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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 22/12/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di VALLO della LUCANIA Sezione Lavoro
Il Giudice unico in funzione di Giudice del lavoro, dott. Angelo Scarpati, all'esito dell'udienza del 22.12.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 877 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021 vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa, giusta procura allegata al Parte_1 CodiceFiscale_1 ricorso introduttivo, dall'avv. Giuseppe D'Amato
Ricorrente
CONTRO
, c.f. Controparte_1
), in persona del pro tempore, rappresentato e difeso dai dott.ri Alvaro Saporito e P.IVA_1 CP_2 Consiglia Serena Alfano
Resistente OGGETTO: ricostruzione carriera per il servizio prestato presso la scuola materna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.6.2021, la odierna istante agiva nei confronti del , in persona del CP_3
p.t. dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Lavoro, per vedere accertato e CP_2 dichiarato il proprio diritto alla ricostruzione della carriera con riconoscimento della pregressa anzianità di servizio, prestato, senza soluzione di continuità presso le scuole e gli istituti statali in qualità di docente della scuola primaria. In via di fatto, la ricorrente deduceva che:
- aveva svolto prestazioni di lavoro subordinate alle dipendenze del resistente Controparte_1
quale docente di scuola materna, a tempo indeterminato, dal 1.9.2011;
[...]
- osservava che il resistente non aveva provveduto ad una corretta ricostruzione del periodo CP_1 svolto presso le scuole materne, non riconoscendo all'istante il medesimo punteggio e la medesima progressione stipendiale spettanti al personale non della scuola materna. In diritto, deduceva che, per il tipo e la quantità di prestazioni lavorative svolte alle dipendenze del resistente , aveva diritto a vedersi riconosciuta la corretta ricostruzione della carriera del CP_1 personale della scuola con l'intero riconoscimento del periodo svolto presso la scuola materna, sia ai fini giuridici che economici, con la conseguente progressione professionale e retributiva. Vinte le spese, con attribuzione.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il in persona del Ministro pro tempore, CP_3 il quale deduceva l'infondatezza delle domande relative alla ricostruzione della carriera e alla corresponsione delle differenze retributive avanzate dalla ricorrente, assumendo la legittimità dell'operato dell'Amministrazione che aveva correttamente provveduto alla ricostruzione dell'anzianità della carriera della ricorrente;
eccepiva, in ogni caso, la prescrizione, almeno parziale, dei diritti invocati
1 dalla ricorrente relativamente ai contratti dedotti in giudizio e relativi al servizio prestato nel quinquennio precedente la data di notifica del ricorso, prescrivendosi i crediti di retribuzione. In virtù delle suesposte argomentazioni il concludeva per l'inammissibilità ed il rigetto nel CP_3 merito del ricorso, con condanna della controparte alla refusione delle spese di giudizio. All'udienza del 22.12.2025, dato atto della discussione, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va parzialmente accolto, nei termini che seguono. Sul punto, deve dirsi che, in relazione al pieno riconoscimento del servizio prestato dai docenti, secondo la ormai unanime giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. Civ. sent. n. 2037 del 2013, S.U. sent. n. 9144 del 2016, Corte d'Appello Genova Sez. lavoro, Sent., 23-03-2022), la ricostruzione di carriera esige il calcolo integrale degli anni di servizio prestati dal docente sebbene in ruoli diversi, per cui l'anzianità maturata in servizio di ruolo viene conservata in caso di passaggio ad un ruolo diverso ai fini della ricostruzione di carriera. Infatti, la L. 11 luglio 1980, n. 312 ha sancito (con l'art. 57, commi 1 e 2) che “I passaggi di ruolo di cui del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, citato art. 77”. Il medesimo Decreto n. 417 del 1974, successivo art. 83, intitolato “Passaggio ad altro ruolo”, dispone: “In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera” (art. 487 passaggio ad altro ruolo del T.U. n. 297 del 1994). Ne discende che, nel caso esaminato, essendoci un “passaggio” da un grado ad un altro in costanza di rapporto di lavoro, la ricorrente ha diritto, con il passaggio alla scuola secondaria, al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nella scuola primaria. Ne consegue che va fatto obbligo all'amministrazione scolastica di voler provvedere a riconoscere alla ricorrente l'intera anzianità maturata presso la scuola materna secondo quanto indicato nel decreto di ricostruzione della carriera. Questa statuizione, ovviamente, ha il suo riflesso sotto il profilo del trattamento stipendiale, dovendo esso essere ricomputato, relativamente a tutte le voci retributive, in base all'anzianità come in precedenza determinata, secondo le disposizioni dei CCNL valevoli tempo per tempo con riferimento all'anzianità di servizio maturata. Occorre prendere atto, tuttavia, della fondatezza dell'eccezione del di parziale prescrizione CP_3 delle differenze retributive in questa sede richieste dalla ricorrente. In tal senso appare utile ricordare in via preliminare che, in base al condivisibile e consolidato insegnamento della Suprema Corte: < determinati diritti, come quello al computo dell'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione, con la conseguenza che, nel caso in cui il lavoratore, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto>> (Cass. Sez. L, n. 4076 del 27/02/2004, Rv. 570675 e, di recente, sull'analogo tema della retribuzione degli insegnanti, Cass. Sez. L., Ordinanza n. 2232 del 30/01/2020, Rv. 656767, secondo cui: < insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto
2 della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti>>). Ciò detto, deve prendersi atto che la relativa eccezione è stata tempestivamente formulata dall'amministrazione convenuta, sicché certamente le rivendicazioni economiche invocate dalla ricorrente devono ritenersi travolte dal maturare della prescrizione quinquennale. Invero, la istanza di pagamento è relativa agli anni dal 2011 al 2016, e dunque ha quale termine finale la data del 30.6.2016, quale data di cessazione dell'anno scolastico 2015/2016; nondimeno, risalendo il deposito del ricorso al 30.6.2021, ne discende che il termine di prescrizione quinquennale, per i servizi prestati presso la scuola materna, è prescritto, ai sensi dell'art. 2948 n 3 cc, non essendovi prova, in atti, di un atto interruttivo intervenuto precedentemente a detta data.
5. Sotto il profilo della regolamentazione delle spese di lite il parziale accoglimento della domanda giustifica l'integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie in parte qua il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento in misura intera, ai fini economici e giuridici, dell'anzianità di servizio maturata presso la scuola materna e, di conseguenza, condanna il a provvedere alla ricostruzione CP_3 della carriera della ricorrente sulla scorta dell'intera anzianità di servizio maturata presso la scuola materna, anche ai fini della progressione economica;
dichiara, altresì, il diritto della ricorrente alla ricostruzione della posizione contributiva, con conseguente condanna del CP_3 ai relativi adempimenti;
2) rigetta nel resto il ricorso;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Vallo della Lucania, 22.12.2025 Il Giudice Dott. Angelo Scarpati
3
IL TRIBUNALE di VALLO della LUCANIA Sezione Lavoro
Il Giudice unico in funzione di Giudice del lavoro, dott. Angelo Scarpati, all'esito dell'udienza del 22.12.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 877 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021 vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa, giusta procura allegata al Parte_1 CodiceFiscale_1 ricorso introduttivo, dall'avv. Giuseppe D'Amato
Ricorrente
CONTRO
, c.f. Controparte_1
), in persona del pro tempore, rappresentato e difeso dai dott.ri Alvaro Saporito e P.IVA_1 CP_2 Consiglia Serena Alfano
Resistente OGGETTO: ricostruzione carriera per il servizio prestato presso la scuola materna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.6.2021, la odierna istante agiva nei confronti del , in persona del CP_3
p.t. dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Lavoro, per vedere accertato e CP_2 dichiarato il proprio diritto alla ricostruzione della carriera con riconoscimento della pregressa anzianità di servizio, prestato, senza soluzione di continuità presso le scuole e gli istituti statali in qualità di docente della scuola primaria. In via di fatto, la ricorrente deduceva che:
- aveva svolto prestazioni di lavoro subordinate alle dipendenze del resistente Controparte_1
quale docente di scuola materna, a tempo indeterminato, dal 1.9.2011;
[...]
- osservava che il resistente non aveva provveduto ad una corretta ricostruzione del periodo CP_1 svolto presso le scuole materne, non riconoscendo all'istante il medesimo punteggio e la medesima progressione stipendiale spettanti al personale non della scuola materna. In diritto, deduceva che, per il tipo e la quantità di prestazioni lavorative svolte alle dipendenze del resistente , aveva diritto a vedersi riconosciuta la corretta ricostruzione della carriera del CP_1 personale della scuola con l'intero riconoscimento del periodo svolto presso la scuola materna, sia ai fini giuridici che economici, con la conseguente progressione professionale e retributiva. Vinte le spese, con attribuzione.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il in persona del Ministro pro tempore, CP_3 il quale deduceva l'infondatezza delle domande relative alla ricostruzione della carriera e alla corresponsione delle differenze retributive avanzate dalla ricorrente, assumendo la legittimità dell'operato dell'Amministrazione che aveva correttamente provveduto alla ricostruzione dell'anzianità della carriera della ricorrente;
eccepiva, in ogni caso, la prescrizione, almeno parziale, dei diritti invocati
1 dalla ricorrente relativamente ai contratti dedotti in giudizio e relativi al servizio prestato nel quinquennio precedente la data di notifica del ricorso, prescrivendosi i crediti di retribuzione. In virtù delle suesposte argomentazioni il concludeva per l'inammissibilità ed il rigetto nel CP_3 merito del ricorso, con condanna della controparte alla refusione delle spese di giudizio. All'udienza del 22.12.2025, dato atto della discussione, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va parzialmente accolto, nei termini che seguono. Sul punto, deve dirsi che, in relazione al pieno riconoscimento del servizio prestato dai docenti, secondo la ormai unanime giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. Civ. sent. n. 2037 del 2013, S.U. sent. n. 9144 del 2016, Corte d'Appello Genova Sez. lavoro, Sent., 23-03-2022), la ricostruzione di carriera esige il calcolo integrale degli anni di servizio prestati dal docente sebbene in ruoli diversi, per cui l'anzianità maturata in servizio di ruolo viene conservata in caso di passaggio ad un ruolo diverso ai fini della ricostruzione di carriera. Infatti, la L. 11 luglio 1980, n. 312 ha sancito (con l'art. 57, commi 1 e 2) che “I passaggi di ruolo di cui del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, citato art. 77”. Il medesimo Decreto n. 417 del 1974, successivo art. 83, intitolato “Passaggio ad altro ruolo”, dispone: “In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera” (art. 487 passaggio ad altro ruolo del T.U. n. 297 del 1994). Ne discende che, nel caso esaminato, essendoci un “passaggio” da un grado ad un altro in costanza di rapporto di lavoro, la ricorrente ha diritto, con il passaggio alla scuola secondaria, al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nella scuola primaria. Ne consegue che va fatto obbligo all'amministrazione scolastica di voler provvedere a riconoscere alla ricorrente l'intera anzianità maturata presso la scuola materna secondo quanto indicato nel decreto di ricostruzione della carriera. Questa statuizione, ovviamente, ha il suo riflesso sotto il profilo del trattamento stipendiale, dovendo esso essere ricomputato, relativamente a tutte le voci retributive, in base all'anzianità come in precedenza determinata, secondo le disposizioni dei CCNL valevoli tempo per tempo con riferimento all'anzianità di servizio maturata. Occorre prendere atto, tuttavia, della fondatezza dell'eccezione del di parziale prescrizione CP_3 delle differenze retributive in questa sede richieste dalla ricorrente. In tal senso appare utile ricordare in via preliminare che, in base al condivisibile e consolidato insegnamento della Suprema Corte: < determinati diritti, come quello al computo dell'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione, con la conseguenza che, nel caso in cui il lavoratore, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto>> (Cass. Sez. L, n. 4076 del 27/02/2004, Rv. 570675 e, di recente, sull'analogo tema della retribuzione degli insegnanti, Cass. Sez. L., Ordinanza n. 2232 del 30/01/2020, Rv. 656767, secondo cui: < insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto
2 della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti>>). Ciò detto, deve prendersi atto che la relativa eccezione è stata tempestivamente formulata dall'amministrazione convenuta, sicché certamente le rivendicazioni economiche invocate dalla ricorrente devono ritenersi travolte dal maturare della prescrizione quinquennale. Invero, la istanza di pagamento è relativa agli anni dal 2011 al 2016, e dunque ha quale termine finale la data del 30.6.2016, quale data di cessazione dell'anno scolastico 2015/2016; nondimeno, risalendo il deposito del ricorso al 30.6.2021, ne discende che il termine di prescrizione quinquennale, per i servizi prestati presso la scuola materna, è prescritto, ai sensi dell'art. 2948 n 3 cc, non essendovi prova, in atti, di un atto interruttivo intervenuto precedentemente a detta data.
5. Sotto il profilo della regolamentazione delle spese di lite il parziale accoglimento della domanda giustifica l'integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie in parte qua il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento in misura intera, ai fini economici e giuridici, dell'anzianità di servizio maturata presso la scuola materna e, di conseguenza, condanna il a provvedere alla ricostruzione CP_3 della carriera della ricorrente sulla scorta dell'intera anzianità di servizio maturata presso la scuola materna, anche ai fini della progressione economica;
dichiara, altresì, il diritto della ricorrente alla ricostruzione della posizione contributiva, con conseguente condanna del CP_3 ai relativi adempimenti;
2) rigetta nel resto il ricorso;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Vallo della Lucania, 22.12.2025 Il Giudice Dott. Angelo Scarpati
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