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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 01/12/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 430/2023
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. NE NI Presidente
Dott.ssa LA De SI Consigliere estensore
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 430/2023 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi dall'avv. Alessandro Bacchi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Perugia, via Baglioni n. 36
) Email_1
APPELLANTI
Contro
2 (P.I. ) e per essa quale mandataria la CP_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. Ida Bigerna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Spoleto, via III Settembre Snc ( ) Email_2
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.”.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, i Sigg.
hanno proposto impugnazione avverso la sentenza n. 58/2023, Parte_1 emessa dal Tribunale di Spoleto, in data 24.01.2023, pubblicata in data
24.01.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 55/2022, con la quale era stata dichiarata l'inefficacia nei confronti della ex art. Controparte_3
2901 c.c., dell'atto di donazione concluso tra i Sigg. Parte_1 condannando questi ultimi al pagamento delle spese di lite. Parte appellante ha proposto appello per i seguenti motivi: 1) erroneità della sentenza per avere ritenuto provata la cessione a dei Controparte_3 crediti a tutela dei quali è stato attivato il rimedio revocatorio – pagina 1 di 9 violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.; 2) erroneità della decisione di primo grado per avere rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire in capo a quale Controparte_4 mandataria di - nullità della procura conferita da Controparte_3 CP_3
a in quanto conferita per le
[...] Controparte_4 attività di gestione e recupero dell'incasso dei crediti della mandante, senza alcuno specifico riferimento ai crediti ceduti “in blocco” dalla e/o ai crediti a tutela dei quali è stato Controparte_5 attivato il rimedio revocatorio ex art. 2901 c.c. – violazione degli artt.
1418, 1346 e 1324 c.c..
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la parte
2 e per essa quale mandataria la Controparte_3 CP_1 CP_4
contestando integralmente i motivi di appello e chiedendone
[...] il rigetto.
3. Con comparsa di costituzione si è costituita Controparte_2
2 richiamando e
[...]Controparte_3 CP_3 facendo proprie tutte le istanze, difese, produzioni, eccezioni e conclusioni svolte.
4. Con ordinanza del 07.08.2024, la Corte ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di note scritte per precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e note di replica e ha sostituito la predetta udienza con il deposito di note scritte.
5. Prima di passare all'analisi dei motivi di appello, occorre ricostruire il fatto per cui è causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Controparte_3 giudizio i Sigg. chiedendo la declaratoria di inefficacia ex Parte_1 art. 2901 c.c. dell'atto di donazione mediante il quale il Sig.
[...]
aveva donato ai figli e una serie di Parte_1 Parte_2 Parte_3 diritti reali.
La affermava di aver stipulato nel 2018 un contratto di Controparte_3 cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco con Controparte_5
e Banco Desio e della Brianza S.p.A..
[...]
In seguito, la conferiva procura alla Controparte_3 [...] affinché quest'ultima provvedesse a compiere, in nome e per Controparte_6 conto della prima, ogni attività necessaria allo svolgimento dell'attività
pagina 2 di 9 [... di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la era o sarebbe stata in futuro titolare. CP_3
In forza della predetta cessione, la asseriva essere Controparte_3 divenuta titolare nei confronti del Sig. di un diritto di Parte_1 credito di € 791.337,13, in forza di un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo, e di un altro diritto di credito di € 122.500,78, in forza della sentenza della Corte di Appello di Perugia passata in giudicato. I predetti diritti di credito venivano fatti valere in giudizio dalla Controparte_3 come presupposto oggettivo dell'azione revocatoria. La Controparte_3 depositava in giudizio l'estratto della Gazzetta Ufficiale contenente l'avviso di cessione del credito, il contratto di cessione del credito concluso con la banca e la dichiarazione di Banco Desio avente ad oggetto l'indicazione del credito ceduto alla Controparte_3
I Sigg. si costituivano in giudizio eccependo: a) il difetto di Parte_1 legittimazione attiva in capo alla lamentando il mancato Controparte_3 assolvimento dell'onere della prova da parte della predetta società circa la sua acquisizione della posizione creditoria vantata nei confronti dei
Sigg. ; b) il difetto di determinatezza della procura conferita Parte_1 da 2 a c) la mancanza CP_1 Controparte_4 dell'eventus damni e dell'animus nocendi e della scientia damni.
Il Tribunale di Spoleto accoglieva la domanda della e, per Controparte_3
l'effetto, dichiarava l'inefficacia nei suoi confronti ex art. 2901 c.c. dell'atto di donazione concluso tra i Sigg. in virtù del fatto Parte_1 che le allegazioni della risultavano “non contestate dai Controparte_3 convenuti”. Il Tribunale, infatti, affermava che la doglianza dei Sigg.
relativa all'asserito difetto di legittimazione attiva in capo Parte_1 alla era “palesemente infondata in quanto parte attrice ha Controparte_3 dato piena prova della propria successione a titolo particolare nel diritto di credito in questione, depositando, in occasione delle note di trattazione scritta dell'udienza del 28.04.2022, sia l'estratto della
Gazzetta Ufficiale da cui risulta la pubblicità della cessione, sia il contratto di cessione, sia la dichiarazione della creditrice originaria,
Banca Popolare di Spoleto S.p.A. … che riconosce la comprensione dei debiti riconducibili a tra quelli ceduti all'odierna Parte_1 attrice” (pag. 6 della sentenza). Il Tribunale respingeva anche la doglianza relativa all'asserita indeterminatezza della procura, affermando che “dette procure, sebbene talune rubricate come procure speciali, pagina 3 di 9 appaiono finalizzate, in tutta evidenza, a conferire un mandato generale
2 Controparte_3 risulta titolare, deputando evidentemente ad ulteriori e CP_1 successivi atti inter partes l'eventuale esclusione di alcuni negozi da detto mandato” (pag. 7 della sentenza).
6. Con il primo motivo di appello, parte appellante si è lamentata della mancanza della prova della cessione a dei crediti a tutela Controparte_3 dei quali è stata concessa l'azione revocatoria.
Parte appellante si è lamentata del fatto che “i documenti prodotti da controparte … non risultano idonei a fornire prova della richiesta legittimazione attiva. … l'avviso di cessione di crediti pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale con indicazione del sito internet … non costituisce idonea prova della legittimazione attiva della società creditrice, rimandando ad un atto esterno l'individuazione dell'oggetto specifico della cessione in blocco. … La cessionaria, peraltro, … neppure ha provveduto a depositare in giudizio il contenuto del predetto sito internet o, più in particolare, un suo estratto” (pag. 9 dell'atto di citazione in appello).
Il predetto motivo di appello è infondato e deve essere respinto.
Come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, “parte attrice ha dato piena prova della propria successione a titolo particolare nel diritto di credito in questione, depositando … sia l'estratto della Gazzetta
Ufficiale da cui risulta la pubblicità della cessione, sia il contratto di cessione, sia la dichiarazione della creditrice originaria,
[...]
… che riconosce la ricomprensione dei debiti Controparte_5 riconducibili a tra quelli ceduti all'odierna Parte_1 attrice” (pag. 6 della sentenza impugnata).
Al contrario di quanto affermato da parte appellante, infatti, l'appellata aveva provveduto a depositare, con le “note per la Controparte_3 trattazione scritta udienza del 3/5/2022” innanzi al Tribunale di Spoleto,
l'estratto della Gazzetta Ufficiale del 16.06.2018 contenente l'”Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 … ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali” in cui si legge che ha concluso con Banco Desio Controparte_3
e con due contratti di cessione di crediti Controparte_5 pecuniari individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo contratto di cessione.
pagina 4 di 9 Nella stessa sede, la aveva depositato anche il contratto Controparte_3 di cessione del credito tra essa e la banca cedente, in cui si legge che quest'ultima intende cedere e trasferire a titolo oneroso e pro soluto alla cessionaria il portafoglio di crediti pecuniari derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari vantati verso i debitori e indicati nell'allegato documento identificativo;
e aveva depositato altresì il documento contenente la dichiarazione di Banco Desio di aver “ceduto pro-soluto un portafoglio di crediti “individuabili in blocco” … a … tra cui CP_3 rientra anche il credito vantato dalla banca cedente nei confronti di: Ndg
19_1688953 EDILCENTRO INERTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE”.
Parte appellante, inoltre, si è lamentata del fatto che “Le posizioni cedute … sono individuate nell'Allegato A … con codici numerici che non sono chiaramente riconducibili ai contratti sottoscritti dalla debitrice e neppure coincidono con quelli riportati nella dichiarazione del 17/03/2022 con cui conferma che i crediti … sono stati oggetto di CP_7 cessione” (pag. 10 dell'atto di costituzione in appello).
Come correttamente affermato da parte appellata, la predetta eccezione, sollevata per la prima volta in sede di appello dall'appellante, non era mai stata sollevata in primo grado, ed è dunque inammissibile. In primo grado, infatti, i Sigg. si erano difesi limitandosi ad Parte_1 affermare che “l'attrice non ha in alcun modo dato prova dell'acquisto del credito pur essendo esclusivamente a suo carico il relativo onus probandi”
(pag. 3 delle note conclusive in primo grado), nonostante la 2 CP_1 in sede di “note per la trattazione scritta udienza del 3/5/22”
[...] innanzi al Tribunale di Spoleto avesse depositato “1) N.4 procure;
2)
Dichiarazione di cessione Banco di Desio e della Brianza S.p.A.; 3)
Contratto di cessione;
4) Gazzetta Ufficiale” come prova (mai contestata dai Sigg. dell'avvenuta successione a titolo particolare nel Parte_1 diritto di credito vantato nei confronti del Sig. . Parte_1
In ogni caso, parte appellata ha chiarito che “per mero errore in I grado, al momento della scansione del contratto di cessione questa difesa non si avvedeva che lo stesso conteneva anche l'allegato A … relativo ad altra posizione con altro NDG” (pag. 6 dell'atto di costituzione in appello).
Parte appellata ha quindi provveduto a depositare il giusto allegato identificativo dei crediti ceduti che risultano corrispondenti alla posizione debitoria vantata nei confronti del Sig. . Parte_1
pagina 5 di 9 Infatti, il primo dei due crediti azionati da 2 per CP_1
l'esercizio dell'azione revocatoria, cioè quello di € 791.337,13, è quello oggetto del decreto ingiuntivo n. 383/2018, n. r. g. 498/2018, che il
Tribunale di Spoleto ha concesso alla per Controparte_5 il mutuo fondiario erogato da quest'ultima alla Edilcentro Inerti S.r.l. nel 2008. Come risulta dalla Gazzetta Ufficiale, nell'oggetto del contratto
2 rientrano i Controparte_3 CP_1
“finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o crediti di firma, sorti nel periodo tra il 1 gennaio 1970 e il 31 dicembre 2017”. Essendo il mutuo fondiario un finanziamento ed essendo il 2008 un anno compreso nel periodo che va dal 1970 al 2017, ne consegue che il diritto di credito di €
791.337,13 rientra tra quelli oggetto della cessione alla Controparte_3
Non è condivisibile la doglianza dell'appellante che si lamenta del fatto che “la produzione … del contratto di cessione con Allegato A non è idonea
a colmare la lacuna probatoria … in quanto permane la difficoltà di collegare in modo certo la posizione di Edilcentro Inerti S.r.l. a quella oggetto di cessione, stante la complessità dei codici e la non perfetta coincidenza documentale” (pag. 3 dell'atto di comparsa conclusionale ex art. 352, comma 1, c.p.c.). In realtà non si riscontra la difficoltà asserita dall'appellante nell'associare il codice NGD alla sua situazione debitoria poiché il codice NGD presente nell'allegato A al contratto di cessione è lo stesso citato dalla dichiarazione di Banco Desio e testualmente riferito al mutuo fondiario erogato nel 2008 per il quale è stato concesso il decreto ingiuntivo dal Tribunale di Spoleto.
Anche il secondo credito di € 122.500,78 che la asserisce Controparte_3 di vantare nei confronti dei Sigg. risulta provato, poiché allo Parte_1 stesso codice NGD citato nella predetta dichiarazione di Banco Desio sono ricollegate altre tre situazioni debitorie, cioè l'apertura di credito sul c/c n. 14222 presso la Banca, il finanziamento chirografario n. 112005 acceso presso la Banca e il contratto di anticipo fatture a valere sul c/c n. 76/14/242/5, che sono le stesse situazioni debitorie al cui pagamento il
Tribunale di Spoleto con la sentenza n. 85/2018, n. r. g. 887/2013, aveva condannato la Edilcentro Inerti S.r.l. in favore della Controparte_5
[...]
7. Con il secondo motivo di appello, parte appellante si è lamentata del difetto di legittimazione ad agire in capo a Controparte_6 per l'asserita nullità della procura conferita a quest'ultima da 2 CP_3 pagina 6 di 9 S.r.l. per mancanza di specifico riferimento ai crediti ceduti in blocco, presupposto dell'azione revocatoria.
Parte appellante asserisce che “la procura del 14/06/2018 … non è procura generale poiché non risulta indicata come tale” (pag. 13 dell'atto di citazione in appello).
Il motivo di appello in esame è infondato e deve essere respinto.
Nell'atto di procura registrato il 14.06.2018 si legge che essa è conferita dall'amministratore unico della alla Controparte_3 Controparte_6
“affinché la società procuratrice provveda a compiere … ogni
[...] attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la società è o sarà titolare …, come di seguito meglio specificato”.
Come condivisibilmente affermato dal Giudice di prime cure, la predetta procura, sebbene rubricata come “speciale”, appare finalizzata “a conferire un mandato generale alla rappresentanza relativamente a tutti i rapporti di credito di cui la risulta titolare, deputando evidentemente Controparte_3 ad ulteriori e successivi atti inter partes l'eventuale esclusione di alcuni negozi da detto mandato” (pag. 7 della sentenza impugnata).
Come noto, la procura può essere generale o speciale. È speciale quando conferisce al rappresentante il potere di compiere singoli atti giuridici espressamente previsti;
è, invece, generale quando conferisce al rappresentante il potere di compiere tutti gli atti relativi alla gestione degli interessi patrimoniali dell'interessato.
Nella fattispecie in esame è evidente che si tratta di una procura generale poiché, come sopra illustrato, nell'atto pubblico vi è il riferimento al potere di compiere tutte le attività necessarie al recupero dei crediti di cui la è o sarà titolare. Ne consegue che la “mancanza di Controparte_3 specifico riferimento ai crediti ceduti in blocco, presupposto dell'azione revocatoria”, lamentata dall'appellante, è una doglianza non pertinente alla fattispecie in esame in cui vi è una procura generale e non una procura speciale, che avrebbe al contrario richiesto la specifica indicazione dell'oggetto cui era riferita.
Come noto, l'art. 1362 c.c. sancisce il principio in virtù del quale nell'interpretazione del contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Poiché l'art. 1324 c.c. stabilisce che, salvo che sia diversamente pagina 7 di 9 disposto, le norme dettate in materia di contratti sono applicabili, in quanto compatibili, anche agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale, anche all'atto di procura è applicabile il predetto principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Ne consegue che, dato che la procura della fattispecie in esame conferisce un potere generale, poiché legittima la società mandataria a compiere ogni attività volta alla tutela e al recupero dei crediti di cui è attualmente o sarà in futuro titolare la nonostante la procura stessa sia definita “speciale”, la Controparte_3 si deve considerare una procura generale.
Parte appellante, inoltre, si è lamentata del fatto che, poiché “non vi è alcuna certezza della inclusione dei crediti di cui è causa tra quelli ceduti dalla a la procura Controparte_5 Controparte_3 speciale … è nulla, stante l'omessa indicazione dei contratti di cessione, dei debitori e dei garanti cui la stessa era riferita” (pag. 13 dell'atto di citazione in appello”.
In virtù del ragionamento suesposto e come correttamente affermato dal
Giudice di prime cure, “stante la natura generale di dette procure, non si ritiene essenziale il requisito della determinatezza relativamente ai singoli rapporti di credito, ma esclusivamente relativamente alla tipologia dei rapporti nonché ai poteri concretamente oggetto di delega” (pag. 7 della sentenza impugnata).
8. Conclusivamente, l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata, anche in punto di spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 in considerazione della lieve difficoltà della causa e dell'assenza di particolari questioni giuridiche.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 58/2023, emessa dal Tribunale di Spoleto, in data 24.01.2023, pubblicata in data 24.01.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 55/2022;
2. Condanna i Sigg. e Parte_1 Parte_2 [...]
, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite Parte_3 del presente grado di giudizio in favore di che Controparte_3 pagina 8 di 9 liquida in € 4.996,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
3. Dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento a carico dei
Sigg. , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 in solido tra loro, di una somma pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2025
Sentenza redatta in minuta con l'ausilio del Magistrato ordinario in tirocinio dr.ssa Claudia Bernacchi
Il Consigliere est. Il Presidente
LA de SI NE NI
pagina 9 di 9
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. NE NI Presidente
Dott.ssa LA De SI Consigliere estensore
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 430/2023 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi dall'avv. Alessandro Bacchi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Perugia, via Baglioni n. 36
) Email_1
APPELLANTI
Contro
2 (P.I. ) e per essa quale mandataria la CP_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. Ida Bigerna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Spoleto, via III Settembre Snc ( ) Email_2
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.”.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, i Sigg.
hanno proposto impugnazione avverso la sentenza n. 58/2023, Parte_1 emessa dal Tribunale di Spoleto, in data 24.01.2023, pubblicata in data
24.01.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 55/2022, con la quale era stata dichiarata l'inefficacia nei confronti della ex art. Controparte_3
2901 c.c., dell'atto di donazione concluso tra i Sigg. Parte_1 condannando questi ultimi al pagamento delle spese di lite. Parte appellante ha proposto appello per i seguenti motivi: 1) erroneità della sentenza per avere ritenuto provata la cessione a dei Controparte_3 crediti a tutela dei quali è stato attivato il rimedio revocatorio – pagina 1 di 9 violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.; 2) erroneità della decisione di primo grado per avere rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire in capo a quale Controparte_4 mandataria di - nullità della procura conferita da Controparte_3 CP_3
a in quanto conferita per le
[...] Controparte_4 attività di gestione e recupero dell'incasso dei crediti della mandante, senza alcuno specifico riferimento ai crediti ceduti “in blocco” dalla e/o ai crediti a tutela dei quali è stato Controparte_5 attivato il rimedio revocatorio ex art. 2901 c.c. – violazione degli artt.
1418, 1346 e 1324 c.c..
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la parte
2 e per essa quale mandataria la Controparte_3 CP_1 CP_4
contestando integralmente i motivi di appello e chiedendone
[...] il rigetto.
3. Con comparsa di costituzione si è costituita Controparte_2
2 richiamando e
[...]Controparte_3 CP_3 facendo proprie tutte le istanze, difese, produzioni, eccezioni e conclusioni svolte.
4. Con ordinanza del 07.08.2024, la Corte ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di note scritte per precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e note di replica e ha sostituito la predetta udienza con il deposito di note scritte.
5. Prima di passare all'analisi dei motivi di appello, occorre ricostruire il fatto per cui è causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Controparte_3 giudizio i Sigg. chiedendo la declaratoria di inefficacia ex Parte_1 art. 2901 c.c. dell'atto di donazione mediante il quale il Sig.
[...]
aveva donato ai figli e una serie di Parte_1 Parte_2 Parte_3 diritti reali.
La affermava di aver stipulato nel 2018 un contratto di Controparte_3 cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco con Controparte_5
e Banco Desio e della Brianza S.p.A..
[...]
In seguito, la conferiva procura alla Controparte_3 [...] affinché quest'ultima provvedesse a compiere, in nome e per Controparte_6 conto della prima, ogni attività necessaria allo svolgimento dell'attività
pagina 2 di 9 [... di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la era o sarebbe stata in futuro titolare. CP_3
In forza della predetta cessione, la asseriva essere Controparte_3 divenuta titolare nei confronti del Sig. di un diritto di Parte_1 credito di € 791.337,13, in forza di un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo, e di un altro diritto di credito di € 122.500,78, in forza della sentenza della Corte di Appello di Perugia passata in giudicato. I predetti diritti di credito venivano fatti valere in giudizio dalla Controparte_3 come presupposto oggettivo dell'azione revocatoria. La Controparte_3 depositava in giudizio l'estratto della Gazzetta Ufficiale contenente l'avviso di cessione del credito, il contratto di cessione del credito concluso con la banca e la dichiarazione di Banco Desio avente ad oggetto l'indicazione del credito ceduto alla Controparte_3
I Sigg. si costituivano in giudizio eccependo: a) il difetto di Parte_1 legittimazione attiva in capo alla lamentando il mancato Controparte_3 assolvimento dell'onere della prova da parte della predetta società circa la sua acquisizione della posizione creditoria vantata nei confronti dei
Sigg. ; b) il difetto di determinatezza della procura conferita Parte_1 da 2 a c) la mancanza CP_1 Controparte_4 dell'eventus damni e dell'animus nocendi e della scientia damni.
Il Tribunale di Spoleto accoglieva la domanda della e, per Controparte_3
l'effetto, dichiarava l'inefficacia nei suoi confronti ex art. 2901 c.c. dell'atto di donazione concluso tra i Sigg. in virtù del fatto Parte_1 che le allegazioni della risultavano “non contestate dai Controparte_3 convenuti”. Il Tribunale, infatti, affermava che la doglianza dei Sigg.
relativa all'asserito difetto di legittimazione attiva in capo Parte_1 alla era “palesemente infondata in quanto parte attrice ha Controparte_3 dato piena prova della propria successione a titolo particolare nel diritto di credito in questione, depositando, in occasione delle note di trattazione scritta dell'udienza del 28.04.2022, sia l'estratto della
Gazzetta Ufficiale da cui risulta la pubblicità della cessione, sia il contratto di cessione, sia la dichiarazione della creditrice originaria,
Banca Popolare di Spoleto S.p.A. … che riconosce la comprensione dei debiti riconducibili a tra quelli ceduti all'odierna Parte_1 attrice” (pag. 6 della sentenza). Il Tribunale respingeva anche la doglianza relativa all'asserita indeterminatezza della procura, affermando che “dette procure, sebbene talune rubricate come procure speciali, pagina 3 di 9 appaiono finalizzate, in tutta evidenza, a conferire un mandato generale
2 Controparte_3 risulta titolare, deputando evidentemente ad ulteriori e CP_1 successivi atti inter partes l'eventuale esclusione di alcuni negozi da detto mandato” (pag. 7 della sentenza).
6. Con il primo motivo di appello, parte appellante si è lamentata della mancanza della prova della cessione a dei crediti a tutela Controparte_3 dei quali è stata concessa l'azione revocatoria.
Parte appellante si è lamentata del fatto che “i documenti prodotti da controparte … non risultano idonei a fornire prova della richiesta legittimazione attiva. … l'avviso di cessione di crediti pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale con indicazione del sito internet … non costituisce idonea prova della legittimazione attiva della società creditrice, rimandando ad un atto esterno l'individuazione dell'oggetto specifico della cessione in blocco. … La cessionaria, peraltro, … neppure ha provveduto a depositare in giudizio il contenuto del predetto sito internet o, più in particolare, un suo estratto” (pag. 9 dell'atto di citazione in appello).
Il predetto motivo di appello è infondato e deve essere respinto.
Come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, “parte attrice ha dato piena prova della propria successione a titolo particolare nel diritto di credito in questione, depositando … sia l'estratto della Gazzetta
Ufficiale da cui risulta la pubblicità della cessione, sia il contratto di cessione, sia la dichiarazione della creditrice originaria,
[...]
… che riconosce la ricomprensione dei debiti Controparte_5 riconducibili a tra quelli ceduti all'odierna Parte_1 attrice” (pag. 6 della sentenza impugnata).
Al contrario di quanto affermato da parte appellante, infatti, l'appellata aveva provveduto a depositare, con le “note per la Controparte_3 trattazione scritta udienza del 3/5/2022” innanzi al Tribunale di Spoleto,
l'estratto della Gazzetta Ufficiale del 16.06.2018 contenente l'”Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 … ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali” in cui si legge che ha concluso con Banco Desio Controparte_3
e con due contratti di cessione di crediti Controparte_5 pecuniari individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo contratto di cessione.
pagina 4 di 9 Nella stessa sede, la aveva depositato anche il contratto Controparte_3 di cessione del credito tra essa e la banca cedente, in cui si legge che quest'ultima intende cedere e trasferire a titolo oneroso e pro soluto alla cessionaria il portafoglio di crediti pecuniari derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari vantati verso i debitori e indicati nell'allegato documento identificativo;
e aveva depositato altresì il documento contenente la dichiarazione di Banco Desio di aver “ceduto pro-soluto un portafoglio di crediti “individuabili in blocco” … a … tra cui CP_3 rientra anche il credito vantato dalla banca cedente nei confronti di: Ndg
19_1688953 EDILCENTRO INERTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE”.
Parte appellante, inoltre, si è lamentata del fatto che “Le posizioni cedute … sono individuate nell'Allegato A … con codici numerici che non sono chiaramente riconducibili ai contratti sottoscritti dalla debitrice e neppure coincidono con quelli riportati nella dichiarazione del 17/03/2022 con cui conferma che i crediti … sono stati oggetto di CP_7 cessione” (pag. 10 dell'atto di costituzione in appello).
Come correttamente affermato da parte appellata, la predetta eccezione, sollevata per la prima volta in sede di appello dall'appellante, non era mai stata sollevata in primo grado, ed è dunque inammissibile. In primo grado, infatti, i Sigg. si erano difesi limitandosi ad Parte_1 affermare che “l'attrice non ha in alcun modo dato prova dell'acquisto del credito pur essendo esclusivamente a suo carico il relativo onus probandi”
(pag. 3 delle note conclusive in primo grado), nonostante la 2 CP_1 in sede di “note per la trattazione scritta udienza del 3/5/22”
[...] innanzi al Tribunale di Spoleto avesse depositato “1) N.4 procure;
2)
Dichiarazione di cessione Banco di Desio e della Brianza S.p.A.; 3)
Contratto di cessione;
4) Gazzetta Ufficiale” come prova (mai contestata dai Sigg. dell'avvenuta successione a titolo particolare nel Parte_1 diritto di credito vantato nei confronti del Sig. . Parte_1
In ogni caso, parte appellata ha chiarito che “per mero errore in I grado, al momento della scansione del contratto di cessione questa difesa non si avvedeva che lo stesso conteneva anche l'allegato A … relativo ad altra posizione con altro NDG” (pag. 6 dell'atto di costituzione in appello).
Parte appellata ha quindi provveduto a depositare il giusto allegato identificativo dei crediti ceduti che risultano corrispondenti alla posizione debitoria vantata nei confronti del Sig. . Parte_1
pagina 5 di 9 Infatti, il primo dei due crediti azionati da 2 per CP_1
l'esercizio dell'azione revocatoria, cioè quello di € 791.337,13, è quello oggetto del decreto ingiuntivo n. 383/2018, n. r. g. 498/2018, che il
Tribunale di Spoleto ha concesso alla per Controparte_5 il mutuo fondiario erogato da quest'ultima alla Edilcentro Inerti S.r.l. nel 2008. Come risulta dalla Gazzetta Ufficiale, nell'oggetto del contratto
2 rientrano i Controparte_3 CP_1
“finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o crediti di firma, sorti nel periodo tra il 1 gennaio 1970 e il 31 dicembre 2017”. Essendo il mutuo fondiario un finanziamento ed essendo il 2008 un anno compreso nel periodo che va dal 1970 al 2017, ne consegue che il diritto di credito di €
791.337,13 rientra tra quelli oggetto della cessione alla Controparte_3
Non è condivisibile la doglianza dell'appellante che si lamenta del fatto che “la produzione … del contratto di cessione con Allegato A non è idonea
a colmare la lacuna probatoria … in quanto permane la difficoltà di collegare in modo certo la posizione di Edilcentro Inerti S.r.l. a quella oggetto di cessione, stante la complessità dei codici e la non perfetta coincidenza documentale” (pag. 3 dell'atto di comparsa conclusionale ex art. 352, comma 1, c.p.c.). In realtà non si riscontra la difficoltà asserita dall'appellante nell'associare il codice NGD alla sua situazione debitoria poiché il codice NGD presente nell'allegato A al contratto di cessione è lo stesso citato dalla dichiarazione di Banco Desio e testualmente riferito al mutuo fondiario erogato nel 2008 per il quale è stato concesso il decreto ingiuntivo dal Tribunale di Spoleto.
Anche il secondo credito di € 122.500,78 che la asserisce Controparte_3 di vantare nei confronti dei Sigg. risulta provato, poiché allo Parte_1 stesso codice NGD citato nella predetta dichiarazione di Banco Desio sono ricollegate altre tre situazioni debitorie, cioè l'apertura di credito sul c/c n. 14222 presso la Banca, il finanziamento chirografario n. 112005 acceso presso la Banca e il contratto di anticipo fatture a valere sul c/c n. 76/14/242/5, che sono le stesse situazioni debitorie al cui pagamento il
Tribunale di Spoleto con la sentenza n. 85/2018, n. r. g. 887/2013, aveva condannato la Edilcentro Inerti S.r.l. in favore della Controparte_5
[...]
7. Con il secondo motivo di appello, parte appellante si è lamentata del difetto di legittimazione ad agire in capo a Controparte_6 per l'asserita nullità della procura conferita a quest'ultima da 2 CP_3 pagina 6 di 9 S.r.l. per mancanza di specifico riferimento ai crediti ceduti in blocco, presupposto dell'azione revocatoria.
Parte appellante asserisce che “la procura del 14/06/2018 … non è procura generale poiché non risulta indicata come tale” (pag. 13 dell'atto di citazione in appello).
Il motivo di appello in esame è infondato e deve essere respinto.
Nell'atto di procura registrato il 14.06.2018 si legge che essa è conferita dall'amministratore unico della alla Controparte_3 Controparte_6
“affinché la società procuratrice provveda a compiere … ogni
[...] attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la società è o sarà titolare …, come di seguito meglio specificato”.
Come condivisibilmente affermato dal Giudice di prime cure, la predetta procura, sebbene rubricata come “speciale”, appare finalizzata “a conferire un mandato generale alla rappresentanza relativamente a tutti i rapporti di credito di cui la risulta titolare, deputando evidentemente Controparte_3 ad ulteriori e successivi atti inter partes l'eventuale esclusione di alcuni negozi da detto mandato” (pag. 7 della sentenza impugnata).
Come noto, la procura può essere generale o speciale. È speciale quando conferisce al rappresentante il potere di compiere singoli atti giuridici espressamente previsti;
è, invece, generale quando conferisce al rappresentante il potere di compiere tutti gli atti relativi alla gestione degli interessi patrimoniali dell'interessato.
Nella fattispecie in esame è evidente che si tratta di una procura generale poiché, come sopra illustrato, nell'atto pubblico vi è il riferimento al potere di compiere tutte le attività necessarie al recupero dei crediti di cui la è o sarà titolare. Ne consegue che la “mancanza di Controparte_3 specifico riferimento ai crediti ceduti in blocco, presupposto dell'azione revocatoria”, lamentata dall'appellante, è una doglianza non pertinente alla fattispecie in esame in cui vi è una procura generale e non una procura speciale, che avrebbe al contrario richiesto la specifica indicazione dell'oggetto cui era riferita.
Come noto, l'art. 1362 c.c. sancisce il principio in virtù del quale nell'interpretazione del contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Poiché l'art. 1324 c.c. stabilisce che, salvo che sia diversamente pagina 7 di 9 disposto, le norme dettate in materia di contratti sono applicabili, in quanto compatibili, anche agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale, anche all'atto di procura è applicabile il predetto principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Ne consegue che, dato che la procura della fattispecie in esame conferisce un potere generale, poiché legittima la società mandataria a compiere ogni attività volta alla tutela e al recupero dei crediti di cui è attualmente o sarà in futuro titolare la nonostante la procura stessa sia definita “speciale”, la Controparte_3 si deve considerare una procura generale.
Parte appellante, inoltre, si è lamentata del fatto che, poiché “non vi è alcuna certezza della inclusione dei crediti di cui è causa tra quelli ceduti dalla a la procura Controparte_5 Controparte_3 speciale … è nulla, stante l'omessa indicazione dei contratti di cessione, dei debitori e dei garanti cui la stessa era riferita” (pag. 13 dell'atto di citazione in appello”.
In virtù del ragionamento suesposto e come correttamente affermato dal
Giudice di prime cure, “stante la natura generale di dette procure, non si ritiene essenziale il requisito della determinatezza relativamente ai singoli rapporti di credito, ma esclusivamente relativamente alla tipologia dei rapporti nonché ai poteri concretamente oggetto di delega” (pag. 7 della sentenza impugnata).
8. Conclusivamente, l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata, anche in punto di spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 in considerazione della lieve difficoltà della causa e dell'assenza di particolari questioni giuridiche.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 58/2023, emessa dal Tribunale di Spoleto, in data 24.01.2023, pubblicata in data 24.01.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 55/2022;
2. Condanna i Sigg. e Parte_1 Parte_2 [...]
, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite Parte_3 del presente grado di giudizio in favore di che Controparte_3 pagina 8 di 9 liquida in € 4.996,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
3. Dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento a carico dei
Sigg. , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 in solido tra loro, di una somma pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2025
Sentenza redatta in minuta con l'ausilio del Magistrato ordinario in tirocinio dr.ssa Claudia Bernacchi
Il Consigliere est. Il Presidente
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