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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/10/2025, n. 2992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2992 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. DR MA, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7123 2023 R.G. avente ad oggetto “Altri contratti atipici
”, promossa da con l'Avv. TURCO GABRIELE e l'Avv. RIZZO BRUNO;
Parte_1
parte attrice contro
con l'Avv. CORRADO SALVATORE;
Controparte_1
parte convenuta con l'Avv. RINALDI PAOLO;
CP_2
parte convenuta
Parte attrice conveniva in giudizio la per sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa, accertata e dichiarata la responsabilità per inadempimento contrattuale della società convenuta, condannare la stessa risarcire in favore Controparte_1 del Sig. tutti i danni subiti dall'attore in conseguenza del sinistro de quo Parte_1 nessuno escluso, ivi compresi i danni materiali e patrimoniali, anche riferiti agli esborsi sofferti per il pagamento della vacanza e delle spese mediche, quelli biologici e morali, danno esistenziale, nonché il danno da vacanza rovinata, nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio, aumentata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalla data del sinistro al saldo. In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/14 e ss. mm., oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.”. La convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e precisava le seguenti conclusioni: “I. In via preliminare disporre lo spostamento della prima udienza al fine di consentire la chiamata in causa di 6 per le causali di cui in CP_3 narrativa e senza riconoscimento alcuno in relazione all'AN; II. Dichiarare il difetto di legittimazione passiva della deducente er le motivazioni esposte in CP_1 narrativa;
III. Dichiarare l'inammissibilità, improponibilità e improcedibilità della domanda proposta dal signor III. In via gradata e nel merito rigettare la Parte_1 domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
IV. Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
La terza chiamata in causa si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e precisava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis:
1) in via preliminare accertarsi e dichiararsi la nullità, inammissibilità e/o improponibilità dell'atto di citazione e di chiamata in causa;
2) accertarsi e dichiararsi la domanda attorea e quelle proposte dalla infondate in fatto ed in diritto e non provate;
CP_1
3) accertarsi e dichiararsi che la ha assunto il ruolo di organizzatore avendo CP_1 combinato il pacchetto turistico per cui è causa combinando i servizi di trasporto aereo e di soggiorno;
4) con vittoria di competenze professionali, IVA e CPA, rimborso spese come per legge e con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.”.
Le parti discutevano la causa ex art. 281 sexies cpc.
Parte attrice a sostegno delle proprie ragioni esponeva quanto segue: “1. nel maggio
2021, il Sig. (di seguito e per brevità CUCINELLI o attore) Parte_1 in occasione della cresima della sorella, Sig.ra , riceveva in regalo, Parte_2 quale padrino, un voucher viaggio da spendere presso l'Agenzia di Viaggi
KALINTOUR S.R.L. (P.IVA: ), con sede legale in Tricase (LE), alla Via P.IVA_1
L. Cadorna, snc, c.a.p. 73039; 2. con l'intenzione, quindi, di spendere il voucher viaggio, e di organizzare un periodo di vacanza in Spagna, a Ibiza, per sé e la propria fidanzata il Sig. i rivolgeva alla detta Agenzia di viaggi;
3. la Parte_1 CP_1
è una società specializzata nell'organizzazione di viaggi e vacanze, che opera
[...] sul mercato già dal 1987 offrendo i servizi più disparati: “biglietteria aerea, ferroviaria e marittima, viaggi organizzati individuali e per gruppi, vacanze mare e montagna, viaggi di nozze e crociere, prenotazioni alberghiere, visti e tanto altro....” (All. 1 – visura camerale all. 2 – schermate sito . Al fine di realizzare per i propri CP_1 CP_1 clienti servizi personalizzati e sempre più adatti alle esigenze dei viaggiatori, comunque nell'ottica della realizzazione di una “offerta tutto compreso”, la CP_4 si appoggia ad altri operatori del settore turistico, ad esempio compagnie aeree,
[...] piattaforme di prenotazione on line per trasporti, alloggi, alberghi, ristoranti, costruendo tra questi soggetti una rete di collegamento coordinata dalla stessa Agenzia di viaggio;
4. così operando anche nel caso di specie, alla richiesta dell'attore avente ad oggetto l'organizzazione di un soggiorno di una settimana “tutto compreso” per due persone a
Ibiza, la si adoperava per la formulazione di un vero e proprio Controparte_1
“pacchetto turistico” comprendente volo andata e ritorno Bari – Ibiza, alloggio e sistemazione presso il luogo di vacanza, transfer da aeroporto all'albergo e viceversa;
5. in particolare, la provvedeva in favore dell'attore: - alla Controparte_1 prenotazione ed all'acquisto presso la piattaforma on line www.booking.it del volo
[...]
andata/ritorno per due persone da Bari a Ibiza, così come si evince dalla Pt_3 mail di conferma recapitata all'indirizzo di posta elettronica booking@kalintour.it (all. 3
– mail conferma volo); - alla prenotazione ed all'acquisto presso la piattaforma on line www.6TOUR.it, facente capo alla 6 (P.IVA: ), con sede CP_3 P.IVA_2 legale Camerino (MC), alla Via Giustiniani Bandini, n. 1, c.a.p. 62032, di un soggiorno a Ibiza per due persone, presso Apartamentos Sal Rossa - Playa d'en Bossa, dal
17/10/2021 al 25/10/2021 per un appartamento con balcone e colazione inclusa (all. 4
– conferma prenotazione hotel); - alla prenotazione ed all'acquisto del servizio di transfer a pagamento da e per l'aeroporto rispetto alla struttura di pernottamento (cfr. all. 4). Il tutto verso il corrispettivo complessivo di € 775,98, di cui: - € 125,98 per il volo aereo;
- € 560,00 per il soggiorno presso la struttura ricettiva Apartamentos Sal Rossa;
- € 90,00 per il servizio transfer da e per l'aeroporto. Il Sig. acquistava, Parte_1 quindi, il pacchetto turistico sopra descritto , pagando il corrispettivo richiesto dalla in parte grazie al voucher viaggio allo stesso regalato e in parte Controparte_1 con due acconti in contanti (all. 5 – acquisto pacchetto turistico).
6. effettuato, quindi, il saldo del pacchetto turistico acquistato dal Sig. resso la Parte_1 CP_1
finalmente, l'attore unitamente alla fidanzata potevano partire per Ibiza, al fine
[...] di godere della tanto desiderata vacanza, partendo da Bari in data 17.10.2021 e raggiungendo la destinazione alle 00:15 del giorno 18.10.2021; 7. senonché, nella mattinata del 21 ottobre 2021 accadeva che il Sig. allorquando si Parte_1 accingeva a scendere le scale poste all'esterno della struttura ove era alloggiato in
Ibiza, per recarsi dal proprio alloggio alla sala colazione, scivolava rovinosamente cadendo sui gradini della medesima scalinata. Le scale, infatti, risultavano bagnate e fortemente scivolose a causa della presenza di un ristagno di acqua al di sopra della loro superfice, circostanza, questa non segnalata, in quanto nessun cartello di avvertimento del pericolo era stato apporto nell'area, e non percettibile nell'immediatezza data la l'ombreggiatura della stessa scala (all. 6 – foto scale);
8. l'attore veniva, quindi, soccorso dalla fidanzata che lo accompagnava, Sig.ra
[...]
, la quale seguendolo nella medesima assisteva direttamente alla dinamica Pt_4 del sinistro;
9. dopo i primi soccorsi, la gravità della caduta e la serietà delle contusioni riportate, spingevano il Sig. richiedere l'immediato trasferimento in una Parte_1 struttura ospedaliera, nel caso SP , ove l'attore Controparte_5 veniva sottoposto ad un preliminare controllo medico assunto in sede di ricovero che diagnosticava “distorsione della caviglia sinistra” con conseguente prescrizione:
“riposo per una settimana con posizionamento dell'arto in alto ed applicazione di ghiaccio ed un antinfiammatorio con 1 compressa ogni 8h” (all. 7 – documenti ricovero); 10. non potendo, di fatto, muoversi e camminare, il Sig. on solo Parte_1 non poteva godere della vacanza acquistata, ma era costretto a trascorrere le giornate ad Ibiza completamente a letto, in quanto assolutamente impossibilitato a compiere qualsivoglia attività, dato il grave gonfiore della caviglia fortemente dolorante (all. 8 – foto caviglia); 11. a causa delle condizioni fisiche sofferte dal Sig. in Parte_1 previsione del rientro in Italia, lo stesso attore si vedeva costretto a contattare da Ibiza la affinché quest'ultima provvedesse dall'Italia a richiedere alla Controparte_1 Compagnia area del volo di ritorno il necessario strumentario all'assistenza del medesimo Sig. ovvero una sedia a rotelle (all. 9 – mail richiesta Parte_1 assistenza rientro e relativa conferma); 12. così in data 25.10.2021, dopo che la il Sig. sempre accompagnato dalla fidanzata, Controparte_1 Parte_1 rientrava in Italia;
13. qui, persistendo la dolorabilità alla caviglia sinistra, l'attore si sottoponeva ad ulteriori visite mediche ed accertamenti diagnostici sì verificare la reale entità delle lesioni riportate: 14. il Sig. quindi, si sottoponeva a: - in data Parte_1
28.10.2021, visita ortopedica approfondita a cura del dott. che Persona_1 poteva accertare che l'attore presentava “valido trauma distorsivo con grosso edema perimalleolare e presenza di ematoma, con impossibilità a poggiare il piede a terra e limitazione nella flexext della caviglia”. Nell'occasione veniva: a) effettuato un bendaggio rigido con ossido di zinco alla caviglia;
b) proposta deambulazione con due bastoni fino a nuovo controllo;
c) prescritta borsa di ghiaccio 2-3 volte al giorno;
d) prescritta la continuazione della terapia medica;
e) RMN di caviglia sinistra;
f) riposo Contr per gg. - in data 03.11.2021, CP_6 Parte_5
dal cui esito emergeva: “lesione
[...] Controparte_8 completa del legamento calcaneoperoneale e peroneo-astragalico anteriore. cospicuo versamento articolare, con distensione nel recesso antero-mediale e antero laterale. normali il legamento peroneo-astragalico posteriore, i ligamenti di stabilizzazione del complesso mediale, e i legamenti della sindesmosi tibio-fibulare. edema dei tessuti molli superficiali in sede malleolare esterna. non focolai contusivi ossei. non lesioni tendinee, né segni di tenosinovite”; - in data 12.11.2021, ulteriore controllo ortopedico post refertazione sempre a cura del Dott. con prescrizione di terapia Persona_1 medica;
- in data 17.11.2021 visita di controllo del Dott. nel corso Persona_1 del quale si procedeva alla rimozione del bendaggio e veniva prescritta cavigliera elastica nella deambulazione oltre FKT (TECAR + MASSOTERAPIA) e borsa di ghiaccio e riposo per gg. - in data 17.12.2021 il Dott. certificava CP_9 Per_1
l'avvenuta guarigione clinica del ricorrente con postumi da valutare in sede medico legale;
- in data 24.05.2023 il ricorrente si sottoponeva a visita medico-legale di parte a cura del Dott. il quale, dopo avere riconosciuto il nesso di causalità tra Persona_2
l'infortunio subito dal Sig. n data 21.10.2021 e l'obiettività clinica rilevata Parte_1 al momento della visita, valutava “UN COMPROVATO DANNO BIOLOGICO, VALE A
DIRE LA COMPROMISSIONE DEL PIENO BENESSERE PSICO-FISICO DI CUI
GODEVA IL PERIZIANDO PRIMA DEL SINISTRO ALL'OGGETTO, LA CUI STIMA
REPUTO, IN TERMINI DI DANNO BIOLOGICO, QUANTIFICARE NELLA MISURA
DELL'OTTO PERCENTO (8%). LE LESIONI ACCERTATE HANNO INOLTRE
CAGIONATO AL SIGNOR UN PERIODO DI ITP AL 75% DI GIORNI Parte_1
QUINDICI (15), SEGUITO DA UN PERIODO DI ITP MEDIAMENTE AL 50 % DI
GIORNI VENTI (20) E DA UN PERIODO DI ITP MEDIAMENTE AL 25% DI GIORNI
VENTI (20).” (all. 10 – referti e accertamenti medici – all. 11 – perizia medico legale); 15. a causa del sinistro occorso all'attore, il Sig. si vedeva costretto a Parte_1 sostenere le seguenti spese mediche: - per prestazioni diagnostiche e certificazione inabilità temporanea € 550,00; - per perizia medico legale a firma del
[...]
€ 366,00 (all. 12 – spese mediche); 16. le diffide inviate Persona_3 dall'attore, per il tramite dell'Avv. Maria Rosaria Nutricati, al fine di vedersi ristorati tutti i danni subiti dal Sig. ono rimaste prive di riscontro (all. 13 – prime due Parte_1 diffide); 17. da ultimo i sottoscritti procuratori provvedevano a formalizzare, con messaggio PEC indirizzato alla apposito invito a concludere una Controparte_1 convenzione di negoziazione assistita da avvocati ai sensi degli artt. 2 e ss. del D.L:
n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014 (all. 14 – invito a neg. Ass.); 18. in data 1° dicembre 2022 la riscontrava il predetto invito, per il tramite della Controparte_1 compagnia di assicurazioni ALLIANZ S.p.A., la quale, pur ammettendo il fatto storico
– in vero mai contestato -, comunicava la non adesione alla procedura negoziata sul presupposto del ruolo di mero “intermediario” della società assicurata, attribuendo la responsabilità ad altro soggetto(all. 15 – risposta assicurazione); 19. a fronte di tale chiusura, come estrema ratio e al fine di evitare l'avvio dell'azione giudiziaria, l'attore invitava attraverso i sottoscritti procuratori alla n appello finale a Controparte_1 trattare di concerto la vertenza in via stragiudiziale. Anche questo ultimo tentativo di composizione bonaria veniva respinto dalla per il tramite della Controparte_1 propria compagnia assicurativa, che, reiterava quanto già assunto circa l'estraneità della assicurata (all. 16 – ulteriore missiva e riscontro assicurazione del 24.08.2023)”.
L'onere della prova per il danno alla persona e da conseguente vacanza rovinata spetta all'attore il quale deve dimostrare che il sinistro è avvenuto a causa di negligenza o circostanze colpose riconducibili all'organizzatore o alla struttura. Nel caso di specie, l'attore non ha fornito adeguata prova di ciò né in ordine all'an né in ordine al quantum. Inoltre, l'attore non ha fornito adeguata prova dell'evento per come descritto in citazione. Pertanto, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Stante la complessità della materia trattata compensa le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale in funzione di Giudice monocratico, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta la domanda attorea per i motivi di cui sopra;
compensa le spese di lite;
rigetta ogni altra domanda o eccezione proposta dalle parti.
Così deciso in Lecce, il 27/10/2025
Il giudice
DR MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. DR MA, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7123 2023 R.G. avente ad oggetto “Altri contratti atipici
”, promossa da con l'Avv. TURCO GABRIELE e l'Avv. RIZZO BRUNO;
Parte_1
parte attrice contro
con l'Avv. CORRADO SALVATORE;
Controparte_1
parte convenuta con l'Avv. RINALDI PAOLO;
CP_2
parte convenuta
Parte attrice conveniva in giudizio la per sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa, accertata e dichiarata la responsabilità per inadempimento contrattuale della società convenuta, condannare la stessa risarcire in favore Controparte_1 del Sig. tutti i danni subiti dall'attore in conseguenza del sinistro de quo Parte_1 nessuno escluso, ivi compresi i danni materiali e patrimoniali, anche riferiti agli esborsi sofferti per il pagamento della vacanza e delle spese mediche, quelli biologici e morali, danno esistenziale, nonché il danno da vacanza rovinata, nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio, aumentata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalla data del sinistro al saldo. In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/14 e ss. mm., oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.”. La convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e precisava le seguenti conclusioni: “I. In via preliminare disporre lo spostamento della prima udienza al fine di consentire la chiamata in causa di 6 per le causali di cui in CP_3 narrativa e senza riconoscimento alcuno in relazione all'AN; II. Dichiarare il difetto di legittimazione passiva della deducente er le motivazioni esposte in CP_1 narrativa;
III. Dichiarare l'inammissibilità, improponibilità e improcedibilità della domanda proposta dal signor III. In via gradata e nel merito rigettare la Parte_1 domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
IV. Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
La terza chiamata in causa si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e precisava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis:
1) in via preliminare accertarsi e dichiararsi la nullità, inammissibilità e/o improponibilità dell'atto di citazione e di chiamata in causa;
2) accertarsi e dichiararsi la domanda attorea e quelle proposte dalla infondate in fatto ed in diritto e non provate;
CP_1
3) accertarsi e dichiararsi che la ha assunto il ruolo di organizzatore avendo CP_1 combinato il pacchetto turistico per cui è causa combinando i servizi di trasporto aereo e di soggiorno;
4) con vittoria di competenze professionali, IVA e CPA, rimborso spese come per legge e con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.”.
Le parti discutevano la causa ex art. 281 sexies cpc.
Parte attrice a sostegno delle proprie ragioni esponeva quanto segue: “1. nel maggio
2021, il Sig. (di seguito e per brevità CUCINELLI o attore) Parte_1 in occasione della cresima della sorella, Sig.ra , riceveva in regalo, Parte_2 quale padrino, un voucher viaggio da spendere presso l'Agenzia di Viaggi
KALINTOUR S.R.L. (P.IVA: ), con sede legale in Tricase (LE), alla Via P.IVA_1
L. Cadorna, snc, c.a.p. 73039; 2. con l'intenzione, quindi, di spendere il voucher viaggio, e di organizzare un periodo di vacanza in Spagna, a Ibiza, per sé e la propria fidanzata il Sig. i rivolgeva alla detta Agenzia di viaggi;
3. la Parte_1 CP_1
è una società specializzata nell'organizzazione di viaggi e vacanze, che opera
[...] sul mercato già dal 1987 offrendo i servizi più disparati: “biglietteria aerea, ferroviaria e marittima, viaggi organizzati individuali e per gruppi, vacanze mare e montagna, viaggi di nozze e crociere, prenotazioni alberghiere, visti e tanto altro....” (All. 1 – visura camerale all. 2 – schermate sito . Al fine di realizzare per i propri CP_1 CP_1 clienti servizi personalizzati e sempre più adatti alle esigenze dei viaggiatori, comunque nell'ottica della realizzazione di una “offerta tutto compreso”, la CP_4 si appoggia ad altri operatori del settore turistico, ad esempio compagnie aeree,
[...] piattaforme di prenotazione on line per trasporti, alloggi, alberghi, ristoranti, costruendo tra questi soggetti una rete di collegamento coordinata dalla stessa Agenzia di viaggio;
4. così operando anche nel caso di specie, alla richiesta dell'attore avente ad oggetto l'organizzazione di un soggiorno di una settimana “tutto compreso” per due persone a
Ibiza, la si adoperava per la formulazione di un vero e proprio Controparte_1
“pacchetto turistico” comprendente volo andata e ritorno Bari – Ibiza, alloggio e sistemazione presso il luogo di vacanza, transfer da aeroporto all'albergo e viceversa;
5. in particolare, la provvedeva in favore dell'attore: - alla Controparte_1 prenotazione ed all'acquisto presso la piattaforma on line www.booking.it del volo
[...]
andata/ritorno per due persone da Bari a Ibiza, così come si evince dalla Pt_3 mail di conferma recapitata all'indirizzo di posta elettronica booking@kalintour.it (all. 3
– mail conferma volo); - alla prenotazione ed all'acquisto presso la piattaforma on line www.6TOUR.it, facente capo alla 6 (P.IVA: ), con sede CP_3 P.IVA_2 legale Camerino (MC), alla Via Giustiniani Bandini, n. 1, c.a.p. 62032, di un soggiorno a Ibiza per due persone, presso Apartamentos Sal Rossa - Playa d'en Bossa, dal
17/10/2021 al 25/10/2021 per un appartamento con balcone e colazione inclusa (all. 4
– conferma prenotazione hotel); - alla prenotazione ed all'acquisto del servizio di transfer a pagamento da e per l'aeroporto rispetto alla struttura di pernottamento (cfr. all. 4). Il tutto verso il corrispettivo complessivo di € 775,98, di cui: - € 125,98 per il volo aereo;
- € 560,00 per il soggiorno presso la struttura ricettiva Apartamentos Sal Rossa;
- € 90,00 per il servizio transfer da e per l'aeroporto. Il Sig. acquistava, Parte_1 quindi, il pacchetto turistico sopra descritto , pagando il corrispettivo richiesto dalla in parte grazie al voucher viaggio allo stesso regalato e in parte Controparte_1 con due acconti in contanti (all. 5 – acquisto pacchetto turistico).
6. effettuato, quindi, il saldo del pacchetto turistico acquistato dal Sig. resso la Parte_1 CP_1
finalmente, l'attore unitamente alla fidanzata potevano partire per Ibiza, al fine
[...] di godere della tanto desiderata vacanza, partendo da Bari in data 17.10.2021 e raggiungendo la destinazione alle 00:15 del giorno 18.10.2021; 7. senonché, nella mattinata del 21 ottobre 2021 accadeva che il Sig. allorquando si Parte_1 accingeva a scendere le scale poste all'esterno della struttura ove era alloggiato in
Ibiza, per recarsi dal proprio alloggio alla sala colazione, scivolava rovinosamente cadendo sui gradini della medesima scalinata. Le scale, infatti, risultavano bagnate e fortemente scivolose a causa della presenza di un ristagno di acqua al di sopra della loro superfice, circostanza, questa non segnalata, in quanto nessun cartello di avvertimento del pericolo era stato apporto nell'area, e non percettibile nell'immediatezza data la l'ombreggiatura della stessa scala (all. 6 – foto scale);
8. l'attore veniva, quindi, soccorso dalla fidanzata che lo accompagnava, Sig.ra
[...]
, la quale seguendolo nella medesima assisteva direttamente alla dinamica Pt_4 del sinistro;
9. dopo i primi soccorsi, la gravità della caduta e la serietà delle contusioni riportate, spingevano il Sig. richiedere l'immediato trasferimento in una Parte_1 struttura ospedaliera, nel caso SP , ove l'attore Controparte_5 veniva sottoposto ad un preliminare controllo medico assunto in sede di ricovero che diagnosticava “distorsione della caviglia sinistra” con conseguente prescrizione:
“riposo per una settimana con posizionamento dell'arto in alto ed applicazione di ghiaccio ed un antinfiammatorio con 1 compressa ogni 8h” (all. 7 – documenti ricovero); 10. non potendo, di fatto, muoversi e camminare, il Sig. on solo Parte_1 non poteva godere della vacanza acquistata, ma era costretto a trascorrere le giornate ad Ibiza completamente a letto, in quanto assolutamente impossibilitato a compiere qualsivoglia attività, dato il grave gonfiore della caviglia fortemente dolorante (all. 8 – foto caviglia); 11. a causa delle condizioni fisiche sofferte dal Sig. in Parte_1 previsione del rientro in Italia, lo stesso attore si vedeva costretto a contattare da Ibiza la affinché quest'ultima provvedesse dall'Italia a richiedere alla Controparte_1 Compagnia area del volo di ritorno il necessario strumentario all'assistenza del medesimo Sig. ovvero una sedia a rotelle (all. 9 – mail richiesta Parte_1 assistenza rientro e relativa conferma); 12. così in data 25.10.2021, dopo che la il Sig. sempre accompagnato dalla fidanzata, Controparte_1 Parte_1 rientrava in Italia;
13. qui, persistendo la dolorabilità alla caviglia sinistra, l'attore si sottoponeva ad ulteriori visite mediche ed accertamenti diagnostici sì verificare la reale entità delle lesioni riportate: 14. il Sig. quindi, si sottoponeva a: - in data Parte_1
28.10.2021, visita ortopedica approfondita a cura del dott. che Persona_1 poteva accertare che l'attore presentava “valido trauma distorsivo con grosso edema perimalleolare e presenza di ematoma, con impossibilità a poggiare il piede a terra e limitazione nella flexext della caviglia”. Nell'occasione veniva: a) effettuato un bendaggio rigido con ossido di zinco alla caviglia;
b) proposta deambulazione con due bastoni fino a nuovo controllo;
c) prescritta borsa di ghiaccio 2-3 volte al giorno;
d) prescritta la continuazione della terapia medica;
e) RMN di caviglia sinistra;
f) riposo Contr per gg. - in data 03.11.2021, CP_6 Parte_5
dal cui esito emergeva: “lesione
[...] Controparte_8 completa del legamento calcaneoperoneale e peroneo-astragalico anteriore. cospicuo versamento articolare, con distensione nel recesso antero-mediale e antero laterale. normali il legamento peroneo-astragalico posteriore, i ligamenti di stabilizzazione del complesso mediale, e i legamenti della sindesmosi tibio-fibulare. edema dei tessuti molli superficiali in sede malleolare esterna. non focolai contusivi ossei. non lesioni tendinee, né segni di tenosinovite”; - in data 12.11.2021, ulteriore controllo ortopedico post refertazione sempre a cura del Dott. con prescrizione di terapia Persona_1 medica;
- in data 17.11.2021 visita di controllo del Dott. nel corso Persona_1 del quale si procedeva alla rimozione del bendaggio e veniva prescritta cavigliera elastica nella deambulazione oltre FKT (TECAR + MASSOTERAPIA) e borsa di ghiaccio e riposo per gg. - in data 17.12.2021 il Dott. certificava CP_9 Per_1
l'avvenuta guarigione clinica del ricorrente con postumi da valutare in sede medico legale;
- in data 24.05.2023 il ricorrente si sottoponeva a visita medico-legale di parte a cura del Dott. il quale, dopo avere riconosciuto il nesso di causalità tra Persona_2
l'infortunio subito dal Sig. n data 21.10.2021 e l'obiettività clinica rilevata Parte_1 al momento della visita, valutava “UN COMPROVATO DANNO BIOLOGICO, VALE A
DIRE LA COMPROMISSIONE DEL PIENO BENESSERE PSICO-FISICO DI CUI
GODEVA IL PERIZIANDO PRIMA DEL SINISTRO ALL'OGGETTO, LA CUI STIMA
REPUTO, IN TERMINI DI DANNO BIOLOGICO, QUANTIFICARE NELLA MISURA
DELL'OTTO PERCENTO (8%). LE LESIONI ACCERTATE HANNO INOLTRE
CAGIONATO AL SIGNOR UN PERIODO DI ITP AL 75% DI GIORNI Parte_1
QUINDICI (15), SEGUITO DA UN PERIODO DI ITP MEDIAMENTE AL 50 % DI
GIORNI VENTI (20) E DA UN PERIODO DI ITP MEDIAMENTE AL 25% DI GIORNI
VENTI (20).” (all. 10 – referti e accertamenti medici – all. 11 – perizia medico legale); 15. a causa del sinistro occorso all'attore, il Sig. si vedeva costretto a Parte_1 sostenere le seguenti spese mediche: - per prestazioni diagnostiche e certificazione inabilità temporanea € 550,00; - per perizia medico legale a firma del
[...]
€ 366,00 (all. 12 – spese mediche); 16. le diffide inviate Persona_3 dall'attore, per il tramite dell'Avv. Maria Rosaria Nutricati, al fine di vedersi ristorati tutti i danni subiti dal Sig. ono rimaste prive di riscontro (all. 13 – prime due Parte_1 diffide); 17. da ultimo i sottoscritti procuratori provvedevano a formalizzare, con messaggio PEC indirizzato alla apposito invito a concludere una Controparte_1 convenzione di negoziazione assistita da avvocati ai sensi degli artt. 2 e ss. del D.L:
n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014 (all. 14 – invito a neg. Ass.); 18. in data 1° dicembre 2022 la riscontrava il predetto invito, per il tramite della Controparte_1 compagnia di assicurazioni ALLIANZ S.p.A., la quale, pur ammettendo il fatto storico
– in vero mai contestato -, comunicava la non adesione alla procedura negoziata sul presupposto del ruolo di mero “intermediario” della società assicurata, attribuendo la responsabilità ad altro soggetto(all. 15 – risposta assicurazione); 19. a fronte di tale chiusura, come estrema ratio e al fine di evitare l'avvio dell'azione giudiziaria, l'attore invitava attraverso i sottoscritti procuratori alla n appello finale a Controparte_1 trattare di concerto la vertenza in via stragiudiziale. Anche questo ultimo tentativo di composizione bonaria veniva respinto dalla per il tramite della Controparte_1 propria compagnia assicurativa, che, reiterava quanto già assunto circa l'estraneità della assicurata (all. 16 – ulteriore missiva e riscontro assicurazione del 24.08.2023)”.
L'onere della prova per il danno alla persona e da conseguente vacanza rovinata spetta all'attore il quale deve dimostrare che il sinistro è avvenuto a causa di negligenza o circostanze colpose riconducibili all'organizzatore o alla struttura. Nel caso di specie, l'attore non ha fornito adeguata prova di ciò né in ordine all'an né in ordine al quantum. Inoltre, l'attore non ha fornito adeguata prova dell'evento per come descritto in citazione. Pertanto, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Stante la complessità della materia trattata compensa le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale in funzione di Giudice monocratico, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta la domanda attorea per i motivi di cui sopra;
compensa le spese di lite;
rigetta ogni altra domanda o eccezione proposta dalle parti.
Così deciso in Lecce, il 27/10/2025
Il giudice
DR MA