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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/03/2025, n. 3256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3256 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G. 21851/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Anna Lisa Manni avv. Elisa Gnani
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Valeria Sansone con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 28.1.25, depositate in data 23/27.1.25; poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “I figli minori e sono affidati Persona_1 Per_2 esclusivamente alla madre;
2. I figli risiederanno in via prevalente presso la madre, mentre l'altro genitore potrà vederli e tenerli con sé quando vorrà previa richiesta e accordo con la madre 3. La casa familiare sita in Via Ignazio Scimonelli 248E è assegnata con quanto in essa contenuto;
l'altro genitore se ne è già allontanato, asportando i propri beni ed effetti personali.
4. Il padre continuerà a corrispondere all'altro genitore per il mantenimento dei 4 figli l'assegno di euro 400,00 (nella misura attualmente rivalutata), al domicilio dell'avente diritto entro i primi cinque giorni del mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
5. Le spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa con il Foro, da intendersi qui richiamato, sono suddivise al 50% tra i genitori”; rilevato che sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del ricorso, per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Roma in data 18.05.2013, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 00303 parte 1 serie 03, -anno 2013, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) compensa le spese di lite.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 19.2.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi