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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/12/2025, n. 3498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3498 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
- Dott. IU ND - Presidente rel.
- Dott.ssa Rossella Milone - Consigliere
- Dott. Lorenzo Orsenigo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1548/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), rappresentata e difesa, come da Parte_1 P.IVA_1 procura allegata telematicamente, dell'avv. Gianfranco Dell'Aglio, presso il cui studio sito in via Cordusio n.4, Milano, è elettivamente domiciliata.
APPELLANTE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Controparte_3
), tutti e tre in proprio e in qualità di eredi della sig.ra C.F._3 Per_1
, rappresentati e difesi, come da procura allegata telematicamente, dall'avv.
[...]
BI NT, presso il cui studio sito in Milano, via Masera 6, sono elettivamente domiciliati.
APPELLATI CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
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OGGETTO: buoni postali.
*
Conclusioni delle parti per Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, in riforma della sentenza del Tribunale di Monza, n. 1207/2024 pubbl. il
17/04/2024 - RG n. 5736/2023, così giudicare: Nel merito: - in via principale: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione -ex art. 8 del D.M. 19.12.2000- dei buoni fruttiferi postali per cui è causa, conseguentemente, respingere tutte le richieste formulate a qualsiasi titolo dai sigg.ri in quanto inammissibili e/o infondate CP_1 in fatto e in diritto;
- conseguentemente: condannare i medesimi sigg.ri alla CP_1 restituzione di quanto corrisposto da in esecuzione dell'impugnata Parte_1 sentenza;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”.
per , e Controparte_1 Controparte_2 CP_4
:
[...]
“NEL MERITO: rigettare con ogni miglior formula, per tutte le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta, l'appello proposto da e Parte_1 confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Monza n. 1207/2024 pubblicata il
17.04.2024, con vittoria di compenso professionale determinato ex DM 147/2022 oltre accessori di legge per entrambi i gradi del giudizio. IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi nella quale l'Ecc.ma Corte d'Appello adita dovesse accogliere l'appello promosso da e riformare la sentenza di prime Parte_1 cure, respingere con ogni miglior formula tutte le domande formulate in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa e per
l'effetto, accogliere le domande proposte dai Signori , Parte_2 CP_2
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e e formulate nella proprio ricorso ex art 281 decies cpc CP_1 Controparte_4 cui al giudizio di primo grado, riportate nell'epigrafe del presente atto e che abbiasi qui integralmente riportate e trascritte, con vittoria di compenso professionale determinato ex DM 147/2022 oltre accessori di legge per entrambi i gradi del giudizio.
IN VIA INCIDENTALE: accertare e dichiarare l'illegittima compensazione delle spese del giudizio di primo grado e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 1207/2024 del 15.04.2024 pubblicata il 17.04.2024 nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese del giudizio disposta dal Tribunale di Monza, condannare
al rimborso delle spese legali del primo grado di giudizio a favore Parte_1 dei Signori da determinarsi ex DM 147/2022 oltre accessori di legge” CP_1
*
Svolgimento del processo
1. - Il processo di primo grado
1.1 – L'atto introduttivo del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg. e CP_1 CP_2 CP_4
hanno convenuto in giudizio chiedendo, in via principale,
[...] Parte_1
l'accertamento del mancato decorso del termine di prescrizione di due serie di buoni postali di loro titolarità e, conseguentemente, la condanna di al Parte_1 pagamento di quanto loro dovuto a titolo di rimborso dei predetti titoli.
A sostegno di tale domanda gli attori hanno allegato di aver acquistato nel 2002 – insieme alla sig.ra rispetto alla quale agiscono in qualità di eredi – Persona_1 due serie di buoni postali fruttiferi, il cui rimborso, però, è stato negato dalla convenuta per effetto del decorso del termine di prescrizione degli stessi. Tuttavia, i sigg.
[...]
hanno esposto che, a causa delle gravi violazioni dei doveri informativi gravanti CP_1 sulla società convenuta, essi non sono potuti venire a conoscenza del termine di pag. 3/13 CORTE DI APPELLO DI MILANO
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prescrizione del diritto al rimborso, il quale non sarebbe, dunque, decorso in quanto sospeso ai sensi dell'art. 2941 c.1 n.8 c.c.
In via subordinata, gli attori hanno chiesto al primo giudice, proprio in virtù del predetto inadempimento, di dichiarare risolto il contratto di acquisto dei buoni postali e, conseguentemente, di condannare al risarcimento dei danni subiti, Controparte_5 ai sensi dell'art. 1453 c.c. o dell'art. 1218 c.c.
In particolare, a supporto delle proprie domande, gli attori hanno evidenziato che la normativa vigente al momento dell'acquisto dei titoli imponeva alla società convenuta di consegnare il foglio informativo, oltre ad esporre nei locali appositi avvisi in merito alle condizioni praticate;
obblighi riguardo ai quali secondo la tesi Parte_1 attorea, si è resa inadempiente.
1.2 – La comparsa di costituzione di Parte_1
Si è costituita in giudizio allegando l'intervenuta prescrizione del Parte_1 diritto al rimborso dei titoli.
In particolare, la società emittente ha evidenziato che i buoni postali oggetto di causa, sottoscritti nel 2002, avevano durata pari a 7 anni e che, pertanto, potevano essere rimborsati a partire dal 2009, anno da cui è iniziato a decorrere il termine decennale di prescrizione che, conseguentemente, è spirato, nel 2019. ha, poi, Parte_1 rilevato che gli attori hanno agito per ottenere il rimborso soltanto nel 2022, ritenendo, pertanto, legittimo il proprio diniego alla restituzione del capitale investito.
Inoltre, la convenuta, pur negando qualsiasi inadempimento relativo agli obblighi informativi invocati dalla controparte, ha eccepito l'intervenuta prescrizione anche del diritto al risarcimento del danno. ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree. Parte_1
1.4 - La decisione del Tribunale
Il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 1207 del 17.04.2024, ha rigettato la domanda principale svolta dagli attori e ha accolto, invece, quella subordinata, condannando pag. 4/13 CORTE DI APPELLO DI MILANO
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al risarcimento dei danni subiti dai sigg. , sulla scorta dei Parte_1 CP_1 motivi che seguono.
Il giudice di primae curae, dopo aver ricostruito la disciplina che regola le condizioni per il rimborso dei titoli in esame, ha accertato l'intervenuta prescrizione di tale diritto, ritenendo che nel caso di specie non si è verificata alcuna sospensione ai sensi dell'art. 2941 c.1 n.8 c.c., in quanto non vi è prova che abbia dolosamente Parte_1 occultato l'esistenza del diritto al rimborso.
Il Tribunale ha, poi, disatteso l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevate da affermando che tale termine decorre dal Parte_1 momento in cui il danno è percepibile dal soggetto danneggiato, consapevolezza che nel caso di specie si è verificata solamente nel 2022; pertanto, avendo gli attori agito in giudizio nel 2023, il giudice di primae curae ha accertato la mancata estinzione per prescrizione del diritto in esame.
Successivamente, il primo giudice è entrato nel merito della domanda risarcitoria, affermando che spettava a , in virtù dell'art. 1218 c.c., dimostrare di aver Parte_1 assolto ai propri obblighi informativi imposti dalla legge, consistenti, nel caso di specie, nella consegna del foglio informativo e nella pubblicazione nei propri locali delle condizioni contrattuali praticate in relazione ai buoni postali;
onere, tuttavia, non assolto.
Il Tribunale, dunque, accertato l'inadempimento, ha quantificato il danno subito in misura pari al capitale perduto (valore di acquisto dei titoli), a cui ha aggiunto gli interessi che sarebbero convenzionalmente maturati nel periodo di durata dei buoni postali acquistati dall'attore.
In conclusione, il Tribunale ha compensato integralmente le spese data l'esistenza di contrasti giurisprudenziali sulle questioni oggetto di causa.
2. - Il giudizio di secondo grado
2.1. - L'atto di citazione in appello
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Con atto di citazione in appello ritualmente depositato in data 17.05.2024, Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 1207 del 2024 del Tribunale di Monza, affidandosi a
[...]
2 motivi di gravame.
2.1.1. - Primo motivo di gravame: errata e contraddittoria motivazione. Violazione ed errata applicazione delle norme di diritto, in particolare dell'art. 3, c. 1, e dell'art. 6 del
D.M. Tesoro 19.12.2000 per pretesa mancata consegna del foglio informativo analitico e dell'art. 2967 c.c. in materia dell'onere della prova.
2.1.2. - Secondo motivo di gravame: insussistenza e in ogni caso prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Corretta decorrenza del termine di prescrizione della domanda risarcitoria e in ogni caso assenza dei requisiti.
2.2 - Comparsa di costituzione e risposta
Si sono costituiti in giudizio e chiedendo il CP_1 CP_2 Controparte_4 rigetto dell'appello avversario in quanto infondato e svolgendo a sua volta un motivo d'appello avente ad oggetto la ripartizione delle spese legali effettuata dal primo giudice.
3. - Svolgimento del processo d'appello
All'esito dell'udienza tenutasi il giorno 5 novembre 2025, la causa è stata rinviata all'udienza 17 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c.. Al termine di tale udienza, tenutasi secondo le modalità della trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*
Motivi della decisione
4. - La decisione della Corte
La Corte ritiene infondato l'appello per i motivi che si vanno ad esporre.
4.1. – Il primo motivo d'appello
4.1.1. - Gli argomenti delle parti
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Con il primo motivo di gravame l'appellante contesta la sentenza di primo grado laddove ha posto in capo a l'onere di provare di aver consegnato il Parte_1 foglio informativo relativo ai buoni postali.
In particolare, viene evidenziato che la consegna del foglio informativo rappresenta una circostanza tempestivamente allegata in primo grado e mai contestata dagli attori.
Inoltre, gli appellanti sottolineano che non si può imporre alla società che emette i buoni di conservare la relativa documentazione oltre il termine decennale di prescrizione;
pertanto, non risulta esigibile la richiesta del primo giudice di provare la consegna del foglio informativo successivamente allo spirare del termine di prescrizione del rapporto.
Infine, evidenzia che spetta all'attore provare i fatti costitutivi della Parte_1 propria pretesa.
Gli appellati ritengono, invece, che il primo giudice abbia correttamente ripartito l'onere della prova in merito alla condotta diligente di Controparte_5
A tal proposito i sigg. evidenziano che l'attività di emissione di buoni postali CP_1 fruttiferi rientra tra quelle regolate dal T.U.F., il quale all'art. 23 c.6 impone agli intermediari, nei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento di danni cagionati al cliente, di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta. Inoltre, a parere degli appellati, tale ripartizione dell'onere della prova discende anche dall'art. 1218 c.c., oltre che dall'impossibilità di provare un fatto negativo.
Chiarito quanto sopra, i sigg. specificano di aver assolto al proprio onere di CP_1 allegazione, avendo dedotto in primo grado di non aver ricevuto né il foglio informativo, né qualsiasi altro tipo di informazione sulla durata dei buoni e sul termine di prescrizione del diritto al rimborso, mentre non ha in alcun modo Parte_1 provato di aver agito con diligenza.
Infine, relativamente agli obblighi di conservazione della documentazione inerente ai buoni postali, gli appellati affermano che la disciplina richiamata da Parte_1 non esonera in alcun modo quest'ultima dalla prova della propria diligenza, che può essere fornita anche tramite mezzi di prova diversi dalle produzioni documentali.
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4.1.2. - Le ragioni della decisione
Il motivo d'appello in esame è infondato.
La Corte ritiene opportuno chiarire, in via preliminare, che non è stata oggetto di censura, da parte dell'appellante, la ricostruzione normativa effettuata dal primo giudice in merito agli obblighi informativi gravanti su ciò che occorre Parte_1 valutare, dunque, è la corretta ripartizione dell'onere della prova relativamente alla condotta negligente di e l'assolvimento dello stesso. Parte_1
La sentenza di primo grado risulta, sul punto, immune da censure.
Primariamente, infatti, occorre affermare che il rapporto tra i sigg. e CP_1 [...] ha natura contrattuale, pertanto, in virtù dell'art. 1218 c.c., a fronte della Parte_1 prova del titolo e dell'allegazione della condotta negligente altrui effettuata dall'attore, spetta al convenuto provare di aver agito secondo diligenza.
Inoltre, come correttamente evidenziato dagli appellati, al caso di specie è possibile applicare anche la disciplina di cui all'art. 23 c.6 del T.U.F., che pone sull'intermediario, soggetto dotato di maggiori conoscenze e maggior forza contrattuale, dare la prova della propria diligenza nei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni cagionati ai clienti.
In virtù di tale ripartizione dell'onere prova, spettava a provare di Parte_1 aver consegnato il foglio informativo e di aver esposto nei propri locali apposita documentazione, come imposto dai decreti ministeriali in materia, onere non assolto. La società appellante, infatti, non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare né
l'avvenuta consegna del foglio informativo, né tanto meno l'esposizione nei propri locali di appositi avvisi contenenti le condizioni contrattuali riguardanti i buoni postali.
Di tale carenza probatoria è consapevole la stessa che, infatti, si Controparte_5 limita ad affermare di aver allegato tale circostanza ed affermando che spetta ai sigg.
[...]
provare il contrario, tesi, come dimostrato in precedenza, non accoglibile. CP_1
Risultano, inoltre, irrilevanti le censure mosse da riguardo alla Parte_1 durata degli obblighi di conservazione della documentazione inerenti i buoni postali, in pag. 8/13 CORTE DI APPELLO DI MILANO
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quanto la prova della propria diligenza può essere fornita anche senza l'ausilio di documentazione tramite ulteriori mezzi di prova.
Pertanto, il motivo d'appello in esame deve essere rigettato.
4.2. – Il secondo motivo d'appello
4.2.1. Gli argomenti delle parti
Con il secondo motivo d'appello, oltre a ribadire di essere stata Parte_1 adempiente rispetto agli obblighi informativi imposti dalla normativa vigente all'epoca dell'emissione dei buoni, evidenzia che non risultano provati – e nemmeno allegati - nè il danno patito dai sigg. , né tanto meno il nesso causale tra tale pregiudizio e CP_1 la condotta della società appellante.
Infine, censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che Parte_1 non si sia prescritto il diritto al risarcimento del danno lamentato dai sigg. , in CP_1 quanto il primo giudice ha trascurato di considerare che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'articolo 2935 del codice civile attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto.
Pertanto, la prescrizione relativa a tale diritto deve ritenersi intervenuta già nel 2019, ossia dieci anni dopo l'insorgenza del diritto al rimborso dei buoni postali.
Gli appellati, in merito al dies a quo, del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ricordano che, per giurisprudenza costante della Corte di
Cassazione, tale termine decorre solamente dal momento in cui il danno si manifesta e diventa percepibile nella sfera del danneggiato, circostanza che si è verificata solo nel
2022 al momento della richiesta di rimborso.
Quanto, poi, alla prova del danno, i sigg. evidenziano di aver compiutamente CP_1 allegato durante il procedimento di primo grado la condotta negligente di Parte_1
e di aver compiutamente provato, secondo la regola di giudizio del “più probabile che non”, che se avessero ricevuto sufficienti informazioni avrebbero tempestivamente pag. 9/13 CORTE DI APPELLO DI MILANO
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chiesto il rimborso dei buoni postali. Pertanto, il danno subito deve necessariamente essere quantificato in misura pari al valore del capitale investito, maggiorato degli interessi convenzionalmente pattuiti.
4.2.2. – La ragioni della decisione
Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
Occorre preliminarmente evidenziare che il motivo d'appello in esame ha ad oggetto soltanto la corretta individuazione del dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno subito dai sigg. , mentre le questioni inerenti CP_1 all'estinzione del diritto al rimborso del capitale e degli interessi risulta coperta da giudicato in quanto non impugnata.
Sul punto, si è già più volte espressa questa Corte, affermando che deve ritenersi infondata “l'eccezione di prescrizione sollevata da con riferimento Parte_1 al diritto al risarcimento del danno azionato in causa, in quanto il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere dal momento in cui la condotta inadempiente, che ha dato causa all'evento lesivo, diventa oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato, momento che, nel caso di specie, risulta coincidente con la richiesta di rimborso” effettuata dai sig. nel 2022 (Corte CP_1
d'Appello di Milano, n.3317 del 2024).
Non sarebbe, infatti, esigibile richiedere al soggetto danneggiato di agire antecedentemente alla conoscenza della condotta negligente altrui e delle relative conseguenze;
in altri termini, si farebbe ricadere su colui che ha subito il danno l'onere di conoscere i parametri di diligenza a cui doveva attenersi la controparte, imponendogli, inoltre, di far valere un diritto prima che sappia di averlo.
Inoltre, è possibile affermare che il pregiudizio subito dai sigg. , oltre ad CP_1 essere divenuto percepibile solo al momento del diniego del rimborso, quindi nel 2022, si è prodotto solo una volta decorso il termine di prescrizione del diritto alla riscossione dei buoni, ossia nel 2019.
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Pertanto, risulta infondata l'eccezione di prescrizione in quanto, nel momento in cui gli attori hanno agito in giudizio (2023), non erano passati più di 10 anni, né dal momento in cui il danno si è prodotto (2019), né dal momento in cui esso si è reso percepibile
(2022).
Risultano del tutto infondate anche le contestazioni riguardo alla prova del danno e del nesso causale. Quanto al danno, esso consiste nella perdita del capitale e degli interessi su esso maturati, circostanza che si ritiene pacifica tra le parti, in quanto anche
[...] ha affermato di aver negato il rimborso di tali somme. Parte_1
Relativamente, invece, al nesso causale tra la condotta negligente di Parte_1
e la tardiva richiesta di rimborso, è possibile ritenerlo provato in virtù della regola di esperienza secondo la quale, un soggetto correttamente edotto in merito a un termine a lui sfavorevole, avrebbe certamente agito prima dello spirare dello stesso, soprattutto quando l'azione richiesta per impedire la decadenza non avrebbe comportato alcuno sforzo, come nel caso di specie.
Si noti, infatti, che l'indicazione del termine di scadenza dei buoni non era indicata nemmeno sui buoni stessi, risultando, dunque, impossibile per l'acquirente venire a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto al rimborso e dei termini a cui tale diritto era sottoposto;
è, dunque, chiaro che la mancata conoscenza di tali condizioni contrattuali, dovuta all'inadempimento di ha causato un Parte_1 pregiudizio ai sigg. , consistente nell'intervenuta prescrizione del diritto al CP_1 rimborso.
Le considerazioni fin qui esposto consentono di ritenere provato, quanto meno secondo il criterio di giudizio del “più probabile che non”, anche il nesso causale tra il pregiudizio lamentato dagli appellati e la condotta di soprattutto se Parte_1 si tiene conto che quest'ultima non ha nemmeno allegato una ragione per cui i sigg.
[...]
non avrebbero, comunque, richiesto tempestivamente il rimborso dei buoni. CP_1
Pertanto, anche il secondo motivo d'appello infondato.
4.3. L'appello incidentale
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4.3.1. – Le argomentazioni delle parti
I sigg. contestano la decisione del primo giudice laddove ha deciso di CP_1 compensare le spese di lite in virtù della sussistenza di contrasti giurisprudenziali sulle questioni oggetto di giudizio.
In particolare, gli appellanti incidentali evidenziano che l'art.92 c.
2. c.p.c. consente di compensare le spese solo in caso “di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, presupposti che non sussistono nel caso di specie. nulla ha espresso in merito all'appello incidentale. Parte_1
4.3.2. Le ragioni della decisione
Il motivo d'appello incidentale è fondato, in quanto la questione riguardo alla quale tale società è risultata soccombente non è oggetto di alcun contrasto giurisprudenziale, né risulta essere una questione nuova.
La Corte, infatti, ha accolto la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, questione in merito alla quale non sussiste alcun contrasto giurisprudenziale.
Non rilevano, invece, gli eventuali contrasti interpretativi relativi al rimborso dei buoni postali e al loro termine di prescrizione, in quanto tale domanda è stata rigettata e, pertanto, non è dall'esito di tale questione che deriva la soccombenza dell'appellante.
5. – Conclusione e spese
Alla luce delle argomentazioni esposte, la Corte d'Appello di Milano rigetta l'appello principale proposto da e accoglie, l'appello incidentale avanzato dei Parte_1 sigg. . CP_1
In virtù di tale decisione, in applicazione del principio di soccombenza, la Corte
d'Appello di Milano condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, tenendo conto del valore della causa e in applicazione dei parametri medi, in € 7.616,00 (di cui € 1701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria e €
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2.905,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA per il primo grado di giudizio e in € 6.946,00 (di cui € 2,058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva e € 3.470,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, per il grado d'appello.
Per Questi Motivi
La Corte d'Appello di Milano – prima sezione civile – definitivamente decidendo la causa r.g. n. 1541/2025, in parziale riforma della sentenza n. 1207 del 17.04.2024
Tribunale di Monza, così dispone:
I) rigetta l'appello principale,
II) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto,
III) condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio che liquida in €7.616,00, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA per il primo grado di giudizio e in € 6.946, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, per il grado d'appello.
IV) dichiara ai sensi dell'art. 13, comma 1^ quarter DPR 115/2002 e successive modifiche, che sussistono, per quanto riguarda i Parte_1 presupposti per la condanna al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, il giorno 17 dicembre 2025.
Il Presidente est.
IU ND
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Controparte_6
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