Ordinanza cautelare 16 dicembre 2021
Sentenza 5 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 05/05/2023, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/05/2023
N. 00425/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01053/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1053 del 2021, proposto da
EM Hamdi, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Schera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Sportello Unico Immigrazione di Novara, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento dello Sportello Unico dell'immigrazione di Novara avente nr. Prot. 2020/101067 e notificato al ricorrente in data 15.09.21, con il quale veniva disposto il rigetto della dichiarazione di lavoro irregolare presentata in favore dell’odierno ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2023 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stato disposto il rigetto della richiesta di emersione da lavoro irregolare presentata in suo favore dal sig. SE RI per mancata prova di presenza sul territorio italiano in data antecedente all’8 marzo 2020.
Lamenta parte ricorrente l’eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza ed erroneità di istruttoria, violazione dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020. Sostiene parte ricorrente di avere presentato, a prova della presenza in Italia, il passaporto rilasciatogli dal consolato tunisino di Milano in data 31 marzo 2006; l’amministrazione riteneva tale documento troppo risalente nel tempo rispetto all’epoca di presenza prescritta dalla normativa e rigettava pertanto l’istanza. Il passaporto sarebbe privo di timbri in entrata o uscita dal territorio italiano, il che dimostrerebbe che egli è sempre rimasto in Italia da allora.
Ha quindi chiesto annullarsi il provvedimento impugnato.
Si è costituita l’amministrazione resistente, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo.
Con ordinanza n. 582/2021 l’istanza di misure cautelari è stata respinta.
All’udienza del 3 maggio 2023 la causa è stata discussa e decisa nel merito.
DIRITTO
Il ricorso risulta palesemente infondato.
Come correttamente osservato dall’amministrazione nel provvedimento impugnato, coerentemente con quanto previsto dalla circolare n. 4623 del 17 novembre 2020, l’amministrazione ha interpretato il requisito di presenza sul territorio nazionale alla data dell’’8 marzo 2020 come presenza antecedente ma prossima a quella data.
La lettura fornita dell’amministrazione è del tutto coerente con la ratio della previsione normativa di garantire la sanatoria ai soggetti che si trovassero irregolarmente sul territorio ad una determinata data del 2020, anno funestato dalla notoria epidemia COVID-19 e dal conseguente blocco della mobilità e circolazione delle persone per gli imposti lock-down . Il legislatore ha ritenuto di favorire una eccezionale emersione dei lavoratori irregolari in quel momento presenti sul territorio nazionale proprio in ragione dell’eccezionalità della situazione creatasi. Tale finalità risulta esplicitata dalla stessa legge in quanto l’art. 103 del d.l. n. 34/2020 recita: “ Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 , per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020 .”
La previsione della data dell’ 8 marzo 2020, ragionevolmente antecedente al maggio 2020, data di introduzione della norma emergenziale, rispondeva, da un lato, all’esigenza di consentire di sanare situazioni in essere senza che gli interessati, edotti della possibilità di un emersione dal dibattito pubblico in corso la strumentalizzassero costituendosi, a ridosso e in funzione solo della norma di legge, una situazione di lavoro irregolare; dall’altro resta evidente, alla luce della ratio legis, come la possibilità di emersione dovesse intendersi riferita a rapporti sì antecedenti l’entrata in vigore della norma ma ad un tempo in essere nell’anno 2020; solo queste situazioni, infatti, si sono necessariamente “scontrate” con l’esplodere della pandemia da COVID-19 e i connessi problemi di mobilità indotti dalla necessità di applicare lunghi periodi di vero e proprio lock-down delle persone.
In questo senso, quindi, i destinatari naturali della normativa non potevano che essere soggetti certamente già presenti sul territorio nazionale all’8 marzo 2020 e contemporaneamente ivi presenti in tempi a tale data ravvicinati.
In questo contesto il ricorrente ha fornito della sua presunta presenza ultradecennale in Italia il solo passaporto rilasciato nel 2006 e dunque risalente a quasi 15 anni prima; per altro si trattava di mera copia di documento scaduto sin dal 2011. Di tale presunta lunga permanenza il ricorrente non è stato in grado di presentare alcun altro documento utile.
E’ evidente come tale documento al più prova che il ricorrente è stato in Italia nel 2006, nulla prova circa una sua lunghissima (e totalmente impercettibile) permanenza sul territorio nazionale e men che meno prova che egli fosse in Italia nel 2020, a nove anni dalla scadenza del passaporto, e comunque in concomitanza con l’esplosione della pandemia.
Il ricorso deve dunque essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere all’amministrazione resistente le spese di lite, liquidate in € 1000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere, Estensore
Flavia Risso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Malanetto | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO