Articolo 27 della Legge 27 dicembre 1983, n. 730
Articolo 26Articolo 28
Versione
29 dicembre 1983
Art. 27.
Il fondo sanitario nazionale di cui all' articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , ferme restando le procedure previste nel citato articolo, e' ripartito per l'esercizio 1984 dal CIPE fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei seguenti criteri:
a) assegnazione di una quota uniforme per le spese generali di gestione delle unita' sanitarie locali;
b) determinazione di un fondo di sviluppo per il finanziamento di attivita' e presidi a dislocazione disomogenea nel territorio nazionale da ripartire selettivamente per l'attivazione di servizi e presidi nelle localita' carenti e per finanziare in maniera differenziata e con vincolo di destinazione le attivita' di alta specializzazione a bacino di utenza interregionale;
c) enucleazione di un fondo per attivita' di rilievo a destinazione vincolata;
d) ripartizione della quota ulteriore del fondo secondo la popolazione presente desunta dai dati dell'Istituto centrale di statistica, con compensazione centrale della mobilita' sanitaria.
A tal fine le regioni sono tenute a far pervenire al Ministero della sanita' ogni tre mesi i dati necessari a determinare la mobilita' sanitaria registrata e la migrazione temporanea, sulla base di schede tipo di rilevazione predisposte dallo stesso Ministero, distinta per l'assistenza ospedaliera in generale, specialistica e di alta specializzazione.
Le quote del fondo di sviluppo assegnate per l'attivazione di nuovi servizi sono erogate a dimostrazione della effettiva realizzazione dei servizi stessi e del conseguente potenziamento dei livelli di assistenza.
Il fondo per attivita' a destinazione vincolata e' ripartito per il finanziamento delle seguenti attivita':
a) formazione professionale di base delle figure infermieristiche tecniche e aggiornamento professionale del personale dipendente;
b) progetti-obiettivo di rilevanza nazionale;
c) progetti-obiettivo di rilevanza regionale;
d) ricerca finalizzata;
e) educazione sanitaria.
In deroga a quanto previsto dall' articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119 , e' consentito alle regioni, sentite le unita' sanitarie locali, di utilizzare parte del fondo sanitario regionale per attivita' svolte nell'interesse e per conto delle unita' sanitarie locali, quando sia dimostrata la convenienza economica o lo consigli il rilievo regionale dell'attivita' da svolgere.
Il Governo della Repubblica emana, ai sensi dell' articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , atto di indirizzo relativo ai flussi informativi sull'attivita' gestionale ed economica delle unita' sanitarie locali sia nei confronti delle regioni che dello Stato.
Il terzo periodo del primo comma dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e' abrogato.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1983
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