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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6093 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da
, nato a [...] il [...] ivi residente in [...] codice fiscale: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Gianmarco C.F._1
Concas, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...] Controparte_1
C.F. , elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dall'Avv. Maria C.F._2
Spanu, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti, resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale così disporre:
- il sig. si obbliga a concedere alla sig.ra il diritto di abitazione sulla casa Pt_2 CP_1
coniugale sita di cui è comproprietario sita in Cagliari via Schiavazzi nl 69;
- la signora rinuncia al contributo di mantenimento dovuto dal sig. in base alla CP_1 Pt_1
sentenza di separazione. Spese compensate.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c, depositato in data 2.10.2024, ha domandato, a Parte_1
modifica di quanto stabilito in sede di separazione omologata dal Tribunale di Cagliari in data
03.05.2000, la revoca dell'obbligazione di pagamento posta a suo carico a titolo di mantenimento della moglie e delle figlie maggiorenni .
Con comparsa depositata in data 26.01.2025 si è costituita la resistente e ha domandato, in via riconvenzionale che il ricorrente le riconoscesse il diritto di abitazione sull'appartamento in comproprietà sito nella via Schiavazzi 69 in Cagliari.
All'udienza di comparizione del 26.02.2025, le parti comparse personalmente hanno dichiarato di volersi accordare alle condizioni indicate nella separata nota depositata telematicamente di seguito indicate:
- il sig. si obbliga a concedere alla sig.ra il diritto di abitazione sulla casa Pt_2 CP_1
coniugale sita di cui è comproprietario sita in Cagliari via Schiavazzi nl 69;
- la signora rinuncia al contributo di mantenimento dovuto dal sig. in base alla CP_1 Pt_1
sentenza di separazione.
- Spese compensate. Il Giudice ha quindi provveduto ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. in conformità agli accordi tra le parti, inoltre, non essendovi necessità di istruzione ha trattenuto la causa in decisione.
Le conclusioni conformi rassegnate dalle parti, realizzano i motivi previsti dall'art. 92 del c.p.c. per la compensazione delle spese di questo procedimento.
Per questi motivi
Il Tribunale così dispone:
1) Omologa gli accordi raggiunti come sopra riportati.
2) Spese del Giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso, in Cagliari il 20.5.2025, nella Camera di Consiglio Civile del Tribunale.
Il Giudice est.
Mario Farina Il Presidente
Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6093 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da
, nato a [...] il [...] ivi residente in [...] codice fiscale: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Gianmarco C.F._1
Concas, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...] Controparte_1
C.F. , elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dall'Avv. Maria C.F._2
Spanu, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti, resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale così disporre:
- il sig. si obbliga a concedere alla sig.ra il diritto di abitazione sulla casa Pt_2 CP_1
coniugale sita di cui è comproprietario sita in Cagliari via Schiavazzi nl 69;
- la signora rinuncia al contributo di mantenimento dovuto dal sig. in base alla CP_1 Pt_1
sentenza di separazione. Spese compensate.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c, depositato in data 2.10.2024, ha domandato, a Parte_1
modifica di quanto stabilito in sede di separazione omologata dal Tribunale di Cagliari in data
03.05.2000, la revoca dell'obbligazione di pagamento posta a suo carico a titolo di mantenimento della moglie e delle figlie maggiorenni .
Con comparsa depositata in data 26.01.2025 si è costituita la resistente e ha domandato, in via riconvenzionale che il ricorrente le riconoscesse il diritto di abitazione sull'appartamento in comproprietà sito nella via Schiavazzi 69 in Cagliari.
All'udienza di comparizione del 26.02.2025, le parti comparse personalmente hanno dichiarato di volersi accordare alle condizioni indicate nella separata nota depositata telematicamente di seguito indicate:
- il sig. si obbliga a concedere alla sig.ra il diritto di abitazione sulla casa Pt_2 CP_1
coniugale sita di cui è comproprietario sita in Cagliari via Schiavazzi nl 69;
- la signora rinuncia al contributo di mantenimento dovuto dal sig. in base alla CP_1 Pt_1
sentenza di separazione.
- Spese compensate. Il Giudice ha quindi provveduto ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. in conformità agli accordi tra le parti, inoltre, non essendovi necessità di istruzione ha trattenuto la causa in decisione.
Le conclusioni conformi rassegnate dalle parti, realizzano i motivi previsti dall'art. 92 del c.p.c. per la compensazione delle spese di questo procedimento.
Per questi motivi
Il Tribunale così dispone:
1) Omologa gli accordi raggiunti come sopra riportati.
2) Spese del Giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso, in Cagliari il 20.5.2025, nella Camera di Consiglio Civile del Tribunale.
Il Giudice est.
Mario Farina Il Presidente
Giorgio Latti