pagamento in oggetto pagamento di debito scaduto anche secondo la disciplina di diritto comune prevista per la azione di revocatoria ordinarie il pagamento in oggetto resta esente da revocatoria.
***
Su tali basi, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza impugnata, non può trovare accoglimento la domanda di revocatoria fallimentare né quella ordinaria proposta in via subordinata da parte appellante e ritenuta sul piano procedurale ammissibile.
Segue il rigetto del primo motivo, del secondo motivo e del terzo motivo di appello.
pagina 24 di 26 ***
In ordine al quarto motivo di appello occorre rilevare che con la sentenza di primo grado è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda di declaratoria di nullità dell'accordo di desistenza in quanto domanda “nuova” non proponibile con la memoria ex art. 183 c.p.c. Tale statuizione non è stata fatta oggetto di gravame, atteso che le censure articolate con il quarto motivo di appello, attenendo unicamente alla mancata declaratoria di nullità dell'accordo di desistente, non investono la preliminare declaratoria di inammissibilità della domanda di nullità dell'accordo di desistenza quale domanda
“nuova”.
Conseguentemente, in assenza di specifico gravame sul punto, l'inammissibilità della domanda di nullità dell'accordo di desistenza deve ritenersi elemento processuale definitivamente acquisito, con conseguente effetto preclusivo in ordine alla valutazione dei motivi di gravame articolati dall'appellante principale in ordine alla mancata declaratoria di nullità dell'accordo di desistenza.
***
Consegue il rigetto dell'appello principale proposto e la integrale conferma della sentenza appellata.
***
Le spese di lite del presente giudizio di appello, in ragione dell'integrale rigetto dell'appello principale e della totale soccombenza della parte appellante in via principale attesa la conferma della sentenza di primo grado che ha rigettato le domande proposte dalla stessa, seguono la regola della soccombenza e vanno poste integralmente a carico di Parte_1
Pertanto l'intervenuta appellante va condannata alla rifusione in favore della parte Parte_1
appellata delle spese del presente giudizio di appello che vanno Controparte_2
liquidate, in considerazione del valore della causa (da considerare di valore indeterminabile) e della media complessità della stessa e dell'attività difensiva svolta, applicati i valori tariffari vigenti (da attestare in prossimità di quelli medi), in complessivi euro 8.000,00 per compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali CPA ed IVA come per legge ed euro per esborsi
(rimborso contributo unificato).
***
Va dato altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante
[...] dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater Parte_1 dell'art. 13 DPR 115/2002.
pagina 25 di 26
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e sull'appello incidentale proposto da Controparte_2 Controparte_2
avverso la sentenza n. 2982/2024 pubblicata il 18.03.2024 del Tribunale Ordinario di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e l'appello incidentale proposto da Pt_1 Parte_1 [...]
e conferma integralmente la sentenza appellata;
Controparte_2
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in Controparte_2
complessivi euro 8.000,00 (ottomila/00) oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante Parte_1
del doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
[...]
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr.ssa Vinicia Licia Serena Calendino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Presidente
- dr.ssa Anna Mantovani Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1427/2024 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
(c. f. e P. Iva – nella qualità di assuntore del concordato Parte_1 P.IVA_1 fallimentare del – con sede in Milano via Donizetti n. 20, in persona Parte_2 dell'amministratore sig. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Controparte_1
Avv.ti Federico CORTI (C. F. – pec: C.F._1 Email_1
del foro di Milano, Chiara GERVASONI (C. F. – pec: C.F._2
del foro di Brescia e Laura GERVASONI (C. F. Email_2
– pec: del foro di Brescia, C.F._3 Email_3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Federico Corti in Milano via Guido d'Arezzo n. 7 pagina 1 di 26 APPELLANTE
CONTRO
- a socio unico (C. F. e Controparte_2
iscrizione registro imprese di Milano n. ) con sede in Milano via Brenta n. 18/B – e per P.IVA_2
essa quale sua mandataria, giusta procura per notar dr.ssa di Milano, Persona_1
(nuova denominazione di a sua volta denominazione assunta da CP_3 CP_4
in persona del procuratore pro tempore, rappresentata e Controparte_5 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Teodoro CARSILLO (C. F. – pec: C.F._4
) presso cui è elettivamente domiciliata Email_4
APPELLATA-APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
Avente ad oggetto: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)
Sulle seguenti conclusioni:
per appellante Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, per i motivi di appello qui dedotti ed in riforma totale della sentenza n. 2982 emessa dal Tribunale di Milano in data 18.03.2024, notificata il 5.04.2024, così giudicare: in via principale
- dichiarare inefficaci e revocare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67 comma 2 L.F. i tre pagamenti effettuati dalla fallita a favore di Parte_2 Controparte_2 per l'importo complessivo di euro 100.000,00, rispettivamente in data 2.10.2019 per
[...]
l'importo di euro 25.000,00, in data 5.10.2018 per l'importo di euro 25.000,00 e in data
7.11.2018 per l'importo di euro 50.000,00 e, per l'effetto, condannare
[...] al pagamento in favore di dell'importo di euro Controparte_2 Parte_1
100.000,00 oltre interessi dalla domanda al saldo;
in via subordinata
pagina 2 di 26 - accertato e dichiarato in via incidentale che la condotta di Controparte_2
meglio descritta in atti integra il reato di cui agli artt. 216 L.F. e/o art. 217 comma 1 n. 4 L.F.
e/o 218 L.F., dichiarare la nullità dell'accordo di desistenza stipulato in data 29.05.2018 tra
e ai sensi e per gli effetti dell'art. 1418 Parte_2 Controparte_2
c.c., con conseguente condanna di alla restituzione in favore di Controparte_2 dell'importo di euro 100.000,00 oltre interessi dal dovuto al saldo, corrisposto Parte_1
in ottemperanza dell'accordo di desistenza rispettivamente in data 2.10.2018 per l'importo di euro 25.000,00 in data 5.10.2018 per l'importo di euro 25.000,00 e in data 7.11.2018 per
l'importo di euro 50.000,00; in via ulteriormente subordinata
- dichiarare inefficace ex art. 66 L.F. e 2901 c.c. nei confronti del fallimento Parte_2
l'accordo di desistenza stipulato in data 29.05.2017 tra e Parte_2 [...] alla restituzione in favore di dell'importo di euro Controparte_2 Parte_1
100.000,00, oltre interessi alla restituzione dal dovuto al saldo, corrisposto in ottemperanza dell'accordo di desistenza rispettivamente in data 2.10.2018 per l'importo di euro 25.000,00, in data 5.10.2018 per l'importo di euro 25.000,00 ed in data 7.11.2018 per l'importo di euro
50.000,00; con vittoria di spese e competenza del presente giudizio oltre spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge ed alle successive tutte occorrende. Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al tribunale per tutti i motivi esposti nel presente atto;
in ogni caso condannare al pagamento delle spese diritti e onorari di Controparte_2
giudizio di primo e di secondo grado oltre IVA e CPA.
per appellata-appellante in via incidentale Controparte_2
In via incidentale e pregiudiziale riformare l'impugnata sentenza n. 2982/2024 emessa in data
18.03.2024 dal Tribunale di Milano all'esito del giudizio contraddistinto dal numero di r.g.a.c.
6776/2021 dichiarando in forza dei motivi di impugnazione incidentale di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente atto, l'inammissibilità di tutte le domande formulate prima dal Parte_2
e poi coltivate dalla nel giudizio di prime cure, o quantomeno e in via
[...] Parte_1
subordinata della domanda di inefficacia ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c. formulata con la memoria ex art.
183 comma 4 n. 1 c.p.c. dal e poi proseguita dalla Parte_2 Parte_1
pagina 3 di 26 in ogni caso rigettare l'impugnazione proposta da in quanto inammissibile e Parte_1
comunque del tutto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e compensi maggiorati del rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 2982/2024 del 15.03.2024, pubblicata il 18.03.2024, il Tribunale
Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta – così provvedeva:
- dichiara l'estromissione di;
Parte_3
- rigetta le domande presentate da fall. 20/20 ora nei Parte_2 Parte_1
confronti di Controparte_2
- compensa tra le parti le spese di lite per la parte di ½ e per la restante condanna Parte_1
a rimborsare a le spese di giudizio liquidate in euro
[...] Controparte_2
4.216,50 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA (ove non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e CPA.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione il conveniva in giudizio Parte_4
innanzi la Tribunale ordinario di Milano chiedendo declaratoria di Controparte_2
inefficacia ex art. 67 L.F. dei pagamenti effettuati dalla società in favore della Parte_2
convenuta rispettivamente in data 3.10.2018 per euro 25.000,00, in data 5.10.2018 per euro 25.000,00 ed in data 7.11.2018 per euro 50.000,00, e conseguentemente la condanna di
[...]
al pagamento in favore del fallimento del complessivo importo di euro Controparte_2
100.000,00 oltre interessi dalla domanda al saldo.
A fondamento della domanda adduceva che il Tribunale di Milano, con sentenza n. 21/2020 del 9-
15.01.2020, aveva dichiarato il fallimento della società e con contestuale decreto Parte_2
ex art. 162 comma 2 L.F. aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda di concordato preventivo depositata dalla società fallita.
avente causa da a seguito di cessione dei crediti Controparte_2 Controparte_5
con avviso pubblicato in G.U. parte II n. 93 del 8.08.2017, aveva proposto istanza di fallimento nei pagina 4 di 26 confronti di affermandosi titolare di un credito pari ad euro 1.050.018,73 vantato Parte_2
in origine << per scoperto di n. 3 rapporti di conto corrente in essere con . Controparte_5
In data 24.05.2018 formulava proposta di pagamento rateale di parte del debito Parte_2
correlata alla rinuncia alla dichiarazione di fallimento da parte della cessionaria del credito. A seguito di accettazione della proposta effettuava i relativi versamenti sebbene con Parte_2
modalità differenti rispetto a quanto concordato, procedendo rispettivamente al versamento di euro
100.000,00 in data 29.05.2018, al versamento di euro 50.000,00 in data 25.06.2018, al versamento di euro 50.000,00 in data 26.07.2018, al versamento di euro 50.000,00 in data 29.08.2018, al versamento di euro 25.000,00 in data 3.10.2018, al versamento di euro 25.000,00 in data 5.10.2018 ed al versamento di euro 50.000,00 in data 7.11.2018. Resistendo alla successiva istanza di fallimento proposta dall'organo del Pubblico Ministero territorialmente competente, Parte_2
depositava domanda di concordato in bianco con la quale dava conto al commissario degli accordi intervenuti con Controparte_2
Tanto premesso adduceva che gli ultimi tre pagamenti effettuati rispettivamente in data 3.10.2018 per euro 25.000,00, in data 5.10.2018 per euro 25.000,00 ed in data 7.11.2018 per euro 50.000,00 – e dunque per il complessivo importo di euro 100.000,00 – rientravano tra quelli suscettibili di revocatoria ex art. 67 L.F. in quanto effettuati nei sei mesi anteriori al deposito dell'istanza di concordato alla quale era poi seguita senza soluzione di continuità la dichiarazione di fallimento.
Su tali basi chiedeva quanto richiesto in domanda.
- Si costituiva in giudizio la quale contestava integralmente la Controparte_2
domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e ne chiedeva il rigetto.
Riconosceva che aveva comprovato i pagamenti effettuati durante il periodo Parte_2 sospetto di cui all'art. 67 L.F. ma ne eccepiva l'irrevocabilità in ragione del dettato dell'art. 4 comma 3 della legge n. 130 del 1999 a tenor del quale cessionaria non si applicano l'art. 65 e l'art. 67 del regio decreto 16.03.1942 n. 267 e successive modificazioni>> rilevando come tale disposizione stabilisca una deroga al regime fallimentare ordinario fallimentare è del tutto esclusa, in caso di fallimento del debitore ceduto, per i pagamenti da quest'ultimo effettuati in favore del cessionario al fine di ridurre i rischi di depauperamento della garanzia degli investitori>>. Tanto premesso rilevava che nel caso di specie l'art. 4 comma 3 sia senz'altro applicabile in quanto la società era debitrice ceduta nell'ambito Parte_2
pagina 5 di 26 dell'operazione di cartolarizzazione conclusa tra in qualità di cedente e Controparte_5 [...]
in qualità di cessionaria, in forza di contratto di cessione di crediti ai sensi Controparte_2
degli artt. 4 e 7 della legge 130 concorso in data 14.07.2017, il cui avviso è stato dato ai debitori ceduti mediante pubblicazione nella gazzetta ufficiale parte seconda n. 93 dell'08.08.2017 e mediante iscrizione nel registro delle imprese.
Riteneva pertanto certo che i pagamenti in oggetto rientravano nel novero di quelli di esenzione assoluta trattandosi di pagamenti relativi a debiti scaduti, e quini liquidi ed esigibili, effettuati con mezzi normali di pagamento
A fronte di tali difese ed eccezioni il con la prima memoria ex art. 183 Parte_2
comma 6 n. 1 c.p.c., ad integrazione della domanda principale proposta con il libello introduttivo, chiedeva in via subordinata accertarsi e dichiarare, incidentalmente, che la condotta di
[...]
innanzi descritta integrando una delle fattispecie di reato di cui all'art. 216 Controparte_2
ovvero agli artt. 217 e 218 della legge fallimentare, costituiva causa di nullità per violazione di norme imperative dell'accordo di desistenza intercorso tra e la debitrice Controparte_2
ceduta in data 29.05.2018 in forza del quale sono stati effettuati i versamenti in oggetto e quindi condannare parte convenuta alla restituzione della somma innanzi indicata. In via ulteriormente subordinata chiedeva dichiararsi l'inefficacia ex art. 66 L.F. nei confronti del fallimento Parte_2 dell'accordo di desistenza stipulato in data 29.05.2018 tra e
[...] Parte_2 [...]
con conseguente condanna di al pagamento Controparte_2 Controparte_2
della somma di euro 100.000,00 in favore dell'attrice, sussistendo i presupposti previsti dal dettato dell'art. 2901 c.c. per l'esercizio della revocatoria ordinaria. Al riguardo assumeva che i pagamenti per cui è causa avevano origine causale nel predetto accordo di desistenza, e pertanto, non potendosi ricondurre al credito oggetto di cessione, in ragione del conseguente valore autonomo dagli stessi rivestito in quanto riconducibili all'accordo di desistenza, non potevano rientrante nella cartolarizzazione relativa alla cessione dei crediti.
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. eccepiva Controparte_2
l'inammissibilità delle domande formulate in via subordinata con la predetta memoria ex art. 183 coma
6 n. 1 c.p.c. in quanto nuove e tardive e pertanto non proponibili con la memoria ex art. 183 c.p.c.
In data 20.07.2022 interveniva nel presente giudizio in qualità di assuntore del Parte_1
facendo proprie tutte le difese svolte dall'attore principale e Parte_2
ribadendone le conclusioni.
pagina 6 di 26 Esaurita la trattazione della causa senza attività istruttoria, le parti concludevano come da conclusioni precisate in atti e la causa era posta in decisione.
***
Con la sentenza impugnata l'organo decidente, dichiarata l'estromissione dal giudizio del
[...]
rigettava integralmente le domande, originariamente proposte nei confronti di Parte_2
e fatte proprie dalla intervenuta compensando Controparte_2 Parte_1
nella misura del 50% le spese di lite e condannando conseguentemente alla rifusione Parte_1
delle stesse nella restante parte che liquidava in complessivi euro 4.216,50 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
In primis, in ordine alle eccezioni di inammissibilità delle domande proposte in via subordinata a integrazione della principale con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., riteneva inammissibile la domanda volta alla declaratoria di nullità dell'accordo di desistenza datato 29.05.2018 posto a base della richiesta restitutoria conseguentemente articolata, costituendo la stessa domanda “nuova” in quanto tale non proponibile con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., mentre, in quanto connessa a quella principale e proposta in via subordinata alla principale, riteneva ammissibile la domanda di revocatoria ordinaria articolata con la predetta memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
Tanto premesso, riteneva che i pagamenti oggetto di revocatoria fallimentare – pacificamente operati nel semestre anteriore alla domanda di concordato, al quale era seguita senza soluzione di continuità la declaratoria di fallimento, e dunque pacificamente rientranti nel periodo c.d. sospetto previsto dall'art. 67 della legge fallimentare – costituendo pagamento di crediti ceduti relativi a conti correnti in forza di rituale atto di cessione debitamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'08.08.2017, in ragione del dettato dell'art. 4 comma 3 della legge n. 130 del 1999, erano esenti dalla revocatoria fallimentare.
Del pari riteneva gli stessi esclusi dall'azione revocatoria ordinaria, operando anche per essa la predetta clausola di esenzione di cui all'art. 4 comma 3 della legge n. 130 del 1999 e ciò in ragione della medesima ratio a fondamento dell'istituto ordinario. Comunque riteneva integrata la clausola di esclusione specificamente prevista dalla disciplina codicistica per la revocatoria ordinaria, di cui al dettato dell'art. 2901 comma 3 c.c., trattandosi di debiti scaduti.
Su tali basi rigettava la domanda.
In ordine alla eccezione di nullità dell'accordo di desistenza, premessa l'inammissibilità della domanda per le ragioni esplicate in premessa, ne rilevava nel merito l'infondatezza non sussistendo nel caso di pagina 7 di 26 specie elementi sulla cui base poter ritenere che i pagamenti fossero stati effettuati in elusine del par conditio creditorum.
Su tali basi rigettava ogni domanda proposta da parte attrice, fatte proprie dalla società intervenuta
Parte_1
***
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
Con il primo motivo di appello adduceva l'inapplicabilità alla fattispecie in esame dell'esenzione da revocatoria prevista dall'art. 4 comma 3 della legge n. 130 del 1999 assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante con la sentenza impugnata, i pagamenti in oggetto non costituivano pagamento di debiti scaduti sotto forma di pagamento parziale dell'originaria obbligazione ma pagamento di nuova e diversa obbligazione, originata dall'accordo di desistenza del 29.05.2018, con effetti novativi, avente lo scopo di soddisfare un creditore chirografario in via preferenziale rispetto al restante ceto creditorio, deliberato in un contesto di già palesata situazione di dissesto della fallita.
Con il secondo motivo di appello lamentava la erronea applicazione della esenzione da revocatoria prevista dall'art. 4 comma 3 della legge n. 130 del 1999 per la revocatoria fallimentare alla revocatoria ordinaria, non estensibile in via analogica in ragione della non assimilabilità della revocatoria fallimentare alla revocatoria ordinaria e ciò in quanto la revocatoria fallimentare, volta alla salvaguardia di tutto il ceto creditorio, risulterebbe vocata al ripristino della garanzia patrimoniale del soggetto nei confronti del quale è pronunciata sentenza di fallimento mentre la revocatoria ordinaria costituisce strumento di tutela del singolo creditore volto a far dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di diposizione pregiudizievole.
Con il terzo motivo di appello adduceva l'erronea qualificazione dei pagamenti in oggetto quale pagamento di crediti scaduti ed in quanto tali rientranti nell'ambito previsione dell'art. 2901 comma 3
c.c.
Con il quarto motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva dichiarato la nullità dell'accordo di desistenza risultando lo stesso in violazione di norme imperative in quanto integrante violazione di precetti penali, rientrando le condotte in quelle sanzionate dagli artt. 216, 217 e
218 della legge fallimentare.
Su tali basi chiedeva la riforma della sentenza impugnata richiamando le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado.
pagina 8 di 26 - Si costituiva in giudizio l'appellata la quale, contestando Controparte_2
integralmente il gravame proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, apparendo corretto il costrutto a fondamento della sentenza impugnata di cui chiedeva la conferma, proponeva appello incidentale.
Con il primo motivo di appello incidentale censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ammissibile la domanda di revocatoria fallimentare articolata con il libello introduttivo avendo il curatore iscritto al passivo il debito.
Con il secondo motivo di appello incidentale censurava la sentenza impugnata nella parte in cui erroneamente aveva ritenuto l'ammissibilità della domanda revocatoria ordinaria proposta da parte attrice con la memoria ex art. 183 c.p.c.
All'udienza del 23.01.2025 la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del
29.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che con la sentenza impugnata è stata disposta l'estromissione dal giudizio del nella cui posizione processuale è succeduta l'intervenuta Parte_2 [...]
nella qualità di assuntore del , facendo proprie tutte le difese svolte dall'attore Parte_1 Parte_2
principale e ribadendone le conclusioni.
***
Nella disamina delle diverse questioni devolute in sede di gravame a questa Corte, appare necessario, attesa la preliminarità della relative questioni, muovere dall'esame dell'appello incidentale proposto dalla società con cui, con il primo motivo di gravame incidentale, si Controparte_2
censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto ammissibile dapprima la domanda di revocatoria fallimentare articolata con il libello introduttivo avendo il curatore iscritto al passivo il debito, e con il secondo motivo di gravame incidentale, si lamentala mancata declaratoria di inammissibilità della domanda di revocatoria ordinaria proposta in via subordinata soltanto con la prima memoria ex art. 183 c.p.c.
***
Tanto premesso, in ordine al primo motivo di appello incidentale, va rilevato che la questione con lo stesso sollevata, relativa alla avvenuta amissione al passivo della situazione debitoria oggetto dei pagina 9 di 26 pagamenti investiti da revocatoria, risulta per la prima volta proposta in sede di appello, non avendo la parte deducente sollevato tale questione né con la comparsa di costituzione e risposata, né con le memorie ex art. 183 c.p.c., il che rende improponibile detta questione in sede di appello.
***
In ordine al secondo motivo di appello incidentale va osservato che parte attrice, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., ha modificato, ampliandole, le proprie conclusioni proponendo, in posizione vicaria rispetto alla originaria domanda di revocatoria fallimentare proposta in via principale con il libello introduttivo ed alla quale non rinunciava, ed in subordine alla domanda di declaratoria di nullità dell'accordo di desistenza, del pari proposta in via subordinata a quella principale, la domanda di revocatoria ordinaria.
Appare preliminare rilevare che con la sentenza di primo grado è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda di declaratoria di nullità dell'accordo di desistenza in quanto domanda “nuova” e come tale non proponibile con la memoria ex art. 183 c.p.c. e tale statuizione non è stata fatta oggetto di gravame.
In ordine alla ritenuta ammissibilità della domanda di revocatoria ordinaria, articolata con la predetta memoria ex art. 183 c.p.c., vale rilevare che la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. Un.
12310/2015), richiamato l'orientamento maggioritario che reputava ammissibili solo le modifiche della domanda introduttiva costituenti una mera emendatio libelli tale da non incidere in senso modificativo sulla causa petendi e sul petitum, con la conseguente inammissibilità di ogni pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, mutando orientamento, ha ampliato i confini della emendatio ammissibile in corso di causa. In particolare, i giudici di legittimità hanno rilevato come il dettato dell'art. 183 comma 6 c.p.c. prevede tre tipi di domande differenti da quella originaria, e segnatamente, quelle
“nuove”, quelle “precisate” e quelle “modificate”.
Con riguardo alle domande “nuove” vale evidenziare che pur non riscontrandosi un espresso divieto corrispondente a quello previsto dall'art. 345 c.p.c., questo può essere implicitamente desunto dal fatto che risultano specificamente ammesse per l'attore le domande e le eccezioni che conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto>>, ben potendo da ciò desumersi che sono implicitamente vietate tutte le domande “nuove” ad eccezione di quelle che per l'attore rappresentano una reazione alle opzioni difensive del convenuto, secondo una struttura in parte desumibile da quella riscontrabile nel dettato dell'art. 345 c.p.c. ove il divieto di domande nuove risulta esplicitato.
pagina 10 di 26 Quanto alle domande “precisate” è di tutta evidenza che esse ricalchino le stesse domande introduttive, non modificate nei loro elementi identificativi ma oggetto di semplici precisazioni tali intendendosi gli interventi non incidenti sul piano sostanziale della domanda iniziale e volti ad una migliore definizione, puntualizzazione e circostanziamento.
Quanto alle domande “modificate” vale rilevare che il tessuto normativo non prevede limiti né qualitativi né quantitativi alla modificazione ammessa e che in nessuna parte della normativa in oggetto
è dato riscontrare un divieto di modificazione in tutto in parte di uno degli elementi oggettivi di identificazione della domanda. L'elemento discretivo tra domande “nuove” e domande “modificate” sta nel fatto che le domande “modificate” non possono considerarsi nuove nel senso di ulteriori o aggiuntive trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate, eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali, o comunque di domande diverse che tuttavia non si aggiungono a quelle iniziali ma ad esse si sostituiscono ponendosi rispetto a queste in rapporto di alternatività. Con la modificazione della domanda iniziale l'attore implicitamente, rinunciando alla precedente domanda, dimostra di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri concreti interessi.
Ne consegue che la modificazione della domanda a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo, sempre che la domanda come modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale sottesa e dedotta in giudizio, senza che ciò determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l'allungamento dei tempi processuali.
Ulteriormente intervenuto sul punto a sezioni unite, il Supremo Consesso di Giustizia (Cass. Civ. Sez.
Un. 22404/2018) ha confermato il nuovo orientamento ribadendo che la modifica della domanda iniziale può riguardare anche elementi identificativi oggettivi della stessa a condizione che riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque sia a questa collegata, regola ricavabile da tutte le indicazioni contenute nel codice di rito e rispettosa dei principi di economica processuale e ragionevole durata del processo, idonea a favorire una soluzione della vicenda sostanziale in un unico contesto, evitando il proliferare di processi e giudicati contrastanti.
Sulla base di tali principi, ai quali questa Corte intende dare continuità, correttamente l'organo giudicante di primo grado ha accolto solo parzialmente l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte convenuta in relazione alle domane articolate da parte attrice con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., correttamente ritenendo inammissibile in quanto domanda “nuova”, avulsa dalla vicenda sostanziale sottostante, quella volta alla declaratoria di nullità dell'accordo di desistenza, introducendo la stessa pagina 11 di 26 temi e fatti nuovi e non contemplati dalla vicenda sostanziale introdotta con la domanda originaria, afferenti il piano della validità dell'accordo, non oggetto del giudizio introdotto con la domanda di revocatoria fallimentare, volta alla declaratoria di inefficacia nei confronti della procedura concorsuale dei pagamenti effettuati dalla società fallita. Infatti, la domanda di revocatoria, sia fallimentare sia ordinaria, è volta a caducare gli effetti dell'atto dispositivo oggetto di revocatoria, che resta sostanzialmente valido sul piano negoziale, essendo l'azione giudiziale proposta volta non a verificarne la patologia ma ad escluderne l'efficacia. Al contrario, la domanda volta alla declaratoria di nullità dell'atto negoziale orienta la focale di giudizio sul piano della patologia dell'atto sotto il profilo dell'illiceità dell'oggetto o della causa o per contrarietà a norme imperative, elementi del tutto estranei al giudizio afferente all'inefficacia dell'atto negoziale sotteso valido, quale quello oggetto di revocatoria. Ne consegue la sostanziale diversità dell'oggetto della domanda subordinatamente proposta volta alla declaratoria di nullità dell'accordo di desistenza rispetto a quella originariamente proposta, e dunque introduttiva di elementi sostanziali diversi da quelli introdotti originariamente nel giudizio con il libello introduttivo.
Al contrario, deve ritenersi pienamente ammissibile la domanda di revocatoria ordinaria proposta ex art. 66 della legge fallimentare in sede fallimentare dal curatore fallimentare in vista della liquidazione finale, in quanto al pari della revocatoria fallimentare, anche quella ordinaria risulta funzionale alla ricostituzione, mediante la declaratoria di inefficacia degli atti sottoposti a revocatoria, dell'attivo fallimentare in funzione della liquidazione finale, a beneficio del ceto creditorio fallimentare.
Ne consegue che la vicenda sostanziale sottesa dalla due azioni revocatorie in esame risulta la medesima, non aggiungendo la domanda di revocatoria ordinaria elementi fattuali o sostanziali nuovi rispetto a quelli che già hanno avuto ingresso nel giudizio con la proposizione della domanda revocatoria fallimentare proposta con il libello introduttivo.
Pertanto, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado e contrariamente a quanto assunto con il secondo motivo di appello incidentale, la domanda revocatoria ordinaria risulta pienamente ammissibile e veicolabile in giudizio con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
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Venendo all'esame del gravame principale – del quale possono essere congiuntamente esaminati, in quanto tra loro connessi, il primo motivo, il secondo motivo ed il terzo motivo di appello – appare necessario premettere alcuni rilievi d'ordine giuridico in ordine agli istituti della revocatoria pagina 12 di 26 fallimentare e della revocatoria ordinaria, direttamente incidenti nella disamina delle questioni sottoposte al vaglio di questa Corte.
Vale al riguardo osservare che le azioni disciplinate ex art. 64 e ss. della legge fallimentare, qui in rilievo, costituiscono strumento utilizzabile dal curatore fallimentare per procedere alla completa ricostruzione del patrimonio del fallito destinato alla soddisfazione del ceto creditorio facendovi rientrare quanto ne era uscito nel periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento. L'istituto revocatorio di matrice fallimentare consente pertanto di colpire gli atti posti in essere dal debitore poi dichiarato fallito che hanno inciso negativamente sul patrimonio in violazione del principio della par conditio creditorum.
Con riferimento all'azione revocatoria ordinaria, richiamata dall'art. 66 della legge fallimentare, che ne permette l'esperibilità ad opera del curatore nel seno della procedura fallimentare nella finalità di ricostituire l'attivo fallimentare in vista della liquidazione finale regolata dalla par conditio creditorum, va rilevato che in via generale i presupposti per l'espletamento dell'azione revocatoria vanno individuati con riguardo alla peculiarità del soggetto che la esperisce, costituito dall'organo fallimentare operante in vista della liquidazione finale dell'attivo, alla cui ricostituzione le azioni revocatorie, fallimentare e ordinaria, sono funzionali.
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I presupposti per l'esperimento della revocatoria ordinaria da parte del curatore del fallimento coincidono con quelli previsti dell'art. 2901 c.c., sia pur con i necessari adattamenti derivanti dalla peculiare posizione rivestita dal curatore fallimentare, esercitando il predetto l'azione nell'interesse di tutti i creditori della massa fallimentare, non già del singolo creditore come invece per l'istituto codicistico. Resta confermata la funzione di ricostituzione della garanzia patrimoniale generica assicurata al ceto creditorio dalle consistenze patrimoniali del debitore quando se ne prospetti la compromissione a seguito del compimento di un atto di disposizione patrimoniale di natura traslativa ad opera del debitore (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 14. Giugno 2007 n. 13972).
Ne consegue che i presupposti richiesti dalla legge per l'espletamento dell'azione revocatoria in sede fallimentare sono quelli previsti dalla norma civilistica, essendo richiesti la necessaria esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore agente in revocatoria ed il debitore disponente, l'effetto lesivo che tale atto dispositivo comporta per il creditore, consistente nella diminuzione della garanzia patrimoniale generica del debitore quale effetto dell'atto dispositivo, di natura traslativa o ablativa, e la consapevolezza del debitore, e del terzo acquirente a titolo oneroso, che l'atto dispositivo in oggetto ha pagina 13 di 26 l'effetto di ridurre la consistenza della garanzia patrimoniale spettante al creditore (Cfr. Cass. Civ. Sez.
III, 25.05.2017 n. 13172; conformi Cass. Civ. Sez. III, 16.12.2005 n. 27718).
Sotto il primo profilo la disciplina codicistica della revocatoria accoglie una concezione lata del credito, comprensiva della ragione o aspettativa, non essendo rilevante il profilo della certezza del fondamento dei relativi fattori costitutivi, e ciò in coerenza con i presupposti dell'azione che non è volta al perseguimento di effetti restitutori (Cfr. Cass. Civ. Sez. III, 15.11.2016 n. 23208). Né è richiesta l'esigibilità del debito a base dell'esercizio dell'azione (Cass. Civ. Sez. VI 3.06.2020 n.
10522; conforme Cass. Civ. Sez. 19.01.2019 n. 762). Ne consegue che anche il credito eventuale in veste di credito litigioso – sia che si tratti di credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito di origine risarcitoria – è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esercizio dell'azione revocatoria (Cass. Civ. Sez.
Un. 18.05.2004 n. 9440).
Sotto il secondo profilo il presupposto oggettivo dell'eventus damni consiste nella compromissione della garanzia patrimoniale del debitore conseguente al compimento dell'atto di disposizione patrimoniale, la quale ricorre non soltanto nel caso in cui l'atto traslativo abbia determinato una compromissione totale delle consistenze patrimoniali del debitore ma anche quando lo stesso abbia determinato una variazione quantitativa o qualitativa significativa del patrimonio che comporti incertezza o aggravio nella soddisfazione del credito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI 1806.2019 n. 16221; conforme Cass. Civ. Sez. III, 19.07.2018 n. 19207). Come puntualizzato dai giudici di legittimità, occorre tuttavia che la garanzia patrimoniale, a seguito dell'atto di disposizione, risulti non soltanto diminuita ma si configuri tale da risultare insufficiente all'utile soddisfazione del credito (Cass. Civ.
Sez. I, 6.03.2018 n. 5269). Tale pregiudizio, consistente nella non solvibilità del debitore, deve essere conseguenza diretta dell'atto revocando e va riferito al momento dell'atto dispositivo dal quale deve derivare direttamente la lesione della garanzia patrimoniale.
Sul piano probatorio, incombe in capo al creditore il solo onere di provare la variazione patrimoniale determinata dall'atto di disposizione patrimoniale impugnato mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il patrimonio residuo sia comunque idoneo a soddisfare le ragioni creditorie e dunque provare l'insussistenza dell'eventus damni (Cfr. Cass. Civ. Sez. III,
29.03.2007 n. 7767).
Sotto il terzo profilo, l'elemento soggettivo, nel caso di atti dispositivi successivi alla costituzione del credito è integrato dalla scientia damni, costituita dalla consapevolezza del debitore disponente, e per pagina 14 di 26 gli atti a titolo oneroso anche del terzo acquirente, che l'atto dispositivo determini un pregiudizio per il creditore per effetto della diminuzione della garanzia patrimoniale generica quale conseguenza dell'atto dispositivo posto in essere, non occorrendo per gli atti di disposizione successivi alla nascita del credito il consilium fraudis, ossia la volontà di determinare pregiudizi dei creditori con la volontaria sottrazione del bene oggetto di disposizione alle azioni recuperatorie ed all'esecuzione coattiva, richiesto invece per gli atti di disposizione compiuti anteriormente alla nascita del credito (Cass. Civ.
Sez. III, 15.10.2021 n. 28423). Solo per gli atti di disposizione patrimoniale anteriori al sorgere del credito è richiesto l'animus nocendi (Cass. Civ. Sez. III, 27.02.2023 n. 5812).
La legittimazione del curatore del fallimento e la possibilità che dei risultati dell'azione vengano a giovarsi anche i creditori successivi al compimento dell'atto pregiudizievole, non mutano le condizioni dell'azione che restano delineate dall'art. 2901 c.c., che, salvo il caso della dolosa preordinazione, richiede, tra l'altro, l'anteriorità del credito pregiudicante rispetto all'atto pregiudicato (Cass. Civ.
31.10.2008 n. 26331; Cass. Civ.
9.04.1975 n. 1294).
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Il curatore del fallimento che esperisca l'azione revocatoria ordinaria è dunque tenuto, a meno che non venga ipotizzata una dolosa preordinazione dell'atto dispositivo, a provare che i crediti dei creditori ammessi erano già sorti al momento del compimento dell'atto dispositivo che si assume pregiudizievole, con l'ulteriore onere di provare la consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore fallito dopo il compimento dell'attività che si assume pregiudizievole.
In ordine all'eventus damni il curatore ha l'onere di provare la consistenza dei crediti vantati dal ceto creditorio ammessi al passivo nei confronti del debitore fallito, la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole e il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore fallito in conseguenza del compimento dell'atto dispositivo sottoposto a revocatoria.
In ordine al requisito soggettivo della scientia damni, va rilevato che in tema di azione revocatoria ordinaria quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito unica condizione richiesta è la conoscenza da parte del debitore fallito disponente del pregiudizio che l'atto dispositivo comporta sulle ragioni creditorie e l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo nel caso di atto a titolo oneroso
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pagina 15 di 26 L'azione revocatoria fallimentare si iscrive nella categoria dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale similmente all'azione revocatoria ordinaria alla quale è sostanzialmente assimilabile, seppure con le dovute distinzioni derivanti dal particolare ambito, quale la procedura fallimentare, nel quale è prevista, ed in ispecie della ragione concorsuale della liquidazione fallimentare alla quale accede ed alla quale è finalizzata.
L'azione revocatoria fallimentare, a differenza dell'azione revocatoria ordinaria, la cui funzione ripristinatoria della garanzia al di fuori del fallimento resta circoscritta alla posizione del singolo creditore specificamente agente, è volta ad estendere l'effetto restitutorio dei beni oggetto della revocatoria a tutto il ceto creditorio della procedura e ciò in ragione della natura concorsuale della liquidazione dell'attivo fallimentare alla quale accede ed alla quale è finalizzata nel rispetto della par conditio creditorum. Ciò evidentemente per l'attualità dell'esecuzione concorsuale pendente a vantaggio di tutti i creditori a seguito della dichiarazione di fallimento, non già in dipendenza di una vicenda traslativa ma per l'incidenza automatica ed immediata della curatela fallimentare e dalla sua vis esecutiva nel senso della retrocessione del bene nella disponibilità della curatela fallimentare al solo scopo di procedere alla liquidazione concorsuale nelle forme prescritte dagli artt. 105 ss. della legge fallimentare.
La legittimazione passiva competete all'avente causa – e dunque a soggetto diverso dal titolare del bene oggetto dell'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal fallito – che lo ha acquistato o a cui favore è stato eseguito il pagamento.
Sul piano oggettivo la revocatoria fallimentare va esercitata, a pena di decadenza, nel termine di tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque non oltre cinque anni dalla data dell'atto di disposizione patrimoniale. La decorrenza del c.d. termine sospetto decorre dalla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza che accoglie la domanda revocatoria, sia ordinaria sia fallimentare, privando di effetti atti che avevano già conseguito piena efficacia, riveste natura costitutiva intervenendo a modifica di una situazione preesistente già definita (Cfr. Cass. Civ.
Sez. Un. 30416/2018). Nelle ipotesi previste sia dal comma 1 sia dal comma 2 dell'art. 67 della legge fallimentare, l'atto controverso è originariamente valido e, a prescindere dalla consapevolezza dei soggetti, ne consegue l'inefficacia solo in forza della sentenza di accoglimento della domanda di revoca e in ragione della natura di azione costitutiva del provvedimento giudiziale (Cass. Civ. n. 27084/2011).
La conseguente obbligazione restitutoria pecuniaria nascente dalla revocatoria in dipendenza della pagina 16 di 26 natura di atto revocato, non ha ad oggetto un debito di valore, ma un debito di valuta (Cass. Civ. Sez.
Un. n. 437/2000).
Secondo il relativo dettato normativo la revocatoria fallimentare sottende un doppio ordine di presupposti, e segnatamente uno d'ordine soggettivo e l'altro d'ordine oggettivo.
Sotto il primo profilo è richiesta la consapevolezza dell'accipiens dello stato di insolvenza del disponente.
Vale rilevare che per una serie di atti, e segnatamente per gli atti a titolo gratuito contemplati dall'art. 64 della legge fallimentare e per i pagamenti di debiti non scaduti contemplati dall'art. 65 della legge fallimentare, opera una presunzione juris et de jure di cosciente violazione della par conditio. Seguono poi situazioni, quali quelle contemplate dall'art. 67 comma 1 della legge fallimentare, connotate da elementi tali da implicare una presunzione semplice di scientia superabile con prova contraria a carico dell'accipiens chiamato a dimostrare di essere addivenuto all'atto ignorando lo stato di insolvenza del dante causa. Infine, vengono in rilievo gli atti che, ordinariamente normali, divengono revocabili, ai sensi dell'art. 67 comma 1 della legge fallimentare, se la curatela dimostra la conoscenza dell'accipiens, al momento del compimento dell'atto, dello stato di insolvenza nel quale versava il dante causa.
Sono espressamente esentati da revocatoria, in ragione della relativa presumibile normalità, i pagamenti eseguiti secondo gli usi negoziali di cui alle lett. a) ed f) dell'art. 67 comma terzo della legge fallimentare.
Il dettato dell'art. 67 comma 2 della legge fallimentare – secondo cui curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzo, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento>> – richiede la scientia decotionis del terzo contraente, con onere della curatela fallimentare di dimostrare che al compimento dell'atto il terzo contraente era a conoscenza dello stato di insolvenza nel quale versava il proprio dante causa. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, il dettato normativo richiede uno stato di conoscenza effettivo dello stato di decozione del fallito da parte del contraente. Sebbene la relativa dimostrazione possa trarsi da elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza, facendo applicazione della normale prudenza ed avvedutezza sulla cui base possa pervenirsi ad un giudizio di necessaria conoscenza dello stato di insolvenza (Cfr. Cass. Civ. n. 19795/2016). Tuttavia,
pagina 17 di 26 non è necessario che la conoscenza dello stato di insolvenza preesista al compimento dell'atto essendo necessario e sufficiente che sussiste a tale momento.
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Individuati i presupposti della revocatoria fallimentare e quelli della revocatoria ordinaria, la focale della disamina va orientata in ordine alla estensibilità delle esenzioni di nuovo conio e di quella speciale prevista dall'art. 4 comma 3 della legge n. 130 del 1999, previste per la revocatoria fallimentare, anche ad altre ipotesi e tipologie di atti, e più in particolare alla revocatoria ordinaria.
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Al riguardo, in via generale, vale rilevare come il terzo comma dell'art. 67 della legge fallimentare, nel prevedere una serie di fattispecie non assoggettabili a revocatoria e segnatamente quelle di cui alle ipotesi sub a), b), f) e g) del dettato dell'art. 67, con la formula di rinvio finale disposizioni delle leggi speciali>>, fa salve le altre esenzioni da revocatoria fallimentare previste da leggi speciali.
La questione, per ciò che qui più direttamente rileva, influisce sul perimetro della revocatoria, tanto da incidere sulla delimitazione in senso restrittivo del relativo ambito applicativo nel caso in cui l'azione revocatoria si colleghi a procedure di composizione della crisi, o, per ciò che riguarda più specificamente l'esenzione speciale prevista dalla legge n 130 del 1999 in tema di cartolarizzazione dei crediti, venga ad incidere su crediti oggetto di cessione e rientranti nell'ambito previsionale dell'art. 4 della legge n. 130 del 1999.
La questione involge in primo luogo l'estensione delle esenzioni anche alle ipotesi contemplate dagli artt. 64 e 65 della legge fallimentare e più in generale alla revocatoria ordinaria esercitabile ex art. 66 dal curatore fallimentare nell'ambito delle procedure concorsuali.
La disposizione di base è costituita dalla formula di aperura di cui al comma 3 dell'art. 67 della legge fallimentare nella parte in cui si sancisce che non sono soggetti ad azione revocatoria una serie di atti espressamente indicati nel testo normativo in esame, il che impone di valutarne la portata.
Secondo una prima opzione interpretativa le esenzioni di cui all'art. 67 comma 3 della legge fallimentare costituiscono strumenti di protezione dalla sola revocatoria fallimentare.
La collocazione di tali ipotesi nel seno dell'art. 67 della legge fallimentare ne implicherebbe la applicazione al solo istituto previsto dalla legge n. 267 del 1942 costituendo tali fattispecie eccezioni alla regola della revocabilità degli atti dispositivi contemplati dal dettato normativo in esame. In quanto eccezioni alla regola della revocabilità all'interno del fallimento, le predette esenzioni non potrebbero pagina 18 di 26 estendersi all'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 c.c. configurandosi altrimenti una deroga extra-concorsuale introdotta solo in ambito fallimentare.
Per altra opzione interpretativa, l'interpretazione letterale del riformato terzo comma dell'art. 67 della legge fallimentare, riferendosi esso alla generica <
La teoria restrittiva per prima esaminata mostra minore forza persuasiva apparendo poco orientata alla tutela offerta agli atti da esentare riducendo oltremodo le finalità di salvataggio dell'impresa a base delle esenzioni di nuovo conio, e di quelle previste dalla legislazione speciale.
Tuttavia, l'interpretazione estensiva, se da un lato assicura una qualche certezza alle soluzioni di composizione della crisi e ai rapporti funzionali a consentirne l'ordinaria prosecuzione, dall'altro ricomprende in maniera eccessivamente estesa e generica una serie di atti e operazioni che il legislatore dimostrerebbe di aver considerato in termini meno estensivi. Di qui l'interpretazione intermedia, da modulare in rapporto alle diverse tipologie di atti protetti dalle singole esenzioni, ed in ragione della eadem ratio accomunanti le ipotesi di esenzione, da operare valutando il grado di compatibilità di queste con l'impianto revocatorio, il che, evitando una ingiustificata osmosi dell'estensione delle ipotesi di esenzione, rende l'applicazione delle stesse aderente alle effettive finalità delle varie tipologie di atti.
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Questione parallela è quella della estensibilità alla revocatoria ordinaria dell'esenzione da revocatoria di cui all'art. 4 comma 3 della legge n. 130 del 1999, prevista per la revocatoria fallimentare.
Vale rilevare che la legge fallimentare all'art. 51 sancisce il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di fallimento. Inoltre, come già premesso, il dettato dell'art. 66 legittima il curatore fallimentare all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, notoriamente fondata su una connotazione indennitaria, secondo le norme dettate dalla disciplina codicistica, che pagina 19 di 26 prevedono maglie più ampie sia sul piano oggettivo sia su quello soggettivo per l'assoggettabilità a revocatoria.
Conseguentemente è con principale riferimento alle esenzioni collegate agli strumenti di composizione della crisi di impresa che occorre valutare l'eventuale estensione delle esenzioni in oggetto alla revocatoria ordinaria, non potendosi giustificare una restrizione in tal senso attesa la già innanzi individuata comunanza funzionale e di ratio dei due strumenti revocatori.
Seguendo l'enunciato orientamento per cui l'ambito di applicazione delle esenzioni va confrontato con la ratio sottostante al regime di esenzione, gli atti rientranti nelle fattispecie di cui alle lett. d) ed e) terzo comma dell'art. 67 della legge fallimentare sono da considerare soggetti ad una più ampia tutela.
L'opportunità di riconoscere una maggiore estensione a queste fattispecie di esenzione porta a guardare con favore quegli orientamenti che ipotizzano l'applicazione delle norme esonerative anche all'azione revocatoria ordinaria. In primo luogo va al riguardo rilevato che esentare determinati atti dalla revocatoria fallimentare ma non da quella ordinaria significherebbe riconoscere maggiore rigidità alla disciplina civilistica rispetto a quella di diritto fallimentare, contrastando il conclamato rigore della procedura concorsuale. Inoltre, va osservato che assoggettare a revocatoria ordinaria gli atti previsti dal terzo comma dell'art. 67 L.F. finirebbe per svilire l'intervento del legislatore riformato intervenuto proprio per favorire la realizzazione di determinate operazioni.
Nel momento in cui ha previsto specifiche ipotesi di esenzione il legislatore fallimentare ha effettuato una valutazione delle caratteristiche proprie di certe fattispecie e del rapporto di queste con l'interesse dei creditori, valutazione da considerarsi unitaria e non inficiabile dall'interpretazione volta ad affermare la diversità topografica e processuale degli strumenti offerti costituti dall'azione revocatoria fallimentare e dall'azione di revocatoria ordinaria.
Sulla base di tali elementi devono ritenersi sussistenti obiettive ragioni giustificanti l'estensione delle esenzioni previste dall'art. 67 e dalla legislazione speciale in ambito fallimentare anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata ex art. 66 dal curatore nel seno della procedura concorsuale. In caso contrario la ratio stessa delle esenzioni in questione risulterebbe irrimediabilmente vulnerata con inevitabili ricadute sul piano del ricorso agli strumenti di composizione della crisi o del ricorso al credito in ambito di cartolarizzazione dei crediti oggetto di cessione in funzione recuperatoria, come previsto dalla legge 130 del 1999, che prevede lo specifico meccanismo di smobilizzo di crediti in sofferenza attraverso la cessione degli stessi ad una società appositamente creata, la c.d. società veicolo, la quale, per procedere all'acquisto dei crediti dal soggetto cedente, c.d. originator, chiede ad pagina 20 di 26 una società terza di emetterli. Gli acquirenti dei titoli beneficiano dunque dei flussi di cassa derivanti dall'attività di recupero dei crediti acquistati dalla società veicolo, che unitamente ai crediti stessi, secondo il dettato dell'art. 3 comma 2 della legge sulla cartolarizzazione, costituiscono un patrimonio separato. Specificamente si prevede che i crediti relativi a ciascuna operazione – per tale intendendosi sia i crediti vantati nei confronti del debitore o dei debitori ceduti, sia ogni altro credito maturato dalla società di cui al comma 1 nel contesto dell'operazione – costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni, con la conseguenza che su di essi non sono ammesse azioni da parte dei creditori diversi dai portatori dei titoli stessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, finalità della norma sulla cartolarizzazione è quella di salvaguardare la tutela del risparmio, con la logica conseguenza che i possessori dei titoli emessi dalla società veicolo – c.d. special pourpose vehicle – possono essere esposti al solo rischio derivante dal fatto che i crediti attualizzati non siano incassati, perché non pagati dai debitori ovvero perché inesistenti o, al limite, perché già estinti anche per compensazione, non già anche al rischio che sul patrimonio alimentato dei flussi di cassa, generati dalla riscossione dei crediti cartolarizzati, possano soddisfarsi anche altri creditori, pena, la negazione stessa del meccanismo della separazione di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) della legge n. 130 del 1999 (cfr. Cass. Civ. n. 18896/2021).
Al fine di preservare il patrimonio separato da utilizzarsi per il rimborso dei titoli emessi e quindi per la remunerazione degli investitori, l'art. 4 della legge n. 130 del 1999 che ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria non si applicano l'art. 65 e l'art. 67 del regio decreto 16.03.1942
n. 267 e successive modificazioni.
In tale ottica, l'art. 4 comma 3 della legge n. 130 del 1999 ha previsto una speciale ipotesi di esenzione da revocatoria al fine di preservare le ragioni degli investitori e favorire le operazioni di cartolarizzazione in ragione dell'utilità sociale derivante dalla diffusione di tale istituto e nella conseguente necessità di agevolare il ricorso al finanziamento attraverso lo smobilizzo dei crediti. Per giustificare il sacrificio imposto agli interessi dei creditori fallimentari in specie attraverso l'elisione del principio della par conditio creditorum, il legislatore, nel bilanciare gli opposti interessi, ha inteso sacrificare quelli dei creditori concorsuali nell'ottica di assicurare l'affidabilità dell'investimento, costituente incentivo per il mercato degli investitoti a partecipare ad operazioni di cartolarizzazione.
Il terzo comma dell'art. 4 della legge 130 del 1999 nel normare l'esenzione dalla revocatoria non ha espressamente escluso l'azione revocatoria ordinaria, del pari esperibile ad opera del curatore pagina 21 di 26 nell'ambito della procedura fallimentare, la quale, se esercitata in sede fallimentare resta orientata nella stessa direzione funzionale di quella fallimentare essendo al pari di questa volta alla ricostituzione della massa patrimoniale in funzione della unitaria liquidazione finale.
L'esenzione in oggetto, in ragione delle omogeneità finalistica e funzionale connotanti la revocatoria fallimentare e ordinaria, deve pertanto necessariamente riguardare anche la revocatoria ordinaria esperita ex art. 66 della legge fallimentare dal curatore fallimentare nel seno della medesima procedura fallimentare, in quanto nell'ambito della procedura concorsuale entrambe le fattispecie sono orientate e proiettate verso i medesimi effetti funzionali.
L'estensione della clausola di esenzione di cui all'art. 4 comma 3 della legge n. 130 del 1999 all'azione revocatoria ordinaria trova inoltre fondamento normativo nel rinvio finale contenuto nell'art. 67 della legge fallimentare nella parte in cui, come innanzi già premesso ed evidenziato, prevede che salve le disposizioni delle leggi speciali>>, con ciò estendendo all'azione revocatoria, senza distinzione tra fallimentare ed ordinaria, le esenzioni da revocatoria previste dalla legislazione speciale nel cui ambito rientra l'esenzione da revocatoria di cui all'art. 4 comma 3 della legge n. 130 del 1999.
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Su tali basi, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado e contrariamente a quanto assunto dall'appellante principale, i pagamenti in oggetto, in quanto relativi a crediti oggetto di cessioni riconducibili all'ambito previsionale di cui all'art. 4 comma e della legge n. 130 del 1999, sono esenti sia da revocatoria fallimentare sia da revocatoria ordinaria, attesa la necessaria applicazione anche alla revocatoria ordinaria delle esenzioni speciali ed in particolare di quella di cui all'art. 4 comma 3 della legge n. 130 del 1999.
Vale inoltre evidenziare che i pagamenti in oggetto attengono comunque a debiti scaduti e pertanto rientrano comunque nel novero dei pagamenti non suscettibili di revocatoria anche sulla base della esaminata disciplina di diritto comune.
A tal riguardo vale rilevare che l'accordo di desistenza addotto da parte appellante, e del quale la stessa invoca declaratoria di nullità per contrarietà a norme imperative, peraltro esulante dalla cognizione del presente giudizio in quanto costituente domanda nuova non ammissibile ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
– e comunque non oggetto di specifica impugnativa atteso che il gravame proposto non investe la declaratoria di inammissibilità, costituente il presupposto logico processuale necessario per la disamine della questione, limitandosi alla censura degli spetti di ordine sostanziale a fondamento della invocata declaratoria idi nullità – contrariamente a quanto asserito da parte appellante, non integra una nuova pagina 22 di 26 fonte obbligatoria, in funzione sostitutiva della precedente, ma mera modalità adempitiva del credito preesistente. Ne consegue che nessun effetto novativo e/o estintivo può allo stesso riconoscersi, non intervenendo lo stesso sulla fonte del debito posto in pagamento, ma sulla sola modalità di adempimento, prevedendo un mero differimento del relativo adempimento, lasciando integra ed invariata la fonte costitutiva del debito, che resta individuata nei crediti oggetto di cessione, ed in quanto tali esenti da revocatoria fallimentare per effetto della clausola di esenzione di cui alla legge n,
130 del 1999 sulla cartolarizzazione dei crediti ceduti.
Sovviene al riguardo la figura del pagamento parziale, che non intacca il fondamento del rapporto obbligatorio ma ne disciplina solo il tempo della soluzione, prevedendo l'accordo solutorio il solo momento e tempo del pagamento, frazionato in più pagamenti parziali con effetto parzialmente solutorio, differiti nel tempo dell'unico debito rimasto sostanzialmente immutato quanto alla fonte e quanto all'entità complessiva dell'originaria ed immutata debitoria.
Vale rilevare che l'adempimento del debitore costituisce atto dovuto, considerato dal legislatore per la relativa obiettiva idoneità a soddisfare l'interesse del creditore, prescindendo da ogni considerazione dell'elemento soggettivo e ed intenzionale del debitore, sicché l'adempimento parziale, anche se assentito dal creditore, non determina la configurazione di una situazione creditoria nuova e diversa da quella alla quale, quale atto meramente solutorio, accede, costituendo atto dovuto ad effetti parzialmente estintivi dell'obbligazione esistente per la parte del debito pagata. Qualora l'unico creditore istante desista dalla domanda, occorre distinguere la desistenza dovuta al pagamento del credito da quella non accompagnata dall'estinzione dell'obbligazione, atteso che in questo secondo caso la desistenza costituisce atto di rinuncia all'istanza di fallimento avendo natura meramente processuale (Cfr. Cass. Civ. 30.06.2020 n. 13187).
Nel caso in esame l'accordo di c.d. desistenza ha riguardato solo la tempistica dell'adempimento avendo acconsentito il creditore, senza alcuna rinuncia, e dunque senza nessuna modifica del rapporto obbligatorio sottostante, ad un adempimento parziale ex art. 1181 c.c.
Secondo il dettato dell'art. 1181 c.c. è facoltà del creditore rifiutare un adempimento parziale dell'obbligazione spettando al creditore della prestazione non adempiuta, proprio in esercizio di detta facoltà, valutare secondo il proprio interesse l'opportunità di accettare o di domandare un pagamento parziale. In assenza di espressa previsione normativa che vieti il frazionamento della pretesa creditoria, la tutela del creditore contenuta nel dettato dell'art. 1181 c.c. si estende al punto di autorizzarlo a pagina 23 di 26 pretendere o acconsentire che parte debitrice effettui un pagamento parziale del debito o procede al pagamento in via frazionata.
Nel caso di specie, dallo scambio di corrispondenza versato in atti, e segnatamente dalle scambio di lettere del 24-29.05.2018, dalle quali emerge chiaramente ed oggettivamente come le parti abbiano convenuto le scadenze ed il tempo in cui effettuare in modo frazionato il pagamento, lasciando evidentemente immutata la fonte del rapporto obbligatorio in oggetto, ricorre l'ipotesi del pagamento frazionato dell'unico ed unitario debito oggetto della cessione rispetto alla quale ne resta immutata la fonte.
Specificamente nel testo la parti si danno reciproca assicurazione che viene proposto come acconto del maggior debito di euro 1.050.018,73 nell'ottica di una futura definizione dell'intera posizione debitoria da concordare tra le parti …>>, cui segue la espressa precisazione che esclusivamente in acconto dei maggiori crediti vantati …>>.
È pertanto oggettivamente dimostrata la natura solutoria del pagamento, relativo a debito scaduto, in relazione all'accordo richiamato da parte appellante che pertanto non può sortire alcun effetto innovativo e/o modificativo della originaria fonte del debito che resta immutata.
Conseguentemente, trattandosi di pagamento di debito scaduto oggetto dell'atto di cessione richiamato in atti, resta esente da revocatoria secondo la disciplina di cui all'art. 4 della richiamata legge n. 130 del
1999.
Per le medesime ragioni, trovando applicazione la predetta causa di esenzione da revocatoria anche per la azione revocatoria ordinaria, del pari anche in relazione alla azione revocatoria ordinaria esperita dal curatore fallimentare ad alla quale ha fatto accesso l'intervenuta il pagamento in Parte_1
oggetto costituendo pagamento di debito scaduto resta escluso da revocatoria.
Infine, sotto il profilo dell'art. 2903 c.c. costituendo il pagamento in oggetto pagamento di debito scaduto anche secondo la disciplina di diritto comune prevista per la azione di revocatoria ordinarie il pagamento in oggetto resta esente da revocatoria.
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Su tali basi, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza impugnata, non può trovare accoglimento la domanda di revocatoria fallimentare né quella ordinaria proposta in via subordinata da parte appellante e ritenuta sul piano procedurale ammissibile.
Segue il rigetto del primo motivo, del secondo motivo e del terzo motivo di appello.
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In ordine al quarto motivo di appello occorre rilevare che con la sentenza di primo grado è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda di declaratoria di nullità dell'accordo di desistenza in quanto domanda “nuova” non proponibile con la memoria ex art. 183 c.p.c. Tale statuizione non è stata fatta oggetto di gravame, atteso che le censure articolate con il quarto motivo di appello, attenendo unicamente alla mancata declaratoria di nullità dell'accordo di desistente, non investono la preliminare declaratoria di inammissibilità della domanda di nullità dell'accordo di desistenza quale domanda
“nuova”.
Conseguentemente, in assenza di specifico gravame sul punto, l'inammissibilità della domanda di nullità dell'accordo di desistenza deve ritenersi elemento processuale definitivamente acquisito, con conseguente effetto preclusivo in ordine alla valutazione dei motivi di gravame articolati dall'appellante principale in ordine alla mancata declaratoria di nullità dell'accordo di desistenza.
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Consegue il rigetto dell'appello principale proposto e la integrale conferma della sentenza appellata.
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Le spese di lite del presente giudizio di appello, in ragione dell'integrale rigetto dell'appello principale e della totale soccombenza della parte appellante in via principale attesa la conferma della sentenza di primo grado che ha rigettato le domande proposte dalla stessa, seguono la regola della soccombenza e vanno poste integralmente a carico di Parte_1
Pertanto l'intervenuta appellante va condannata alla rifusione in favore della parte Parte_1
appellata delle spese del presente giudizio di appello che vanno Controparte_2
liquidate, in considerazione del valore della causa (da considerare di valore indeterminabile) e della media complessità della stessa e dell'attività difensiva svolta, applicati i valori tariffari vigenti (da attestare in prossimità di quelli medi), in complessivi euro 8.000,00 per compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali CPA ed IVA come per legge ed euro per esborsi
(rimborso contributo unificato).
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Va dato altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante
[...] dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater Parte_1 dell'art. 13 DPR 115/2002.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e sull'appello incidentale proposto da Controparte_2 Controparte_2
avverso la sentenza n. 2982/2024 pubblicata il 18.03.2024 del Tribunale Ordinario di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e l'appello incidentale proposto da Pt_1 Parte_1 [...]
e conferma integralmente la sentenza appellata;
Controparte_2
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in Controparte_2
complessivi euro 8.000,00 (ottomila/00) oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante Parte_1
del doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
[...]
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr.ssa Vinicia Licia Serena Calendino
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