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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/02/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 25/02/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 12896 /2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MANASSE FRANCESCO, come in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1 in VIALE DEGLI ARTISTI 3C 81031 AVERSA, rappresentato e difeso dall'avv. IOVINE ROBERTO, come in atti RESISTENTE
, in persona del Presidente della G. R. Controparte_2 P.IVA_1
p.t., rappr.ta e difesa dall' Avv. Pasquale D'Onofrio, ( ) CodiceFiscale_1
- dell'Avvocatura Regionale, giusta procura generale in atti RESISTENTE
OGGETTO: accertamento requisito sanitario collocamento mirato CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 12/10/2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito il Tribunale del Lavoro di Napoli Nord in contraddittorio con l' per ivi CP_1 sentire, in via principale, nominare un consulente tecnico d'ufficio affinché provveda ad accertare e dichiarare la sussistenza in capo al signor ricorrente dei requisiti medico-legali stabiliti dalla legge per il riconoscimento del requisito sanitario utile ai fini dell'iscrizione nelle liste per il collocamento mirato dalla data della domanda amministrativa. Si costituiva l' che contestava la sussistenza del requisito sanitario. CP_1
Si costituiva la che eccepiva in via preliminare l'insussistenza della CP_2 legittimazione passiva e nel merito il rigetto.
1 Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.; il Tribunale, lette le note, decideva la causa con il deposito della presente sentenza.
Rito In ordine alla scelta del rito introdotto da parte ricorrente, osserva il Tribunale che, a norma dell'art. 445 bis c.p.c. “L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza
o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”. Ciò significa che l'introduzione del rito a cognizione piena, maggiormente garantista, può determinare una conversione entro la prima udienza;
in mancanza il vizio resta sanato e il procedimento prosegue nelle forme ordinarie.
Legittimazione passiva
L eccepisce in via preliminare il difetto di legittimazione passiva. CP_1
Osserva il Tribunale che la Suprema Corte ha affermato (Cassazione civile sez. VI, 06/12/2022, n.35732 nonché conformi nn. 20862, 26317, 34043, 34315 del 2022) che l'oggetto del procedimento disciplinato dall'art. 445 bis c.p.c. – o come nel caso di specie, l'oggetto del presente ricorso che ha come esclusivo oggetto l'accertamento del requisito sanitario - non è il riconoscimento del diritto al singolo beneficio o alla specifica prestazione, ma è il solo accertamento dello stato psicofisico utile a fungere da presupposto per il riconoscimento di un beneficio al medesimo correlato, la cui indicazione è finalizzata unicamente a giustificare l'interesse all'accertamento medesimo, che resta distinto rispetto al giudizio di merito riguardante la prestazione assistenziale o previdenziale Ne consegue che, anche là dove l'interessato, come nel caso di specie, intenda poi far valere l'accertamento sanitario nei riguardi di altro soggetto, unico legittimato passivo del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. è l . CP_1
Ulteriore corollario della ritenuta legittimazione passiva esclusiva è il principio enunciato dalle richiamate pronunce secondo cui le spese del procedimento, da regolare in base alla regola della soccombenza, devono gravare sull'istituto previdenziale qualora il requisito sanitario venga accertato nei termini richiesti dal ricorrente. I principi espressi dalla Suprema Corte sono applicabili anche al caso di specie in quanto l'oggetto del presente giudizio, seppure nelle forme del ricorso ordinario, è destinato all'accertamento del solo requisito sanitario, in assenza di ulteriori domande. Si ritiene pertanto che l'unico legittimato passivo del presente giudizio è l . CP_1
Nel merito, sussiste il requisito sanitario, nei termini in cui si dirà.
2 Il CTU ha riconosciuto il ricorrente affetto da: “Esiti di quadrantecyomia mammaria sinistra con cicatrice deturpante: codice 8.006 = 34% + 8.004 per analogia = 4% per concorrenza 38%;
Sindrome ansioso-depressiva reattiva: codice 2.207 = 15%. Spondilopatia del rachide lombo-sacrale a moderato impegno funzionale: codice analogico 7.007 = 7% (< 11% e non valutabile). Le infermità sono in coesistenza per cui si applica la formula per il calcolo: n. 1 + n. 2 = 47%. Il CTU riconosce la ricorrente invalida, con riduzione permanente della capacità lavorativa con Percentuale del 47% (quarantasette) dal 01.09.2024. Con riferimento alla data di decorrenza, il difensore di parte ricorrente inviava note critiche, ritenendo che la stessa dovesse essere fissata all'epoca della visita di revisione. A sostegno della sua ipotesi il CTP allega un certificato psichiatrico del 29.08.2012. Tuttavia, a pagina 12 dell'elaborato peritale sono descritti i motivi per cui è stata attribuita una diversa decorrenza: il certificato psichiatrico del 29.08.2012 è simultaneo all'intervento di quadrantectomia mammaria, chemioterapia e radioterapia ed appare pressoché ovvio uno stato ansioso dopo una diagnosi neoplastica. La patologia psichiatrica, quantunque minore, richiede una strutturazione nel tempo che non è documentata né come persistenza, né come adozione di trattamenti terapeutici (farmaci e/o psicoterapia) e solo a distanza di dieci anni (indicazione del CTP) viene attestata. Osserva, inoltre, il CTI che “è solo con l'esame obiettivo che si può constatare il quadro descritto alle pagine 1/11. Inoltre, la deturpante cicatrice mammaria, ben oltre quella chirurgicamente attesa, non è mai documentata e solo all'esame obiettivo viene riscontrata. Una datazione all'epoca della revisione comporterebbe, di conseguenza, una minore percentuale di invalidità.
Per questi motivi
si conferma la valutazione espressa”.
Spese di lite Sono compensate, alla luce del riconoscimento della prestazione in data successiva a quella della visita di revisione;
se è vero che l'art. 149 disp. att. consente ed impone la valutazione di un aggravamento in corso di causa, è altrettanto vero che alla data della visita di revisione non sussisteva un errore dell'odierno convenuto nella valutazione del quadro sanitario del periziando.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara in Parte_1 epigrafe invalida, con riduzione permanente della capacità lavorativa con
3 percentuale del 47% (quarantasette) dal 01.09.2024, quale presupposto utile ai fini del collocamento mirato;
b) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
Controparte_2
c) Compensa le spese di lite.
Si comunichi Aversa, 26/02/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
4
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 25/02/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 12896 /2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MANASSE FRANCESCO, come in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1 in VIALE DEGLI ARTISTI 3C 81031 AVERSA, rappresentato e difeso dall'avv. IOVINE ROBERTO, come in atti RESISTENTE
, in persona del Presidente della G. R. Controparte_2 P.IVA_1
p.t., rappr.ta e difesa dall' Avv. Pasquale D'Onofrio, ( ) CodiceFiscale_1
- dell'Avvocatura Regionale, giusta procura generale in atti RESISTENTE
OGGETTO: accertamento requisito sanitario collocamento mirato CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 12/10/2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito il Tribunale del Lavoro di Napoli Nord in contraddittorio con l' per ivi CP_1 sentire, in via principale, nominare un consulente tecnico d'ufficio affinché provveda ad accertare e dichiarare la sussistenza in capo al signor ricorrente dei requisiti medico-legali stabiliti dalla legge per il riconoscimento del requisito sanitario utile ai fini dell'iscrizione nelle liste per il collocamento mirato dalla data della domanda amministrativa. Si costituiva l' che contestava la sussistenza del requisito sanitario. CP_1
Si costituiva la che eccepiva in via preliminare l'insussistenza della CP_2 legittimazione passiva e nel merito il rigetto.
1 Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.; il Tribunale, lette le note, decideva la causa con il deposito della presente sentenza.
Rito In ordine alla scelta del rito introdotto da parte ricorrente, osserva il Tribunale che, a norma dell'art. 445 bis c.p.c. “L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza
o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”. Ciò significa che l'introduzione del rito a cognizione piena, maggiormente garantista, può determinare una conversione entro la prima udienza;
in mancanza il vizio resta sanato e il procedimento prosegue nelle forme ordinarie.
Legittimazione passiva
L eccepisce in via preliminare il difetto di legittimazione passiva. CP_1
Osserva il Tribunale che la Suprema Corte ha affermato (Cassazione civile sez. VI, 06/12/2022, n.35732 nonché conformi nn. 20862, 26317, 34043, 34315 del 2022) che l'oggetto del procedimento disciplinato dall'art. 445 bis c.p.c. – o come nel caso di specie, l'oggetto del presente ricorso che ha come esclusivo oggetto l'accertamento del requisito sanitario - non è il riconoscimento del diritto al singolo beneficio o alla specifica prestazione, ma è il solo accertamento dello stato psicofisico utile a fungere da presupposto per il riconoscimento di un beneficio al medesimo correlato, la cui indicazione è finalizzata unicamente a giustificare l'interesse all'accertamento medesimo, che resta distinto rispetto al giudizio di merito riguardante la prestazione assistenziale o previdenziale Ne consegue che, anche là dove l'interessato, come nel caso di specie, intenda poi far valere l'accertamento sanitario nei riguardi di altro soggetto, unico legittimato passivo del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. è l . CP_1
Ulteriore corollario della ritenuta legittimazione passiva esclusiva è il principio enunciato dalle richiamate pronunce secondo cui le spese del procedimento, da regolare in base alla regola della soccombenza, devono gravare sull'istituto previdenziale qualora il requisito sanitario venga accertato nei termini richiesti dal ricorrente. I principi espressi dalla Suprema Corte sono applicabili anche al caso di specie in quanto l'oggetto del presente giudizio, seppure nelle forme del ricorso ordinario, è destinato all'accertamento del solo requisito sanitario, in assenza di ulteriori domande. Si ritiene pertanto che l'unico legittimato passivo del presente giudizio è l . CP_1
Nel merito, sussiste il requisito sanitario, nei termini in cui si dirà.
2 Il CTU ha riconosciuto il ricorrente affetto da: “Esiti di quadrantecyomia mammaria sinistra con cicatrice deturpante: codice 8.006 = 34% + 8.004 per analogia = 4% per concorrenza 38%;
Sindrome ansioso-depressiva reattiva: codice 2.207 = 15%. Spondilopatia del rachide lombo-sacrale a moderato impegno funzionale: codice analogico 7.007 = 7% (< 11% e non valutabile). Le infermità sono in coesistenza per cui si applica la formula per il calcolo: n. 1 + n. 2 = 47%. Il CTU riconosce la ricorrente invalida, con riduzione permanente della capacità lavorativa con Percentuale del 47% (quarantasette) dal 01.09.2024. Con riferimento alla data di decorrenza, il difensore di parte ricorrente inviava note critiche, ritenendo che la stessa dovesse essere fissata all'epoca della visita di revisione. A sostegno della sua ipotesi il CTP allega un certificato psichiatrico del 29.08.2012. Tuttavia, a pagina 12 dell'elaborato peritale sono descritti i motivi per cui è stata attribuita una diversa decorrenza: il certificato psichiatrico del 29.08.2012 è simultaneo all'intervento di quadrantectomia mammaria, chemioterapia e radioterapia ed appare pressoché ovvio uno stato ansioso dopo una diagnosi neoplastica. La patologia psichiatrica, quantunque minore, richiede una strutturazione nel tempo che non è documentata né come persistenza, né come adozione di trattamenti terapeutici (farmaci e/o psicoterapia) e solo a distanza di dieci anni (indicazione del CTP) viene attestata. Osserva, inoltre, il CTI che “è solo con l'esame obiettivo che si può constatare il quadro descritto alle pagine 1/11. Inoltre, la deturpante cicatrice mammaria, ben oltre quella chirurgicamente attesa, non è mai documentata e solo all'esame obiettivo viene riscontrata. Una datazione all'epoca della revisione comporterebbe, di conseguenza, una minore percentuale di invalidità.
Per questi motivi
si conferma la valutazione espressa”.
Spese di lite Sono compensate, alla luce del riconoscimento della prestazione in data successiva a quella della visita di revisione;
se è vero che l'art. 149 disp. att. consente ed impone la valutazione di un aggravamento in corso di causa, è altrettanto vero che alla data della visita di revisione non sussisteva un errore dell'odierno convenuto nella valutazione del quadro sanitario del periziando.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara in Parte_1 epigrafe invalida, con riduzione permanente della capacità lavorativa con
3 percentuale del 47% (quarantasette) dal 01.09.2024, quale presupposto utile ai fini del collocamento mirato;
b) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
Controparte_2
c) Compensa le spese di lite.
Si comunichi Aversa, 26/02/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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