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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/10/2025, n. 3446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3446 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffi-
no, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14370/2014 r.g. proposta da
in qualita' di mandataria di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2
con il patrocinio dell'avv. TOMMASO RUCCIA, domiciliatario,
giusta procura in atti ATTRICE
contro
, con Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
il patrocinio dell'avv. GIOSUE' DI CARNE, domiciliatario,
giusta procura in atti
Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
CP_7 Controparte_8 [...]
con il patrocinio dell'avv. ALESSAN- Controparte_9
DR IZ, domiciliatario, giusta procura in atti
, con il patrocinio dell'avv. ND VA, CP_10
domiciliatario, giusta procura in atti
Il Giudice 1 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
LUGLI EMILIA, con il patrocinio degli Avv.ti OLSTENIO CHEC-
HI e CA AL, domiciliatari, giusta procura in at-
ti
(C.F. ), in persona del legale CP_11 P.IVA_1
rappr.te p.t., con il patrocinio degli Avv.ti MARIA DA
AN PA e ND VA, domiciliatari, giusta procura in atti
, con il patrocinio dell'avv. MARIA Controparte_12
DA PA, domiciliataria, giusta procura in atti in persona del legale rappr.te Controparte_13
p.t., con il patrocinio degli Avv.ti ETTORE LI e
SC LI, domiciliatari, giusta procura in atti
CONVENUTI
CP_14 CP_15 Controparte_16
Controparte_17 Controparte_18
ALTRI CONVENUTI, CONTUMACI
[...]
in persona del Controparte_19 CP_20
sidente p.t., e Controparte_21
in persona del Dirigente p.t., con il
[...]
patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BA-
RI, domiciliatario ex lege TERZI INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale dell'udienza del
12/06/2025, che qui si intende riportato.
Il Giudice 2 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della deci-
sione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118
disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con ordinanza dell'11/7/2014, resa dal GE
nell'ambito del proc. n. 793/1999 RGE, veniva disposto, ai sensi dell'art. 600 c.p.c., il giudizio di divisione endoe-
secutiva di alcuni beni pignorati pro quota indivisa in danno di e di altri condebitori Controparte_16
esecutati: segnatamente di quelli individuati nella rela-
zione depositata dinanzi al GE dall'Esperto stimatore, Ing.
, quali lotti nn. 1, 4, 7, 18, 19 e 20 1. Persona_1
Il creditore pignorante, a mezzo Parte_2
della mandataria introduceva pertanto Parte_1
l'odierno giudizio nei confronti dei debitori attinti dal pignoramento immobiliare delle rispettive quote indivise nonché dei comproprietari non debitori delle ulteriori quo-
te e dei creditori iscritti e di quelli intervenuti in sede TRIBUNALE DI BARI
esecutiva, chiedendo procedersi alla divisione del suddetto compendio in proprietà comune mediante formazione delle quote da attribuirsi a ciascun condividente o, in caso di non comoda divisibilità, mediante vendita all'incanto e ri-
partizione del ricavato tra gli aventi diritto, con devolu-
zione alla procedura esecutiva delle somme spettanti ai de-
bitori esecutati (atto di citazione notificato il 10-
11/9/2014 e successivi).
I.2.- Dei convenuti in giudizio si costituivano:
- e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
quali comproprietari della quota indivisa di 1/3 dei lotti
18, 19 e 20, al pari dei convenuti Controparte_4 [...]
CP_5 Controparte_6 CP_7 [...]
e Controparte_25 Controparte_26
comproprietari di ulteriore quota di 1/3 dei medesimi lot-
ti, che non si opponevano alla domanda di divisione;
- e che non si op- CP_10 Controparte_12
ponevano alla divisione del lotto 1;
- che si opponeva alla vendita del lotto 7, Persona_2
adducendone la comoda divisibilità;
- e che non sol- CP_11 Controparte_13
levavano alcuna contestazione sulla domanda di divisione.
Tutti i restanti convenuti restavano contumaci.
Sebbene non evocati dall'attrice, intervenivano in causa la e l' Controparte_19 [...]
le quali, evi- Controparte_28
denziata la carenza di certezza della rinuncia all'eredità
Il Giudice 4 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
di (comproprietaria del lotto 4, deceduta Controparte_22
nel 2010), concludevano per l'inammissibilità della doman-
da; in subordine, non si opponevano alla divisione.
I.3.- Con la sentenza parziale n. 99 del 09/01/2018 e la coeva ordinanza istruttoria per il prosieguo della causa,
il Giudice all'epoca assegnatario del procedimento:
- nulla disponeva in relazione agli immobili costituenti i lotti 1 e 4, evidenziando aspetti di fatto che inibi-
vano la divisione;
- accertava il diritto alla divisione degli immobili co-
stituenti sia il lotto 7, sia i lotti 18-19-20 (questi ultimi fatti oggetto di un progetto divisionale concor-
dato, contestualmente approvato tra i comproprietari, in forza del quale l'immobile individuato dal lotto 19 ve-
niva attribuito al debitore esecutato e, per esso, alla procedura esecutiva n. 793/1999 RGE);
- nominava gli Ausiliari per gli adempimenti attuativi e, in particolare, quanto ai lotti divisi consensualmen-
te tra i comproprietari, per la predisposizione dei de-
creti di trasferimento a mezzo del Professionista dele-
gato e, quanto al lotto 7 (identificato come da prece-
dente nota 1), per il prosieguo del giudizio con l'approfondimento istruttorio circa le modalità della divisione mediante l'indagine suppletiva del C.t.u.,
volta a verificare la divisibilità dell'immobile secondo la proposta della convenuta/condividente . Persona_2
I.4.- In esito all'istruttoria tecnica, fatte precisare
Il Giudice 5 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
le conclusioni, con ulteriore sentenza parziale n. 30 del
08/01/2021 veniva dichiarata la non comoda divisibilità
dell'immobile costituente il lotto 7 e la necessità di pro-
cedere alla relativa divisione mediante vendita dell'intero, con successiva liquidazione del ricavato tra i condividenti.
I.5.- Con ordinanza del 09/12/2021, veniva disposta, a mezzo del nuovo Professionista delegato, Avv. Vittorio Tar-
sia (nominato in sostituzione del Dott.
[...]
, deceduto in corso di incarico), la vendita del Persona_3
lotto 7, aggiudicato il quale per il prezzo di €362.250,00,
veniva emesso il decreto di trasferimento n. 1207 del 29/2-
04/3/2024 e successivo decreto correttivo del 14-17/5/2024.
Eseguiti gli adempimenti di legge, il Delegato ha dato cor-
so alla formazione del progetto di divisione del ricavato,
che, previa rituale comunicazione alle parti, è stato depo-
sitato in giudizio, munito dell'attestazione circa la man-
cata presentazione di osservazioni delle parti interessate.
I.6.- Pertanto, all'udienza del 12/6/2025, sulle conclu-
sioni precisate come in epigrafe, la causa è stata riserva-
ta in decisione, senza l'assegnazione di termini per le di-
fese conclusive, stante la rinuncia delle parti.
II.- Alla luce delle premesse in fatto innanzi svolte, è
evidente che, adottati i sopra citati provvedimenti (mai peraltro contestati) attinenti alla divisione dei cespiti in comunione costituenti i lotti 7, 18, 19 e 20, pignorati relativamente alla quota indivisa dei debitori esecutati,
Il Giudice 6 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
resta da statuire in via definitiva:
1. sulla distribuzione del ricavato della vendita del lotto 7 tra i comproprietari/condividenti, secondo le quote di rispettiva spettanza;
2. sulla domanda di divisione dei lotti 1 e 4;
3. sulle spese del processo.
II.1. - Quanto alla divisione del lotto 7, deve appro-
varsi il progetto redatto in data 20/5/2025 e depositato in data 12/06/2025 dal Delegato, siccome ritualmente comunica-
to e non contestato dalle parti nonché correttamente elabo-
rato in riferimento sia al computo in prededuzione dell'onorario del Delegato stesso e delle spese occorrenti per addivenire allo scioglimento della comunione mediante la vendita (in conformità al principio giurisprudenziale secondo cui “nei procedimenti di divisione giudiziale, le
spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno
poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune
interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione
il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la
compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano
conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla
divisione”: Cass. n. 22903/2013), sia all'attribuzione del residuo in misura corrispondente alla quota indivisa di 1/2
già nella titolarità dell'esecutato Controparte_16
(e, dunque, da devolversi, alla procedura esecutiva immobi-
liare n. 793/1999 R.G.E.) nonché a quella (1/2) dell'altra comproprietaria non debitrice ( ). Persona_2
Il Giudice 7 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
II.2.- Quanto ai lotti 1 e 4, per allegazione della stessa parte attrice (v. verbali di udienza del 9/11/2023 e del 12/6/2025) non può addivenirsi ad alcuna statuizione divisoria nella presente sede di giudizio, come d'altro canto preannunciato sin dalla sentenza parziale n. 99 del
09/01/2018 e mai contestato dalle parti nel prosieguo, dal momento che:
- il primo risulta pignorato per intero e dunque da li-
quidare mediante la vendita dinanzi al GE;
- il secondo è stato già alienato in sede esecutiva, co-
me da decreto di trasferimento versato in atti.
II.3.- Le spese di lite (diverse da quelle spettanti all'Ausiliario e da quelle in prededuzione sostenute dal creditore procedente, già separatamente quantificate e po-
ste a carico della massa con il progetto di divisione) de-
vono essere poste, secondo il principio di soccombenza, a carico dei convenuti/debitori esecutati, contitolari dei beni per i quali si è pervenuti alla divisione (ovvero di per quanto attiene al lotto 7 e di Controparte_16
per quanto attiene ai lotti 18, 19 e 20), sul CP_11
rilievo che i debiti inadempiuti hanno determinato la ne-
cessità per il creditore di agire in sede divisionale al fine di vedere soddisfatto il proprio diritto.
Di contro, i convenuti comproprietari non esecutati, tutti litisconsorti necessari, hanno subito incolpevolmente l'espropriazione delle proprie quote, senza sostanzialmente frapporre alcuna concreta resistenza al corso del giudizio
Il Giudice 8 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
divisionale (salvo la non irragionevole, ancorché non at-
tuabile per le ragioni illustrate con la sent. parz. n.
30/2021 prospettazione di comoda divisibilità del lotto 7
avanzata dalla condividente;
pertanto, ri- Persona_2
spetto a tutti i convenuti non debitori, come ai costituiti creditori iscritti e alle Amministrazioni spontaneamente intervenute, sostanzialmente disinteressatisi all'esito della lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per di-
sporre l'integrale compensazione.
Alla liquidazione dei compensi deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, applicando i medi dello scaglione di riferimento corrispondente al valore del compendio oggetto della divisione), tenendo conto della non rilevante diffi-
coltà delle questioni trattate.
Quanto agli esborsi non riconosciuti in prededuzione in fa-
vore dell'attrice vittoriosa nel progetto divisionale ap-
provato, devono liquidarsi, difettandone la precisazione nella nota specifica depositata, soltanto quelli documenta-
ti in atti (C.U. e costi di notifica), oltre all'onorario del Ctu determinato con il decreto del 24-29/01/2019,
quest'ultimo da porsi esclusivamente a carico del compro-
prietario/debitore del lotto 7, per il quale si è reso ne-
cessario il supplemento di istruttoria al fine di verifi-
carne l'eventuale comoda divisibilità.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
Il Giudice 9 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
zione monocratica, definitivamente pronunciando sulla do-
manda proposta, con atto di citazione notificato in data
10-11/9/2014, da nella qualità, con- Parte_1
tro e altri, ogni contraria istanza Controparte_16
disattesa, così provvede:
A) APPROVA e DIHIRA esecutivo il progetto di divisione dell'immobile costituente il lotto 7, redatto in data
20/05/2025 e depositato in data 12/06/2025, a firma del
Delegato, Avv. Vittorio Tarsia;
B) RIGETTA la domanda di divisione relativamente ai beni immobili costituenti i lotti 1 e 4;
C) ORDINA il pagamento delle quote indicate nel progetto approvato e, per l'effetto, DISPONE che, a cura del De-
legato, sia estinto il c/c n. 0576/006376, acceso presso la BNL S.P.A. e intestato al giudizio di divisione n.
14370/2014, mediante:
C.1) l'emissione di assegno circolare, intestato alla procedura esecutiva immobiliare n. 793/1999 R.G.E.,
di €171.141,375 – pari alla quota spettante al condi-
vidente esecutato nonché la Controparte_16
trasmissione alla Cancelleria dell'Ufficio Esecuzioni
Immobiliari;
C.2) la predisposizione dei mandati di pagamento di importo corrispondente sia alle spese in prededuzione
[in favore: a) del Delegato/Custode Avv. VITTORIO
TARSIA per €12.995,52, quale compenso;
b) del C.t.u.
Ing. per €941,94, a titolo di compenso;
Persona_4
Il Giudice 10 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
c) di nella qualità, per Parte_1
€2.451,95, a titolo di esborsi sostenuti per il giu-
dizio di divisione], sia alla quota della condividen-
te non debitrice di €171.141,375, salvo Persona_2
l'aumento/diminuzione della quota della predetta in relazione al residuo saldo attivo effettivo del cita-
to c/c, al netto delle spese di chiusura;
D) ORDINA la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di cui alla nota presentata in data
02/12/2014, n. 39856 r.g. e n. 30292 r.p., a favore di e contro Parte_2 CP_10 [...]
Controparte_29 Persona_2 CP_7 [...]
Controparte_26 Controparte_8
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Controparte_4 Controparte_6 Controparte_5
esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari da responsabilità al riguardo;
E) CO e , in soli- Controparte_16 CP_11
do, alla rifusione, in favore nel- Parte_1
la qualità, delle spese processuali, che liquida in
€1.836,80, a titolo di esborsi di causa documentati
(C.U. e costi di notifica) e in €20.000,00, a titolo di compensi difensivi, oltre a rimborso forf. (15% compen-
si), Iva e Cpa come per legge;
F) PONE le spese di Ctu, come liquidate con decreto del 24-
29/01/2019, definitivamente a carico di Controparte_16
, condannando quest'ultimo a rifondere l'attrice
[...]
Il Giudice 11 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
di quanto versato a tale titolo in via di anticipazione;
G) DIHIRA integralmente compensate le spese processuali tra le restanti parti.
Bari, 06/10/2025
Il Giudice - Antonio Ruffino
Il Giudice 12 A. Ruffino
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Lotto 1: suoli siti in territorio del Comune di Bari, in catasto al fg. 65, particelle 303, 509, 508, 510, 511 e 512, appartenenti ai debitori , e per 2/3, e, Controparte_22 CP_15 Controparte_16 per le quote residue, a e;
Controparte_12 CP_10 lotto 4: suolo in Bari, alla c.da Torre Specchia, fg. 44, particelle 179, 1011, 1013, 115, 82 e 1015, appar- tenente alla debitrice , per 1/3, e, per le quote residue, ai convenuti, non debitori, Controparte_22 [...]
, e , , CP_23 Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5 CP_24
, , e;
[...] CP_7 Controparte_25 Controparte_26 lotto 7: villa con giardino di pertinenza, sita in Bari, alla via delle Murge 57, in catasto urbano al fg.105, particella 248, graffata alle particelle 249 e 250 e in catasto terreni al fg. 105, particella 102, appartenente, per metà, all'esecutato e, per la residua metà, al coniuge;
Controparte_16 Persona_2 lotti 18, 19 e 20: piena proprietà di appartamenti in Bari, al Corso V. Emanuele 68, in N.C.E.U. del Co-
[. mune di Bari, al fg. 94, p.lla 55 sub 15, p.lla 55, sub. 9 e p.lla 55, sub.11, appartenente alla esecutata per 1/3 e per i restanti 2/3 ai convenuti, non debitori, , e CP_11 Controparte_1 Controparte_3
, , , , Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 [...]
e . Controparte_27 Controparte_26
Il Giudice 3 A. Ruffino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffi-
no, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14370/2014 r.g. proposta da
in qualita' di mandataria di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2
con il patrocinio dell'avv. TOMMASO RUCCIA, domiciliatario,
giusta procura in atti ATTRICE
contro
, con Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
il patrocinio dell'avv. GIOSUE' DI CARNE, domiciliatario,
giusta procura in atti
Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
CP_7 Controparte_8 [...]
con il patrocinio dell'avv. ALESSAN- Controparte_9
DR IZ, domiciliatario, giusta procura in atti
, con il patrocinio dell'avv. ND VA, CP_10
domiciliatario, giusta procura in atti
Il Giudice 1 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
LUGLI EMILIA, con il patrocinio degli Avv.ti OLSTENIO CHEC-
HI e CA AL, domiciliatari, giusta procura in at-
ti
(C.F. ), in persona del legale CP_11 P.IVA_1
rappr.te p.t., con il patrocinio degli Avv.ti MARIA DA
AN PA e ND VA, domiciliatari, giusta procura in atti
, con il patrocinio dell'avv. MARIA Controparte_12
DA PA, domiciliataria, giusta procura in atti in persona del legale rappr.te Controparte_13
p.t., con il patrocinio degli Avv.ti ETTORE LI e
SC LI, domiciliatari, giusta procura in atti
CONVENUTI
CP_14 CP_15 Controparte_16
Controparte_17 Controparte_18
ALTRI CONVENUTI, CONTUMACI
[...]
in persona del Controparte_19 CP_20
sidente p.t., e Controparte_21
in persona del Dirigente p.t., con il
[...]
patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BA-
RI, domiciliatario ex lege TERZI INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale dell'udienza del
12/06/2025, che qui si intende riportato.
Il Giudice 2 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della deci-
sione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118
disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con ordinanza dell'11/7/2014, resa dal GE
nell'ambito del proc. n. 793/1999 RGE, veniva disposto, ai sensi dell'art. 600 c.p.c., il giudizio di divisione endoe-
secutiva di alcuni beni pignorati pro quota indivisa in danno di e di altri condebitori Controparte_16
esecutati: segnatamente di quelli individuati nella rela-
zione depositata dinanzi al GE dall'Esperto stimatore, Ing.
, quali lotti nn. 1, 4, 7, 18, 19 e 20 1. Persona_1
Il creditore pignorante, a mezzo Parte_2
della mandataria introduceva pertanto Parte_1
l'odierno giudizio nei confronti dei debitori attinti dal pignoramento immobiliare delle rispettive quote indivise nonché dei comproprietari non debitori delle ulteriori quo-
te e dei creditori iscritti e di quelli intervenuti in sede TRIBUNALE DI BARI
esecutiva, chiedendo procedersi alla divisione del suddetto compendio in proprietà comune mediante formazione delle quote da attribuirsi a ciascun condividente o, in caso di non comoda divisibilità, mediante vendita all'incanto e ri-
partizione del ricavato tra gli aventi diritto, con devolu-
zione alla procedura esecutiva delle somme spettanti ai de-
bitori esecutati (atto di citazione notificato il 10-
11/9/2014 e successivi).
I.2.- Dei convenuti in giudizio si costituivano:
- e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
quali comproprietari della quota indivisa di 1/3 dei lotti
18, 19 e 20, al pari dei convenuti Controparte_4 [...]
CP_5 Controparte_6 CP_7 [...]
e Controparte_25 Controparte_26
comproprietari di ulteriore quota di 1/3 dei medesimi lot-
ti, che non si opponevano alla domanda di divisione;
- e che non si op- CP_10 Controparte_12
ponevano alla divisione del lotto 1;
- che si opponeva alla vendita del lotto 7, Persona_2
adducendone la comoda divisibilità;
- e che non sol- CP_11 Controparte_13
levavano alcuna contestazione sulla domanda di divisione.
Tutti i restanti convenuti restavano contumaci.
Sebbene non evocati dall'attrice, intervenivano in causa la e l' Controparte_19 [...]
le quali, evi- Controparte_28
denziata la carenza di certezza della rinuncia all'eredità
Il Giudice 4 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
di (comproprietaria del lotto 4, deceduta Controparte_22
nel 2010), concludevano per l'inammissibilità della doman-
da; in subordine, non si opponevano alla divisione.
I.3.- Con la sentenza parziale n. 99 del 09/01/2018 e la coeva ordinanza istruttoria per il prosieguo della causa,
il Giudice all'epoca assegnatario del procedimento:
- nulla disponeva in relazione agli immobili costituenti i lotti 1 e 4, evidenziando aspetti di fatto che inibi-
vano la divisione;
- accertava il diritto alla divisione degli immobili co-
stituenti sia il lotto 7, sia i lotti 18-19-20 (questi ultimi fatti oggetto di un progetto divisionale concor-
dato, contestualmente approvato tra i comproprietari, in forza del quale l'immobile individuato dal lotto 19 ve-
niva attribuito al debitore esecutato e, per esso, alla procedura esecutiva n. 793/1999 RGE);
- nominava gli Ausiliari per gli adempimenti attuativi e, in particolare, quanto ai lotti divisi consensualmen-
te tra i comproprietari, per la predisposizione dei de-
creti di trasferimento a mezzo del Professionista dele-
gato e, quanto al lotto 7 (identificato come da prece-
dente nota 1), per il prosieguo del giudizio con l'approfondimento istruttorio circa le modalità della divisione mediante l'indagine suppletiva del C.t.u.,
volta a verificare la divisibilità dell'immobile secondo la proposta della convenuta/condividente . Persona_2
I.4.- In esito all'istruttoria tecnica, fatte precisare
Il Giudice 5 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
le conclusioni, con ulteriore sentenza parziale n. 30 del
08/01/2021 veniva dichiarata la non comoda divisibilità
dell'immobile costituente il lotto 7 e la necessità di pro-
cedere alla relativa divisione mediante vendita dell'intero, con successiva liquidazione del ricavato tra i condividenti.
I.5.- Con ordinanza del 09/12/2021, veniva disposta, a mezzo del nuovo Professionista delegato, Avv. Vittorio Tar-
sia (nominato in sostituzione del Dott.
[...]
, deceduto in corso di incarico), la vendita del Persona_3
lotto 7, aggiudicato il quale per il prezzo di €362.250,00,
veniva emesso il decreto di trasferimento n. 1207 del 29/2-
04/3/2024 e successivo decreto correttivo del 14-17/5/2024.
Eseguiti gli adempimenti di legge, il Delegato ha dato cor-
so alla formazione del progetto di divisione del ricavato,
che, previa rituale comunicazione alle parti, è stato depo-
sitato in giudizio, munito dell'attestazione circa la man-
cata presentazione di osservazioni delle parti interessate.
I.6.- Pertanto, all'udienza del 12/6/2025, sulle conclu-
sioni precisate come in epigrafe, la causa è stata riserva-
ta in decisione, senza l'assegnazione di termini per le di-
fese conclusive, stante la rinuncia delle parti.
II.- Alla luce delle premesse in fatto innanzi svolte, è
evidente che, adottati i sopra citati provvedimenti (mai peraltro contestati) attinenti alla divisione dei cespiti in comunione costituenti i lotti 7, 18, 19 e 20, pignorati relativamente alla quota indivisa dei debitori esecutati,
Il Giudice 6 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
resta da statuire in via definitiva:
1. sulla distribuzione del ricavato della vendita del lotto 7 tra i comproprietari/condividenti, secondo le quote di rispettiva spettanza;
2. sulla domanda di divisione dei lotti 1 e 4;
3. sulle spese del processo.
II.1. - Quanto alla divisione del lotto 7, deve appro-
varsi il progetto redatto in data 20/5/2025 e depositato in data 12/06/2025 dal Delegato, siccome ritualmente comunica-
to e non contestato dalle parti nonché correttamente elabo-
rato in riferimento sia al computo in prededuzione dell'onorario del Delegato stesso e delle spese occorrenti per addivenire allo scioglimento della comunione mediante la vendita (in conformità al principio giurisprudenziale secondo cui “nei procedimenti di divisione giudiziale, le
spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno
poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune
interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione
il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la
compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano
conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla
divisione”: Cass. n. 22903/2013), sia all'attribuzione del residuo in misura corrispondente alla quota indivisa di 1/2
già nella titolarità dell'esecutato Controparte_16
(e, dunque, da devolversi, alla procedura esecutiva immobi-
liare n. 793/1999 R.G.E.) nonché a quella (1/2) dell'altra comproprietaria non debitrice ( ). Persona_2
Il Giudice 7 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
II.2.- Quanto ai lotti 1 e 4, per allegazione della stessa parte attrice (v. verbali di udienza del 9/11/2023 e del 12/6/2025) non può addivenirsi ad alcuna statuizione divisoria nella presente sede di giudizio, come d'altro canto preannunciato sin dalla sentenza parziale n. 99 del
09/01/2018 e mai contestato dalle parti nel prosieguo, dal momento che:
- il primo risulta pignorato per intero e dunque da li-
quidare mediante la vendita dinanzi al GE;
- il secondo è stato già alienato in sede esecutiva, co-
me da decreto di trasferimento versato in atti.
II.3.- Le spese di lite (diverse da quelle spettanti all'Ausiliario e da quelle in prededuzione sostenute dal creditore procedente, già separatamente quantificate e po-
ste a carico della massa con il progetto di divisione) de-
vono essere poste, secondo il principio di soccombenza, a carico dei convenuti/debitori esecutati, contitolari dei beni per i quali si è pervenuti alla divisione (ovvero di per quanto attiene al lotto 7 e di Controparte_16
per quanto attiene ai lotti 18, 19 e 20), sul CP_11
rilievo che i debiti inadempiuti hanno determinato la ne-
cessità per il creditore di agire in sede divisionale al fine di vedere soddisfatto il proprio diritto.
Di contro, i convenuti comproprietari non esecutati, tutti litisconsorti necessari, hanno subito incolpevolmente l'espropriazione delle proprie quote, senza sostanzialmente frapporre alcuna concreta resistenza al corso del giudizio
Il Giudice 8 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
divisionale (salvo la non irragionevole, ancorché non at-
tuabile per le ragioni illustrate con la sent. parz. n.
30/2021 prospettazione di comoda divisibilità del lotto 7
avanzata dalla condividente;
pertanto, ri- Persona_2
spetto a tutti i convenuti non debitori, come ai costituiti creditori iscritti e alle Amministrazioni spontaneamente intervenute, sostanzialmente disinteressatisi all'esito della lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per di-
sporre l'integrale compensazione.
Alla liquidazione dei compensi deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, applicando i medi dello scaglione di riferimento corrispondente al valore del compendio oggetto della divisione), tenendo conto della non rilevante diffi-
coltà delle questioni trattate.
Quanto agli esborsi non riconosciuti in prededuzione in fa-
vore dell'attrice vittoriosa nel progetto divisionale ap-
provato, devono liquidarsi, difettandone la precisazione nella nota specifica depositata, soltanto quelli documenta-
ti in atti (C.U. e costi di notifica), oltre all'onorario del Ctu determinato con il decreto del 24-29/01/2019,
quest'ultimo da porsi esclusivamente a carico del compro-
prietario/debitore del lotto 7, per il quale si è reso ne-
cessario il supplemento di istruttoria al fine di verifi-
carne l'eventuale comoda divisibilità.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
Il Giudice 9 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
zione monocratica, definitivamente pronunciando sulla do-
manda proposta, con atto di citazione notificato in data
10-11/9/2014, da nella qualità, con- Parte_1
tro e altri, ogni contraria istanza Controparte_16
disattesa, così provvede:
A) APPROVA e DIHIRA esecutivo il progetto di divisione dell'immobile costituente il lotto 7, redatto in data
20/05/2025 e depositato in data 12/06/2025, a firma del
Delegato, Avv. Vittorio Tarsia;
B) RIGETTA la domanda di divisione relativamente ai beni immobili costituenti i lotti 1 e 4;
C) ORDINA il pagamento delle quote indicate nel progetto approvato e, per l'effetto, DISPONE che, a cura del De-
legato, sia estinto il c/c n. 0576/006376, acceso presso la BNL S.P.A. e intestato al giudizio di divisione n.
14370/2014, mediante:
C.1) l'emissione di assegno circolare, intestato alla procedura esecutiva immobiliare n. 793/1999 R.G.E.,
di €171.141,375 – pari alla quota spettante al condi-
vidente esecutato nonché la Controparte_16
trasmissione alla Cancelleria dell'Ufficio Esecuzioni
Immobiliari;
C.2) la predisposizione dei mandati di pagamento di importo corrispondente sia alle spese in prededuzione
[in favore: a) del Delegato/Custode Avv. VITTORIO
TARSIA per €12.995,52, quale compenso;
b) del C.t.u.
Ing. per €941,94, a titolo di compenso;
Persona_4
Il Giudice 10 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
c) di nella qualità, per Parte_1
€2.451,95, a titolo di esborsi sostenuti per il giu-
dizio di divisione], sia alla quota della condividen-
te non debitrice di €171.141,375, salvo Persona_2
l'aumento/diminuzione della quota della predetta in relazione al residuo saldo attivo effettivo del cita-
to c/c, al netto delle spese di chiusura;
D) ORDINA la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di cui alla nota presentata in data
02/12/2014, n. 39856 r.g. e n. 30292 r.p., a favore di e contro Parte_2 CP_10 [...]
Controparte_29 Persona_2 CP_7 [...]
Controparte_26 Controparte_8
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Controparte_4 Controparte_6 Controparte_5
esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari da responsabilità al riguardo;
E) CO e , in soli- Controparte_16 CP_11
do, alla rifusione, in favore nel- Parte_1
la qualità, delle spese processuali, che liquida in
€1.836,80, a titolo di esborsi di causa documentati
(C.U. e costi di notifica) e in €20.000,00, a titolo di compensi difensivi, oltre a rimborso forf. (15% compen-
si), Iva e Cpa come per legge;
F) PONE le spese di Ctu, come liquidate con decreto del 24-
29/01/2019, definitivamente a carico di Controparte_16
, condannando quest'ultimo a rifondere l'attrice
[...]
Il Giudice 11 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
di quanto versato a tale titolo in via di anticipazione;
G) DIHIRA integralmente compensate le spese processuali tra le restanti parti.
Bari, 06/10/2025
Il Giudice - Antonio Ruffino
Il Giudice 12 A. Ruffino
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Lotto 1: suoli siti in territorio del Comune di Bari, in catasto al fg. 65, particelle 303, 509, 508, 510, 511 e 512, appartenenti ai debitori , e per 2/3, e, Controparte_22 CP_15 Controparte_16 per le quote residue, a e;
Controparte_12 CP_10 lotto 4: suolo in Bari, alla c.da Torre Specchia, fg. 44, particelle 179, 1011, 1013, 115, 82 e 1015, appar- tenente alla debitrice , per 1/3, e, per le quote residue, ai convenuti, non debitori, Controparte_22 [...]
, e , , CP_23 Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5 CP_24
, , e;
[...] CP_7 Controparte_25 Controparte_26 lotto 7: villa con giardino di pertinenza, sita in Bari, alla via delle Murge 57, in catasto urbano al fg.105, particella 248, graffata alle particelle 249 e 250 e in catasto terreni al fg. 105, particella 102, appartenente, per metà, all'esecutato e, per la residua metà, al coniuge;
Controparte_16 Persona_2 lotti 18, 19 e 20: piena proprietà di appartamenti in Bari, al Corso V. Emanuele 68, in N.C.E.U. del Co-
[. mune di Bari, al fg. 94, p.lla 55 sub 15, p.lla 55, sub. 9 e p.lla 55, sub.11, appartenente alla esecutata per 1/3 e per i restanti 2/3 ai convenuti, non debitori, , e CP_11 Controparte_1 Controparte_3
, , , , Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 [...]
e . Controparte_27 Controparte_26
Il Giudice 3 A. Ruffino