Improcedibile
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12/05/2025, n. 4065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4065 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04065/2025REG.PROV.COLL.
N. 03228/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3228 del 2022, proposto da
Immobiliare Ghilardi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Damonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Crovetto, Gabriele Pafundi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Sanremo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sara Rossi, Giovanni Nuvoloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Provincia di Imperia, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 66/2022, resa tra le parti, che decideva:
quanto al ricorso introduttivo, per l'annullamento:
- della deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 347 del 30.4.2019, avente ad oggetto “Comune di Sanremo (Im). Piano Urbanistico Comunale. Approvazione ai sensi dell’art. 38, comma 9, della L.R. n. 36/1997, con contestuale approvazione di varianti al P.T.C.P.”, e dell’allegata relazione tecnica del Settore Urbanistica della Regione Liguria n. 116 del 19.4.2019, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Sanremo, ai sensi del combinato disposto del previgente art. 38, comma 9, della L.R. n. 36/1997 e s.m., con modifica del P.T.C.P.”;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Sanremo n. 66 del 14.10.2015, avente ad oggetto “Adozione, ai sensi dell’art. 38 della L.R. 36/97 e s.m.i., del progetto del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) - Discussione”, e della deliberazione del Consiglio Comunale di Sanremo n. 67 del 14.10.2015, avente ad oggetto “Adozione, ai sensi dell’art. 38 della L.R. 36/97 e s.m.i., del progetto del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.)”;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Sanremo n. 28 del 16.5.2017, avente ad oggetto “Progetto del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) - Esame ai sensi della L.R. 36/97, art. 38 comma 6, delle osservazioni pervenute”, nella parte in cui non sono state accolte le osservazioni nn. 45 e 46 presentate dalla società ricorrente;
- della deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 599 del 21.7.2017, avente ad oggetto “VAS ex art. 9 e succ. L.R. n. 32/2012 smi. PUC del Comune di Sanremo. Parere motivato con prescrizioni”;
- della deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 158 del 16.3.2018, avente ad oggetto “Comune di Sanremo (Im) - Piano Urbanistico Comunale. Parere ai sensi dell’art. 38, comma 7, della L.R. n. 36/1997 e s.m.”;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Sanremo n. 75 del 9.10.2018, avente ad oggetto “Progetto del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.). Adeguamento ai sensi della L.R. 36/97, art. 38, comma 8”
B - per quanto riguarda i motivi aggiunti, per l’annullamento:
- della determinazione dirigenziale del Comune di Sanremo n. 3580 del 29.10.2019, avente ad oggetto “Approvazione elaborati del piano urbanistico comunale in adeguamento alla DGR n. 347 del 30/4/2019”.
Con la sentenza T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 66, del 28 gennaio 2022, resa inter partes, notificata il 31 gennaio 2022, il ricorso introduttivo è stato dichiarato in parte inammissibile e per il resto respinto ed il successivo atto di motivi aggiunti è stato rigettato, con compensazione di spese di lite.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Liguria e di Comune di Sanremo;
Vista la nota del 26.03.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 maggio 2025 il Cons. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti gli avvocati Lorenza Noli per delega dell'avv. Roberto Damonte e Giovanni Nuvoloni in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams".;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società Immobiliare Ghilardi s.r.l. è proprietaria di un vasto compendio immobiliare - censito al Catasto Terreni, al Foglio 2, mappali nn. 657, 668, 669, 670, 719, 676, 677 e 678, ed al Foglio 4, mappali nn. 844, 851, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 189, 227 e 1104 - sito in Comune di Sanremo, Località Bussana, alla Via Armea snc.
Con ricorso introduttivo, la società impugnava, per l'annullamento:
- la deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 347 del 30.4.2019, avente ad oggetto “Comune di Sanremo (Im). Piano Urbanistico Comunale. Approvazione ai sensi dell’art. 38, comma 9, della L.R. n. 36/1997, con contestuale approvazione di varianti al P.T.C.P.”, e dell’allegata relazione tecnica del Settore Urbanistica della Regione Liguria n. 116 del 19.4.2019, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Sanremo, ai sensi del combinato disposto del previgente art. 38, comma 9, della L.R. n. 36/1997 e s.m., con modifica del P.T.C.P.”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale di Sanremo n. 66 del 14.10.2015, avente ad oggetto “Adozione, ai sensi dell’art. 38 della L.R. 36/97 e s.m.i., del progetto del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) - Discussione”, e della deliberazione del Consiglio Comunale di Sanremo n. 67 del 14.10.2015, avente ad oggetto “Adozione, ai sensi dell’art. 38 della L.R. 36/97 e s.m.i., del progetto del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.)”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale di Sanremo n. 28 del 16.5.2017, avente ad oggetto “Progetto del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) - Esame ai sensi della L.R. 36/97, art. 38 comma 6, delle osservazioni pervenute”, nella parte in cui non sono state accolte le osservazioni nn. 45 e 46 presentate dalla società ricorrente;
- la deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 599 del 21.7.2017, avente ad oggetto “VAS ex art. 9 e succ. L.R. n. 32/2012 smi. PUC del Comune di Sanremo. Parere motivato con prescrizioni”;
- la deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 158 del 16.3.2018, avente ad oggetto “Comune di Sanremo (Im) - Piano Urbanistico Comunale. Parere ai sensi dell’art. 38, comma 7, della L.R. n. 36/1997 e s.m.”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale di Sanremo n. 75 del 9.10.2018, avente ad oggetto “Progetto del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.). Adeguamento ai sensi della L.R. 36/97, art. 38, comma 8”.
La società ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, comma 6, della L.R. n. 36/1997 anche in relazione agli artt. 43 e 79 della L.R. n. 11/2015. Difetto di presupposto. Violazione del termine perentorio per la decisione delle osservazioni. Decadenza automatica del PUC.
II) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, comma 6, della L.R. n. 36/1997 sotto altro profilo anche in relazione agli artt. 43 e 44 della medesima disciplina urbanistica regionale. Difetto di presupposto. Violazione dei principi di partecipazione e collaborazione dei cittadini all’attività di pianificazione.
Violazione degli adempimenti di pubblicità-partecipazione.
III) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 della L.R. n. 36/1997 sotto altro profilo anche in relazione all’art. 29 della medesima disciplina urbanistica regionale. Eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà.
IV) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 della L.R. n. 36/1997 in relazione all’art. 3 della legge n. 241/1990. Illogicità ed irragionevolezza manifeste. Difetto di motivazione e di istruttoria. Contraddittorietà. Travisamento. Eccesso di potere per disparità di trattamento.
V) Violazione e/o falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 38 della L.R. n. 36/1997 anche in relazione all’art. 29 della stessa L.R. n. 36/1997 e all’art. 3 della legge n. 241/1990. Difetto di presupposto. Contraddittorietà. Difetto di motivazione ed istruttoria.
Con ricorso per motivi aggiunti, impugnava ulteriormente per l’annullamento:
- la determinazione dirigenziale del Comune di Sanremo n. 3580 del 29.10.2019, avente ad oggetto “Approvazione elaborati del piano urbanistico comunale in adeguamento alla DGR n. 347 del 30/4/2019”, articolando i seguenti motivi:
A) Illegittimità in via derivata e/o propria per i medesimi vizi che inficiano gli atti impugnati con il ricorso introduttivo.
B) Illegittimità in via propria:
VI) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, comma 10, della L.R. n. 36/1997. Difetto di presupposto. Incompetenza. Violazione dei principi di pubblicità partecipazione nella formazione degli strumenti urbanistici.
VII) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, comma 10, della L.R. n. 36/1997 sotto altro profilo. Difetto di presupposto. Illogicità ed irragionevolezza. Sviamento. Eccesso di potere. Contraddittorietà.
Con la sentenza T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 66, del 28 gennaio 2022, resa inter partes, notificata il 31 gennaio 2022, il ricorso introduttivo è stato dichiarato in parte inammissibile e per il resto respinto ed il successivo atto di motivi aggiunti è stato rigettato, con compensazione di spese di lite.
La società interponeva appello avverso la sentenza deducendo:
I) Erroneità della Sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 38, comma 6 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36 e s.m.i. anche in relazione agli artt. 43 e 79 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11, all'art. 18 della L.R. 18 novembre 2016, all'art. 28 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 ed all'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. Difetto di presupposto. Violazione del termine perentorio per la decisione delle osservazioni. Decadenza automatica del PUC. Difetto di motivazione.
II) Erroneità della Sentenza impugnata in punto di inammissibilità per carenza di interesse del vizio dedotto nonchè per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 38, comma 6, della L.R. 4 settembre 1997, n. 36 e s.m.i. sotto altro profilo anche in relazione agli artt. 43 e 44 della medesima disciplina urbanistica regionale ed all'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. Difetto di presupposto. Violazione dei principi di partecipazione e collaborazione dei cittadini all'attività di pianificazione. Violazione degli adempimenti di pubblicità-partecipazione. Difetto di motivazione.
III) Erroneità della Sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 29 e 38 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36 e s.m.i. anche in relazione all'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. Illogicità ed irragionevolezza manifeste. Difetto di motivazione ed istruttoria. Contraddittorietà. Travisamento. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica del potere esercitato.
IV) Erroneità della Sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36 e s.m.i. anche in relazione all'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. Illogicità ed irragionevolezza manifeste. Difetto di motivazione ed istruttoria. Contraddittorietà. Travisamento. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica del potere esercitato.
V). Erroneità della Sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 38, comma 10 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36 e s.m.i.. Difetto di presupposto. Incompetenza. Violazione dei principi di pubblicità-partecipazione nella formazione degli strumenti urbanistici. Illogicità ed irragionevolezza sviamento.
VI). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, comma 10 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36 e s.m.i. sotto altro profilo. Difetto di presupposto. Illogicità ed irragionevolezza. Sviamento. Eccesso di potere. Contraddittorietà.
Si sono costituiti in giudizio con memoria formale la Regione Liguria ed il Comune di Sanremo chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
DIRITTO
Con nota depositata agli atti di causa il 26.03.2025 la Società riferisce che, nelle more della fissazione dell’udienza di discussione, ha ritenuto destinare le aree di proprietà site in Comune di Sanremo, Località Bussana, alla Via Armea snc (come meglio indicate nell’atto introduttivo del giudizio) per un utilizzo conforme alla destinazione urbanistica prevista dal PUC di Sanremo; pertanto, è venuto meno l’interesse di Immobiliare Ghilardi s.r.l. alla decisione del proposto appello.
Chiede che venga dichiara l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza d’interesse e che venga disposta la compensazione delle spese.
Conseguentemente, deve essere dichiarata la improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia Vivarelli | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO