CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 84/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RT CARMELO, Presidente CISCA AGOSTINO CARMELO, Relatore SCAVUZZO UGO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6350/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010080536 IMPOSTE VARIE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7504/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Difensore_1Ricorrente/Appellante: l'avv. insiste nei motivi esposti nel ricorso e nelle memorie ed eccepisce la tardività della produzione documentale, depositata da AdER, in violazione dell'art. 32, D.Lgs. 546/92. Resistente/Appellato: il rappr. di AdER si riporta alle proprie deduzioni.
Ricorrente_1Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29520259010080536000 notificatagli, in data 23.05.2025 dall'Agenzia delle Entrate SS , con cui chiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 397.084,80 , sulla base di cartelle di pagamento di cui all'atto impugnato, limitatamente a crediti tributari. Deduceva: l'omessa notifica degli atti presupposti, omessa motivazione per difetto di allegazione dell'atto presupposto;
intervenuta prescrizione della pretesa tributaria e comunque degli interessi e sanzioni. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate SS con controdeduzioni con cui chiedeva il rigetto del ricorso. Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate SS, risultano notificate le cartelle di pagamento in oggetto e atti interruttivi costituti da avvisi di intimazioni: n. 29520229007765291000 notificato tramite PEC in data 22.12.2022, n. 29520239012164275000 notificato in data 24.10.2023 tramite PEC e n. 2952024007031466000 notificato tramite PEC in data 14.03.2024. In base alla notifica di tali atti interruttivi, i termini prescrizionali di cui alle cartelle (n. 5) di cui al ricorso, la relativa prescrizione è interrotta, tranne per la cartella di pagamento n. 29520050013956784000 che non risulta essere stata oggetto di tali atti interruttivi.
Conseguentemente, non vi è prova della notifica di atti interruttivi in relazione alla cartella di pagamento n. 29520050013956784000 con conseguente prescrizione del relativo tributo. Il ricorso va accolto limitatamente alla cartella di pagamento in questione. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e annulla l'atto impugnato, nei limiti indicati in parte motiva. Spese compensate. Messina lì 15.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Agostino Cisca Dr. C. Ruberto
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RT CARMELO, Presidente CISCA AGOSTINO CARMELO, Relatore SCAVUZZO UGO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6350/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010080536 IMPOSTE VARIE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7504/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Difensore_1Ricorrente/Appellante: l'avv. insiste nei motivi esposti nel ricorso e nelle memorie ed eccepisce la tardività della produzione documentale, depositata da AdER, in violazione dell'art. 32, D.Lgs. 546/92. Resistente/Appellato: il rappr. di AdER si riporta alle proprie deduzioni.
Ricorrente_1Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29520259010080536000 notificatagli, in data 23.05.2025 dall'Agenzia delle Entrate SS , con cui chiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 397.084,80 , sulla base di cartelle di pagamento di cui all'atto impugnato, limitatamente a crediti tributari. Deduceva: l'omessa notifica degli atti presupposti, omessa motivazione per difetto di allegazione dell'atto presupposto;
intervenuta prescrizione della pretesa tributaria e comunque degli interessi e sanzioni. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate SS con controdeduzioni con cui chiedeva il rigetto del ricorso. Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate SS, risultano notificate le cartelle di pagamento in oggetto e atti interruttivi costituti da avvisi di intimazioni: n. 29520229007765291000 notificato tramite PEC in data 22.12.2022, n. 29520239012164275000 notificato in data 24.10.2023 tramite PEC e n. 2952024007031466000 notificato tramite PEC in data 14.03.2024. In base alla notifica di tali atti interruttivi, i termini prescrizionali di cui alle cartelle (n. 5) di cui al ricorso, la relativa prescrizione è interrotta, tranne per la cartella di pagamento n. 29520050013956784000 che non risulta essere stata oggetto di tali atti interruttivi.
Conseguentemente, non vi è prova della notifica di atti interruttivi in relazione alla cartella di pagamento n. 29520050013956784000 con conseguente prescrizione del relativo tributo. Il ricorso va accolto limitatamente alla cartella di pagamento in questione. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e annulla l'atto impugnato, nei limiti indicati in parte motiva. Spese compensate. Messina lì 15.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Agostino Cisca Dr. C. Ruberto