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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 27/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr. ssa Carmela Labella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 799/2021 R.G. promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall' avv. GAMBULI MICHELE , elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procura in atti
PARTE ATTRICE contro
e Controparte_1 CP_2
rappresentate e difese anche disgiuntamente dall' avv. ROSSI FRANCESCO e dall'avv. ROSSI
DE VERMANDOIS MARTA MARIA, elettivamente domiciliate presso lo studio dell' avv. ROSSI
FRANCESCO, come da procura in atti
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
All' esito della udienza cartolare del 04.12.2024,
l'avv. LEONESSI MASSIMO ( a cui è subentrato l'avv. GAMBULI MICHELE con nuova costituzione depositata in data 19.12.2024), per la parte attrice, ha insistito nelle richieste istruttorie non ammesse ed ha concluso come da conclusioni tratte dalla prima memoria, ex art. 183 c.p.c.: “(…)
Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, contrariis rejectis, verificato il diritto di comproprietà (
o in estrema ipotesi la servitù di passaggio a favore del fondo dello scrivente e a carico di quello delle
pagina 1 di 13 convenute nel pianerottolo indicato nella narrativa), condannare le convenute alla eliminazione della chiusura posta nel pianerottolo di accesso alla proprietà esclusiva dell'attore, statuendo anche il risarcimento del danno, che viene indicato in €.
1.000 in ragione di anno o nella diversa cifra che sarà determinata anche in via equitativa, tenendo conto anche della diminuzione di valore, anche locativo, connesso alla chiusura, da questa domanda fino alla effettiva liberazione ( non si domanda risarcimento per il passato volendo dimostrare la serietà di questa iniziativa). In ogni caso, con condanna alla corresponsione di interessi maturati sul danno liquidato fino alla dovuta riapertura, oltre rivalutazione monetaria se dovuta. Con vittoria di spese e di onorari, oltre iva e cap come per legge (…)”;
l'avv. ROSSI FRANCESCO e l' avv. ROSSI DE VERMANDOIS MARTA MARIA , per la parte convenuta, concludono chiedendo l'accoglimento integrale delle conclusioni rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta rassegnate ed insistendo per l'accoglimento delle proprie richieste istruttorie;
segnatamente, concludono come segue: “(…) Voglia: in via pregiudiziale dichiarare la nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza della causa petendi e del petitum ai sensi dell'art. 164, 4 comma, cpc. Nel merito Voglia rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e diritto per i motivi sposti in narrativa. In subordine nella denegata ipotesi che venga accertata la servitù di passo sulle scale di proprietà delle signore a favore Parte_2
del fondo di proprietà del dichiarare estinta o prescritta la servitù per i motivi sopra esposti. Parte_1
In via riconvenzionale accertati i fatti in narrativa dichiarare l'acquisizione per usucapione del diritto di proprietà delle scale e del pianerottolo riferiti all'immobile distinto al catasto fabbricati NCEU di
Sansepolcro al foglio 68, particella 25 e subalterno 4, cat. A/4, classe 4, rendita euro 368,75, all'indirizzo di Via Giordano Bruno n. 56 ai sensi dell'art. 1158 c.c. o in subordine ai sensi dell'art.
1159 c.c.. In tutti i casi condannare il sig. ai sensi dell'art 96 cpc al risarcimento dei Parte_1
danni da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario del presente giudizio ed accessori di legge (…)”;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva di essere Parte_1
proprietario di un immobile adibito a civile abitazione sito in Sansepolcro (AR), Via Giordano Bruno n.
50- 56, giusto atto pubblico ai rogiti del notaio del 25/7/1972 allegato come primo Persona_1
documento, nel quale la madre di esso attore vedova e i fratelli Maria, Parte_3 Parte_1
e avevano eseguito permute e altro;
che l'edificio era stato acquistato da CP_3 Per_2 Parte_3
vedova con l'atto per notaio del 14/4/1934 ai rogiti del notaio
[...] Parte_1 Persona_3
pagina 2 di 13 allegato come secondo documento;
che, a dire di esso esponente, alla proprietà si accedeva, dall'epoca dell'acquisto del 1934, anche da una porta posta al primo piano al civico 56 nel pianerottolo da cui aveva accesso anche un'altra unità immobiliare di proprietà delle convenute, la cui dante causa,
aveva acquistato con atto del 21/5/1938; che, a dire di esso Persona_4 Per_3
le scale e il pianerottolo erano contrassegnati nel documento catastale allegato come Parte_1
terzo documento e catastalmente facenti parte della particella 26 sub 3, costituente la proprietà esclusiva di esso esponente;
che da qualche tempo ( comunque certamente dopo il 2004), le citate convenute , proprietarie dell'appartamento frontistante quello di esso attore, avevano occupato buona parte del pianerottolo ivi collocando una parete divisoria, per costituire una porzione di vano esclusivo, con una nuova apertura per accedere alla relativa porzione immobiliare;
che tale occupazione, a dire di esso attore, oltre a violare i propri diritti, quale comproprietario, rendeva gravoso praticare l'ingresso alla propria abitazione in quanto non sarebbe più in grado, volendo, di trasportare dentro o fuori dal proprio appartamento oggetti e/o cose comportanti anche un minimo ingombro, non essendoci lo spazio per effettuare le necessarie “manovre”; che la situazione era stata significata alla controparte con lettera del 28/11/2012 (doc.4); che detta missiva era stata riscontrata con comunicazione scritta del
24/12/2012 (doc. 5), ove era stata riconosciuta l'esistenza quantomeno di una servitù di passaggio a favore di esso esponente ( anche se in realtà come da contratto di acquisto della propria dante causa le scale risultavano di proprietà “a comune”) e si confessava la occupazione (per “metà”) del Parte_1 pianerottolo, definendola legittima, la stessa asseritamente non ostacolando “(….) l'esercizio della servitù (…)”; che non aveva avuto miglior sorte la missiva a firma dell'avv. Leonessi (doc.6), la quale aveva prodotto la risposta di altro legale (doc.7), nella quale era stata negata persino la esistenza e configurabilità di una servitù di passaggio, che era stato dichiarato oggetto di “ mera tolleranza” e ciò nonostante, a dire di esso attore, fosse stata pacifica l'ubicazione della porta di ingresso dell'appartamento di esso istante nel pianerottolo ove insisteva il manufatto illegittimo e nonostante anche nella ultima missiva descritta si fosse confermato il possesso delle chiavi del portone di accesso su Via Giordano Bruno in capo ad esso esponente;
che, in detta missiva, di era inoltre aggiunto che
“(…) nel caso si verificassero particolari necessità e tale opera comportasse una scomodità della predetta facoltà solo eventuale e saltuaria, pur non essendo obbligata la sig.ra con il Controparte_1 dovuto preavviso, si preoccuperà di venire incontro al sig. (…)”; che era stata inoltrata Parte_1
istanza per la procedura di mediazione ( doc.n.8); che anche la mediazione ( doc.n.9) aveva incontrato la stessa chiusura delle iniziative precedenti, con un costo vivo di €. 341,60 ( doc.n.10); che nel 2004 esso esponente aveva eseguito lavori elettrici sulla porzione di scala e pianerottolo come da fattura, in cui era stato specificato che le opere erano state concertate, del 29/10/ 2004 (doc.n. 12); che esso attore pagina 3 di 13 aveva agito con la finalità di ottenere il ripristino della possibilità di esercizio della comproprietà, violato dal contegno di uno solo dei comunisti, ovvero in estrema ipotesi di ottenere la salvaguardia delle servitù di passaggio ove questo dovesse essere individuato come titolo di diritto, con la eliminazione della chiusura posta sul pianerottolo che ne riduceva a uno stretto budello l'uso. Tutto ciò premesso, concludeva come in epigrafe riportato.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituivano CP_1
e ed eccepivano l'infondatezza della domanda di cui chiedevano il
[...] CP_2
rigetto con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio, spiegando, altresì, domanda riconvenzionale, come in epigrafe riportato. Segnatamente, esponevano, in merito alla asserita comproprietà del pianerottolo, che esse esponenti erano proprietarie dello stabile sito in Sansepolcro,
Via Giordano Bruno n. 56, ricevuto in eredità da rispettivamente marito e padre di Persona_5 esse convenute;
che l'immobile si sviluppava su tre piani con unico ingresso da pubblica strada al civico 56; che dal portone di ingresso si sviluppava una scala che terminava con un pianerottolo e tre porte: sulla sinistra quella che dava sull'appartamento del e sulla destra le altre due che Parte_1 conducevano al giardino e nell'abitazione di proprietà di esse esponenti;
che, a dire di esse convenute, il portone di ingresso al civico 56, le scale e il pianerottolo erano di loro proprietà esclusiva come si rilevava dalle planimetrie (doc.1), dalla dichiarazione di successione di (doc. 2) e Persona_5 prima di questa dall'atto di compravendita a rogito Notaio del 21.05.1938 tra Per_3 Persona_6
assieme al marito (parte venditrice) e (parte acquirente) madre di CP_4 Persona_4
suo unico erede (doc. 3); che, a dire di esse convenute, il riferimento di parte attrice Persona_5 all'atto di compravendita del 14.04.1934 del proprio appartamento al civico 50, nella parte in cui si leggeva “la scala a comune con vedova (allegato 2 di parte attrice, pag. 2) stava CP_5 Per_7 ad indicare l'uso delle scale e non la comproprietà; che, infatti, non aveva la proprietà CP_5 delle scale, ma l'usufrutto, che si era riservata nella vendita con con rogito Parte_4
dello stesso notaio del 30.06.1927 (doc.4); che nel rogito indicato dal ad essere in Per_3 Parte_1 comune è la “scala” e non il pianerottolo;
che nell'atto di donazione-cessione di diritti-permute (doc.1 del fascicolo di parte attrice) tra la del -e i di lei figli, non era Controparte_6 Parte_1
menzionato il civico 56, a riprova della assenza di alcun diritto di proprietà su quell'immobile; che le scale e il pianerottolo facevano parte dell'immobile distinto al catasto fabbricati NCEU di Sansepolcro al foglio 68, particella 25 e subalterno 4, all'indirizzo di Via Giordano Bruno n. 56, di proprietà di essa e per ½ ciascuna (doc. 5); che, a dire di esse esponenti, era lo stesso alla CP_1 Per_5 Parte_1
pagina 4 della citazione, ad affermare che le scale e il pianerottolo erano di proprietà di esse CP_1
pagina 4 di 13 ciò si evinceva dalla descrizione riportata in fattura (doc. 12 del fascicolo di parte attrice), Per_5
infatti lo stesso fornendo i dati per la fatturazione, aveva indicato esse convenute quali Parte_1 proprietarie dell'immobile; che, in primo luogo, eccepivano la nullità la domanda per difetto di certezza della causa petendi e del petitum; che, in ipotesi, eccepivano la infondatezza della domanda promossa da parte attrice in merito alla comproprietà del pianerottolo e/o delle scale dell'abitazione sita in Sansepolcro (AR), Via Giordano Bruno n. 56 di esclusiva proprietà di esse – e CP_1 Per_5 altrettanto la richiesta dei €. 1000,00 a titolo di risarcimento;
che in merito alla richiesta di accertamento del diritto di servitù di passo sul pianerottolo, a dire di esse convenute la domanda era parimenti infondata;
che il contratto di vendita su cui si basava il (allegato 2 del fascicolo di Parte_1 parte attrice) faceva riferimento alla comunione d'uso della scala e non del pianerottolo a favore di
(mamma del con l'usufruttuaria vedova (morta Parte_3 Parte_1 CP_5 Per_7 il18.02.1935); che l'ultimo riferimento noto ad esse convenute circa le scale si trovava nella compravendita dell'immobile al civico 56 tra e (quest'ultima Per_6 Persona_4
rispettivamente suocera e nonna paterna di e (doc. 3); che, nel predetto Controparte_1 CP_2 rogito, si leggeva testualmente che la scala interna era gravata da “servitù di passo a favore di
, madre dell'attore; che si parla di servitù a favore di un soggetto ( Parte_3 Parte_3
, non già a favore di un fondo;
che, pertanto, trattavasi di diritto personale;
che il
[...] presupposto per la costituzione della servitù era l'indicazione dei due fondi, poiché il vantaggio e il peso dovevano essere costituiti rispettivamente su quello dominante e su quello servente;
che la servitù era un diritto prediale, come diceva la parola stessa, e non legato ad una singola persona;
che non potevano esistere servitù se non a favore di fondi e di conseguenza non potevano considerarsi come servitù le concessioni di quei diritti che pur potendo avvantaggiare un fondo, fossero state stabiliti a favore solo delle persone;
che, in tal caso, stante la natura personale ed il carattere obbligatorio di detti diritti non potevano ritenersi ipso facto trasmissibili (Cass. civ. sez. III sent. n. 16342/2002; Cass. civ. sez. II sent. n. 190/1999); che nella denegata ipotesi che fosse accertata una servitù prediale a favore del fondo del e a carico della proprietà di esse questa era da considerarsi Parte_1 Parte_2
prescritta per non uso ex art. 1073 c.c.; che il passaggio che dal piano strada conduceva al primo piano dell'immobile sito in Sansepolcro, Via Giordano Bruno n. 56, non era stato più utilizzato da nessuno, se non dalla famiglia di esse proprietarie a far inizio dal 1972; che in merito al Parte_2 possesso delle chiavi del portone di accesso su via Giordano Bruno in capo all' attore, esse esponenti precisavano che queste gli furono consegnate solo nel 2004 da esse tramite il primo Parte_5 procuratore Avv. Dario Locci specificando allora e successivamente dall'Avv. Francesco Rossi, che ciò era da qualificarsi come un atto di mera tolleranza senza riconoscimento di alcun diritto di servitù
pagina 5 di 13 ormai abbondantemente prescritto per non uso, essendo trascorsi più di 30 anni dall'ultimo esercizio
(doc.9); che la “parete divisoria”, istallata il 29.12.2004 come da fattura che si allegava (doc.10)e non dopo, come asserito da parte attrice, non è altro che una porta posta a chiusura delle altre due che conducevano al giardino e dentro l'appartamento di proprietà di esse lasciando così Parte_6 libero il transito e l'accesso alla zona antistante l'abitazione del al civico 50; che a dire di esse Parte_1
esponenti il vano era sufficiente per il transito delle persone e che tale accesso era secondario per il tanto che l'ingresso principale alla sua abitazione era al civico 50; che la porta collocata sul Parte_1
pianerottolo, a dire di esse convenute, non impediva in nessun modo il transito in quanto dotata di sopraluce ed aveva l'apertura verso l'interno della proprietà per evitare così eventuali Parte_2
ingombri in fase di accesso;
che nel caso in cui fosse accertato il diritto di servitù, si sottolineava l'applicazione del criterio sussidiario del “minimo mezzo”, ossia il bilanciamento delle esigenze dei due fondi: l'utilità del fondo dominante e minor aggravio del fondo servente.
Disposta ed espletata c.t.u. tecnica;
rigettate le prove orali in quanto ritenute superflue ai fini della decisione la causa, all' esito dell' udienza cartolare del 04.12.2024, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, passava in decisione con la concessione dei termini, ex art. 190 c.p.c. ( rito ante riforma Cartabia) .
******
Occorre, innanzitutto, rigettare le richieste istruttorie reiterate da entrambe le parti in sede di precisazione delle conclusioni per i motivi già illustrati nella ordinanza istruttoria depositata in data
03.05.2024 a cui si rinvia integralmente nel senso che, sul punto, deve fare parte integrante della presente decisione.
Ciò posto, occorre, ora, precisare che parte attrice, nelle conclusioni chiede di “(…) condannare le convenute alla eliminazione della chiusura posta nel pianerottolo di accesso alla proprietà esclusiva dell'attore, statuendo anche il risarcimento del danno, che viene indicato in €.
1.000 in ragione di anno o nella diversa cifra che sarà determinata anche in via equitativa (…)”; e, a tal fine chiede, in primis, di accertare a) la sussistenza di un diritto di comproprietà del pianerottolo in questione tra l'attore e le convenute;
in subordine, chiede di accertare b) la sussistenza di una servitù di passaggio sul pianerottolo in esame.
Pertanto, è bene, innanzitutto, affrontare i punti a) e b) sopra riportati.
a) Sussistenza di un diritto di comproprietà del pianerottolo in questione tra l'attore e le convenute.
pagina 6 di 13 Sotto detto profilo deve evidenziarsi che il c.t.u. nella relazione depositata in data 04.06.2023, dopo aver accertato a pag. 9 che “(…) Alla scala e al pianerottolo si accede attraverso un portone in legno, presente al civico 56 di Via Giordano Bruno –Sansepolcro (AR) (…)”, successivamente, a pag.
12 aggiunge che “(…) Salendo dal vano scala, troviamo il pianerottolo oggetto di procedimento, nel quale, a dx, è presente un portone in legno a due ante con sopraluce, installato secondo parte attrice nel 200416 dalla proprietà , mentre a sx è presente una porta in legno ad un'anta Controparte_7
(luce 0,70 m) per accesso secondario alla proprietà secondo atto di citazione (…)”. Parte_1
In particolare, poi, il c.t.u., dopo aver esaminato, tra l' altro “(…) le schede di impianto presso l'Agenzia del Territorio di Arezzo (ex catasto) (…)” ha riferito che “(…) la scala (foto n. 20) oggetto di procedimento non ha una sua autonoma identificazione catastale (…)” ed ha aggiunto che risulta rappresentata “(…) sia nelle planimetrie della proprietà come da DOC. 1 di Controparte_7
parte convenuta (comparsa di costituzione e risposta) che nella planimetria della proprietà
del 03/09/2012, tra cui l'elaborato planimetrico, che nelle schede di impianto di seguito Parte_1 riportate, riprese dal CTU presso l'Agenzia del Territorio (ex catasto) (…)” ( cfr. a pag. 17 e 18 ella relazione)
Tanto premesso, il c.t.u., a pag. 22, dopo gli opportuni accertamenti riportati nella relazione, riferisce che “(…) per i beni oggetto di procedimento (vano scale e pianerottolo), da cui si accede attraverso portone in legno a due ante, presente al civico 56 (foto n.21) non è ad uso esclusivo, ma a servizio comune delle unità immobiliari di proprietà di ciascuna parte (…)”.
Ciò posto, occorre, ora evidenziare che, alla luce di quanto riportato dal c.t.u. nella relazione depositata in data 04.06.2023, il pianerottolo in questione sembra rientrare nel punto 1) di cui all'art. 1117 c.c., ossia tra le “(…) parti dell'edificio necessarie all'uso comune (…)”.
Ai sensi del comma primo del citato articolo, le parti dell'edificio necessarie all'uso comune
“(…) se non risulta il contrario dal titolo (…)”, “(…) Sono oggetto di proprietà comune (…)”.
In altre parole, se dai titoli di proprietà delle singole unità immobiliari dell'edificio o da altro atto “(…) non risulta il contrario (…)”, devono essere ritenuti, alla luce del citato articolo, “(…) oggetto di proprietà comune (…)”, i beni riportati ai punti 1), 2) e 3) del citato articolo.
Dall'esame dei titoli di proprietà delle singole unità immobiliari dell'edificio in questione non emerge la proprietà esclusiva del pianerottolo in parola atteso che in nessuno di detti atti viene menzionato detto bene.
In particolare, per quanto riguarda la proprietà di parte attrice, nell'atto di compravendita del notaio del 14 aprile 1934 ( cfr. doc. 2 allegato all'atto di citazione), relativo alla Persona_3
pagina 7 di 13 proprietà esclusiva dell'attore emerge che, in relazione all'accesso da Via Giordano Bruno n. 56, si utilizza l'espressione “(…) scala a comune (…)”, senza peraltro fare alcun riferimento al pianerottolo.
Relativamente, poi, alla proprietà delle convenute, nell'atto di compravendita del notaio del 21 maggio 1938 ( cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione), relativo Persona_3
alla proprietà esclusiva delle convenute, si legge che “(…) la scala interna (…) è gravata a servitù di passo a favore di (…)”; dunque, anche in detto atto non si fa alcun riferimento Parte_7
al pianerottolo.
Di conseguenza, si ribadisce, poiché il pianerottolo in questione sembra rientrare nel punto 1) di cui all'art. 1117 c.c., ossia tra le “(…) parti dell'edificio necessarie all'uso comune (…)”, detto bene, a rigore, si sarebbe dovuto considerare “(…) oggetto di proprietà comune (…)” atteso che non risulta diversamente dai titoli relativi alle proprietà delle singole unità immobiliari dell'edificio.
Tanto premesso, deve, tuttavia, evidenziarsi che la parte convenuta ha chiesto, in via riconvenzionale, di “(…) dichiarare l'acquisizione per usucapione del diritto di proprietà delle scale e del pianerottolo riferiti all'immobile distinto al catasto fabbricati NCEU di Sansepolcro al foglio 68, particella 25 e subalterno 4, cat. A/4, classe 4, rendita euro 368,75, all'indirizzo di Via Giordano
Bruno n. 56 ai sensi dell'art. 1158 c.c. o in subordine ai sensi dell'art. 1159 c.c. (…)”.
Detta domanda riconvenzionale appare fondata.
Ed, infatti, la convenute a pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta hanno riferito che
“(…) Il passaggio che dal piano strada conduce al primo piano dell'immobile sito in Sansepolcro, Via
Giordano Bruno n. 56, non è stato più utilizzato da nessuno, se non dalla famiglia delle proprietarie
a far inizio dal 1972 (…)”; inoltre, dopo aver riferito che l' inutilizzo da parte di Parte_2
estranei di quell'accesso sarebbe comprovato dal fatto che su tutta la lunghezza delle scale la CP_1
ha appeso quadri, ancora presenti e collocato all'ingresso un porta ombrelli, ha aggiunto un particolare molto importante, ossia che “(…) sul pianerottolo in cima alle scale difronte alla porta che dà sulla proprietà ha infisso addirittura una mensola attaccapanni sopra la porta, posizionato un Parte_1 altro portaombrelli e un carrello con fiori e piante (doc.7), rendendo di fatto impossibile l'accesso per più di 20 anni (…)”.
Dette affermazioni di parte convenuta non risultano espressamente e puntualmente contestate da parte attrice nella successiva memoria istruttoria n. 1).
E' noto che ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche i “(…) fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Parte attrice nella memoria, ex art. 183, comma sesto, n. 1) c.p.c. si limita esclusivamente a ribadire le conclusioni rassegnate in atto di citazione .
pagina 8 di 13 Pertanto, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., parte convenuta deve ritenersi esonerata dal dover fornire la prova delle circostanze di cui sopra ( cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. Civ. n.
15107/2004; n. 6666/2004; n. 9285/2003).
Peraltro, il principio di non contestazione specifica è stato ribadito nuovamente dalla Corte di
Cassazione , la quale ha affermato che la parte deve prendere posizione in modo chiaro e analitico, sui fatti dedotti dall'altra parte “(…) la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…) senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” ( così, Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 31837, del
04.11.2021).
Inoltre, in virtù delle preclusioni istruttorie, eventuali contestazioni in ordine ai fatti riportati dalla parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta devono essere effettuate da parte attrice entro il termine del deposito della memoria istruttoria n. 1), in quanto entro detto termine deve essere precisato il thema decidenum: ciò in base sia all'art. 183, comma sesto, c.p.c. ( rito ante riforma
Cartabia), che alla luce dell' art. 171-ter c.p.c. ( rito post riforma Cartabia).
Le preclusioni istruttorie rappresentano, infatti, lo snodo fondamentale del processo civile in quanto i suddetti termini hanno natura perentoria ed, è noto, la previsione di un termine perentorio per un'attività processuale comporta, una volta scaduto il termine, la preclusione dell'attività processuale medesima, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., e quindi la decadenza della parte dal potere di esercitare detta attività.
Inoltre, la natura pubblicistica della disciplina delle preclusioni comporta che la decadenza dall'attività processuale, conseguente al verificarsi della preclusione, deve essere rilevata d'ufficio dal
Giudice e non può essere rimessa all'accordo delle parti ( cfr., sul punto, tra le altre, Cass. n.
4376/2001).
Appare dunque evidente che la memoria istruttoria n. 2) non possa essere utilizzata dall' attore per replicare a quanto eccepito ed allegato dalla convenuta già nella comparsa di costituzione e risposta, ma solo per replicare ad eventuali domande ed eccezioni nuove contenute nella memoria istruttoria n. 1) di controparte.
In altre parole, entro il termine perentorio di scadenza della memoria istruttoria n. 1), deve concludersi la fase di definizione del c.d. thema probandum .
Ciò posto, deve essere accolta la domanda di usucapione, ex art. 1158 c.c..
Ed, infatti, poiché non è stato contestato da parte attrice, deve ritenersi provato, ex art. 115 comma primo c.c., che “(…) Il passaggio che dal piano strada conduce al primo piano dell'immobile
pagina 9 di 13 sito in Sansepolcro, Via Giordano Bruno n. 56, non è stato più utilizzato da nessuno, se non dalla famiglia delle proprietarie a far inizio dal 1972 (…)”; inoltre, deve pure ritenersi Parte_2 provato che la “(…) sul pianerottolo ( in parola, n.d.r.) in cima alle scale difronte alla porta CP_1
che dà sulla proprietà ha infisso addirittura una mensola attaccapanni sopra la porta, Parte_1
posizionato un altro portaombrelli e un carrello con fiori e piante (doc.7), rendendo di fatto impossibile l'accesso per più di 20 anni (…)”.
Peraltro non risulta neppure contestato che la foto allegata alla comparsa di costituzione ( cfr. doc. 7) riproduca lo stato del pianerottolo a far data dal 1972 e per i venti anni successivi.
In conclusione, in accoglimento della domanda riconvenzionale, non resta che dichiarare l'acquisizione per usucapione del diritto di proprietà esclusivo delle scale e del pianerottolo riferiti all'immobile distinto al catasto fabbricati NCEU di Sansepolcro al foglio 68, particella 25 e subalterno
4, cat. A/4, classe 4, rendita euro 368,75, all'indirizzo di Via Giordano Bruno n. 56 ai sensi dell'art. 1158 c.c. e, per l' effetto, rigettare la domanda di parte attrice con la quale si chiede di accertare la sussistenza di un diritto di comproprietà del pianerottolo in questione tra l'attore e le convenute.
b) Sussistenza di una servitù di passaggio sul pianerottolo in esame.
Deve, inoltre, essere rigettato anche il capo della domanda di parte attrice con il quale si chiede di accertare la sussistenza di una servitù prediale di passaggio sul pianerottolo in esame.
All' uopo è bene rilevare che, se certamente, nell'atto di compravendita del notaio Per_3
del 21 maggio 1938 ( cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione), relativo alla
[...] proprietà esclusiva delle convenute, si legge che “(…) la scala interna (…) è gravata da servitù di passo a favore di (…)”, occorre, tuttavia, evidenziare che, nel caso in esame, Parte_7
non sembra possa parlarsi di una servitù prediale.
Ed, infatti, ai sensi dell'art. 1027 c.c., la servitù prediale “(…) consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario (…)”.
Nel caso in esame, la servitù di passo di cui a detto contratto non è prevista per l'utilità di fondo ma chiaramente a favore di una determinata persona “(…) (…)”; sicché Parte_7
non può essere considerata una servitù prediale.
Come insegna la Suprema Corte ( cfr., tra le altre, Cass. Sez. III, Sentenza n. 16342 del
20/11/2002), il nostro sistema giuridico “(…) non prevede la facoltà per i privati di costituire servitù meramente personali (cosiddette "servitù irregolari"), intese come limitazioni del diritto di proprietà gravanti su di un fondo a vantaggio non del fondo finitimo bensì del singolo proprietario di quest'ultimo (…)”; aggiunge la Corte che ove si pone in essere un tale tipo di convenzione negoziale, la pagina 10 di 13 stessa deve ritenersi “(…) inidonea alla costituzione di un diritto reale limitato di servitù (…)” e va inquadrata “(…) nell'ambito del diritto d'uso, ovvero nello schema del contratto di locazione o di contratti affini, quali l'affitto e il comodato (…)”.
Ancora, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, da cui questo Giudice non ha alcun motivo per discostarsi ( cfr., tra le altre, Cass. Sez. II - , Sentenza n. 5603 del 26/02/2019) le convenzioni costitutive di servitù "personali" o "irregolari", aventi, cioè, come contenuto limitazioni della proprietà del fondo altrui “(…) a beneficio di un determinato soggetto e non di un diverso fondo, sono disconosciute dal codice vigente, come da quello abrogato del 1865, essendo dirette a realizzare un interesse non meritevole di tutela perché concretizzantesi in una mera comodità, del tutto personale, di coloro che accedono al preteso fondo servente, ma non in un'utilità oggettiva, pur se indiretta, del fondo dominante (…)”.
Precisato, pertanto, che la servitù di passo di cui al suddetto contratto non è prevista per l' utilità di un fondo ma, chiaramente, a favore di una determinata persona “(…) Parte_7
(…)”, va da sé che, attesa la natura personale di detto diritto e, pertanto, il suo carattere obbligatorio, non può ritenersi ipso facto trasmissibile.
Ed, infatti, solo per le obbligazioni c.d. propter rem, ossia per le obbligazioni reali, essendo caratterizzate dalla connessione con una cosa, i soggetti del rapporto saranno di volta in volta tutti coloro che, successivamente, acquisteranno la titolarità del diritto di proprietà; dette obbligazioni si definiscono anche "ambulatorie", in quanto, appunto, i soggetti del rapporto mutano in seguito alla circolazione del bene.
Non resta, pertanto, che rigettare la domanda con la quale l'attore chiede di accertare la sussistenza di una servitù di passaggio sul pianerottolo in esame.
Alla luce di quanto sopra riferito deve rigettarsi anche la domanda di parte attrice con la quale si chiede di “(…) condannare le convenute alla eliminazione della chiusura posta nel pianerottolo di accesso alla proprietà esclusiva dell'attore, statuendo anche il risarcimento del danno (…)”.
Ed, infatti, premesso che la proprietà esclusiva dell'attore, come accertato, dal c.t.u., ha un suo ingresso principale dal civico n. 50 e, viceversa, al civico n. 56 ha solo una entrata secondaria, va da sé che le attrici, in qualità di proprietarie esclusive del pianerottolo, hanno il pieno diritto di restringere lo spazio del pianerottolo medesimo ove, come ne caso in esame, lo spazio a disposizione dell'attore sia sufficiente a consentire l'accesso dell'attore alla propria abitazione, ben potendo, quest' ultimo, in caso di oggetti particolarmente ingombranti, utilizzare l' accesso principale di cui al civico n. 50.
In particolare, con la memoria istruttoria n. 1) parte attrice non ha contestato ( con ogni conseguenza, ex art. 115, comma primo, c.p.c.) quanto riferito delle convenute a pag. 9 della comparsa pagina 11 di 13 di costituzione e risposta, ossia che “(…) il vano è sufficiente per il transito delle persone, a ciò si aggiunga che tale accesso è secondario per il tanto che l'ingresso principale alla sua Parte_1
abitazione è al civico 50. Inoltre, la porta collocata sul pianerottolo, che non impedisce in nessun modo il transito, è dotata di sopraluce ed ha l'apertura verso l'interno della proprietà per Parte_2
evitare così eventuali ingombri in fase di accesso (…)”.
In altre parole, poiché il pianerottolo in questione deve ritenersi di proprietà esclusiva delle attrici, va da sé che il diritto di proprietà delle attrici su detto spazio non può essere sacrificato al punto tale da non poter consentire alle convenute di poter sfruttare al meglio l'uso di detto spazio, ove, come nel caso in esame, le stesse abbiano comunque lasciato all'attore sufficiente lo spazio per poter accedere alla sua abitazione.
Non resta, pertanto, che rigettare in toto la domanda di parte attrice.
Deve infine essere rigettata la domanda di parte convenuta ex art. 96 c.p.c. non sussistendone i presupposti di legge.
Quanto alle spese del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 54/2014 e succ. mod. – come segue: euro 1.701,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 1.806,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 2.905,00 per la fase decisionale.
In particolare, in punto di liquidazione delle competenze professionali, a parere di questo
Giudice unico, deve trovare applicazione il D.M. . n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), il quale all'art. 6 stabilisce che “(…) Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (…)” ; che, infatti - seppur con riferimento al passaggio tra il D.M. 140/2012 e il D.M. n. 55/2014 (ma con considerazioni estensibili alla questione in esame)-, la Suprema Corte ha affermato che “(…) in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata (…)” (così Cass. 19989/2021; cfr., altresì, in tal senso, Cass. SS UU n. 17405/2012)..
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 12 di 13 1. dichiara, ai sensi dell'art. 1158 c.c., l'acquisizione per usucapione del diritto di proprietà esclusivo delle scale e del pianerottolo riferiti all'immobile distinto al catasto fabbricati NCEU di Sansepolcro al foglio 68, particella 25 e subalterno 4, cat. A/4, classe 4, rendita euro 368,75, all'indirizzo di Via Giordano Bruno n. 56;
2. per l' effetto, rigetta la domanda di parte attrice con la quale si chiede di accertare la sussistenza di un diritto di comproprietà del pianerottolo in questione tra l'attore e le convenute;
3. rigetta, altresì, la domanda di parte attrice con la quale si chiede di accertare la sussistenza di un diritto di servitù prediale sul pianerottolo in questione;
4. rigetta, infine, la domanda di parte attrice con la quale si chiede di condannare le convenute alla eliminazione della chiusura posta nel pianerottolo di accesso alla proprietà esclusiva dell'attore, statuendo anche il risarcimento del danno;
5. rigetta la domanda di parte convenuta ex art. 96 c.p.c.;
6. condanna, infine, la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per competenze professionali, oltre 15% per Spese Generali, IVA,
CPA se dovute.
Arezzo, 27.02.2025 il Giudice
Dott. ssa Carmela Labella
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr. ssa Carmela Labella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 799/2021 R.G. promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall' avv. GAMBULI MICHELE , elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procura in atti
PARTE ATTRICE contro
e Controparte_1 CP_2
rappresentate e difese anche disgiuntamente dall' avv. ROSSI FRANCESCO e dall'avv. ROSSI
DE VERMANDOIS MARTA MARIA, elettivamente domiciliate presso lo studio dell' avv. ROSSI
FRANCESCO, come da procura in atti
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
All' esito della udienza cartolare del 04.12.2024,
l'avv. LEONESSI MASSIMO ( a cui è subentrato l'avv. GAMBULI MICHELE con nuova costituzione depositata in data 19.12.2024), per la parte attrice, ha insistito nelle richieste istruttorie non ammesse ed ha concluso come da conclusioni tratte dalla prima memoria, ex art. 183 c.p.c.: “(…)
Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, contrariis rejectis, verificato il diritto di comproprietà (
o in estrema ipotesi la servitù di passaggio a favore del fondo dello scrivente e a carico di quello delle
pagina 1 di 13 convenute nel pianerottolo indicato nella narrativa), condannare le convenute alla eliminazione della chiusura posta nel pianerottolo di accesso alla proprietà esclusiva dell'attore, statuendo anche il risarcimento del danno, che viene indicato in €.
1.000 in ragione di anno o nella diversa cifra che sarà determinata anche in via equitativa, tenendo conto anche della diminuzione di valore, anche locativo, connesso alla chiusura, da questa domanda fino alla effettiva liberazione ( non si domanda risarcimento per il passato volendo dimostrare la serietà di questa iniziativa). In ogni caso, con condanna alla corresponsione di interessi maturati sul danno liquidato fino alla dovuta riapertura, oltre rivalutazione monetaria se dovuta. Con vittoria di spese e di onorari, oltre iva e cap come per legge (…)”;
l'avv. ROSSI FRANCESCO e l' avv. ROSSI DE VERMANDOIS MARTA MARIA , per la parte convenuta, concludono chiedendo l'accoglimento integrale delle conclusioni rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta rassegnate ed insistendo per l'accoglimento delle proprie richieste istruttorie;
segnatamente, concludono come segue: “(…) Voglia: in via pregiudiziale dichiarare la nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza della causa petendi e del petitum ai sensi dell'art. 164, 4 comma, cpc. Nel merito Voglia rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e diritto per i motivi sposti in narrativa. In subordine nella denegata ipotesi che venga accertata la servitù di passo sulle scale di proprietà delle signore a favore Parte_2
del fondo di proprietà del dichiarare estinta o prescritta la servitù per i motivi sopra esposti. Parte_1
In via riconvenzionale accertati i fatti in narrativa dichiarare l'acquisizione per usucapione del diritto di proprietà delle scale e del pianerottolo riferiti all'immobile distinto al catasto fabbricati NCEU di
Sansepolcro al foglio 68, particella 25 e subalterno 4, cat. A/4, classe 4, rendita euro 368,75, all'indirizzo di Via Giordano Bruno n. 56 ai sensi dell'art. 1158 c.c. o in subordine ai sensi dell'art.
1159 c.c.. In tutti i casi condannare il sig. ai sensi dell'art 96 cpc al risarcimento dei Parte_1
danni da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario del presente giudizio ed accessori di legge (…)”;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva di essere Parte_1
proprietario di un immobile adibito a civile abitazione sito in Sansepolcro (AR), Via Giordano Bruno n.
50- 56, giusto atto pubblico ai rogiti del notaio del 25/7/1972 allegato come primo Persona_1
documento, nel quale la madre di esso attore vedova e i fratelli Maria, Parte_3 Parte_1
e avevano eseguito permute e altro;
che l'edificio era stato acquistato da CP_3 Per_2 Parte_3
vedova con l'atto per notaio del 14/4/1934 ai rogiti del notaio
[...] Parte_1 Persona_3
pagina 2 di 13 allegato come secondo documento;
che, a dire di esso esponente, alla proprietà si accedeva, dall'epoca dell'acquisto del 1934, anche da una porta posta al primo piano al civico 56 nel pianerottolo da cui aveva accesso anche un'altra unità immobiliare di proprietà delle convenute, la cui dante causa,
aveva acquistato con atto del 21/5/1938; che, a dire di esso Persona_4 Per_3
le scale e il pianerottolo erano contrassegnati nel documento catastale allegato come Parte_1
terzo documento e catastalmente facenti parte della particella 26 sub 3, costituente la proprietà esclusiva di esso esponente;
che da qualche tempo ( comunque certamente dopo il 2004), le citate convenute , proprietarie dell'appartamento frontistante quello di esso attore, avevano occupato buona parte del pianerottolo ivi collocando una parete divisoria, per costituire una porzione di vano esclusivo, con una nuova apertura per accedere alla relativa porzione immobiliare;
che tale occupazione, a dire di esso attore, oltre a violare i propri diritti, quale comproprietario, rendeva gravoso praticare l'ingresso alla propria abitazione in quanto non sarebbe più in grado, volendo, di trasportare dentro o fuori dal proprio appartamento oggetti e/o cose comportanti anche un minimo ingombro, non essendoci lo spazio per effettuare le necessarie “manovre”; che la situazione era stata significata alla controparte con lettera del 28/11/2012 (doc.4); che detta missiva era stata riscontrata con comunicazione scritta del
24/12/2012 (doc. 5), ove era stata riconosciuta l'esistenza quantomeno di una servitù di passaggio a favore di esso esponente ( anche se in realtà come da contratto di acquisto della propria dante causa le scale risultavano di proprietà “a comune”) e si confessava la occupazione (per “metà”) del Parte_1 pianerottolo, definendola legittima, la stessa asseritamente non ostacolando “(….) l'esercizio della servitù (…)”; che non aveva avuto miglior sorte la missiva a firma dell'avv. Leonessi (doc.6), la quale aveva prodotto la risposta di altro legale (doc.7), nella quale era stata negata persino la esistenza e configurabilità di una servitù di passaggio, che era stato dichiarato oggetto di “ mera tolleranza” e ciò nonostante, a dire di esso attore, fosse stata pacifica l'ubicazione della porta di ingresso dell'appartamento di esso istante nel pianerottolo ove insisteva il manufatto illegittimo e nonostante anche nella ultima missiva descritta si fosse confermato il possesso delle chiavi del portone di accesso su Via Giordano Bruno in capo ad esso esponente;
che, in detta missiva, di era inoltre aggiunto che
“(…) nel caso si verificassero particolari necessità e tale opera comportasse una scomodità della predetta facoltà solo eventuale e saltuaria, pur non essendo obbligata la sig.ra con il Controparte_1 dovuto preavviso, si preoccuperà di venire incontro al sig. (…)”; che era stata inoltrata Parte_1
istanza per la procedura di mediazione ( doc.n.8); che anche la mediazione ( doc.n.9) aveva incontrato la stessa chiusura delle iniziative precedenti, con un costo vivo di €. 341,60 ( doc.n.10); che nel 2004 esso esponente aveva eseguito lavori elettrici sulla porzione di scala e pianerottolo come da fattura, in cui era stato specificato che le opere erano state concertate, del 29/10/ 2004 (doc.n. 12); che esso attore pagina 3 di 13 aveva agito con la finalità di ottenere il ripristino della possibilità di esercizio della comproprietà, violato dal contegno di uno solo dei comunisti, ovvero in estrema ipotesi di ottenere la salvaguardia delle servitù di passaggio ove questo dovesse essere individuato come titolo di diritto, con la eliminazione della chiusura posta sul pianerottolo che ne riduceva a uno stretto budello l'uso. Tutto ciò premesso, concludeva come in epigrafe riportato.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituivano CP_1
e ed eccepivano l'infondatezza della domanda di cui chiedevano il
[...] CP_2
rigetto con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio, spiegando, altresì, domanda riconvenzionale, come in epigrafe riportato. Segnatamente, esponevano, in merito alla asserita comproprietà del pianerottolo, che esse esponenti erano proprietarie dello stabile sito in Sansepolcro,
Via Giordano Bruno n. 56, ricevuto in eredità da rispettivamente marito e padre di Persona_5 esse convenute;
che l'immobile si sviluppava su tre piani con unico ingresso da pubblica strada al civico 56; che dal portone di ingresso si sviluppava una scala che terminava con un pianerottolo e tre porte: sulla sinistra quella che dava sull'appartamento del e sulla destra le altre due che Parte_1 conducevano al giardino e nell'abitazione di proprietà di esse esponenti;
che, a dire di esse convenute, il portone di ingresso al civico 56, le scale e il pianerottolo erano di loro proprietà esclusiva come si rilevava dalle planimetrie (doc.1), dalla dichiarazione di successione di (doc. 2) e Persona_5 prima di questa dall'atto di compravendita a rogito Notaio del 21.05.1938 tra Per_3 Persona_6
assieme al marito (parte venditrice) e (parte acquirente) madre di CP_4 Persona_4
suo unico erede (doc. 3); che, a dire di esse convenute, il riferimento di parte attrice Persona_5 all'atto di compravendita del 14.04.1934 del proprio appartamento al civico 50, nella parte in cui si leggeva “la scala a comune con vedova (allegato 2 di parte attrice, pag. 2) stava CP_5 Per_7 ad indicare l'uso delle scale e non la comproprietà; che, infatti, non aveva la proprietà CP_5 delle scale, ma l'usufrutto, che si era riservata nella vendita con con rogito Parte_4
dello stesso notaio del 30.06.1927 (doc.4); che nel rogito indicato dal ad essere in Per_3 Parte_1 comune è la “scala” e non il pianerottolo;
che nell'atto di donazione-cessione di diritti-permute (doc.1 del fascicolo di parte attrice) tra la del -e i di lei figli, non era Controparte_6 Parte_1
menzionato il civico 56, a riprova della assenza di alcun diritto di proprietà su quell'immobile; che le scale e il pianerottolo facevano parte dell'immobile distinto al catasto fabbricati NCEU di Sansepolcro al foglio 68, particella 25 e subalterno 4, all'indirizzo di Via Giordano Bruno n. 56, di proprietà di essa e per ½ ciascuna (doc. 5); che, a dire di esse esponenti, era lo stesso alla CP_1 Per_5 Parte_1
pagina 4 della citazione, ad affermare che le scale e il pianerottolo erano di proprietà di esse CP_1
pagina 4 di 13 ciò si evinceva dalla descrizione riportata in fattura (doc. 12 del fascicolo di parte attrice), Per_5
infatti lo stesso fornendo i dati per la fatturazione, aveva indicato esse convenute quali Parte_1 proprietarie dell'immobile; che, in primo luogo, eccepivano la nullità la domanda per difetto di certezza della causa petendi e del petitum; che, in ipotesi, eccepivano la infondatezza della domanda promossa da parte attrice in merito alla comproprietà del pianerottolo e/o delle scale dell'abitazione sita in Sansepolcro (AR), Via Giordano Bruno n. 56 di esclusiva proprietà di esse – e CP_1 Per_5 altrettanto la richiesta dei €. 1000,00 a titolo di risarcimento;
che in merito alla richiesta di accertamento del diritto di servitù di passo sul pianerottolo, a dire di esse convenute la domanda era parimenti infondata;
che il contratto di vendita su cui si basava il (allegato 2 del fascicolo di Parte_1 parte attrice) faceva riferimento alla comunione d'uso della scala e non del pianerottolo a favore di
(mamma del con l'usufruttuaria vedova (morta Parte_3 Parte_1 CP_5 Per_7 il18.02.1935); che l'ultimo riferimento noto ad esse convenute circa le scale si trovava nella compravendita dell'immobile al civico 56 tra e (quest'ultima Per_6 Persona_4
rispettivamente suocera e nonna paterna di e (doc. 3); che, nel predetto Controparte_1 CP_2 rogito, si leggeva testualmente che la scala interna era gravata da “servitù di passo a favore di
, madre dell'attore; che si parla di servitù a favore di un soggetto ( Parte_3 Parte_3
, non già a favore di un fondo;
che, pertanto, trattavasi di diritto personale;
che il
[...] presupposto per la costituzione della servitù era l'indicazione dei due fondi, poiché il vantaggio e il peso dovevano essere costituiti rispettivamente su quello dominante e su quello servente;
che la servitù era un diritto prediale, come diceva la parola stessa, e non legato ad una singola persona;
che non potevano esistere servitù se non a favore di fondi e di conseguenza non potevano considerarsi come servitù le concessioni di quei diritti che pur potendo avvantaggiare un fondo, fossero state stabiliti a favore solo delle persone;
che, in tal caso, stante la natura personale ed il carattere obbligatorio di detti diritti non potevano ritenersi ipso facto trasmissibili (Cass. civ. sez. III sent. n. 16342/2002; Cass. civ. sez. II sent. n. 190/1999); che nella denegata ipotesi che fosse accertata una servitù prediale a favore del fondo del e a carico della proprietà di esse questa era da considerarsi Parte_1 Parte_2
prescritta per non uso ex art. 1073 c.c.; che il passaggio che dal piano strada conduceva al primo piano dell'immobile sito in Sansepolcro, Via Giordano Bruno n. 56, non era stato più utilizzato da nessuno, se non dalla famiglia di esse proprietarie a far inizio dal 1972; che in merito al Parte_2 possesso delle chiavi del portone di accesso su via Giordano Bruno in capo all' attore, esse esponenti precisavano che queste gli furono consegnate solo nel 2004 da esse tramite il primo Parte_5 procuratore Avv. Dario Locci specificando allora e successivamente dall'Avv. Francesco Rossi, che ciò era da qualificarsi come un atto di mera tolleranza senza riconoscimento di alcun diritto di servitù
pagina 5 di 13 ormai abbondantemente prescritto per non uso, essendo trascorsi più di 30 anni dall'ultimo esercizio
(doc.9); che la “parete divisoria”, istallata il 29.12.2004 come da fattura che si allegava (doc.10)e non dopo, come asserito da parte attrice, non è altro che una porta posta a chiusura delle altre due che conducevano al giardino e dentro l'appartamento di proprietà di esse lasciando così Parte_6 libero il transito e l'accesso alla zona antistante l'abitazione del al civico 50; che a dire di esse Parte_1
esponenti il vano era sufficiente per il transito delle persone e che tale accesso era secondario per il tanto che l'ingresso principale alla sua abitazione era al civico 50; che la porta collocata sul Parte_1
pianerottolo, a dire di esse convenute, non impediva in nessun modo il transito in quanto dotata di sopraluce ed aveva l'apertura verso l'interno della proprietà per evitare così eventuali Parte_2
ingombri in fase di accesso;
che nel caso in cui fosse accertato il diritto di servitù, si sottolineava l'applicazione del criterio sussidiario del “minimo mezzo”, ossia il bilanciamento delle esigenze dei due fondi: l'utilità del fondo dominante e minor aggravio del fondo servente.
Disposta ed espletata c.t.u. tecnica;
rigettate le prove orali in quanto ritenute superflue ai fini della decisione la causa, all' esito dell' udienza cartolare del 04.12.2024, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, passava in decisione con la concessione dei termini, ex art. 190 c.p.c. ( rito ante riforma Cartabia) .
******
Occorre, innanzitutto, rigettare le richieste istruttorie reiterate da entrambe le parti in sede di precisazione delle conclusioni per i motivi già illustrati nella ordinanza istruttoria depositata in data
03.05.2024 a cui si rinvia integralmente nel senso che, sul punto, deve fare parte integrante della presente decisione.
Ciò posto, occorre, ora, precisare che parte attrice, nelle conclusioni chiede di “(…) condannare le convenute alla eliminazione della chiusura posta nel pianerottolo di accesso alla proprietà esclusiva dell'attore, statuendo anche il risarcimento del danno, che viene indicato in €.
1.000 in ragione di anno o nella diversa cifra che sarà determinata anche in via equitativa (…)”; e, a tal fine chiede, in primis, di accertare a) la sussistenza di un diritto di comproprietà del pianerottolo in questione tra l'attore e le convenute;
in subordine, chiede di accertare b) la sussistenza di una servitù di passaggio sul pianerottolo in esame.
Pertanto, è bene, innanzitutto, affrontare i punti a) e b) sopra riportati.
a) Sussistenza di un diritto di comproprietà del pianerottolo in questione tra l'attore e le convenute.
pagina 6 di 13 Sotto detto profilo deve evidenziarsi che il c.t.u. nella relazione depositata in data 04.06.2023, dopo aver accertato a pag. 9 che “(…) Alla scala e al pianerottolo si accede attraverso un portone in legno, presente al civico 56 di Via Giordano Bruno –Sansepolcro (AR) (…)”, successivamente, a pag.
12 aggiunge che “(…) Salendo dal vano scala, troviamo il pianerottolo oggetto di procedimento, nel quale, a dx, è presente un portone in legno a due ante con sopraluce, installato secondo parte attrice nel 200416 dalla proprietà , mentre a sx è presente una porta in legno ad un'anta Controparte_7
(luce 0,70 m) per accesso secondario alla proprietà secondo atto di citazione (…)”. Parte_1
In particolare, poi, il c.t.u., dopo aver esaminato, tra l' altro “(…) le schede di impianto presso l'Agenzia del Territorio di Arezzo (ex catasto) (…)” ha riferito che “(…) la scala (foto n. 20) oggetto di procedimento non ha una sua autonoma identificazione catastale (…)” ed ha aggiunto che risulta rappresentata “(…) sia nelle planimetrie della proprietà come da DOC. 1 di Controparte_7
parte convenuta (comparsa di costituzione e risposta) che nella planimetria della proprietà
del 03/09/2012, tra cui l'elaborato planimetrico, che nelle schede di impianto di seguito Parte_1 riportate, riprese dal CTU presso l'Agenzia del Territorio (ex catasto) (…)” ( cfr. a pag. 17 e 18 ella relazione)
Tanto premesso, il c.t.u., a pag. 22, dopo gli opportuni accertamenti riportati nella relazione, riferisce che “(…) per i beni oggetto di procedimento (vano scale e pianerottolo), da cui si accede attraverso portone in legno a due ante, presente al civico 56 (foto n.21) non è ad uso esclusivo, ma a servizio comune delle unità immobiliari di proprietà di ciascuna parte (…)”.
Ciò posto, occorre, ora evidenziare che, alla luce di quanto riportato dal c.t.u. nella relazione depositata in data 04.06.2023, il pianerottolo in questione sembra rientrare nel punto 1) di cui all'art. 1117 c.c., ossia tra le “(…) parti dell'edificio necessarie all'uso comune (…)”.
Ai sensi del comma primo del citato articolo, le parti dell'edificio necessarie all'uso comune
“(…) se non risulta il contrario dal titolo (…)”, “(…) Sono oggetto di proprietà comune (…)”.
In altre parole, se dai titoli di proprietà delle singole unità immobiliari dell'edificio o da altro atto “(…) non risulta il contrario (…)”, devono essere ritenuti, alla luce del citato articolo, “(…) oggetto di proprietà comune (…)”, i beni riportati ai punti 1), 2) e 3) del citato articolo.
Dall'esame dei titoli di proprietà delle singole unità immobiliari dell'edificio in questione non emerge la proprietà esclusiva del pianerottolo in parola atteso che in nessuno di detti atti viene menzionato detto bene.
In particolare, per quanto riguarda la proprietà di parte attrice, nell'atto di compravendita del notaio del 14 aprile 1934 ( cfr. doc. 2 allegato all'atto di citazione), relativo alla Persona_3
pagina 7 di 13 proprietà esclusiva dell'attore emerge che, in relazione all'accesso da Via Giordano Bruno n. 56, si utilizza l'espressione “(…) scala a comune (…)”, senza peraltro fare alcun riferimento al pianerottolo.
Relativamente, poi, alla proprietà delle convenute, nell'atto di compravendita del notaio del 21 maggio 1938 ( cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione), relativo Persona_3
alla proprietà esclusiva delle convenute, si legge che “(…) la scala interna (…) è gravata a servitù di passo a favore di (…)”; dunque, anche in detto atto non si fa alcun riferimento Parte_7
al pianerottolo.
Di conseguenza, si ribadisce, poiché il pianerottolo in questione sembra rientrare nel punto 1) di cui all'art. 1117 c.c., ossia tra le “(…) parti dell'edificio necessarie all'uso comune (…)”, detto bene, a rigore, si sarebbe dovuto considerare “(…) oggetto di proprietà comune (…)” atteso che non risulta diversamente dai titoli relativi alle proprietà delle singole unità immobiliari dell'edificio.
Tanto premesso, deve, tuttavia, evidenziarsi che la parte convenuta ha chiesto, in via riconvenzionale, di “(…) dichiarare l'acquisizione per usucapione del diritto di proprietà delle scale e del pianerottolo riferiti all'immobile distinto al catasto fabbricati NCEU di Sansepolcro al foglio 68, particella 25 e subalterno 4, cat. A/4, classe 4, rendita euro 368,75, all'indirizzo di Via Giordano
Bruno n. 56 ai sensi dell'art. 1158 c.c. o in subordine ai sensi dell'art. 1159 c.c. (…)”.
Detta domanda riconvenzionale appare fondata.
Ed, infatti, la convenute a pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta hanno riferito che
“(…) Il passaggio che dal piano strada conduce al primo piano dell'immobile sito in Sansepolcro, Via
Giordano Bruno n. 56, non è stato più utilizzato da nessuno, se non dalla famiglia delle proprietarie
a far inizio dal 1972 (…)”; inoltre, dopo aver riferito che l' inutilizzo da parte di Parte_2
estranei di quell'accesso sarebbe comprovato dal fatto che su tutta la lunghezza delle scale la CP_1
ha appeso quadri, ancora presenti e collocato all'ingresso un porta ombrelli, ha aggiunto un particolare molto importante, ossia che “(…) sul pianerottolo in cima alle scale difronte alla porta che dà sulla proprietà ha infisso addirittura una mensola attaccapanni sopra la porta, posizionato un Parte_1 altro portaombrelli e un carrello con fiori e piante (doc.7), rendendo di fatto impossibile l'accesso per più di 20 anni (…)”.
Dette affermazioni di parte convenuta non risultano espressamente e puntualmente contestate da parte attrice nella successiva memoria istruttoria n. 1).
E' noto che ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche i “(…) fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Parte attrice nella memoria, ex art. 183, comma sesto, n. 1) c.p.c. si limita esclusivamente a ribadire le conclusioni rassegnate in atto di citazione .
pagina 8 di 13 Pertanto, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., parte convenuta deve ritenersi esonerata dal dover fornire la prova delle circostanze di cui sopra ( cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. Civ. n.
15107/2004; n. 6666/2004; n. 9285/2003).
Peraltro, il principio di non contestazione specifica è stato ribadito nuovamente dalla Corte di
Cassazione , la quale ha affermato che la parte deve prendere posizione in modo chiaro e analitico, sui fatti dedotti dall'altra parte “(…) la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…) senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” ( così, Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 31837, del
04.11.2021).
Inoltre, in virtù delle preclusioni istruttorie, eventuali contestazioni in ordine ai fatti riportati dalla parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta devono essere effettuate da parte attrice entro il termine del deposito della memoria istruttoria n. 1), in quanto entro detto termine deve essere precisato il thema decidenum: ciò in base sia all'art. 183, comma sesto, c.p.c. ( rito ante riforma
Cartabia), che alla luce dell' art. 171-ter c.p.c. ( rito post riforma Cartabia).
Le preclusioni istruttorie rappresentano, infatti, lo snodo fondamentale del processo civile in quanto i suddetti termini hanno natura perentoria ed, è noto, la previsione di un termine perentorio per un'attività processuale comporta, una volta scaduto il termine, la preclusione dell'attività processuale medesima, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., e quindi la decadenza della parte dal potere di esercitare detta attività.
Inoltre, la natura pubblicistica della disciplina delle preclusioni comporta che la decadenza dall'attività processuale, conseguente al verificarsi della preclusione, deve essere rilevata d'ufficio dal
Giudice e non può essere rimessa all'accordo delle parti ( cfr., sul punto, tra le altre, Cass. n.
4376/2001).
Appare dunque evidente che la memoria istruttoria n. 2) non possa essere utilizzata dall' attore per replicare a quanto eccepito ed allegato dalla convenuta già nella comparsa di costituzione e risposta, ma solo per replicare ad eventuali domande ed eccezioni nuove contenute nella memoria istruttoria n. 1) di controparte.
In altre parole, entro il termine perentorio di scadenza della memoria istruttoria n. 1), deve concludersi la fase di definizione del c.d. thema probandum .
Ciò posto, deve essere accolta la domanda di usucapione, ex art. 1158 c.c..
Ed, infatti, poiché non è stato contestato da parte attrice, deve ritenersi provato, ex art. 115 comma primo c.c., che “(…) Il passaggio che dal piano strada conduce al primo piano dell'immobile
pagina 9 di 13 sito in Sansepolcro, Via Giordano Bruno n. 56, non è stato più utilizzato da nessuno, se non dalla famiglia delle proprietarie a far inizio dal 1972 (…)”; inoltre, deve pure ritenersi Parte_2 provato che la “(…) sul pianerottolo ( in parola, n.d.r.) in cima alle scale difronte alla porta CP_1
che dà sulla proprietà ha infisso addirittura una mensola attaccapanni sopra la porta, Parte_1
posizionato un altro portaombrelli e un carrello con fiori e piante (doc.7), rendendo di fatto impossibile l'accesso per più di 20 anni (…)”.
Peraltro non risulta neppure contestato che la foto allegata alla comparsa di costituzione ( cfr. doc. 7) riproduca lo stato del pianerottolo a far data dal 1972 e per i venti anni successivi.
In conclusione, in accoglimento della domanda riconvenzionale, non resta che dichiarare l'acquisizione per usucapione del diritto di proprietà esclusivo delle scale e del pianerottolo riferiti all'immobile distinto al catasto fabbricati NCEU di Sansepolcro al foglio 68, particella 25 e subalterno
4, cat. A/4, classe 4, rendita euro 368,75, all'indirizzo di Via Giordano Bruno n. 56 ai sensi dell'art. 1158 c.c. e, per l' effetto, rigettare la domanda di parte attrice con la quale si chiede di accertare la sussistenza di un diritto di comproprietà del pianerottolo in questione tra l'attore e le convenute.
b) Sussistenza di una servitù di passaggio sul pianerottolo in esame.
Deve, inoltre, essere rigettato anche il capo della domanda di parte attrice con il quale si chiede di accertare la sussistenza di una servitù prediale di passaggio sul pianerottolo in esame.
All' uopo è bene rilevare che, se certamente, nell'atto di compravendita del notaio Per_3
del 21 maggio 1938 ( cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione), relativo alla
[...] proprietà esclusiva delle convenute, si legge che “(…) la scala interna (…) è gravata da servitù di passo a favore di (…)”, occorre, tuttavia, evidenziare che, nel caso in esame, Parte_7
non sembra possa parlarsi di una servitù prediale.
Ed, infatti, ai sensi dell'art. 1027 c.c., la servitù prediale “(…) consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario (…)”.
Nel caso in esame, la servitù di passo di cui a detto contratto non è prevista per l'utilità di fondo ma chiaramente a favore di una determinata persona “(…) (…)”; sicché Parte_7
non può essere considerata una servitù prediale.
Come insegna la Suprema Corte ( cfr., tra le altre, Cass. Sez. III, Sentenza n. 16342 del
20/11/2002), il nostro sistema giuridico “(…) non prevede la facoltà per i privati di costituire servitù meramente personali (cosiddette "servitù irregolari"), intese come limitazioni del diritto di proprietà gravanti su di un fondo a vantaggio non del fondo finitimo bensì del singolo proprietario di quest'ultimo (…)”; aggiunge la Corte che ove si pone in essere un tale tipo di convenzione negoziale, la pagina 10 di 13 stessa deve ritenersi “(…) inidonea alla costituzione di un diritto reale limitato di servitù (…)” e va inquadrata “(…) nell'ambito del diritto d'uso, ovvero nello schema del contratto di locazione o di contratti affini, quali l'affitto e il comodato (…)”.
Ancora, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, da cui questo Giudice non ha alcun motivo per discostarsi ( cfr., tra le altre, Cass. Sez. II - , Sentenza n. 5603 del 26/02/2019) le convenzioni costitutive di servitù "personali" o "irregolari", aventi, cioè, come contenuto limitazioni della proprietà del fondo altrui “(…) a beneficio di un determinato soggetto e non di un diverso fondo, sono disconosciute dal codice vigente, come da quello abrogato del 1865, essendo dirette a realizzare un interesse non meritevole di tutela perché concretizzantesi in una mera comodità, del tutto personale, di coloro che accedono al preteso fondo servente, ma non in un'utilità oggettiva, pur se indiretta, del fondo dominante (…)”.
Precisato, pertanto, che la servitù di passo di cui al suddetto contratto non è prevista per l' utilità di un fondo ma, chiaramente, a favore di una determinata persona “(…) Parte_7
(…)”, va da sé che, attesa la natura personale di detto diritto e, pertanto, il suo carattere obbligatorio, non può ritenersi ipso facto trasmissibile.
Ed, infatti, solo per le obbligazioni c.d. propter rem, ossia per le obbligazioni reali, essendo caratterizzate dalla connessione con una cosa, i soggetti del rapporto saranno di volta in volta tutti coloro che, successivamente, acquisteranno la titolarità del diritto di proprietà; dette obbligazioni si definiscono anche "ambulatorie", in quanto, appunto, i soggetti del rapporto mutano in seguito alla circolazione del bene.
Non resta, pertanto, che rigettare la domanda con la quale l'attore chiede di accertare la sussistenza di una servitù di passaggio sul pianerottolo in esame.
Alla luce di quanto sopra riferito deve rigettarsi anche la domanda di parte attrice con la quale si chiede di “(…) condannare le convenute alla eliminazione della chiusura posta nel pianerottolo di accesso alla proprietà esclusiva dell'attore, statuendo anche il risarcimento del danno (…)”.
Ed, infatti, premesso che la proprietà esclusiva dell'attore, come accertato, dal c.t.u., ha un suo ingresso principale dal civico n. 50 e, viceversa, al civico n. 56 ha solo una entrata secondaria, va da sé che le attrici, in qualità di proprietarie esclusive del pianerottolo, hanno il pieno diritto di restringere lo spazio del pianerottolo medesimo ove, come ne caso in esame, lo spazio a disposizione dell'attore sia sufficiente a consentire l'accesso dell'attore alla propria abitazione, ben potendo, quest' ultimo, in caso di oggetti particolarmente ingombranti, utilizzare l' accesso principale di cui al civico n. 50.
In particolare, con la memoria istruttoria n. 1) parte attrice non ha contestato ( con ogni conseguenza, ex art. 115, comma primo, c.p.c.) quanto riferito delle convenute a pag. 9 della comparsa pagina 11 di 13 di costituzione e risposta, ossia che “(…) il vano è sufficiente per il transito delle persone, a ciò si aggiunga che tale accesso è secondario per il tanto che l'ingresso principale alla sua Parte_1
abitazione è al civico 50. Inoltre, la porta collocata sul pianerottolo, che non impedisce in nessun modo il transito, è dotata di sopraluce ed ha l'apertura verso l'interno della proprietà per Parte_2
evitare così eventuali ingombri in fase di accesso (…)”.
In altre parole, poiché il pianerottolo in questione deve ritenersi di proprietà esclusiva delle attrici, va da sé che il diritto di proprietà delle attrici su detto spazio non può essere sacrificato al punto tale da non poter consentire alle convenute di poter sfruttare al meglio l'uso di detto spazio, ove, come nel caso in esame, le stesse abbiano comunque lasciato all'attore sufficiente lo spazio per poter accedere alla sua abitazione.
Non resta, pertanto, che rigettare in toto la domanda di parte attrice.
Deve infine essere rigettata la domanda di parte convenuta ex art. 96 c.p.c. non sussistendone i presupposti di legge.
Quanto alle spese del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 54/2014 e succ. mod. – come segue: euro 1.701,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 1.806,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 2.905,00 per la fase decisionale.
In particolare, in punto di liquidazione delle competenze professionali, a parere di questo
Giudice unico, deve trovare applicazione il D.M. . n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), il quale all'art. 6 stabilisce che “(…) Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (…)” ; che, infatti - seppur con riferimento al passaggio tra il D.M. 140/2012 e il D.M. n. 55/2014 (ma con considerazioni estensibili alla questione in esame)-, la Suprema Corte ha affermato che “(…) in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata (…)” (così Cass. 19989/2021; cfr., altresì, in tal senso, Cass. SS UU n. 17405/2012)..
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 12 di 13 1. dichiara, ai sensi dell'art. 1158 c.c., l'acquisizione per usucapione del diritto di proprietà esclusivo delle scale e del pianerottolo riferiti all'immobile distinto al catasto fabbricati NCEU di Sansepolcro al foglio 68, particella 25 e subalterno 4, cat. A/4, classe 4, rendita euro 368,75, all'indirizzo di Via Giordano Bruno n. 56;
2. per l' effetto, rigetta la domanda di parte attrice con la quale si chiede di accertare la sussistenza di un diritto di comproprietà del pianerottolo in questione tra l'attore e le convenute;
3. rigetta, altresì, la domanda di parte attrice con la quale si chiede di accertare la sussistenza di un diritto di servitù prediale sul pianerottolo in questione;
4. rigetta, infine, la domanda di parte attrice con la quale si chiede di condannare le convenute alla eliminazione della chiusura posta nel pianerottolo di accesso alla proprietà esclusiva dell'attore, statuendo anche il risarcimento del danno;
5. rigetta la domanda di parte convenuta ex art. 96 c.p.c.;
6. condanna, infine, la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per competenze professionali, oltre 15% per Spese Generali, IVA,
CPA se dovute.
Arezzo, 27.02.2025 il Giudice
Dott. ssa Carmela Labella
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