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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/03/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 26.03.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.6737/2023 R.G. tra
nata il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. M. Giovanna Casciaro Parte_1 come da procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed
rapp.to e difeso dall'Avv. Fabrizia Florio come Controparte_1 da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.06.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l CP_1 chiedendone la condanna alla corresponsione della pensione di vecchiaia di cui all'art.1, comma 8, del d.lgs. n.503/92, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta in sede amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata CTU medico legale, all'esito dell'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ai sensi dell'art.1, comma 1, del d.lgs. n.503/92, “il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella a allegata”. La norma, in particolare, ha elevato l'età pensionabile – per le donne – da 55 a 60 anni e da 60 a 65 anni per gli uomini.
L'art.1, comma 8, d. lgs cit., prevede che “l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
L'art.2 stabilisce poi, in linea generale, che “nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti”.
Orbene, dall'estratto contributivo depositato in atti risulta che la ricorrente ha maturato n. 1388 contributi settimanali, in luogo dei 1040 richiesti dalla legge;
pertanto, risulta in possesso dei requisiti contemplati dall'art.2 cit, come richiesto dalla vigente normativa.
Il requisito contributivo, ad ogni modo, non è specificamente contestato dall' CP_1
Quanto all'accertamento del requisito sanitario, l'espletata consulenza tecnica medico-legale ha consentito di riconoscere che la ricorrente presenta uno stato invalidante in misura inferiore all'80% (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 21.01.2025 dal Dott. , qui da intendersi integralmente Persona_1 richiamata e trascritta).
Sebbene contestate, mediante la reiterazione di osservazioni già valutate dal CTU, le conclusioni cui giunge il consulente risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Per le ragioni che precedono la domanda deve essere rigettata.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili in presenza della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art.152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dell ai sensi dell'art.152 CP_1 disp. att. c.p.c. cit.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
Lecce, 26.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 26.03.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.6737/2023 R.G. tra
nata il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. M. Giovanna Casciaro Parte_1 come da procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed
rapp.to e difeso dall'Avv. Fabrizia Florio come Controparte_1 da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.06.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l CP_1 chiedendone la condanna alla corresponsione della pensione di vecchiaia di cui all'art.1, comma 8, del d.lgs. n.503/92, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta in sede amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata CTU medico legale, all'esito dell'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ai sensi dell'art.1, comma 1, del d.lgs. n.503/92, “il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella a allegata”. La norma, in particolare, ha elevato l'età pensionabile – per le donne – da 55 a 60 anni e da 60 a 65 anni per gli uomini.
L'art.1, comma 8, d. lgs cit., prevede che “l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
L'art.2 stabilisce poi, in linea generale, che “nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti”.
Orbene, dall'estratto contributivo depositato in atti risulta che la ricorrente ha maturato n. 1388 contributi settimanali, in luogo dei 1040 richiesti dalla legge;
pertanto, risulta in possesso dei requisiti contemplati dall'art.2 cit, come richiesto dalla vigente normativa.
Il requisito contributivo, ad ogni modo, non è specificamente contestato dall' CP_1
Quanto all'accertamento del requisito sanitario, l'espletata consulenza tecnica medico-legale ha consentito di riconoscere che la ricorrente presenta uno stato invalidante in misura inferiore all'80% (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 21.01.2025 dal Dott. , qui da intendersi integralmente Persona_1 richiamata e trascritta).
Sebbene contestate, mediante la reiterazione di osservazioni già valutate dal CTU, le conclusioni cui giunge il consulente risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Per le ragioni che precedono la domanda deve essere rigettata.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili in presenza della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art.152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dell ai sensi dell'art.152 CP_1 disp. att. c.p.c. cit.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
Lecce, 26.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)