CASS
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2025, n. 2855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2855 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OM RI, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 11/06/2024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Gianluca Acciardi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 2855 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 11/12/2024 RITENUTO IN FATI-0 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 17 aprile 2024 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di RI OM, al quale è stata applicata la misura della custodia in carcere in relazione al delitto di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3, 4, 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 416-bis.1 cod. pen. quale esponente apicale dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di RI OM con il quale deduce inosservanza dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione. 2.1. Si censura il rigetto della istanza di retrodatazione degli effetti della ordinanza cautelare emessa nei confronti del ricorrente alla data di emissione della precedente ordinanza cautelare relativa alla cd. operazione "Reset" nell'ambito del procedimento penale n. 3804/17 R.G.N.R., eseguita nei confronti del ricorrente in data 02.09.2022, nell'ambito della quale gli sono stati contestati i delitti di associazione mafiosa, intestazione fittizia di beni e diverse ipotesi di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, tutti aggravati dalla finalità di "aver agevolato la consorteria mafiosa di appartenenza denominata "Lanzino/Rua/Patitucci" confederata con quella degli "Zingari", operante in Cosenza". Secondo il ricorrente, il delitto per il quale oggi si procede, avrebbe dovuto essere ricompreso nell'originaria mozione cautelare in quanto le contestazioni della prima ordinanza sono in connessione qualificata con quelle oggetto del secondo provvedimento cautelare, essendo avvinte dal vincolo della continuazione. Quanto al requisito della anteriorità dei fatti oggetto del secondo procedimento rispetto a quelli oggetto del primo arresto, era stata sottolineata nella memoria difensiva depositata in Tribunale che si trattava di delitti commessi con finalità di agevolare l'associazione contestata nel procedimento cd. "Reset" e che i reati contestati, poiché la condotta di OM si è esaurita in un momento antecedente alla prima ordinanza, sono tutti anteriori all'emissione della misura nonché all'ammissione al giudizio abbreviato. Tali requisiti non sono stati messi in dubbio dal Tribunale che, invece, ha affermato che la difesa aveva omesso di indicare i motivi per i quali già al momento del rinvio a giudizio l'Ufficio di Procura avesse a disposizione elementi tali da contestare al OM la qualità di promotore e organizzatore nell'associazione dedita al narcotraffico. 2 Tuttavia, l'assunto difensivo è confermato dalle stesse parole del Tribunale (v. pg. 6) secondo le quali «il procedimento in esame risulta fondarsi in parte sugli esiti dell'attività di indagine compendiati nel procedimento c.d. Reset». A tal proposito il procedimento che ci occupa nasce da uno stralcio e la contestuale formazione di un nuovo fascicolo con gli atti del procedimento 3804/17 RGNR, avvenuto in data 9 gennaio 2023. Il OM risulta iscritto per i delitti ex artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90 già nell'ambito del p.p. n. 3804/17 R.G.N.R., tuttavia le relative ipotesi delittuose, sia per il OM che per la maggior parte degli imputati del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., sono state stralciate nell'ambito del p.p. n. 3804/17 con riunione al n. 3942/22 RGNR. Si palesa così la determinazione del Pubblico Ministero di tenere separati i due procedimenti n. 3804/17 RGNR e 3942/22 RGNR nonostante le evidenti ragioni di connessione e l'esistenza di molteplici elementi a sostegno della contestazione del delitto associativo a carico del OM. Inoltre, deve essere rilevato che l'informativa finale del presente procedimento, datata 9 marzo 2022, è anteriore alla data di ammissione al giudizio abbreviato (15 luglio 2023) come è anteriore alla esecuzione della misura cautelare del procedimento cd. "Reset", avvenuta in data 2 settembre 2022. Non si può condividere l'assunto del Tribunale che fa leva - per affermare l'insussistenza del requisito della desumibilità - sulle dichiarazioni di EC e ON, senza indicarne la rilevanza rispetto alla posizione del OM. 2.2. Si censura, inoltre, il rigetto delle eccepita inutilizzabilità degli atti di indagine, le cui ragioni sono illogiche e contraddittorie, rispetto alle seguenti emergenze: - Il OM è stato iscritto per la prima volta per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/90 in data 1/10/2018 nell'ambito del p.p. n. 4917/18 RGNR DDA CZ, successivamente riunito al p.p. n. 3004/17 RGNR DDA CZ in data 16/04/2019; - Dal momento della prima iscrizione sino ad oggi, non vi è stata mai nessuna richiesta di proroga delle indagini e l'unica richiesta di proroga delle indagini nei confronti del OM vi è stata in data 16/06/2023 con successiva autorizzazione del 26/06/2023 relativa, però, solo ad una ipotesi di tentata estorsione;
- Quindi per il reato contestato non vi è alcun provvedimento di proroga delle indagini con conseguente inutilizzabilità decorrente dal 1 marzo 2020. L'assunto del Tribunale, secondo il quale le sorti del p.p. n. 4947/18 RGNR seguono quelle del p.p. n. 3804/17 RGNR "Reset" al quale è il primo è stato riunito, non tiene conto che nel procedimento c.d. "Reset" non vi sono richieste e provvedimenti di proroga delle indagini aventi ad oggetto il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, di cui all'originario p.p. n. 4917/18 RGNR. 3 Né nell'attuale procedimento "Recovery" risulta esservi una formale iscrizione a carico del ricorrente per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/90, ma solo un aggiornamento della medesima, avvenuto in data 14/02/2024, ovvero 14 gg. prima della richiesta di misura cautelare, che non può essere considerata nuova iscrizione trattandosi di medesima notizia di reato, medesimi fatti storici e medesima associazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. 2. Le censure sulla denegata retrodatazione degli effetti della ordinanza cautelare sono fondate. 2.1. Il Tribunale ha rigettato l'istanza di retrodatazione della ordinanza cautelare oggetto del suo esame in quanto: - le informative conclusive poste a base della ordinanza sono pervenute successivamente alla data di rinvio a giudizio del p.p. c.d. "Reset", così smentendosi l'assunto difensivo della conoscibilità pregressa alla data della prima ordinanza dei fatti posti a base della presente ordinanza. Inoltre, le dichiarazioni del EC e del ON, costituenti riscontro all'ipotesi accusatoria, sono successive alla esecuzione della prima ordinanza. Cosicché la ricostruzione dell'organigramma associativo nei suoi requisiti essenziali, dei ruoli dei sodali e delalettura dei singoli episodi di spaccio come reati-fine è statckpossibile solo con le risultanze successive al rinvio a giudizio per il procedimento "Reset", essendo carente la deduzione difensiva a riguardo. A tal riguardo richiama la informativa a base del procedimento "Reset", nell'ambito della quale non vi erano gli elementi - neanche sufficienti - a ricostruire le attuali ipotesi delittuose, invece, sostanziate dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni di ON e EC. Inoltre, le operazioni tecniche di intercettazione idonee ad inquadrare la sussistenza del gruppo associato di cui al capo 1 terminavano nel 2023. - la prima ordinanza veniva emessa per effetto dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di altro Ufficio di Procura (relativa ad ipotesi di cui all'art. 73 d.P.r. n. 309/90) senza alcuna contestazione del reato associativo, oggetto della presente indagine, mai contestato prima. 2.2. Deve essere ribadito il principio che in tema di "contestazione a catena", quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. 4 opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza. Nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino invece fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909); principio più recentemente ribadito affermando che, quando nei confronti di un imputato siano emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata (concorso formale, continuazione o connessione teleologica), opera la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. anche rispetto ai fatti oggetto di un "diverso" procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza. (Sez. 1, n. 26093 del 15/02/2018, Bruzzese, Rv. 273132). 2.3. Va premesso che la valutazione in ordine ai presupposti ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. è di natura eminentemente fattuale, afferendo al nesso qualificato o meno tra i reati oggetto delle due ordinanze, al tempo della loro commissione, alla diversità o unicità dei procedimenti ai quali afferiscono e, infine, al momento della desumibilità della gravità indiziaria e che, nell'ambito di questi presupposti, il tema devoluto a riguardo dal ricorrente, in base alle valutazioni espresse dalla ordinanza impugnata, è quello relativo a quest'ultimo profilo. Ebbene, a tal proposito, ritiene questa Corte che non possono essere condivise le ragioni espresse dalla ordinanza per escludere la desumibilità, al momento del rinvio a giudizio in ordine ai reati oggetto della prima ordinanza, della gravità indiziaria a carico del ricorrente in ordine al reato associativo contestato con la ordinanza di cui si discute. 2.4. E' indiscussa, in particolare, la sussistenza della connessione qualificata tra i reati oggetto delle due ordinanze susseguitesi a carico del ricorrente - segnatamente quello ex art. 416-bis cod. pen. e quello ex art. 74 D.P.R. n. 309/90, 416-bis. 1 cod. pen., in conformità all'orientamento secondo il quale, in tema di cosiddetta "contestazione a catena", sussiste connessione qualificata tra il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., contestato all'imputato con la prima ordinanza custodiale, e i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 contestati al medesimo imputato nel secondo titolo custodiale, allorché il primo titolo custodiale indichi tra i reati fine dell'attività dell'associazione mafiosa proprio la realizzazione di un'attività strutturata ed organizzata di commercio di sostanze stupefacenti, 5 tale da escludere il carattere estemporaneo delle condotte oggetto della seconda imputazione (Sez. 6, 48565 del 06/10/2016, Commisso, Rv. 268390). 2.5. Tuttavia, il Tribunale - nell'esercitare il suo potere-dovere di valutazione in fatto in ordine alla desumibilità - non si è confrontato con la specifica deduzione, da parte della difesa, della sussistenza del quadro legittimante la ordinanza di cui si discute già al momento della emissione della ordinanza emessa nel procedimento c. d. "Reset", a riprova dell'assunto riportando il contenuto della richiesta cautelare riguardante quest'ultima ordinanza con specifico riferimento alla posizione del ricorrente (v. memoria difensiva depositata al Tribunale). A fronte di tale prospettazione, il Tribunale si è - invece - limitato al rilievo formale del pervenimento di informative conclusive poste a base della ordinanza impugnata, delle quali si valorizza genericamente "ulteriori ed inedite emergenze indiziarie", e al richiamo delle dichiarazioni dei collaboratori EC e ON, sopravvenute alla esecuzione della prima ordinanza. L'assunto, peraltro, si colloca all'interno di un ragionamento secondo il quale, solo dopo il rinvio a giudizio riguardante i fatti di cui al primo procedimento, è emersa «...la ricostruzione dell'organigramma associativo nei suoi requisiti essenziali, dei ruoli rivestiti dai sodali, della lettura dei singoli episodi di spaccio come reati-fine della più complessa consorteria criminosa», censurando la difettosa proposizione della questione per la carenza della indicazione dei motivi posti a base della assunta desumibilità. 2.6. La valutazione espressa dal Tribunale non si confronta, quindi, con la dedotta indicazione - nell'ambito della stessa richiesta di misura cautelare avente ad oggetto la prima ordinanza - del ricorrente «quale organizzatore e promotore dell'associazione mafiosa» dedita ad una molteplicità di attività illecite, tra le quali «l'acquisizione in monopolio dei canali di traffico di sostanze stupefacenti», e che «[...]le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, valutate anche in correlazione con gli esiti di indagini in materia di narcotraffico» avevano «permesso di ricostruire le responsabilità penali degli indagati del presente procedimento penale, nell'ambito della "organizzazione criminale cosentina" da ricondurre a quello che «[...] viene definito come il "SISTEMA", nel quale gli indagati sono organicamente inseriti e che tiene insieme tutte le articolazioni criminali cosentine, per così dire, "accreditate" e "autorizzate" allo svolgimento delle attività illecite, in particolare il narcotraffico», delineandosi il c.d. Sistema [...] come una alleanza confederata delle organizzazioni cosentine con una "bacinella" comune laddove vengono versati i proventi relativi al narcotraffico, alle estorsioni, alle usure e quant'altro possa permettere l'arricchimento illecito». Così, la valutazione in fatto da parte del Tribunale esprime una considerazione meramente formale e generica che, senza attingere in alcun modo alla specifica 6 `4-SL4 posizione del ricorrente / 4C:11~ ad evocare le informative conclusive e le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia senza alcuna considerazione della decisiva incidenza, nei confronti del ricorrente, del rispettivo contenuto indiziante rispetto alle emergenze già acquisite al tempo della emissione della prima ordinanza. Va rimarcato, a riguardo, che non può assegnarsi alcun rilievo alla esigenza investigativa della completa delineazione dell'organismo criminale oggetto di contestazione - rispetto al giudizio incentrato sul soggetto privato della libertà - essendo il divieto, espresso dall'art. 297, cod. proc. pen., di contestazione c.d. "a catena" a carico di un medesimo soggetto, volto proprio ad evitare indebite dilatazioni della restrizione cautelare della libertà personale. Alla violazione di legge e al vizio di motivazione rilevati consegue la necessità di un nuovo esame da parte del Giudice di merito in ordine alla ricorrenza del requisito della desumibilità dagli atti, al momento del rinvio a giudizio in relazione ai fatti di cui al procedimento c.d. "Reset", della gravità indiziaria a carico del ricorrente in ordine al reato di cui al capo 1 (artt. 74 d.P.R. n. 309/90, 416-bis.1 cod. pen.) oggetto della ordinanza emessa il 17/04/2023. 3. Quanto al motivo sulla inutilizzabilità degli atti per superamento dei termini di indagine, dedotta dalla difesa, il Tribunale ha rigettato la relativa deduzione rilevando che l'attuale procedimento n.3942/2022 RGNR, nell'ambito del quale è stata emessa l'ordinanza impugnata, per il quale i termini risultano in corso, è originato dallo stralcio del 9/01/2023 ed è stato oggetto di aggiornamento della iscrizione in data 1/2/2024 e che il primo procedimento indicato dalla difesa è stato successivamente riunito al procedimento Reset (in data 16.4.2019) seguendone dunque le sorti in ordine, tra l'altro, alla proroga delle indagini, non sussistendo anomalie in ordine alle iscrizioni e alle proroghe. 4. Ritiene questa Corte che la censura del ricorrente al riguardo è palesemente generica non solo perché si limita a indicare la data rispetto alla quale le successive acquisizioni sarebbero inutilizzabili, non indicando queste in modo specifico, ma anche rispetto alla affermazione della ordinanza secondo la quale il termine delle indagini era in atto in ragione della iscrizione del procedimento in esame in data 9/1/2023. 5. In conclusione, la ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame nei termini sopra esposti. 6. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 7
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 11/12/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Gianluca Acciardi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 2855 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 11/12/2024 RITENUTO IN FATI-0 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 17 aprile 2024 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di RI OM, al quale è stata applicata la misura della custodia in carcere in relazione al delitto di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3, 4, 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 416-bis.1 cod. pen. quale esponente apicale dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di RI OM con il quale deduce inosservanza dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione. 2.1. Si censura il rigetto della istanza di retrodatazione degli effetti della ordinanza cautelare emessa nei confronti del ricorrente alla data di emissione della precedente ordinanza cautelare relativa alla cd. operazione "Reset" nell'ambito del procedimento penale n. 3804/17 R.G.N.R., eseguita nei confronti del ricorrente in data 02.09.2022, nell'ambito della quale gli sono stati contestati i delitti di associazione mafiosa, intestazione fittizia di beni e diverse ipotesi di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, tutti aggravati dalla finalità di "aver agevolato la consorteria mafiosa di appartenenza denominata "Lanzino/Rua/Patitucci" confederata con quella degli "Zingari", operante in Cosenza". Secondo il ricorrente, il delitto per il quale oggi si procede, avrebbe dovuto essere ricompreso nell'originaria mozione cautelare in quanto le contestazioni della prima ordinanza sono in connessione qualificata con quelle oggetto del secondo provvedimento cautelare, essendo avvinte dal vincolo della continuazione. Quanto al requisito della anteriorità dei fatti oggetto del secondo procedimento rispetto a quelli oggetto del primo arresto, era stata sottolineata nella memoria difensiva depositata in Tribunale che si trattava di delitti commessi con finalità di agevolare l'associazione contestata nel procedimento cd. "Reset" e che i reati contestati, poiché la condotta di OM si è esaurita in un momento antecedente alla prima ordinanza, sono tutti anteriori all'emissione della misura nonché all'ammissione al giudizio abbreviato. Tali requisiti non sono stati messi in dubbio dal Tribunale che, invece, ha affermato che la difesa aveva omesso di indicare i motivi per i quali già al momento del rinvio a giudizio l'Ufficio di Procura avesse a disposizione elementi tali da contestare al OM la qualità di promotore e organizzatore nell'associazione dedita al narcotraffico. 2 Tuttavia, l'assunto difensivo è confermato dalle stesse parole del Tribunale (v. pg. 6) secondo le quali «il procedimento in esame risulta fondarsi in parte sugli esiti dell'attività di indagine compendiati nel procedimento c.d. Reset». A tal proposito il procedimento che ci occupa nasce da uno stralcio e la contestuale formazione di un nuovo fascicolo con gli atti del procedimento 3804/17 RGNR, avvenuto in data 9 gennaio 2023. Il OM risulta iscritto per i delitti ex artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90 già nell'ambito del p.p. n. 3804/17 R.G.N.R., tuttavia le relative ipotesi delittuose, sia per il OM che per la maggior parte degli imputati del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., sono state stralciate nell'ambito del p.p. n. 3804/17 con riunione al n. 3942/22 RGNR. Si palesa così la determinazione del Pubblico Ministero di tenere separati i due procedimenti n. 3804/17 RGNR e 3942/22 RGNR nonostante le evidenti ragioni di connessione e l'esistenza di molteplici elementi a sostegno della contestazione del delitto associativo a carico del OM. Inoltre, deve essere rilevato che l'informativa finale del presente procedimento, datata 9 marzo 2022, è anteriore alla data di ammissione al giudizio abbreviato (15 luglio 2023) come è anteriore alla esecuzione della misura cautelare del procedimento cd. "Reset", avvenuta in data 2 settembre 2022. Non si può condividere l'assunto del Tribunale che fa leva - per affermare l'insussistenza del requisito della desumibilità - sulle dichiarazioni di EC e ON, senza indicarne la rilevanza rispetto alla posizione del OM. 2.2. Si censura, inoltre, il rigetto delle eccepita inutilizzabilità degli atti di indagine, le cui ragioni sono illogiche e contraddittorie, rispetto alle seguenti emergenze: - Il OM è stato iscritto per la prima volta per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/90 in data 1/10/2018 nell'ambito del p.p. n. 4917/18 RGNR DDA CZ, successivamente riunito al p.p. n. 3004/17 RGNR DDA CZ in data 16/04/2019; - Dal momento della prima iscrizione sino ad oggi, non vi è stata mai nessuna richiesta di proroga delle indagini e l'unica richiesta di proroga delle indagini nei confronti del OM vi è stata in data 16/06/2023 con successiva autorizzazione del 26/06/2023 relativa, però, solo ad una ipotesi di tentata estorsione;
- Quindi per il reato contestato non vi è alcun provvedimento di proroga delle indagini con conseguente inutilizzabilità decorrente dal 1 marzo 2020. L'assunto del Tribunale, secondo il quale le sorti del p.p. n. 4947/18 RGNR seguono quelle del p.p. n. 3804/17 RGNR "Reset" al quale è il primo è stato riunito, non tiene conto che nel procedimento c.d. "Reset" non vi sono richieste e provvedimenti di proroga delle indagini aventi ad oggetto il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, di cui all'originario p.p. n. 4917/18 RGNR. 3 Né nell'attuale procedimento "Recovery" risulta esservi una formale iscrizione a carico del ricorrente per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/90, ma solo un aggiornamento della medesima, avvenuto in data 14/02/2024, ovvero 14 gg. prima della richiesta di misura cautelare, che non può essere considerata nuova iscrizione trattandosi di medesima notizia di reato, medesimi fatti storici e medesima associazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. 2. Le censure sulla denegata retrodatazione degli effetti della ordinanza cautelare sono fondate. 2.1. Il Tribunale ha rigettato l'istanza di retrodatazione della ordinanza cautelare oggetto del suo esame in quanto: - le informative conclusive poste a base della ordinanza sono pervenute successivamente alla data di rinvio a giudizio del p.p. c.d. "Reset", così smentendosi l'assunto difensivo della conoscibilità pregressa alla data della prima ordinanza dei fatti posti a base della presente ordinanza. Inoltre, le dichiarazioni del EC e del ON, costituenti riscontro all'ipotesi accusatoria, sono successive alla esecuzione della prima ordinanza. Cosicché la ricostruzione dell'organigramma associativo nei suoi requisiti essenziali, dei ruoli dei sodali e delalettura dei singoli episodi di spaccio come reati-fine è statckpossibile solo con le risultanze successive al rinvio a giudizio per il procedimento "Reset", essendo carente la deduzione difensiva a riguardo. A tal riguardo richiama la informativa a base del procedimento "Reset", nell'ambito della quale non vi erano gli elementi - neanche sufficienti - a ricostruire le attuali ipotesi delittuose, invece, sostanziate dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni di ON e EC. Inoltre, le operazioni tecniche di intercettazione idonee ad inquadrare la sussistenza del gruppo associato di cui al capo 1 terminavano nel 2023. - la prima ordinanza veniva emessa per effetto dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di altro Ufficio di Procura (relativa ad ipotesi di cui all'art. 73 d.P.r. n. 309/90) senza alcuna contestazione del reato associativo, oggetto della presente indagine, mai contestato prima. 2.2. Deve essere ribadito il principio che in tema di "contestazione a catena", quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. 4 opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza. Nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino invece fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909); principio più recentemente ribadito affermando che, quando nei confronti di un imputato siano emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata (concorso formale, continuazione o connessione teleologica), opera la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. anche rispetto ai fatti oggetto di un "diverso" procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza. (Sez. 1, n. 26093 del 15/02/2018, Bruzzese, Rv. 273132). 2.3. Va premesso che la valutazione in ordine ai presupposti ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. è di natura eminentemente fattuale, afferendo al nesso qualificato o meno tra i reati oggetto delle due ordinanze, al tempo della loro commissione, alla diversità o unicità dei procedimenti ai quali afferiscono e, infine, al momento della desumibilità della gravità indiziaria e che, nell'ambito di questi presupposti, il tema devoluto a riguardo dal ricorrente, in base alle valutazioni espresse dalla ordinanza impugnata, è quello relativo a quest'ultimo profilo. Ebbene, a tal proposito, ritiene questa Corte che non possono essere condivise le ragioni espresse dalla ordinanza per escludere la desumibilità, al momento del rinvio a giudizio in ordine ai reati oggetto della prima ordinanza, della gravità indiziaria a carico del ricorrente in ordine al reato associativo contestato con la ordinanza di cui si discute. 2.4. E' indiscussa, in particolare, la sussistenza della connessione qualificata tra i reati oggetto delle due ordinanze susseguitesi a carico del ricorrente - segnatamente quello ex art. 416-bis cod. pen. e quello ex art. 74 D.P.R. n. 309/90, 416-bis. 1 cod. pen., in conformità all'orientamento secondo il quale, in tema di cosiddetta "contestazione a catena", sussiste connessione qualificata tra il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., contestato all'imputato con la prima ordinanza custodiale, e i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 contestati al medesimo imputato nel secondo titolo custodiale, allorché il primo titolo custodiale indichi tra i reati fine dell'attività dell'associazione mafiosa proprio la realizzazione di un'attività strutturata ed organizzata di commercio di sostanze stupefacenti, 5 tale da escludere il carattere estemporaneo delle condotte oggetto della seconda imputazione (Sez. 6, 48565 del 06/10/2016, Commisso, Rv. 268390). 2.5. Tuttavia, il Tribunale - nell'esercitare il suo potere-dovere di valutazione in fatto in ordine alla desumibilità - non si è confrontato con la specifica deduzione, da parte della difesa, della sussistenza del quadro legittimante la ordinanza di cui si discute già al momento della emissione della ordinanza emessa nel procedimento c. d. "Reset", a riprova dell'assunto riportando il contenuto della richiesta cautelare riguardante quest'ultima ordinanza con specifico riferimento alla posizione del ricorrente (v. memoria difensiva depositata al Tribunale). A fronte di tale prospettazione, il Tribunale si è - invece - limitato al rilievo formale del pervenimento di informative conclusive poste a base della ordinanza impugnata, delle quali si valorizza genericamente "ulteriori ed inedite emergenze indiziarie", e al richiamo delle dichiarazioni dei collaboratori EC e ON, sopravvenute alla esecuzione della prima ordinanza. L'assunto, peraltro, si colloca all'interno di un ragionamento secondo il quale, solo dopo il rinvio a giudizio riguardante i fatti di cui al primo procedimento, è emersa «...la ricostruzione dell'organigramma associativo nei suoi requisiti essenziali, dei ruoli rivestiti dai sodali, della lettura dei singoli episodi di spaccio come reati-fine della più complessa consorteria criminosa», censurando la difettosa proposizione della questione per la carenza della indicazione dei motivi posti a base della assunta desumibilità. 2.6. La valutazione espressa dal Tribunale non si confronta, quindi, con la dedotta indicazione - nell'ambito della stessa richiesta di misura cautelare avente ad oggetto la prima ordinanza - del ricorrente «quale organizzatore e promotore dell'associazione mafiosa» dedita ad una molteplicità di attività illecite, tra le quali «l'acquisizione in monopolio dei canali di traffico di sostanze stupefacenti», e che «[...]le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, valutate anche in correlazione con gli esiti di indagini in materia di narcotraffico» avevano «permesso di ricostruire le responsabilità penali degli indagati del presente procedimento penale, nell'ambito della "organizzazione criminale cosentina" da ricondurre a quello che «[...] viene definito come il "SISTEMA", nel quale gli indagati sono organicamente inseriti e che tiene insieme tutte le articolazioni criminali cosentine, per così dire, "accreditate" e "autorizzate" allo svolgimento delle attività illecite, in particolare il narcotraffico», delineandosi il c.d. Sistema [...] come una alleanza confederata delle organizzazioni cosentine con una "bacinella" comune laddove vengono versati i proventi relativi al narcotraffico, alle estorsioni, alle usure e quant'altro possa permettere l'arricchimento illecito». Così, la valutazione in fatto da parte del Tribunale esprime una considerazione meramente formale e generica che, senza attingere in alcun modo alla specifica 6 `4-SL4 posizione del ricorrente / 4C:11~ ad evocare le informative conclusive e le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia senza alcuna considerazione della decisiva incidenza, nei confronti del ricorrente, del rispettivo contenuto indiziante rispetto alle emergenze già acquisite al tempo della emissione della prima ordinanza. Va rimarcato, a riguardo, che non può assegnarsi alcun rilievo alla esigenza investigativa della completa delineazione dell'organismo criminale oggetto di contestazione - rispetto al giudizio incentrato sul soggetto privato della libertà - essendo il divieto, espresso dall'art. 297, cod. proc. pen., di contestazione c.d. "a catena" a carico di un medesimo soggetto, volto proprio ad evitare indebite dilatazioni della restrizione cautelare della libertà personale. Alla violazione di legge e al vizio di motivazione rilevati consegue la necessità di un nuovo esame da parte del Giudice di merito in ordine alla ricorrenza del requisito della desumibilità dagli atti, al momento del rinvio a giudizio in relazione ai fatti di cui al procedimento c.d. "Reset", della gravità indiziaria a carico del ricorrente in ordine al reato di cui al capo 1 (artt. 74 d.P.R. n. 309/90, 416-bis.1 cod. pen.) oggetto della ordinanza emessa il 17/04/2023. 3. Quanto al motivo sulla inutilizzabilità degli atti per superamento dei termini di indagine, dedotta dalla difesa, il Tribunale ha rigettato la relativa deduzione rilevando che l'attuale procedimento n.3942/2022 RGNR, nell'ambito del quale è stata emessa l'ordinanza impugnata, per il quale i termini risultano in corso, è originato dallo stralcio del 9/01/2023 ed è stato oggetto di aggiornamento della iscrizione in data 1/2/2024 e che il primo procedimento indicato dalla difesa è stato successivamente riunito al procedimento Reset (in data 16.4.2019) seguendone dunque le sorti in ordine, tra l'altro, alla proroga delle indagini, non sussistendo anomalie in ordine alle iscrizioni e alle proroghe. 4. Ritiene questa Corte che la censura del ricorrente al riguardo è palesemente generica non solo perché si limita a indicare la data rispetto alla quale le successive acquisizioni sarebbero inutilizzabili, non indicando queste in modo specifico, ma anche rispetto alla affermazione della ordinanza secondo la quale il termine delle indagini era in atto in ragione della iscrizione del procedimento in esame in data 9/1/2023. 5. In conclusione, la ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame nei termini sopra esposti. 6. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 7
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 11/12/2024.