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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 5461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5461 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Angelo Del Franco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 2011/2020 emessa dal Tribunale di S. Maria
Capua Vetere in data 7.9.2020, iscritto al n. 1097/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promosso da
(p. iva ), con sede legale in , Via Unità Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Italiana n. 28, in persona del Direttore generale, dr. , rappresentata e difesa, in virtù Parte_2 di procura in atti, dall'avv. Giuliano Agliata, con studio in Napoli, Via G. Santacroce n. 79, appellante nei confronti di
(p.iva ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona dei legali rappresentanti pro tempore, dott. e dott.ssa , Controparte_2 CP_3
rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti
DR ER (c.f. ) e VI IR (c.f. , CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2
per quanto ancora occorrer possa domiciliati presso la cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli, appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con atto notificato in data 5.3.2021, l' ha impugnato davanti a questa Corte la Parte_3
sentenza n. 2011/2020, pubblicata in data 7.9.2020, con cui il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, revocato il decreto ingiuntivo n. 2976/2017 per intervenuto parziale pagamento, l'aveva condannata al pagamento, in favore del Controparte_1 dell'importo di 24.638,86 €, oltre interessi moratori, a titolo di residuo corrispettivo di prestazioni sanitarie rese in favore di assistiti dal SSN nell'anno 2017 e di cui alle fatture azionate.
Il Tribunale infatti, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, aveva affermato che il
Centro sanitario aveva dato prova di avere eseguito le prestazioni di cui chiedeva il pagamento, non essendo stata specificamente contestata dall'opponente tale circostanza ed essendo stato prodotto sia il contratto scritto regolante il rapporto sia le fatture;
che era irrilevante l'avvenuta sottoscrizione del Parte contratto solo nel febbraio 2018 per le prestazioni rese nel 2017; che l' aveva eccepito il superamento del tetto di spesa trimestrale ma non aveva fornito prova né di ciò né di aver inviato comunicazioni preventive delle date previste di esaurimento dei tetti di spesa, per cui per evitare lo sforamento dei budget assegnati avrebbe dovuto operare alla riduzione dei corrispettivi di tutte le prestazioni secondo il meccanismo della regressione tariffaria, come previsto in contratto, non essendole consentito invece di non pagare tout court le prestazioni rese successivamente;
che neanche della applicazione della regressione tariffaria era stata fornita prova;
che erano dovuti gli interessi moratori.
L' come detto, impugnava la sentenza deducendo con un primo motivo l'erronea Pt_3 affermazione di validità del contratto del 2018 per regolare le prestazioni svolte nell'anno precedente;
con un secondo motivo la carenza di giurisdizione del giudice ordinario a decidere sulla controversia, essendo sindacato l'operato dell' ed essendo quindi messa in discussione l'azione autoritativa Pt_3 della P.A. e l'attività programmatoria svolta dalla Regione in materia sanitaria.
Censurava poi la sentenza nella parte in cui erano state respinte le eccezioni di superamento del tetto di spesa, deducendo che il rapporto contrattuale era valido solo nei limiti fissati dai tetti di spesa e nel rispetto della c.o.m. e che non potevano essere impegnate somme superiori alle risorse disponibili.
Ancora, contestava l'affermazione del rilievo probatorio delle fatture e della applicabilità degli interessi moratori di cui al d. lgs. 231/2002, trattandosi di obbligazioni querables e illiquide.
Concludeva pertanto per la declaratoria di carenza di giurisdizione del giudice ordinario e nel merito per il rigetto della domanda di controparte, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio e distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Si costituiva in giudizio l'appellata contestando la fondatezza dell'appello e concludendo per il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore dei procuratori antistatari. Alla udienza collegiale del 17.9.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
È infondato il primo motivo di appello, inerente la eccepita invalidità del contratto, sottoscritto solo nell'anno 2018, a regolare i rapporti sorti nel 2017. Ed invero, questa Corte ha già in diverse occasioni (cfr. C. App. Napoli, sent. nn. 2254/2023, 3177/2023, 3482/2023) affermato che nel caso di stipula di contratti ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti. Tale possibilità, ossia quella di convenire la retroattività degli effetti del contratto, deve affermarsi in considerazione della peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi del predetto art. 8- quinquies, d.lgs. n. 502/1992.
Si tratta, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già definiva “contratti Parte imposti”, cioè che la parte (perlomeno l' è legalmente tenuta a stipulare;
inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi.
Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che per concorde volontà e, comunque, per obiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.), ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i volumi massimi di prestazioni da acquistare, ragion
Parte per cui gli accordi contrattuali tra e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti.
A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva.
Invero, tale deliberazione -in quanto atto terminale di un procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale- non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2012, n. 3/2012 e n. 8/2006; Cons. Stato n.
2444/16, n. 724/15).
Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti delle altre pattuizioni dei contratti riguardanti le prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa. Del resto, che l'intenzione dei contraenti fosse quella di regolare i rapporti pregressi lo si evince anche dal loro Parte comportamento successivo (art. 1362 comma 2° c.c.), dal momento che l' ha comunque parzialmente provveduto al pagamento delle fatture oggetto del presente procedimento.
Questo Collegio non ignora che la Suprema Corte, con sentenza n. 8722/2024(non ancora massimata), ha affermato la nullità dei contratti stipulati “nel corso dell'anno e con efficacia retroattiva” e, dunque, a maggior ragione di quelli stipulati dopo la conclusione dell'anno di riferimento (in realtà la Corte non ha chiarito se quelli stipulati in corso d'anno sono nulli solo in relazione alle prestazioni già svolte ovvero anche per quelle ancora da svolgere); ad avviso della S.C., infatti, sarebbe legittima la sola fissazione o modifica dei tetti di spesa a posteriori e non anche la sottoscrizione dei contratti che, in considerazione della particolare disciplina che riguarda la P.A., devono necessariamente precedere l'esecuzione delle prestazioni.
Tale soluzione, tuttavia, non appare convincente per una serie di motivi.
Va innanzi tutto evidenziato che, come già sopra rilevato, il contratto deve comunque contenere i limiti di spesa da applicare al rapporto che sovente riguardano non solo la macroarea di
Parte appartenenza, ma addirittura la singola struttura e che l' determina solo dopo l'inizio dell'anno, quando vengono fissate le risorse economiche da destinare al sistema sanitario.
A ciò deve aggiungersi che le strutture non hanno alcun potere contrattuale in ordine al
Parte contenuto dell'atto e, dunque, devono solo attendere di essere convocate dall' per sottoscrivere il modulo da quest'ultima predisposto (come avvenuto anche nel caso in esame). In attesa della sottoscrizione del contratto, dunque, le parti danno vita ad un rapporto di fatto destinato ad essere regolato poi (anche retroattivamente) dal contratto;
appare quindi indubbia la volontà delle parti di applicare il contratto sottoscritto anche alle prestazioni svolte precedentemente che, come già
Parte osservato, nel caso di specie si desume anche dal comportamento dell' che ha comunque provveduto a pagare gli importi delle fatture.
Del resto, non si rinviene alcuna norma che proibisca alla Pubblica Amministrazione di regolare ex post un rapporto già esistente di fatto, analogamente a quanto potrebbe avvenire con una transazione che di certo non le sarebbe preclusa. Anche la S.C. ha affermato - in relazione proprio ad un caso in cui una delle parti del contratto (nella fattispecie, di locazione di alcuni immobili) di cui era stata prevista la retroattività era una pubblica amministrazione - che “non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti di fatto tra loro esistenti … disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione” (Cass.
15530/2000).
L'alternativa a tale soluzione sarebbe, del resto, quella di considerare non remunerabili le prestazioni svolte prima della conclusione del contratto (contrariamente a quanto ritenuto invece
Parte dall' che le ha pagate) in relazione alle quali -in considerazione della giurisprudenza restrittiva formatasi sul punto, che tiene conto della particolare disciplina riguardante limiti di spesa in materia sanitaria- i centri accreditati non potrebbero ottenere neppure l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c.
(cfr. Cass. 13884/2020; Cass. 36654/2021).
È evidente però che tali circostanze determinerebbero, in mancanza di una modifica della prassi di stipulare i contratti nel corso dell'anno (determinata comunque dalla necessità di attendere i dati circa il budget a disposizione), la sostanziale paralisi del sistema sanitario fino alla sottoscrizione dei contratti.
L'efficacia dei contratti anche per le prestazioni anteriori è stata peraltro ritenuta dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 16221/2025, secondo cui “In materia di prestazioni sanitarie rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all'art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, con effetti retroattivi, anche nell'anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti "imposti" dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto che la determinazione dei tetti di spesa annuali, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate, può sopraggiungere, in modo del tutto fisiologico, anche oltre l'anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli”).
E' infondato il secondo motivo di appello, inerente la dedotta carenza di giurisdizione del giudice ordinario, posto che nella fattispecie si controverte sulla esecuzione di un accordo contrattuale intercorso tra le parti, avente contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione di poteri autoritativi e discrezionali della p.a. (da ultimo cfr. Cass. n. 30963/2022), come peraltro chiaramente affermato dal primo giudice con motivazione aderente ai principi dettati dalla Suprema Corte e non inficiati dalle deduzioni svolte dall'appellante.
Parimenti va respinto il successivo motivo di appello, incentrato sul riparto dell'onere Parte probatorio, correttamente posto dal primo giudice a carico dell' come ormai da orientamento consolidato della Suprema Corte (da ultimo cfr. Cass. n. 29474/2024) e sul rispetto delle procedure e la necessità di applicazione della regressione tariffaria.
Le affermazioni svolte dal primo giudice appaiono infatti condivisibili in relazione alla necessità che, in ipotesi di sforamento a consuntivo in data anticipata rispetto alla data presunta comunicata di superamento del tetto di spesa, l' vrebbe dovuto operare la regressione tariffaria Pt_3
e quindi ridurre le remunerazioni delle singole prestazioni in misura corrispondente al contributo dato da ogni singola struttura al superamento del tetto di spesa di branca, e non quindi procedere al mancato pagamento integrale delle prestazioni (ipotesi invero prevista nel caso in cui a consuntivo si rilevi che le prestazioni sono state svolte successivamente alla data presunta di superamento del tetto di spesa comunicato alla struttura).
Deve pertanto ritenersi operante nella fattispecie l'istituto della regressione tariffaria (del cui espletamento, come affermato dal primo giudice e non censurato specificamente, non è stata fornita alcuna prova, come del resto del generico richiamo ad un presunto superamento della c.o.m.), così come previsto in contratto e come regolato dall'allegato C della delibera della Giunta regionale n. Parte 1268/2008, quale unico modus operandi, per l' al fine di ottenere il rispetto del limite invalicabile di spesa. Quest'ultimo non potendo essere invocato a giustificazione del mancato rispetto di tale regola procedimentale contrattualizzata e quindi, in definitiva, non potendo assurgere a legittimazione di ogni violazione delle regole di pagamento dei corrispettivi ai Centri sanitari;
potendo e dovendo invece il rispetto dei limiti di spesa essere assicurato nel rispetto delle regole contrattualizzate.
Inammissibile si presenta poi l'appello nella parte in cui si afferma che le fatture non costituirebbero prova dello svolgimento delle prestazioni, avendo il primo giudice motivato sul punto con riferimento alla applicabilità del principio della non contestazione, per cui il motivo di appello non si confronta con la motivazione resa.
Appare infine infondato anche l'ultimo, peraltro generico, motivo di appello, inerente il riconoscimento degli interessi commerciali, essendo essi richiamati in contratto e alla luce dell'ormai consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 17665/2019, secondo cui
“Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate”).
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, in quanto non effettivamente svoltasi. Sono sussistenti i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dall' Pt_3
avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 2011/2020, in contraddittorio
[...]
con la così provvede: Controparte_1
1) Respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 3.500,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, con distrazione in favore dei procuratori, avv.ti
DR ER e VI IR, in ragione di metà ciascuno.
2) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 5.11.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo