TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/04/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3661/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3661/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LAURENTIIS Parte_1 C.F._1
FRANCO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DE LAURENTIIS FRANCO
ATTORE contro
(C.F. quale Impresa Designata alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime CP_1 P.IVA_1 della Strada, con il patrocinio dell'avv. MANCINI CLAUDIA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. MANCINI CLAUDIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio quale Parte_1 CP_1
Impresa Designata alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni per le lesioni personali riportate in occasione del sinistro stradale verificatosi sulla
S.P. 359 in Avetrana in data 30.03.2019 mentre era alla guida della propria Harley Davidson tg. DC 03478.
A sostegno della domanda, precisava che un SUV di colore bianco proveniente dalla corsia opposta, nell'effettuare una manovra di sorpasso, aveva invaso la sua corsia, investendolo.
Esponeva ancora che il SUV aveva continuato la sua marcia senza fermarsi per prestare soccorso mentre l'istante, dopo aver terminato la sua corsa contro il guard-rail, era stato trasportato in codice rosso dapprima presso il Nosocomio di Manduria e poi presso l'ospedale di Taranto con diagnosi “pz sedato perché molto agitato. Ha un'amputazione del piede dx. grava frattura esposta gamba dx”.
pagina 1 di 5 Ciò premesso e dedotta l'esclusiva responsabilità del conducente dell'auto non identificata, chiedeva: “in via preliminare poiché esistono gravi indizi a carico del conducente dell'auto non identificata responsabile del sinistro, si chiede disporsi con ordinanza immediatamente esecutiva, sentite le parti, la liquidazione della somma provvisionale di almeno euro 75.000,00 come necessaria per la sussistenza e le minime cure necessarie per la soddisfazione dei minimi bisogni primari di alimenti e cure mediche dell'attore, ai sensi dell'articolo 147 del codice delle assicurazioni, e/o a quell'altra somma ritenuta di giustizia;
2) nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura di cui in premessa in ordine alla produzione del sinistro de quo e, per l'effetto, condannare quale impresa CP_1 designata dalla CONSAP per la Regione Puglia per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni conseguenti subiti dall'attore sig.
di cui € 10.000,00, compreso il danno da c.d. fermo tecnico sul danno al motociclo sopra Pt_1 evidenziato…a titolo di danno materiale al netto della franchigia di legge, ed ulteriori euro 792.269,00 a titolo di danno biologico, da inabilità temporanea, danno patrimoniale ed extrapatrimoniale, di relazione, ridotta capacità lavorativa, spese mediche, il tutto secondo le tabelle vigenti all'epoca del sinistro elaborate dal Tribunale di Milano come da Sentenza della corte di cassazione - III Sezione - n. 12408 del
07.06.2011; ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia a seguito della espletanda ctu medico-legale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma non rivalutata per le causali di cui innanzi dalla data del sinistro sino al soddisfo”.
Si costituiva ritualmente nella qualità in atti per contestare la verificazione del sinistro secondo CP_1 la dinamica prospettata dall'attore e per evidenziare la genericità e lacunosità del quadro offerto.
Contestato anche il quantum, così concludeva “- rigettare la domanda attrice perché infondata tanto in fatto quanto in diritto;
– ritenere che nulla è dovuto dalla compagnia convenuta al sig. Parte_1
a nessun titolo e per nessuna ragione”.
Istruita la causa, disposta la CTU medica e rigettata la richiesta di provvisionale e di emissione dell'ordinanza ex art. 183 quater cpc, all'udienza del 02.01.2025 tenutasi con modalità scritta le parti precisavano le rispettive conclusioni con note depositate telematicamente;
all'esito, il Tribunale si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda è infondata e, dunque, va rigettata.
Giova in primo luogo precisare che, nel caso in cui si deduca che il sinistro sia stato causato da veicolo non identificato, con successivo intervento del "Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada" e dell'impresa da esso designata alla liquidazione dei danni ex artt. 19 e ss. L. n. 990/1969 (ora art. 283 lett. A d. lgs. n.
209/2005), la prova del fatto storico deve essere valutata in maniera più rigorosa in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro da quella prospettata dall'attore stesso se non attraverso l'allegazione e la valutazione di rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria (cfr Cassazione civile, sez. III, 18/09/2015, n. 18308 secondo cui, in caso di azione promossa nei confronti del FGVS per il pagina 2 di 5 risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato, il danneggiato è gravato dall'onere di fornire prova rigorosa del fatto illecito, del nesso causale tra quest'ultimo e i danni riportati e della dimostrazione che il veicolo è rimasto non identificato per circostanze obiettive non imputabili a negligenza della vittima).
In particolare, con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisce nei confronti del Fondo di Garanzia, è opportuno ricordare che “l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada… al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato…,non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto”
(Cass. 19 settembre 1992 n. 10762; conf. Cass. 25 luglio 1995 n. 8086; 01/08/2001 n. 10484; 10 giugno
2005 n. 12304).
Il danneggiato ha, quindi, l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo sia che questo è rimasto sconosciuto.
Nel caso che ci occupa, l'attore non ha dato sufficiente prova dell'effettivo accadimento del sinistro nei termini e secondo la dinamica allegata in atto di citazione.
In primo luogo, l'unico teste oculare – che ha confermato la presenza di una autovettura (SUV di colore bianco) la quale, nell'eseguire una manovra di soprasso, avrebbe investito il motociclista che viaggiava sulla propria corsia di marcia - deve ritenersi del tutto inattendibile.
Ed invero, risulta inverosimile che il teste – l'unico dei presenti ad aver notato la Testimone_1 presenza del SUV bianco – nonostante la gravità delle lesioni, non abbia rilasciato nell'immediatezza dichiarazioni relative alla presenza dell'auto pirata nemmeno agli altri automobilisti che si erano fermati dopo di lui a prestare aiuto. Non solo: il non è stato identificato dalle autorità successivamente Tes_1 intervenute in quanto si sarebbe allontanato subito dopo l'arrivo dell'autombulanza nonostante fosse l'unico teste oculare ad aver visto l'invasione della corsia da parte dell'auto-pirata.
Altrettanto anomala appare, inoltre, la circostanza che il teste si sia allontanato dai luoghi e, pur non conoscendo la vittima, sia riuscito a risalire al sinistro ed a sapere chi fosse il motociclista “in quanto qualche giorno dopo è uscito l'articolo sulla Gazzetta di Manduria dove si parlava del grave incidente e si diceva che il motociclista era ricoverato a Taranto;
io sono andato a trovarlo per lasciargli le mie generalità ed anche per sapere come stesse” (cfr verbale udienza del 05.01.2023).
Tra l'altro, al momento della denuncia avvenuta solo in data 03.01.2020, lo stesso attore ebbe a riferire di conoscere di vista l'automobilista che lo aveva soccorso mentre, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato di essere stato soccorso subito da un ragazzo, tale “che non conoscevo”. Testimone_1
pagina 3 di 5 Inoltre, il teste ha confermato che il conducente della moto ha tentato di frenare (“la moto ha frenato ma non è riuscita a schivare l'impatto con il SUV e dallo specchietto retrovisore ho visto il motociclista a terra” cfr verbale udienza del 05.01.2023) mentre lo stesso attore, in sede di interrogatorio formale, ha affermato di non aver avuto il tempo di arrestare la propria marcia (“non ho avuto nemmeno il tempo di frenare atteso che mi appena ho imboccato la curva, il SUV mi è arrivato addosso ed ha toccato il lato sinistro della mia moto dove c'è la sacca;
ho solo tentato di stringermi ancor di più sul lato destro della carreggiata” cfr verbale di udienza del 10.11.2022).
Ancora, la presenza del SUV non risulta nemmeno dalle dichiarazioni (SIT) rilasciate solo dopo pochi giorni dai due automobilisti/soccorritori e da (la Parte_2 Parte_3 cui produzione non risulta tardiva in quanto la compagnia di assicurazione, non coinvolta nelle indagini penali, ha avuto conoscenza del procedimento penale aperto a carico dello stesso attore solo dopo l'acquisizione del verbale dei Carabinieri); in particolare, , mentre era alla guida Parte_2 della sua auto, nell'affermare di aver notato una moto di grossa cilindrata che lo sorpassava a grande velocità, ha dichiarato innanzi ai Carabinieri di non ricordare di aver visto altri veicoli provenienti dal senso opposto di marcia al suo;
parimenti, ha riferito “mentre ero intento a prestare Parte_3 soccorso, venivo a conoscenza dai presenti che l'uomo era rimasto coinvolto nell'incidente stradale mentre era a bordo della sua moto” ma nessuno dei presenti avrebbe riferito la rilevante circostanza del tamponamento da parte del SUV: ed invero, come sopra detto, appare inverosimile che l'unico teste oculare non abbia nell'immediato riferito quantomeno al ed agli altri soccorritori di aver notato che il Pt_2 motociclista era stato investito da un'auto pirata e ciò anche al fine di attivare immediatamente le ricerche per rintracciare il responsabile.
A tal proposito e ad indebolire ancora di più la prospettazione dell'attore, si evidenzia che la denuncia a firma del è stata effettuata solo il 03.01.2020 - quindi circa dopo 9 mesi dal sinistro – nonostante Pt_1 le dimissioni dall'Ospedale di Taranto siano avvenute il 18.04.2019; ciò significa che il danneggiato non si
è attivato tempestivamente nemmeno dopo aver conosciuto nome e cognome del che sarebbe Tes_1 andato a trovarlo in ospedale a Taranto durante la degenza proprio per lasciare le sue generalità; tra l'altro nella denuncia – querela del gennaio 2020 il denunciante non ha nemmeno indicato nome e cognome del teste chiave, limitandosi a riferire “Faccio presente che conosco di vista l'automobilista che mi ha prestato soccorso e che ora so identificare in una persona titolare di un attività lavorativa di legname in Maruggio, ricordo perfettamente che è un giovanotto di circa 25 anni”.
A ciò deve aggiungersi quanto rilevato dai Carabinieri intervenuti poco dopo il sinistro (il cui verbale è stato prodotto integralmente con le note del 03.04.2023 dalla compagnia convenuta su sollecitazione dello stesso attore che ne ha chiesto l'acquisizione – cfr conclusioni memoria ex art. 183 comma 6 cpc secondo termine a firma dell'avv. De Laurentiis -) i quali, oltre a non trovare tra i presenti persone in grado di riferire sull'accaduto, hanno rilevato l'alterazione psico-fisica del motociclista che è risultato positivo al test alcolemico ed al test per le sostanze stupefacenti (cocaina e cannabinoidi).
pagina 4 di 5 E' dunque verosimile che il sinistro si sia verificato per colpa esclusiva del motociclista il quale si è messo alla guida sotto effetto di alterazione psico-fisica e, procedendo a velocità elevata (come riferito da
[...]
sentito a SIT e come risulta dai segni di scarrocciamento e dal fatto che la moto ebbe a Parte_2 slittare sull'asfalto per circa 130 mt dopo la caduta del guidatore– cfr rilievi Carabinieri -), ha perso il controllo del mezzo al termine della curva sinistrosa uscendo fuori strada senza l'interferenza di altri veicoli.
Ne consegue che, in difetto di prova rigorosa del coinvolgimento di un pirata della strada nel sinistro occorso all'attore la domanda, come proposta, deve essere rigettata.
Le spese, stante la particolarità e delicatezza delle questioni affrontate, possono essere integralmente compensate. Le spese di CTU rimangono definitivamente a carico dell'erario per l'ammissione della parte attrice al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- spese di lite interamente compensate;
- spese di CTU definitivamente a carico dell'erario.
Taranto, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3661/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LAURENTIIS Parte_1 C.F._1
FRANCO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DE LAURENTIIS FRANCO
ATTORE contro
(C.F. quale Impresa Designata alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime CP_1 P.IVA_1 della Strada, con il patrocinio dell'avv. MANCINI CLAUDIA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. MANCINI CLAUDIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio quale Parte_1 CP_1
Impresa Designata alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni per le lesioni personali riportate in occasione del sinistro stradale verificatosi sulla
S.P. 359 in Avetrana in data 30.03.2019 mentre era alla guida della propria Harley Davidson tg. DC 03478.
A sostegno della domanda, precisava che un SUV di colore bianco proveniente dalla corsia opposta, nell'effettuare una manovra di sorpasso, aveva invaso la sua corsia, investendolo.
Esponeva ancora che il SUV aveva continuato la sua marcia senza fermarsi per prestare soccorso mentre l'istante, dopo aver terminato la sua corsa contro il guard-rail, era stato trasportato in codice rosso dapprima presso il Nosocomio di Manduria e poi presso l'ospedale di Taranto con diagnosi “pz sedato perché molto agitato. Ha un'amputazione del piede dx. grava frattura esposta gamba dx”.
pagina 1 di 5 Ciò premesso e dedotta l'esclusiva responsabilità del conducente dell'auto non identificata, chiedeva: “in via preliminare poiché esistono gravi indizi a carico del conducente dell'auto non identificata responsabile del sinistro, si chiede disporsi con ordinanza immediatamente esecutiva, sentite le parti, la liquidazione della somma provvisionale di almeno euro 75.000,00 come necessaria per la sussistenza e le minime cure necessarie per la soddisfazione dei minimi bisogni primari di alimenti e cure mediche dell'attore, ai sensi dell'articolo 147 del codice delle assicurazioni, e/o a quell'altra somma ritenuta di giustizia;
2) nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura di cui in premessa in ordine alla produzione del sinistro de quo e, per l'effetto, condannare quale impresa CP_1 designata dalla CONSAP per la Regione Puglia per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni conseguenti subiti dall'attore sig.
di cui € 10.000,00, compreso il danno da c.d. fermo tecnico sul danno al motociclo sopra Pt_1 evidenziato…a titolo di danno materiale al netto della franchigia di legge, ed ulteriori euro 792.269,00 a titolo di danno biologico, da inabilità temporanea, danno patrimoniale ed extrapatrimoniale, di relazione, ridotta capacità lavorativa, spese mediche, il tutto secondo le tabelle vigenti all'epoca del sinistro elaborate dal Tribunale di Milano come da Sentenza della corte di cassazione - III Sezione - n. 12408 del
07.06.2011; ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia a seguito della espletanda ctu medico-legale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma non rivalutata per le causali di cui innanzi dalla data del sinistro sino al soddisfo”.
Si costituiva ritualmente nella qualità in atti per contestare la verificazione del sinistro secondo CP_1 la dinamica prospettata dall'attore e per evidenziare la genericità e lacunosità del quadro offerto.
Contestato anche il quantum, così concludeva “- rigettare la domanda attrice perché infondata tanto in fatto quanto in diritto;
– ritenere che nulla è dovuto dalla compagnia convenuta al sig. Parte_1
a nessun titolo e per nessuna ragione”.
Istruita la causa, disposta la CTU medica e rigettata la richiesta di provvisionale e di emissione dell'ordinanza ex art. 183 quater cpc, all'udienza del 02.01.2025 tenutasi con modalità scritta le parti precisavano le rispettive conclusioni con note depositate telematicamente;
all'esito, il Tribunale si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda è infondata e, dunque, va rigettata.
Giova in primo luogo precisare che, nel caso in cui si deduca che il sinistro sia stato causato da veicolo non identificato, con successivo intervento del "Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada" e dell'impresa da esso designata alla liquidazione dei danni ex artt. 19 e ss. L. n. 990/1969 (ora art. 283 lett. A d. lgs. n.
209/2005), la prova del fatto storico deve essere valutata in maniera più rigorosa in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro da quella prospettata dall'attore stesso se non attraverso l'allegazione e la valutazione di rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria (cfr Cassazione civile, sez. III, 18/09/2015, n. 18308 secondo cui, in caso di azione promossa nei confronti del FGVS per il pagina 2 di 5 risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato, il danneggiato è gravato dall'onere di fornire prova rigorosa del fatto illecito, del nesso causale tra quest'ultimo e i danni riportati e della dimostrazione che il veicolo è rimasto non identificato per circostanze obiettive non imputabili a negligenza della vittima).
In particolare, con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisce nei confronti del Fondo di Garanzia, è opportuno ricordare che “l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada… al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato…,non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto”
(Cass. 19 settembre 1992 n. 10762; conf. Cass. 25 luglio 1995 n. 8086; 01/08/2001 n. 10484; 10 giugno
2005 n. 12304).
Il danneggiato ha, quindi, l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo sia che questo è rimasto sconosciuto.
Nel caso che ci occupa, l'attore non ha dato sufficiente prova dell'effettivo accadimento del sinistro nei termini e secondo la dinamica allegata in atto di citazione.
In primo luogo, l'unico teste oculare – che ha confermato la presenza di una autovettura (SUV di colore bianco) la quale, nell'eseguire una manovra di soprasso, avrebbe investito il motociclista che viaggiava sulla propria corsia di marcia - deve ritenersi del tutto inattendibile.
Ed invero, risulta inverosimile che il teste – l'unico dei presenti ad aver notato la Testimone_1 presenza del SUV bianco – nonostante la gravità delle lesioni, non abbia rilasciato nell'immediatezza dichiarazioni relative alla presenza dell'auto pirata nemmeno agli altri automobilisti che si erano fermati dopo di lui a prestare aiuto. Non solo: il non è stato identificato dalle autorità successivamente Tes_1 intervenute in quanto si sarebbe allontanato subito dopo l'arrivo dell'autombulanza nonostante fosse l'unico teste oculare ad aver visto l'invasione della corsia da parte dell'auto-pirata.
Altrettanto anomala appare, inoltre, la circostanza che il teste si sia allontanato dai luoghi e, pur non conoscendo la vittima, sia riuscito a risalire al sinistro ed a sapere chi fosse il motociclista “in quanto qualche giorno dopo è uscito l'articolo sulla Gazzetta di Manduria dove si parlava del grave incidente e si diceva che il motociclista era ricoverato a Taranto;
io sono andato a trovarlo per lasciargli le mie generalità ed anche per sapere come stesse” (cfr verbale udienza del 05.01.2023).
Tra l'altro, al momento della denuncia avvenuta solo in data 03.01.2020, lo stesso attore ebbe a riferire di conoscere di vista l'automobilista che lo aveva soccorso mentre, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato di essere stato soccorso subito da un ragazzo, tale “che non conoscevo”. Testimone_1
pagina 3 di 5 Inoltre, il teste ha confermato che il conducente della moto ha tentato di frenare (“la moto ha frenato ma non è riuscita a schivare l'impatto con il SUV e dallo specchietto retrovisore ho visto il motociclista a terra” cfr verbale udienza del 05.01.2023) mentre lo stesso attore, in sede di interrogatorio formale, ha affermato di non aver avuto il tempo di arrestare la propria marcia (“non ho avuto nemmeno il tempo di frenare atteso che mi appena ho imboccato la curva, il SUV mi è arrivato addosso ed ha toccato il lato sinistro della mia moto dove c'è la sacca;
ho solo tentato di stringermi ancor di più sul lato destro della carreggiata” cfr verbale di udienza del 10.11.2022).
Ancora, la presenza del SUV non risulta nemmeno dalle dichiarazioni (SIT) rilasciate solo dopo pochi giorni dai due automobilisti/soccorritori e da (la Parte_2 Parte_3 cui produzione non risulta tardiva in quanto la compagnia di assicurazione, non coinvolta nelle indagini penali, ha avuto conoscenza del procedimento penale aperto a carico dello stesso attore solo dopo l'acquisizione del verbale dei Carabinieri); in particolare, , mentre era alla guida Parte_2 della sua auto, nell'affermare di aver notato una moto di grossa cilindrata che lo sorpassava a grande velocità, ha dichiarato innanzi ai Carabinieri di non ricordare di aver visto altri veicoli provenienti dal senso opposto di marcia al suo;
parimenti, ha riferito “mentre ero intento a prestare Parte_3 soccorso, venivo a conoscenza dai presenti che l'uomo era rimasto coinvolto nell'incidente stradale mentre era a bordo della sua moto” ma nessuno dei presenti avrebbe riferito la rilevante circostanza del tamponamento da parte del SUV: ed invero, come sopra detto, appare inverosimile che l'unico teste oculare non abbia nell'immediato riferito quantomeno al ed agli altri soccorritori di aver notato che il Pt_2 motociclista era stato investito da un'auto pirata e ciò anche al fine di attivare immediatamente le ricerche per rintracciare il responsabile.
A tal proposito e ad indebolire ancora di più la prospettazione dell'attore, si evidenzia che la denuncia a firma del è stata effettuata solo il 03.01.2020 - quindi circa dopo 9 mesi dal sinistro – nonostante Pt_1 le dimissioni dall'Ospedale di Taranto siano avvenute il 18.04.2019; ciò significa che il danneggiato non si
è attivato tempestivamente nemmeno dopo aver conosciuto nome e cognome del che sarebbe Tes_1 andato a trovarlo in ospedale a Taranto durante la degenza proprio per lasciare le sue generalità; tra l'altro nella denuncia – querela del gennaio 2020 il denunciante non ha nemmeno indicato nome e cognome del teste chiave, limitandosi a riferire “Faccio presente che conosco di vista l'automobilista che mi ha prestato soccorso e che ora so identificare in una persona titolare di un attività lavorativa di legname in Maruggio, ricordo perfettamente che è un giovanotto di circa 25 anni”.
A ciò deve aggiungersi quanto rilevato dai Carabinieri intervenuti poco dopo il sinistro (il cui verbale è stato prodotto integralmente con le note del 03.04.2023 dalla compagnia convenuta su sollecitazione dello stesso attore che ne ha chiesto l'acquisizione – cfr conclusioni memoria ex art. 183 comma 6 cpc secondo termine a firma dell'avv. De Laurentiis -) i quali, oltre a non trovare tra i presenti persone in grado di riferire sull'accaduto, hanno rilevato l'alterazione psico-fisica del motociclista che è risultato positivo al test alcolemico ed al test per le sostanze stupefacenti (cocaina e cannabinoidi).
pagina 4 di 5 E' dunque verosimile che il sinistro si sia verificato per colpa esclusiva del motociclista il quale si è messo alla guida sotto effetto di alterazione psico-fisica e, procedendo a velocità elevata (come riferito da
[...]
sentito a SIT e come risulta dai segni di scarrocciamento e dal fatto che la moto ebbe a Parte_2 slittare sull'asfalto per circa 130 mt dopo la caduta del guidatore– cfr rilievi Carabinieri -), ha perso il controllo del mezzo al termine della curva sinistrosa uscendo fuori strada senza l'interferenza di altri veicoli.
Ne consegue che, in difetto di prova rigorosa del coinvolgimento di un pirata della strada nel sinistro occorso all'attore la domanda, come proposta, deve essere rigettata.
Le spese, stante la particolarità e delicatezza delle questioni affrontate, possono essere integralmente compensate. Le spese di CTU rimangono definitivamente a carico dell'erario per l'ammissione della parte attrice al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- spese di lite interamente compensate;
- spese di CTU definitivamente a carico dell'erario.
Taranto, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
pagina 5 di 5