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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 9311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9311 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli XIII SEZIONE CIVILE Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice relatore dott. Stefania Starace Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva del 15.10.2025, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n.13849 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: diniego di permesso per protezione speciale, e vertente TRA
nato in [...] l'[...], rapp.to e difeso dall'avv.to Parte_1
LU MI, presso il cui studio elett.nte domicilia e sito a Napoli, piazza Cavour n. 139, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, in persona del Ministro pro tempore, rapp.to e Controparte_1 difeso dello Stato, con sede a Napoli, via Diaz n. 11 RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE Il Questore di Napoli, con decreto n. 279 del 20.5.2023, notificato al ricorrente il 26.5.2023, rigettava l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, avanzata il 9.5.2022, basandosi sul parere contrario espresso il 21.3.2023 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, sezione di Napoli. Con ricorso del 26.6.2023 il ricorrente si opponeva, contestando la legittimità della decisione, sia per l'integrazione raggiunta sul territorio nazionale, sia per le condizioni oggettive in cui il paese di origine versava. Chiedeva che fosse accertato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale e che fossero trasmessi gli atti al Questore di Napoli per gli adempimenti di competenza Il giudice istruttore fissava l'udienza di trattazione della causa per il 13.11.2024, sostituendola con lo scambio di note di parte. pagina 1 di 3 Con nota del 12.11.2024 il ricorrente chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere poiché in altro giudizio, pendente dinanzi al medesimo Tribunale e proposto ai sensi dell'art. 35bis d.lgs. 25\2008, era stato riconosciuto dal giudice il diritto invocato in questa sede, accogliendo l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 7quinquies d-l 20\2023 con decreto dell'1.9.2023. Il convenuto si costituiva in giudizio il 13.11.2024 e chiedeva il rigetto del ricorso, sia pure riconoscendo e documentando il fatto allegato da controparte circa la definizione della causa di opposizione al diniego di protezione internazionale e speciale con l'accertamento del diritto preteso nel presente giudizio e negato dal Questore. Con ordinanza del 21.11.2024, in esito all'udienza del 13.11.2024, il giudice istruttore fissava dinanzi a sé, ex art. 281terdecies c.p.c., l'udienza del 15.10.2025 di discussione orale della causa, riservandosi di riferire al Collegio e di rimettergli la decisione. A tale udienza il difensore del ricorrente ribadiva la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere. All'esito, il giudice designato si riservava di riferire al Collegio, cui rimetteva la decisione della causa. Il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda avanzata con il ricorso introduttivo della lite. Il deposito di copia del decreto pronunciato tra le stesse parti l'1.9.2023 dal medesimo, adito Tribunale, a definizione della causa ex art. 35bis cit., recante n.r.g. 32058 del 2019 ed avente ad oggetto l'opposizione al diniego della protezione internazionale e speciale, pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, sezione 1 di Napoli, ha dimostrato che è venuto meno l'interesse delle parti a conseguire una pronuncia sul merito della presente causa. Con tale provvedimento è stata accolta l'istanza, avanzata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 7quinquies d-l 20\23, conv. con modif. nella legge 50\23, ed è stato riconosciuto il diritto alla protezione speciale ed al conseguimento del relativo permesso che, peraltro, il convenuto ha anche ammesso di avergli consegnato l'8.7.2024. Tali fatti inequivocabilmente provano che l'attore ha conseguito lo stesso bene della vita oggetto del presente giudizio, con conseguente caducazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso (cass. 26299\18). Sulle spese processuali nulla si provvede, in quanto “Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, 2 co., dello stesso D.P.R. e, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, pagina 2 di 3 nonché Cass. S.U. 24413/2021)”: Cassazione civile sez. I, 26/06/2023, n.18162).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
• Nulla sulle spese processuali. Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 15.10.2025 Si comunichi IL PRESIDENTE Dott. Mario Suriano
pagina 3 di 3
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice relatore dott. Stefania Starace Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva del 15.10.2025, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n.13849 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: diniego di permesso per protezione speciale, e vertente TRA
nato in [...] l'[...], rapp.to e difeso dall'avv.to Parte_1
LU MI, presso il cui studio elett.nte domicilia e sito a Napoli, piazza Cavour n. 139, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, in persona del Ministro pro tempore, rapp.to e Controparte_1 difeso dello Stato, con sede a Napoli, via Diaz n. 11 RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE Il Questore di Napoli, con decreto n. 279 del 20.5.2023, notificato al ricorrente il 26.5.2023, rigettava l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, avanzata il 9.5.2022, basandosi sul parere contrario espresso il 21.3.2023 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, sezione di Napoli. Con ricorso del 26.6.2023 il ricorrente si opponeva, contestando la legittimità della decisione, sia per l'integrazione raggiunta sul territorio nazionale, sia per le condizioni oggettive in cui il paese di origine versava. Chiedeva che fosse accertato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale e che fossero trasmessi gli atti al Questore di Napoli per gli adempimenti di competenza Il giudice istruttore fissava l'udienza di trattazione della causa per il 13.11.2024, sostituendola con lo scambio di note di parte. pagina 1 di 3 Con nota del 12.11.2024 il ricorrente chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere poiché in altro giudizio, pendente dinanzi al medesimo Tribunale e proposto ai sensi dell'art. 35bis d.lgs. 25\2008, era stato riconosciuto dal giudice il diritto invocato in questa sede, accogliendo l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 7quinquies d-l 20\2023 con decreto dell'1.9.2023. Il convenuto si costituiva in giudizio il 13.11.2024 e chiedeva il rigetto del ricorso, sia pure riconoscendo e documentando il fatto allegato da controparte circa la definizione della causa di opposizione al diniego di protezione internazionale e speciale con l'accertamento del diritto preteso nel presente giudizio e negato dal Questore. Con ordinanza del 21.11.2024, in esito all'udienza del 13.11.2024, il giudice istruttore fissava dinanzi a sé, ex art. 281terdecies c.p.c., l'udienza del 15.10.2025 di discussione orale della causa, riservandosi di riferire al Collegio e di rimettergli la decisione. A tale udienza il difensore del ricorrente ribadiva la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere. All'esito, il giudice designato si riservava di riferire al Collegio, cui rimetteva la decisione della causa. Il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda avanzata con il ricorso introduttivo della lite. Il deposito di copia del decreto pronunciato tra le stesse parti l'1.9.2023 dal medesimo, adito Tribunale, a definizione della causa ex art. 35bis cit., recante n.r.g. 32058 del 2019 ed avente ad oggetto l'opposizione al diniego della protezione internazionale e speciale, pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, sezione 1 di Napoli, ha dimostrato che è venuto meno l'interesse delle parti a conseguire una pronuncia sul merito della presente causa. Con tale provvedimento è stata accolta l'istanza, avanzata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 7quinquies d-l 20\23, conv. con modif. nella legge 50\23, ed è stato riconosciuto il diritto alla protezione speciale ed al conseguimento del relativo permesso che, peraltro, il convenuto ha anche ammesso di avergli consegnato l'8.7.2024. Tali fatti inequivocabilmente provano che l'attore ha conseguito lo stesso bene della vita oggetto del presente giudizio, con conseguente caducazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso (cass. 26299\18). Sulle spese processuali nulla si provvede, in quanto “Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, 2 co., dello stesso D.P.R. e, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, pagina 2 di 3 nonché Cass. S.U. 24413/2021)”: Cassazione civile sez. I, 26/06/2023, n.18162).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
• Nulla sulle spese processuali. Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 15.10.2025 Si comunichi IL PRESIDENTE Dott. Mario Suriano
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