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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/04/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 822/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Barcellona Pozzo di Gotto (Me), via Umberto I n. 214 presso lo studio dell'Avv. Lorella Mazzeo che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Laura Furcas e Marina
Olla per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via
Armeria n. 1, resistente,
Oggetto: Ripetizione di indebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22 aprile 2024 agiva in giudizio Parte_1 davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, rappresentando che con provvedimento n. RK2 66479222304-8 del 2 novembre 2022
l aveva comunicato che a seguito di verifiche sarebbero risultate, CP_1 per il periodo dall' 1/11/2012 al 30/11/2022, somme indebitamente percepite sulla pensione cat. SO n. 38024356 per un ammontare complessivo di € 23.204,57. Riferiva che l aveva rigettato il ricorso amministrativo nelle more CP_1 proposto, con la seguente motivazione: “l'istante è titolare di due pensione ovvero la pensione VO 36022649 e la pensione SO
38024356 e su entrambe percepiva l'integrazione al trattamento minimo”.
Il ricorrente invocava l'applicazione della normativa sulla irripetibilità dell'indebito previdenziale, evidenziando che l'erogazione delle somme indebite era dipesa esclusivamente da un errore dell'ente.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertata l'illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 23.204,57 avanzata dall CP_1
Nella resistenza dell all'udienza del 10 aprile 2025 la causa CP_1 veniva assunta in decisione.
Il ricorso è fondato.
L in sede di costituzione, ha chiarito che il debito, limitato al CP_1 periodo 1 novembre 2012 – 30 novembre 2022, è derivato dalla illegittima applicazione dell'integrazione al trattamento minimo su entrambe le pensioni di cui il ricorrente è titolare: la VO
36022649 e la SO 38024356 (pensione di reversibilità).
Evidenzia che, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del D.L. n. 638/1983,
l'integrazione al trattamento minimo spetta su una sola pensione e che, in caso di stessa gestione, il trattamento minimo va attribuito alla pensione con più di 781 contributi, in caso di parità di contribuzione sulla diretta.
L ha quindi eliminato il trattamento di integrazione sulla CP_2 pensione di reversibilità (SO) e lo ha mantenuto sulla pensione diretta.
Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione ha in plurime occasioni affrontato la questione della possibile liquidazione, da parte dell , della integrazione al trattamento minimo per la pensione di CP_1 cui il beneficiario sia titolare in proprio o quale titolare della reversibilità. La Corte ha statuito che le pensioni godute dallo stesso soggetto, che siano erogate da uno stesso istituto assicuratore o da istituti diversi, una quale pensione diretta e l'altra quale pensione ai superstiti, ineriscono a rapporti ben distinti, e questa distinzione si estende anche alle eventuali integrazioni al minimo, costituenti accessori della pensione in relazione a cui sono dovute o di fatto sono corrisposte, con la conseguenza che "in caso di riconoscimento della integrazione al minimo della pensione su cui questo beneficio effettivamente spetti, in base al D.L. n. 463 del 1983, art. 6, comma
3, conv. in L. n. 638 del 1983, non sono ravvisabili ragioni sufficienti per escludere l'operatività delle norme limitative della ripetizione, quali la L. n. 88 del 1989, art. 52 e la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 263 con riferimento alle somme che siano state nel frattempo erroneamente corrisposte a titolo di integrazione al minimo su un'altra pensione" (cfr. Cass. Sent. n. 13233/13 Cass. 17 ottobre
2011 n. 21427, Cass. 27 aprile 2001 n. 6142; Cass. 12 maggio 2001
n. 6618; Cass. 18 dicembre 2001 n. 15996; Cass.7 febbraio 2008 n.
2868).
Alla luce di tali principi, il ricorso deve trovare accoglimento, non avendo l neppure dedotto, e tanto meno provato, che nella CP_1 specie l'indebita percezione sia derivata da dolo del pensionato (L. n.
88 del 1989, ex art. 52).
Le spese, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 in considerazione della semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell CP_1
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: dichiara irripetibile la somma di € 23.204,57, indebitamente erogata a a titolo di integrazione al minimo sulla pensione Parte_1
SO 38024356 nel periodo compreso tra l'1 novembre 2012 ed il
30 novembre 2022; condanna l al pagamento in favore dell'Erario delle spese del CP_1 giudizio, liquidate in € 1.865,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto l'11 aprile 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino