Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 465
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata notifica atti presupposti

    Il giudice ha accolto il ricorso per la mancata prova depositata in atti della sussistenza di concreti benefici sul fondo, ritenendo che l'onere probatorio sia in capo alla P.A. a fronte della specifica eccezione circa l'assenza concreta di opere.

  • Accolto
    Inapplicabilità del tributo per inesistenza dei presupposti e benefici

    Il giudice ha accolto il ricorso per la mancata prova depositata in atti della sussistenza di concreti benefici sul fondo, ritenendo che l'onere probatorio sia in capo alla P.A. a fronte della specifica eccezione circa l'assenza concreta di opere.

  • Accolto
    Difetto di motivazione della cartella

    Il giudice ha accolto il ricorso per la mancata prova depositata in atti della sussistenza di concreti benefici sul fondo, ritenendo che l'onere probatorio sia in capo alla P.A. a fronte della specifica eccezione circa l'assenza concreta di opere.

  • Altro
    Domanda di risarcimento danni

    La sentenza non si pronuncia esplicitamente sulla domanda di risarcimento danni, ma accoglie il ricorso principale per l'annullamento della cartella.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 465
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 465
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo