Sentenza breve 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 30/03/2026, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02143/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01474/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1474 del 2026, proposto da
AN De SI, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Mascolo, Luigi Astarita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Massa Lubrense, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in persona dei rispettivi ll.rr. pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Napoli, via Diaz n. 11;
per l'annullamento
previa concessione delle opportune misure cautelari:
1. della Autorizzazione paesaggistica n.78 del 19.12.2025 rilasciata dal Comune di Massa Lubrense, nella parte in cui recepisce la prescrizione vincolante della Soprintendenza che impone: “I nuovi locali tecnici da realizzare all’interno del garage a servizio della piscina sul lato NORD, devono essere realizzati all’interno del garage al piano seminterrato”;
2. dell’ivi richiamato Parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli prot. 27324 tardivamente espresso ed assunto al protocollo dell'ente solo in data 25.11.2025 limitatamente alla medesima prescrizione
3. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Massa Lubrense e del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 la dott.ssa AN LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1 - In data 19/4/2024 la ricorrente ha presentato al Comune di Massa Lubrense una richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata per realizzare opere in variante al titolo paesaggistico n. 56/2023 avente ad oggetto la riqualificazione funzionale del fabbricato di sua proprietà sito alla via Rotabile Massa Turro n. 69.
In data 4/11/2025 il Comune di Massa Lubrense ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli la proposta di accoglimento (prot. n. 84) corredata dai necessari allegati.
In data 25 novembre 2025 la Soprintendenza ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in conformità alla proposta pervenuta, indicando una serie di prescrizioni tra cui: “ i nuovi locali tecnici da realizzare a servizio della piscina sul lato Nord devono essere realizzati all'interno del garage al piano seminterrato ”.
Il Comune di Massa Lubrense ha, quindi, emesso l’autorizzazione paesaggistica n. 78/2025 corredata dalle prescrizioni imposte dall’Autorità tutoria.
Avverso tale autorizzazione ed il presupposto parere, limitatamente alla riportata prescrizione, è insorta la ricorrente (chiedendo darsi atto dell’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza ai sensi dell’art. 11 co. 9 d.P.R. n. 31/2017), deducendo in estrema sintesi:
- tardività del parere della Soprintendenza, con conseguente avvenuta formazione del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 11 comma 9 d.P.R. n. 31 2017;
- anche a voler considerare il tardivo parere efficace benché non vincolante, il Comune avrebbe dovuto motivare il superamento della precedente posizione favorevole espressa sull'intervento oggetto dell'istanza;
- illogicità della prescrizione, tenuto conto dello standard minimo di un metro quadro di parcheggio ogni 10 metri cubi di costruzione previsto dall'articolo 41 sexies della legge 1150 1942, di talché collocare gli impianti tecnici nell'autorimessa determinerebbe una riduzione dello spazio da destinare obbligatoriamente a parcheggio;
- eccesso di potere per illogicità, dal momento che il progetto prevede che gli impianti tecnici siano posizionati in un sotto terrazzino non visibile da alcun luogo pubblico e certamente non dalla pubblica via che costeggia l’edificio.
2 - Il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli ha versato in atti mera costituzione di stile.
3 - Il Comune di Massa Lubrense ha chiesto il rigetto del ricorso.
4 - Alla camera di consiglio del 26 marzo 2026 il ricorso è transitato in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione ai sensi dell'articolo 60 CPA.
5 – Il gravame è fondato.
5.1 - Lo specifico procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata “«… è disciplinato dagli articoli 10 e 11 del D.P.R. 31/2017.
“2.1. L’art. 10 prevede un termine generale di sessanta giorni per la conclusione del procedimento, a far data dal ricevimento della domanda; termine che, benchè dichiarato espressamente “tassativo” dalla norma in questione, non è associato a meccanismi di formazione di provvedimenti taciti di assenso o di diniego, sicchè ad esso va attribuita natura inderogabile ma solo nel senso che “segna il punto a partire dal quale opera il silenzio-inadempimento dell’amministrazione, sanzionabile sia in termini di ritardo, sia in termini - come esplicitamente ricordato dal successivo articolo - di responsabilità dei funzionari” (in tal senso, la circolare del MIBACT n. 0011688 dell’11 aprile 2017, contenente la Relazione Illustrativa al DPR n. 31 del 2017, citata dalla difesa comunale).
2.2. L’articolo 11 disciplina invece le specifiche scansioni procedimentali e i termini assegnati alle autorità coinvolte (ossia il comune, quale autorità procedente, e la Soprintendenza, quale organo consultivo preposto alla tutela del vincolo paesaggistico) per portale a compimento.
2.2.1. In sintesi, la norma prevede che l’autorità procedente proceda ad una prima valutazione dell’istanza, dopo averla istruita e aver assegnato eventualmente alla parte interessata un termine per produrre chiarimenti e integrazioni documentali, durante il quale il procedimento resta sospeso; quindi, in caso di esito positivo di tale valutazione, “Entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero, in caso di richiesta di integrazione documentale, dal ricevimento dell'ulteriore documentazione richiesta, l'amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza (…) una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso” (art. 11 comma 5).
2.2.2. A questo punto, “Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all'amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi” (art. 11 comma 5 ultimo periodo); tale norma va letta unitamente al comma 9 dell’art. 11, secondo cui “In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica”. .. secondo quanto efficacemente sintetizzato da Tar Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 613/2023.” (T.A.R. Napoli, Sezione VII, 31/10/2023, n. 5920) ” – così, la Sezione, con sent. n. 1348/2026.
Orbene, nel caso in esame, il termine di legge di 20 giorni è decorso il 24/11/2025 senza che la Soprintendenza si sia espressa sulla proposta favorevole del Comune (che non risulta contenesse alcuna prescrizione), né abbia chiesto chiarimenti o documentazione integrativa.
Essendo scaduto il termine tassativamente fissato dall’articolo 11 del d.p.r. n. 31 del 2017 al momento in cui la Soprintendenza ha espresso il suo parere, quest’ultimo è tardivo e, quindi, inefficace e inidoneo a impedire la formazione del silenzio assenso (in termini, Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 9940/2025).
“ … l’indicata formulazione della norma indica la volontà di consentire la formazione del silenzio assenso “endoprocedimentale” solo nel caso in cui la Soprintendenza, ricevuta la proposta dalla “amministrazione procedente”, rimanga assolutamente silente, omettendo di esprimersi in qualsiasi modo: tale contegno silenzioso, potendo essere letto come una valutazione positiva, per assenza di elementi ostativi, crea il presupposto logico perché la “amministrazione procedente” sia legittimata a dare corso al rilascio dell’autorizzazione ” – Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 4098/22.
5.2 - Per le suesposte ragioni:
- la proposta di accoglimento del Comune deve ritenersi oggetto di positiva valutazione da parte della Soprintendenza, con conseguente formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 11 co. 9 d.P.R. n. 31/2017;
- è illegittima l’autorizzazione paesaggistica comunale nella parte in cui recepisce la prescrizione impugnata contenuta nel parere soprintendentizio inefficace.
5.3 – Le censure non scrutinate sono assorbite.
6 - Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’autorizzazione paesaggistica n. 78/2025 limitatamente alla gravata prescrizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR RA AL, Presidente
AR Grazia D'Alterio, Consigliere
AN LE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LE | AR RA AL |
IL SEGRETARIO