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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/04/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 513/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona del Sindaco in carica, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Riccardo Schininà, Angelo
Frediani e Francesco Androne;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nuova denominazione di Controparte_1 P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Bonalume;
APPELLATA
1 *****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione a all'esito dell'udienza del 9 aprile 2025, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato oggi Controparte_2 [...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, il , CP_1 Parte_1
cui imputava il mancato pagamento di numerose fatture, emesse da per Controparte_3 lo svolgimento di servizi di pulizia in favore dell'ente convenuto, relative a crediti oggetto di cessione in favore di essa attrice.
Chiedeva la condanna del al pagamento dell'importo di €. Parte_1
325.942,50, oltre ad interessi di mora ex d.lgs. n. 231/02 ed agli interessi anatocistici, nonché dell'importo di €. 840,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In via subordinata, instava per la condanna del convenuto al Pt_1 pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Costituitosi in giudizio, il convenuto contestava la pretesa attrice, chiedendone il rigetto.
Con sentenza m. 4730/2023 del 20 novembre 2023 il Tribunale adito così statuiva:
“
1. accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna il Parte_1
, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice, della
[...] somma di € 1.029,21 per sorte capitale;
2. condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al Parte_1
pagamento in favore di parte attrice, degli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale pari ad € 325.942,50, determinati ex art. 2 e 5 D.Lgs. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, somma cui va detratta quella già versata dal a Pt_1 titolo di interessi moratori come da piano di rientro per complessivi € 15600.00;
3. condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al Parte_1
pagamento in favore di parte attrice, degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, che alla data di notifica dell'atto di citazione, risultano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati ex art. 2 e 5
D.Lgs. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione, nonché al pagamento della somma di € 840,00 ai sensi dell'art. 6, comma
2 2, del D. Lgs. n°231/02 come novellato dal D.Lgs. n.192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale”.
Le spese seguivano la soccombenza.
Avverso la sentenza il ha interposto appello sulla base di tre Parte_1
ragioni di censura.
Costituitasi in giudizio, l'appellata ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 9 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante assume che ha errato il primo giudice per non avere rilevato la nullità del contratto intercorso con E ciò, sia sotto il profilo Controparte_3
della mancanza della forma scritta, richiesta ad substantiam, che in relazione alla mancata sussistenza dell'impegno di spesa.
Il motivo è fondato.
Va innanzitutto precisato che – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata – la nullità del contratto non solo può essere eccepita in ogni stato e grado del procedimento ma altresì, nel caso di specie, era stata dedotta nella comparsa di risposta depositata dal nel giudizio di primo grado, laddove l'ente rilevava che la richiesta era priva di Pt_1 fondamento giuridico perché “non esiste una valida pattuizione scritta tra il e Pt_1
, né tra il primo ed i cedenti”. Controparte_2
Nel merito, osserva la Corte che le prestazioni oggetto delle fatture in atti riguardano servizi di pulizia resi da il cui contratto – da qualificarsi sub specie di Controparte_3 appalto di servizi – è pacifico non sia stato redatto in forma scritta.
Ora, per principio costante, dal quale non vi è motivo di discostarsi, anche i contratti con i quali la pubblica amministrazione agisce iure privatorum devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta (ex artt. 16 e 17 R.D. 2440/1923), che deve tradursi nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, e della controparte, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, essendone preclusa tanto la conclusione tramite corrispondenza, quanto quella per facta concludentia
(ex plurimis, v. Cass. nn. 27910/2018, 510/2021, 15303/2022).
Tale nullità non è suscettibile di sanatoria nemmeno a fronte della ricognizione postuma del debito da parte dell'ente locale e la necessità della forma scritta non è
3 derogabile, essendo dettata nel pubblico interesse circa il regolare e conveniente svolgimento dell'attività negoziale degli enti pubblici, con la conseguenza che la mancata adozione della forma scritta comporta la nullità del contratto per violazione di norma imperativa, ex art. 1418 c.c., comma 1 (v. Cass. n. 24640/2016).
Non può dunque valere, al fine auspicato dall'appellata, la mancata contestazione del credito, né l'avvenuto riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
Il riconoscimento di debiti fuori bilancio, infatti, non innova la disciplina che regolamenta la conclusione di contratti da parte della PA, né introduce una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi, come quelli conclusi senza la forma scritta prescritta ad substantiam (cfr. Cass. nn. 9412/2011, 510/2021).
Ed ancora, non ha pregio, sul punto, quanto asserito dall'appellata a proposito della mancanza dell'impegno di spesa (circostanza a fronte della quale viene invocata la rimessione alla Corte costituzionale e la violazione della normativa comunitaria), atteso che nel caso di specie è, a monte, la mancata stipulazione del contratto in forma scritta che esclude la sussistenza dell'obbligazione dedotta in giudizio.
Infine, osserva la Corte che l'appellata non ha riproposto, giusta il disposto dell'art. 346 c.p.c., la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
Rimangono assorbiti i restanti motivi appello, afferenti il mancato esame della prova dell'avvenuto pagamento e non debenza dell'importo di €. 840,00 richiesto ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 231/2002.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto dal Parte_1
avverso la sentenza n. 4730/2023 in data 20/11/2023 del Tribunale di Catania,
[...]
ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- In accoglimento dell'appello proposto, ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda avanzata da (oggi nei Controparte_2 Controparte_1
confronti del;
Parte_1
- Condanna l'appellata a rifondere, in favore dell'appellante, le spese di entrambi i gradi, che liquida in €. 5.000,00 per il primo grado ed in €. 4.000,00 per il presente grado, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
4 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
14 aprile 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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