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Sentenza 8 ottobre 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 08/10/2024, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1508/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Giudice, Annalisa Giusti
Visto il provvedimento con il quale era stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; preso atto che depositavano le rispettive note scritte per Parte_1
l'avv. VIALE CARLA per , già contumace nessuno depositava note scritte nel termine perentorio Parte_2
concesso per Parte_3
gli Avv. Francesco Cerasi del foro di Roma e Mauro Carretta del foro di Milano
Il Giudice
Letto il contenuto delle note autorizzate;
preso atto delle richieste delle parti;
decide come da allegata sentenza da considerarsi parte integrante del presente verbale
Ascoli Piceno, 8.10.2024
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
pagina 1 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1508/2023 promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...] di Parte_1
Martinsicuro, codice fiscale , rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Viale, C.F._1
-ricorrente- contro
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Gronchi n.13 di San Benedetto del Tronto, codice fiscale C.F._2
-resistente contumace-
e
(di seguito ), con sede Parte_3 Pt_3
legale in Lussemburgo, 4, rue Lou Hemmer, L-1748, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg e avente sede secondaria corrente in Roma, via Kiiciro Toyoda n. 2, 00148 (P. IVA ), in P.IVA_1
persona del rappresentante legale della sede secondaria italiana, sig.ra (c.f. CP_1
, rappresentata e difesa in via disgiunta dall'Avv. Francesco Cerasi del foro di C.F._3
Roma e dall'Avv. Mauro Carretta del foro di Milano
-resistente-
CONCLUSIONI: Come da note scritte per l'udienza in data 27.9.2024 che qui devono intendersi per richiamate e trascritte
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 19 Con ricorso ex art.281 decies cpc, il signor conveniva in giudizio Parte_1 Parte_2
e (di seguito : ndr) al fine Parte_3 Pt_3
di vedersi risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale patito a seguito del sinistro stradale, verificatosi in data 26.6.2021 che lo aveva visto coinvolto, deducendo, in sintesi, e per quanto di interesse, che:
-in data 26 giugno 2021, ore 13.00 circa, percorreva, in sella al proprio velocipede, la rotatoria Fratelli
Merlini, direzione nord/sud in San Benedetto del Tronto, quando improvvisamente veniva urtato dalla
Sig.ra alla guida della propria vettura Toyota C HR targata GF715GA, assicurata per la RCA Parte_2
con polizza n. 10018738 proveniente da Via Andrea Doria, che si immetteva sulla rotatoria Pt_3
Fratelli Merlini senza concedere la precedenza ad esso ricorrente;
- Interveniva la Polizia Municipale di San Benedetto del Tronto che redigeva relazione d'intervento ed il servizio 118 che trasportava esso ricorrente presso l'O.C. di San Benedetto del Tronto, ove venivano refertate “frattura biossea avambraccio sinistro. Lesione completa gomito sinistro. Infrazione D2” con prognosi di giorni 30 s.c.;
- il 5 luglio 2021 inviava alla Compagnia assicurativa la richiesta risarcitoria ex art. 148 D. Lgs. n.
209/2005 per il ripristino del velocipede bici da corsa Focus, cui dava riscontro, provvedendo Pt_3 all'integrale risarcimento del danno al mezzo;
- il 20 luglio 2022, veniva sottoposto a visita medico legale della Compagnia che effettuava la seguente valutazione del danno: ITT gg. 10, IT 75% gg. 50, IT 50% gg. 40, IT 25% gg. 60, IP 23%, spese mediche 3.793,60;
- il 2 novembre 2022 la Compagnia formulava proposta di liquidazione ex art. 148 Codice delle
Assicurazioni Private per la somma di Euro 24.009,00, calcolando una percentuale di responsabilità dell'Assicurata pari al 30%, che veniva accettata dal Sig. a titolo di acconto sul maggior Parte_1
dovuto quantificando il credito residuo in euro 215.429,60;
- il 15 dicembre 2022 notificava alla Compagnia invito alla negoziazione assistita e, da ultimo, procedeva all'instaurazione del presente giudizio;
Rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. Tribunale adito, accertare e dichiarare che:il giorno 26 Giugno 2021 ore 13.00 l'attore, in sella al proprio velocipede, subiva lesioni personali nell'incidente stradale occorso all'altezza della rotatoria Fratelli Merlini di San Benedetto del Tronto, per responsabilità di alla guida della propria vettura TOYOTA C-HR targata Parte_2
GF715GA, assicurata per la rc auto con la compagnia Parte_3
; per l'effetto condannare compagnia
[...] Parte_3
– in persona del legale rappresentante - a risarcire per i titoli esposti in narrativa, ai
[...]
pagina 3 di 19 sensi dell'art. 148 CdA, in favore di la somma di euro Euro 215.429,60, o quella Parte_1
diversa somma anche maggiore che parrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.”
Si costituiva in giudizio Parte_3
contestando le avverse pretese poiché infondate in fatto ed in diritto chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda del Sig. previa ogni opportuna declaratoria di rito e di merito, così Parte_1
giudicare: A. IN VIA PRINCIPALE DI MERITO 1. accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande, deduzioni, allegazioni e conclusioni del Sig. per tutti i Parte_1
motivi esposti in narrativa. Per l'effetto, rigettare integralmente le domande tutte formulate dal
Ricorrente nei confronti di .
2. In subordine ed in Parte_3
denegata ipotesi di accoglimento di tali domande, ridurle nel quantum per le ragioni indicate in narrativa.
3. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio”.
Il procedimento, celebrato nella contumacia di , dopo la trattazione, la consulenza Parte_2
medico-legale, e l'espletamento dell'istruttoria orale, giungeva all'udienza del 27.9.2024 nel corso della quale le parti costituite, a mezzo note di trattazione scritta, precisavano le conclusioni e discutevano la causa ex art 281 sexies cpc.
Preliminarmente appare opportuno rilevare come la bicicletta rientri nella categoria generale dei velocipedi. Essa è, pertanto, considerata un veicolo conformemente alle disposizioni del Codice della
Strada che in tale categoria include anche i velocipedi. Il fatto illecito dedotto in giudizio è costituito pertanto da un incidente stradale tra due veicoli (automobile e bicicletta) in circolazione, dal quale sono conseguite lesioni per il ricorrente.
Analizzando ora il merito della questione, nell'ipotesi di scontro, l'art. 2054 c.c. pone una presunzione di pari colpa tra i veicoli coinvolti, nel senso che si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso in misura uguale a produrre il danno. Questa presunzione si applica non solo quando sono coinvolti nello scontro due veicoli a motore, ma anche quando a essere coinvolta è una bicicletta. In diritto che la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma
2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (cfr: Cass. n. 26004 del 05/12/2011 Rv.
620533 - 01). Invero, l'accertamento dell'intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti,
pagina 4 di 19 dell'obbligo di dare la precedenza non dispensa il giudice dal verificare, attraverso un attento esame delle prove raccolte del quale deve dare conto nella motivazione della sentenza, il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale e i normali precetti di prudenza, potendo soltanto l'eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente. (cfr: Cassazione civile sez. III, 15/02/2018, n.3696). E' evidente come l'affermazione di un siffatto principio, nella pratica, comporti che, di fronte ad una condotta gravemente colposa del conducente di uno dei due veicoli antagonisti, anche accertata in concreto, si possa pervenire ad attribuire una responsabilità concorsuale in capo al soggetto che, pur non avendo commesso la violazione, era onerato dalla particolare regola di cui all'art 2054 cc di tenere una condotta che gli consentisse di porre in essere le manovre necessarie ed opportune a contrastare l'altrui imprudenza. Tale principio che la giurisprudenza ha fondato, oltre che sul citato art 2054 cc, il quale impone ad ogni conducente una diligenza nella guida particolarmente penetrante, anche sul più generale principio di solidarietà sociale desumibile dall'art 2 Costituzione, nonché sull'altrettanto generale principio di cui all'art 1175 cc (cfr. Cass civ. 5 maggio 2000 n. 5671),
è senza dubbio corretto, in quanto valorizza l'esigenza di valutare gli eventuali apporti causali di entrambi i concorrenti, incrementandone la responsabilizzazione.
Le predette premesse importano che, in caso di sinistro, il giudice sarà chiamato- in primo luogo- a valutare se esso sia stato causato in via esclusiva dal comportamento di uno solo dei concorrenti – e, in tal caso, l'accertamento di tale colpa esclusiva libererà l'altro conducente dalla presunzione di concorrente responsabilità- e solo allorquando l'esito di tale accertamento abbia dato esiti negativi, dovrà valutare se anche l'altro conducente -solitamente quello a carico del quale non sia stata accertata alcuna colpa in concreto- si sia o meno esattamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle della comune prudenza, anche nel rispetto di quel principio di generale solidarietà sopra richiamato. I principi suesposti consentono di concludere nel senso che il comportamento colposo di uno dei conducenti non comporta, di per sé, il superamento della presunzione di corresponsabilità posta dall'art. 2054 comma 2cc, essendo a tal fine necessario accertare se l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza.
Per la ricostruzione della realizzazione fenomenica del sinistro, nel caso di specie, ritiene la scrivente di doversi avvalere delle fotografie in atti, del verbale redatto dalla Polizia intervenuta sul luogo dell'incidente, delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio nonché di quelle dei testimoni in sede di istruttoria orale.
Stante quanto suesposto, la dinamica del sinistro deve essere ricostruita come segue: il velocipede condotto dal transitava già all'interno della rotonda quando sopraggiungeva il veicolo Parte_1 pagina 5 di 19 condotto dalla resistente contumace che impegnava l'area di intersezione. Notata la bicicletta davanti a lei, la frenava bruscamente, colpendo la ruota posteriore del mezzo che la precedeva e, a Parte_2 causa dell'urto, il rovinava a terra. Parte_1
La ricostruzione de qua è l'unica coerente con gli elementi acquisiti in fase istruttoria, atteso che non può revocarsi in dubbio che l'urto tra il veicolo e la bicicletta sia avvenuto poiché ciò è evidente dalle foto in atti che mostrano la ruota posteriore incurvata (circostanza confermata anche da
[...]
- operante intervenuto - che riferiva “abbiamo constatato che la ruota posteriore della Tes_1 bicicletta era storta” cfr. verbale udienza del 23.6.24) ed il telaio spezzato (cfr. foto di cui si riportano alcuni rilevanti frammenti).
Sul punto, non coglie nel segno la ricostruzione della dinamica operata della compagnia assicurativa resistente che esclude l'urto. L'assenza di collisione, sostenuta solo dalla ha trovato Parte_2
smentita in sede di istruttoria orale dal teste oculare – sulla cui genuinità non si ha Testimone_2 ragione di dubitare alla luce dell'indifferenza del soggetto rispetto alle parti - che ha riferito “non è vero che la Toyota concedeva la precedenza al ciclista, anzi questo percorreva già la rotonda e la stava completando quanto l'auto si è immessa e ha preso la ruota posteriore della bicicletta”.
A ciò si aggiunga che neppure l'invocata testimonianza della signora è idonea a smentire la Tes_3 circostanza de qua essendosi limitata essa teste a riferire che “ho visto il ciclista a terra ma non ricordo
o non ho visto come l'incidente sia avvenuto”. Né valgono a smentire le conclusioni raggiunte le dichiarazioni rese dalla agli operanti al momento dei fatti, essendosi essa stessa limitata a Tes_3
riferire che vedeva la Toyota impegnare la rotonda, che la bici precedeva la vettura e che, a quel punto,
pagina 6 di 19 vedeva l'auto fermarsi ed il ciclista cadere. Precisava di non aver visto l'impatto poiché aveva una visione parziale e non già perché questo non era avvenuto (cfr. verbale incidente).
Dirimente non è, a contrario, l'interrogatorio reso della che ben potrebbe non essersi Parte_2
neppure avveduta di aver attinto la ruota del velocipede attesa la differenza di massa e dimensioni tra i due veicoli, differenza che spiega anche perché la vettura non ha riportato alcun danno in esito al sinistro. Parimenti, la testimonianza del perito che affermava – con valutazione ex post - di Tes_4
aver periziato la bicicletta e di escludere la presenza di segni di collisione non può essere ritenuta idonea a smentire quanto riferito dal testimone oculare e quanto rilevabile ictu oculi dalle foto della ruota posteriore. A ciò si aggiunga che il precedeva la Toyota, quindi, era di spalle rispetto Parte_1
alla - che riferiva “si è girato e ha perso l'equilibrio” – di talché appare del tutto inverosimile Parte_2
che il ciclista possa aver frenato di colpo poiché suggestionato financo spaventato dal brusco arresto della che neppure vedeva in virtù del fatto che la precedeva. Parte_2
Accertato l'urto ed individuato il punto d'urto nella ruota posteriore del velocipede è altresì provato che gravava sulla obbligo di dare precedenza (cfr. foto dei luoghi in atti), dovere che essa stessa Parte_2 non onorava (cfr. dichiarazioni di che, all'udienza del 23.6.24 ha riferito “non è Testimone_2 vero che la Toyota concedeva la precedenza al ciclista”). La violazione emerge anche dal verbale redatto dagli operanti che hanno contestato l'infrazione dell'art 154 CdS. che si pone in rapporto di nesso di causalità con l'evento dannoso.
Orbene, in diritto per superare la presunzione sancita ex art. 2054 comma 2 cc, è necessario non solo provare la colpa altrui nella causazione dell'evento ma anche di aver assunto una condotta di guida conforme alle regole della circolazione ed alle norme di comune prudenza. Tale prova, nel caso di specie, deve ritenersi raggiunta. Invero, non ha trovato riscontro la circostanza, lamentata dall'assicurazione, per cui il ricorrente violava l'art. 140 CdS. Dagli atti – in particolare dall'escussione dei testimoni e dal verbale redatto dagli operanti che non elevavano sanzioni in capo al – Parte_1
deve escludersi che esso stesso abbia violato il generale principio di prudenza per gli utenti della strada.
Sul punto, sostiene la compagnia di assicurazione che il ricorrente impegnava a tutta velocità la rotatoria: è di tutta evidenza che già la tipologia di veicolo – bicicletta- impone di escludere che il possa aver tenuto una velocità smodata. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, in tema di Parte_1
responsabilità civile derivante da scontro di veicoli ex art. 2054, secondo comma cc, in caso di concorso tra condotte, di cui l'una integri la violazione dell'obbligo di precedenza e l'altra la violazione dell'obbligo di limitare la velocità, la seconda di tali condotte non è idonea, di norma, ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento di guida del conducente sfavorito e l'incidente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 20/06/2013, n.15504).
pagina 7 di 19 Orbene, è noto che in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen. per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della "condicio sine qua non") nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base della quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25028 del 10/10/2008).
È parimenti noto che il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, di cui all'art. 41 cod. pen., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso é riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nella causalità efficiente, desumibile dal secondo comma dell'art. 41 cod. pen., in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto ( cfr. ex multis Sez. 3, Sentenza n. 25028 del 10/10/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 8096 del 06/04/2006); ne consegue che, ai fini della riconducibilità dell'evento dannoso ad un determinato comportamento, non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell'antecedente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15895 del 07/07/2009).
Nella specie, posto che - da una prospettiva ex ante –non concedere la precedenza prescritta all'altezza di una rotatoria costituisce senz'altro una condotta idonea a creare, con alta probabilità, un imprevisto pericolo e, con esso, per gli altri utenti della strada, una prevedibile necessità di adottare (con tutte le difficoltà di pronta esecuzione legate al sopraggiungere di tale imprevisto) immediate manovre di emergenza volte ad evitare l'impatto con l'ostacolo improvvisamente frapposto nella loro traiettoria di marcia, la condotta di guida de qua costituisce, in diritto, causa (e non certo occasione) dei sinistri ingeneratisi per effetto di una tale pericolosa situazione, colpevolmente creata dall'automobilista.
Si deve, dunque, poter considerare superata la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., come pure di ritenere escluso ogni apporto causale del conducente della bicicletta sulla base della congiunta considerazione delle specifiche circostanze di verificazione del sinistro, tra le quali: l'irrogazione al conducente dell'autovettura di contravvenzione per inosservanza dell'art. 154 CdS;
il fatto che la bicicletta avesse già impegnato la rotatoria teatro della collisione (cfr. dichiarazioni teste ), il Tes_2
fatto che in detto verbale non fosse rilevata alcuna condotta di guida imprudente da parte del conducente della bicicletta.
pagina 8 di 19 Mancano, poi, fattori rilevanti esterni che possano aver contribuito al sinistro, atteso che il sinistro avveniva alle ore 13 circa in condizioni di tempo sereno, che la pavimentazione era asfaltata e che il fondo stradale asciutto ed in buone condizioni (cfr. verbale operanti intervenuti).
Da ciò discende la dichiarazione di responsabilità esclusiva di nella causazione del Parte_2
sinistro.
Ciò posto in relazione all'an, deve osservarsi che nel corso del presente giudizio veniva espletata consulenza medico legale a cui il Tribunale intende conformarsi nell'apprezzamento del metodo utilizzato dall'ausiliario nominato e nella condivisione delle conclusioni raggiunte nonché della risposta fornita alle osservazioni del CTP di parte resistente, dott.ssa Orbene, non può trovare Per_1 accoglimento la richiesta della difesa dell'assicurazione riguardo all' integrazione di perizia, atteso che già nel quesito formulato dalla scrivente si richiedeva alla dr.ssa di tenere conto Persona_2
“dell'eventuale influenza di stati patologici preesistenti (eventuali lesioni riportate nel sinistro del
2018) e/o sopravvenuti” e che il CTU compiutamente rispondeva al quesito. Più precisamente, il consulente ha riportato in perizia di avere in atti la documentazione medica riferibile al sinistro del
2018 (cfr. CTU pag. 7) e, pertanto, deve ritenersi – come evincibile dal fatto che ribadiva di indicare i postumi derivanti dal sinistro del 2021 – che essa stessa abbia contenuto le di lei conclusioni a quanto riferibile direttamente ed esclusivamente al sinistro oggetto di causa.
Tanto premesso, il consulente nominato ha accertato che l'attore, a seguito del sinistro del 26.6.21 oggetto di causa, riportava le seguenti lesioni strumentalmente accertate e refertate in sede di Pronto
Soccorso, da porre in sicuro nesso causale con la dinamica del sinistro (cfr. pag. 11 CTU):
1) trauma contusivo-distorsivo arto superiore sinistro con frattura biossea diafisaria associata a lussazione del gomito con frattura plurima del capitello radiale e distacco della coronoide ulnare, trattato con intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi con placca e viti dell'ulna e del radio, sostituzione protesica del capitello, osteosutura della coroide e ricostruzione capsulo-legamentosa laterale;
2) trauma contusivo distorsivo rachide cervicale e dorsale con infrazione di d2 e rettilineizzazione del rachide cervicale;
Le lesioni sono evolute in guarigione clinica con i seguenti postumi stabilizzati:
1) esiti di frattura biossea diafisaria associata a lussazione del gomito con frattura plurima del capitello radiale e distacco della coronoide ulnare, trattato con intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi con placca e viti dell'ulna e del radio, sostituzione protesica del capitello, osteosutura della coroide e ricostruzione capsulo-legamentosa laterale, con attuale persistenza dei mezzi di sintesi e residuata pagina 9 di 19 disfunzionalità articolare di grado medio-severo con limitazione di ¼ della prono-supinazione e della flesso estensione e deficit di forza lieve;
2) danno disestetico di media entità per persistenza di 3 esiti cicatriziali a carico dell'arto superiore sinistro e deviazione in varismo dell'asse;
3) esiti di trauma contusivo distorsivo rachide cervicale con rettilineizzazione della fisiologica lordosi cervicale e con residuata limitazione di 1/3 della flessione e della inclinazione laterale sinistra;
4) esiti di trauma contusivo distorsivo rachide dorsale con infrazione di D2;
Aggiungeva il consulente del Tribunale, con valutazione che si condivide, che, in seguito al sinistro occorso il giorno 26.6.21, in capo a derivava una menomazione dell'integrità Parte_1
psicofisica, accertata clinicamente e strumentalmente secondo i dettami della scienza medica, valutabile in termini di danno biologico, con una percentuale di invalidità permanente pari al 28%
(ventotto per cento). Precisava il CTU che i postumi attualmente presenti nel ricorrente determinano una limitazione nelle normali attività di vita relazionale e che anche il lavoro effettuato con necessità di ricorrere alla scrittura con tastiera è divenuto usurante a seguito dei postumi riportati in tale sinistro
(cfr. pag. 13 CTU).
Dal sinistro discendeva per il un periodo di invalidità temporanea totale da fissarsi in Parte_1 giorni 10; un'invalidità temporanea biologica parziale al 75% per 50 gg, al 50% per 60 gg e al 25% per 120 gg (cfr: pag. 13 CTU).
Passando alla liquidazione del danno, è noto che, quando manchino criteri stabiliti dalla legge,
l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del
07/06/2011, Cass., 30/6/2011, n. 14402. e, conformemente, Cass., 20/8/2015, n. 16992; Cass.,
19/10/2016, n. 21059; Cass., 28/6/2018, n. 17018). Sul punto è bene ricordare come, alla luce del costante orientamento della Corte di Cassazione, non è più ammesso il riconoscimento di molteplici voci di liquidazione del danno non patrimoniale e ciò al fine di evitare inammissibili duplicazioni pagina 10 di 19 risarcitorie. Invero, “nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo – ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico – tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana” (cfr. Suprema Corte a Sezioni unite n.
26972 del 2008; Cass. Sez. III n. 22884 del 30.10.2007).
Ancora, la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni (cfr: Cass Civ. sentenza del
17/01/2018 n. 901). Trattandosi di debito di valore, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale delle Tabelle di Milano, vanno utilizzati i parametri vigenti al momento dell'emissione della decisione (cfr. Cass., 4/2/2016, n. 2167; Cass., 27/11/2015, n. 24210; Cass., 5/5/2015, n. 19211;
Cass., 23/1/2014, n. 1361; Cass., 17/4/2013, n. 9231; Cass. 11/5/2012, n. 7272), sicché allorquando le
Tabelle applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della pronunzia (cfr. Cass., 28/6/2018, n. 17018; Cass., 13/12/2016, n. 25485; Cass., 29/9/2015, n. 19211;
Cass., 6/3/2014, n. 5254). Da ultimo, le tabelle sviluppate dal Tribunale di Milano per l'anno in corso oltre alla “vocazione nazionale” - evidenziata anche dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 12408/11 - sono state rielaborate all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008 e della giurisprudenza successiva.
Alla luce di siffatti principi di diritto, in applicazione dei criteri di elaborazione giurisprudenziale adottati dal Tribunale di Milano, le cui tabelle, a partire dal 2021 sono state aggiornate da ultimo nel
2024, il giudice di merito deve: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le pagina 11 di 19 Tabelle in questione, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno e pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente inserita in Tabella (cfr: Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, n.25164) giusto il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni. La norma de qua sancisce che "qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale (...), può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%".
Orbene, ritiene la scrivente che, nel caso di specie, non è provata la sussistenza del danno morale, atteso che il non pativa sofferenze di natura interiore e relazionale. Invero, Parte_1
dall'accertamento di un danno biologico non può derivare automaticamente il riconoscimento del danno morale, trattandosi di voci distinte di danno della cui effettiva sussistenza nel caso concreto il danneggiato deve fornire rigorosa dimostrazione. La lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della prova di un coesistente danno morale, sulla scorta di un ragionamento inferenziale cui, tra l'altro, si deve riconoscere efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo considerarsi normalmente assorbite nel danno biologico, salvo prova contraria, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, tra le quali quelle valutabili sotto l'aspetto del danno morale (cfr. Cassazione civile sez. III, 03/03/2023, n.6444; Corte appello Roma sez. V, 06/06/2023, n.4047). Nel caso di specie, dall'istruttoria non emergevano elementi idonei a dimostrare un pati interiore che evidenziasse un'apprezzabile compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto.
Stante tutto quanto suesposto, relativamente al danno non patrimoniale, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'età del soggetto leso al momento del sinistro (37 anni), posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica dell'attore, applicate le Tabelle Milanesi come da ultimo aggiornate, si ritiene equo ex art. 1226 c.c. liquidare il danno personale patito come segue:
pagina 12 di 19 - a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, nella misura di € 109.465,00 all'attualità. Si perviene a tale valore opportunamente adattando il valore monetario base del punto di invalidità (tenendo conto dell'età del al momento delle lesioni Parte_1
[37 anni] e del grado delle lesioni stesse [28%]) in funzione aritmeticamente decrescente rispetto all'età del danneggiato ed in funzione geometricamente crescente rispetto all'entità dei postumi.
Reputa, però, il giudicante che, nel caso concreto, l'importo in oggetto vada incrementato nell'ottica di un'adeguata personalizzazione del danno, per i motivi che seguono. Invero, la misura standard del risarcimento deve essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, ovverosia in presenza di menomazioni che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto. Non rileva, quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento, ma rileva, invece, che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (cfr: Cassazione civile sez. III,
04/03/2022, n.7192).
Orbene, il ricorrente, a seguito del sinistro, come è emerso dall'istruttoria orale, ha dovuto rinunciare alla passione che aveva per la motocicletta (“era un motociclista e uscivamo spesso insieme con le rispettive moto nei fine settimana o per le vacanze[…] “utilizzava la moto come mezzo di trasporto, anche d'inverno” […] “non riusciva più a portare la moto di grossa cilindrata” cfr. dich teste
[...]
“ è mio amico ed ero motociclista anche io e ho preso la patente con la sua moto” Tes_5 Pt_1
[…] “veniva al lavoro sempre con la moto” cfr. dich teste;
“lui mi ha “iniziato” ad Testimone_6
andare in moto e mi sono appassionato anche io e uscivamo spesso le domeniche e facevamo vacanze con le rispettive fidanzate” […] “la moto che era molto pesante e non riusciva neanche a sposarla” cfr. dich ). Parimenti, dall'escussione dei testi deve ritenersi provato che il Testimone_7 Parte_1
ha subito limitazioni nella possibilità di praticare ciclismo a livello amatoriale (“era anche un ciclista amatoriale e si allenava costantemente […] non si allena più con la bici ma ha solo una bicicletta da passeggio” cfr. dich teste “ era appassionato di ciclismo da strada e spesso Testimone_5 Pt_1 uscivamo insieme anche in bici;
lui faceva anche allenamento a rulli” cfr. dich teste Testimone_6
“dal sinistro non siamo più usciti insieme in bicicletta” cfr. dich ). In altri termini, la Testimone_7
natura delle lesioni che hanno inciso e continueranno ad incidere sulla vita sociale e di relazione del resistente, rendendo di fatto impraticabile le sue passioni.
pagina 13 di 19 Non può, poi, sottacersi che il CTU riteneva che “il lavoro effettuato con necessità di ricorrere alla scrittura con tastiera è divenuto usurante a seguito dei postumi riportati in tale sinistro” (cfr. pag. 13
CTU). Il danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona- non ricorrente nel caso in esame - mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo.
Tale tipologia di danno, va liquidata onnicomprensivamente come danno alla salute (cfr. Cassazione civile sez. III, 12/06/2023, n.16628). Infatti, si risolve in una compromissione biologica dell'individuo,
e pertanto costituisce una posta di danno non patrimoniale. A ben vedere, tale danno permette di operare una personalizzazione di talché, il Tribunale ritiene che il danno biologico come sopra individuato, proprio al fine di addivenire ad una forma risarcitoria che tenga effettivamente in considerazione il caso concreto - alla luce delle passioni negate e della cenestesi lavorativa - debba essere personalizzato con un congruo ed equo innalzamento della liquidazione tabellare del danno in misura pari al 15%, di talché la somma finale da liquidarsi ammonta a complessivi € 125.884,75.
Ancora, spettano al ricorrente le seguenti somme:
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea totale appare equo liquidare la somma d i€ 1.150,00 attuali, (partendo da un punto base aggiornato al 2024 I.T.T. di euro 115,00);
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 75% appare equo liquidare la somma di € 4.312,50 attuali (partendo da un punto base aggiornato al 2024 I.T.T. di euro
115,00);
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 50% appare equo liquidare la somma di € 3.450,00 attuali (partendo da un punto base aggiornato al 2024 I.T.T. di euro
115,00);
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 25% appare equo liquidare la somma di € 3.450,00 attuali (partendo da un punto base aggiornato al 2024 I.T.T. di euro
115,00);
Pertanto, il valore monetario del danno non patrimoniale concretamente patito dall'attore è quantificabile nella complessiva somma di € 138.247,25 (di cui € 12.362,50 per danno da invalidità temporanea ed euro € 125.884,75. per danno non patrimoniale personalizzato) già all'attualità.
pagina 14 di 19 Al ricorrente compete, altresì– anche d'ufficio - su dette somme, l'equivalente del mancato tempestivo godimento del bene danneggiato, ovvero del suo controvalore in denaro, quale mancato guadagno o lucro cessante ai sensi dell'art.1223 c.c., richiamato dall'art.2056 c.c., provocato dal ritardato pagamento del risarcimento, la cui prova può essere data e riconosciuta dal giudice, secondo le citate
Sezioni Unite, con ogni mezzo e, quindi, anche mediante criteri presuntivi ed equitativi (cfr. in tal senso ex multis Sezioni Unite della Cassazione n.1712/95,Cass. N. 608/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
5671 del 09/03/2010).
Per la liquidazione concreta del danno, il giudice può riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate, ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia, ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, purchè esibisca una motivazione sufficiente che dia conto del metodo utilizzato, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18028 del 03/08/2010; Cass. Sent. 26.10.2004 n. 20742; Cass.10565/02).
Di conseguenza, tale danno può ritenersi provato presuntivamente e valutato equitativamente nella misura annua del 1%, la quale appare congrua quale parametro per liquidare il danno da ritardo di cui sopra, in quanto corrisponde, all'incirca, alla media del tasso legale scelto in questi ultimi anni (dalla data del fatto alla data della presente sentenza) dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori nelle obbligazioni pecuniarie ex art.1224 c.c., tenuto conto che il tasso legale risulta dal
1.1.2012 al 31.12.13 il 2.5% e dal 1.01.2014 al 31.12.2004 pari all'1 % e dal 1.1.2015 al 31.12.2015 allo 0,5 %dall'1.1.2016 al 31.1.2016 pari allo 0.2%, dal 1.1.2017 al 31.1.2017 pari allo 0.1%, dal
1.1.2018 al 31.1.2018 pari allo 0.3%, dal 1.1.2019 al 31.1.2019 pari allo 0.8% e dal 1.1.2020 al
31.12.2020 pari allo 0.05% , dal 1.1.2021 al 31.12.2021 pari allo 0.01%, dal 1.1.2022 pari all'1.25%, dal 1.1.23 al 5% e dal 1.1.2024 pari al 2.5%.
Orbene, tenendo conto che nella specie il danno si è consumato nel giugno 2021 e che la liquidazione definitiva delle spettanze avviene soltanto con la presente sentenza (ottobre 2024), il danno da ritardo in questione può essere così calcolato, in via equitativa: residuo danno risarcibile già rivalutato = € €
138.247,25 danno da ritardo (nella corresponsione del predetto residuo ristoro), calcolato su detta somma, da epoca intermedia (Marzo 2023) tra il fatto dannoso e la liquidazione giudiziale del danno
-2.304,12 € (1 % annuo [sulla residua somma risarcibile] x venti mesi circa di ritardo decorrenti dalla predetta epoca intermedia).
pagina 15 di 19 Ne consegue che il ha diritto al pagamento a titolo di danno non patrimoniale della somma Parte_1 complessiva di € 140.551,37
Devono poi indubbiamente essere ristorate le spese mediche che il CTU ha ritenuto congrue e pertinenti per un ammontare complessivo per € 5.087,60, esclusa la somma di euro 976,00 per CTP per le ragioni che si diranno in seguito. Sulle spese mediche occorre precisare che trattasi di fatture quietanzate e che, in ogni caso, il pregiudizio consistito nelle spese mediche, può essere liquidato, anche in assenza della prova dei relativi esborsi, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (cfr. Cassazione civile sez.
III, 27/03/2019, n.8442).
Pertanto, spettano all'attore a titolo di risarcimento del danno € 145.638,97 di cui € 5.087,60 per danno patrimoniale € 140.551,37 per danno non patrimoniale.
Sulla somma di cui sopra decorreranno gli interessi legali dalla data di messa in mora stragiudiziale fino alla data di introduzione del presente giudizio e gli interessi legali di cui all'art 1284 comma 4 cc dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo (È infatti da richiamare l'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 61 del 3.1.2023 con la quale la Suprema Corte ha affermato: “La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua un tasso legale degli interessi applicabile, in linea generale, a tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. è quindi applicabile, stante il suo carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio, alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle”).
Ora si deve tenere conto che è pacifico che parte ricorrente ha già percepito € 24.009,00, somma versata dalla compagnia di assicurazione (cfr. doc 11 ricorrente) e trattenuta a titolo di acconto.
Dunque, dall'importo dovuto a titolo risarcitorio andrà defalcata la somma de qua: orbene, poiché il capitale è stato rivalutato alla data della presente sentenza, anche la somma già versata va rivalutata in base all'indice nazionale I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al periodo compreso tra la data di versamento e la data della presente sentenza, aggiungendo il relativo importo derivante dalla predetta rivalutazione e detraendo la somma così calcolata dal debito dei convenuti verso il ricorrente.
Riguardo alle spese della fase stragiudiziale, parte ricorrente ha avanzato in modo oltremodo generico tale domanda solo in sede di comparsa conclusionale: a tal riguardo, deve precisarsi che la Corte di
Cassazione con la sentenza n. 997 del 2010 ha chiarito che: 1) in tema di assicurazione obbligatoria per la R.C. derivante dalla circolazione dei veicoli, nella speciale procedura per il risarcimento del danno,
pagina 16 di 19 introdotta con la legge n. 990 del 1969 e sue successive modificazioni, il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della controversia, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali, laddove invece, la pretesa risarcitoria sfocia in un successivo giudizio ove l'attore risulti vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali, devono essere chieste e liquidate “sotto forma di spese vive o spese giudiziali” (in questo senso già Cass. civ. 2 febbraio 2006, n. 2275); 2) il successivo riconoscimento in giudizio di tale posta di danno patrimoniale è possibile solo quando tali spese siano
“necessarie e giustificate” (già Cass. civ. 12 luglio 2005, n. 14594). La natura di “danno emergente” della spesa sostenuta per l'assistenza stragiudiziale della quale si richiede risarcimento è stata ribadita con la precisazione che, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica, la speciale procedura per il risarcimento del danno, di cui alla legge n. 990 del 1969, consente al danneggiato di farsi assistere da un avvocato di sua fiducia e, nell'ipotesi di composizione bonaria, di farsi riconoscere le relative spese legali, mentre, nel caso in cui l'attività stragiudiziale sfoci in un giudizio, la liquidazione delle spese della fase precedente può essere chiesta dal danneggiato all'interno della domanda di risarcimento danni per danno emergente, purché però siano ritenute necessarie e giustificate, presupposto che si desume dal potere del giudice, contenuto nell'art. 92, co 1 cpc di escludere dalla ripetizione spese eccessive e superflue sostenute dalla parte vittoriosa, potere applicabile anche al danno in esame (cfr. Cass Civ 8476 del 2015). Pertanto, deve valutarsi se le spese stragiudiziali richieste siano necessitate e giustificate dalla complessità del caso e dalle contestazioni mosse dall'assicuratore richiesto del pagamento o da inerzia dello stesso nel prestare la dovuta assistenza (cfr. Cass. n. 3266 del 2016) mentre è del tutto irrilevante la circostanza che non sia stato documentato l'effettivo pagamento della somma al difensore, essendo necessario solo comprovare che nel patrimonio dell'assistito sia insorto l'obbligo del relativo pagamento (cfr. Cass. n. 22826 del 2010).
Orbene, nel caso in esame, le attività di assistenza stragiudiziale non venivano specificatamente allegate né comprovate e la domanda di ristoro delle stesse non può ritenersi validamente formulata.
Per quanto attiene le spese di lite, le stesse seguano la soccombenza solidale dei resistenti e vengono liquidate come da dispositivo, in relazione al decisum, con riferimento ai valori medi per ciascuna delle quattro fasi processuali con compensazione di un terzo stante la considerevole riduzione della pretesa attorea.
Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'articolo 92, primo comma cpc, della facoltà di escluderle dalla ripetizione,
pagina 17 di 19 ritenendole eccessive o superflue. La condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente di parte presuppone la prova dell'effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato effettuato al momento della sentenza (cfr. Corte appello Genova sez. II, 26/07/2023, n.924). Nel caso di specie, in applicazione degli enunciati principi, deve essere liquidato l'intero importo di 976,00 euro a titolo di rimborso dei compensi fatturati dal CTP di parte, in quanto tali spese si sono rivelate necessarie e non eccessive e v'è prova – mediante emissione della fattura e deposito della consulenza- che la parte abbia assunto la relativa obbligazione di pagamento.
Le spese delle CTU medico legale, liquidate con autonomo decreto, seguono la soccombenza solidale dei resistenti..
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno definitivamente pronunciando nel giudizio nr 1508/23 ogni ulteriore domanda o eccezione assorbita e/o disattesa
Accerta la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro di cui è causa per le Parte_2
ragioni di cui in parte motiva
Dichiara che il complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal ricorrente in conseguenza dei fatti di cui è causa ammonta ad € 145.638,97 di cui € 5.087,60 per danno patrimoniale
€ 140.551,37 per danno non patrimoniale, già all'attualità.
E per l'effetto
Condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento a titolo risarcitorio in favore di parte ricorrente della predetta somma di euro € 145.638,97 per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, oltre interessi legali sulla predetta somma dalla data di messa in mora stragiudiziale fino alla data di introduzione del presente giudizio ed interessi legali di cui all'art 1284 comma 4 cc dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo e previa detrazione sulla somma complessiva così calcolata della somma dalla compagnia di assicurazioni convenuta pari ad € 24.009,00 rivalutato in base all'indice nazionale I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al periodo compreso tra la data di versamento dell'acconto e la data della presente sentenza
Condanna i resistenti, in solido tra loro, previa compensazione nella misura di un terzo, alla refusione delle spese di lite che liquida in € 9.402,00 per compensi ed in € 1.482, 00 per esborsi (di cui € 506,00 per contributo unificato e € 976,00 per CPT) oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 % sui compensi ed accessori di legge.
Pone le spese della CTU medico-legale, liquidate con autonomo decreto in corso di causa, in capo ai resistenti in solido tra loro.
pagina 18 di 19 Ascoli Piceno, 8 ottobre 2024
Il Giudice dott. Annalisa Giusti
pagina 19 di 19
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Giudice, Annalisa Giusti
Visto il provvedimento con il quale era stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; preso atto che depositavano le rispettive note scritte per Parte_1
l'avv. VIALE CARLA per , già contumace nessuno depositava note scritte nel termine perentorio Parte_2
concesso per Parte_3
gli Avv. Francesco Cerasi del foro di Roma e Mauro Carretta del foro di Milano
Il Giudice
Letto il contenuto delle note autorizzate;
preso atto delle richieste delle parti;
decide come da allegata sentenza da considerarsi parte integrante del presente verbale
Ascoli Piceno, 8.10.2024
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
pagina 1 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1508/2023 promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...] di Parte_1
Martinsicuro, codice fiscale , rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Viale, C.F._1
-ricorrente- contro
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Gronchi n.13 di San Benedetto del Tronto, codice fiscale C.F._2
-resistente contumace-
e
(di seguito ), con sede Parte_3 Pt_3
legale in Lussemburgo, 4, rue Lou Hemmer, L-1748, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg e avente sede secondaria corrente in Roma, via Kiiciro Toyoda n. 2, 00148 (P. IVA ), in P.IVA_1
persona del rappresentante legale della sede secondaria italiana, sig.ra (c.f. CP_1
, rappresentata e difesa in via disgiunta dall'Avv. Francesco Cerasi del foro di C.F._3
Roma e dall'Avv. Mauro Carretta del foro di Milano
-resistente-
CONCLUSIONI: Come da note scritte per l'udienza in data 27.9.2024 che qui devono intendersi per richiamate e trascritte
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 19 Con ricorso ex art.281 decies cpc, il signor conveniva in giudizio Parte_1 Parte_2
e (di seguito : ndr) al fine Parte_3 Pt_3
di vedersi risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale patito a seguito del sinistro stradale, verificatosi in data 26.6.2021 che lo aveva visto coinvolto, deducendo, in sintesi, e per quanto di interesse, che:
-in data 26 giugno 2021, ore 13.00 circa, percorreva, in sella al proprio velocipede, la rotatoria Fratelli
Merlini, direzione nord/sud in San Benedetto del Tronto, quando improvvisamente veniva urtato dalla
Sig.ra alla guida della propria vettura Toyota C HR targata GF715GA, assicurata per la RCA Parte_2
con polizza n. 10018738 proveniente da Via Andrea Doria, che si immetteva sulla rotatoria Pt_3
Fratelli Merlini senza concedere la precedenza ad esso ricorrente;
- Interveniva la Polizia Municipale di San Benedetto del Tronto che redigeva relazione d'intervento ed il servizio 118 che trasportava esso ricorrente presso l'O.C. di San Benedetto del Tronto, ove venivano refertate “frattura biossea avambraccio sinistro. Lesione completa gomito sinistro. Infrazione D2” con prognosi di giorni 30 s.c.;
- il 5 luglio 2021 inviava alla Compagnia assicurativa la richiesta risarcitoria ex art. 148 D. Lgs. n.
209/2005 per il ripristino del velocipede bici da corsa Focus, cui dava riscontro, provvedendo Pt_3 all'integrale risarcimento del danno al mezzo;
- il 20 luglio 2022, veniva sottoposto a visita medico legale della Compagnia che effettuava la seguente valutazione del danno: ITT gg. 10, IT 75% gg. 50, IT 50% gg. 40, IT 25% gg. 60, IP 23%, spese mediche 3.793,60;
- il 2 novembre 2022 la Compagnia formulava proposta di liquidazione ex art. 148 Codice delle
Assicurazioni Private per la somma di Euro 24.009,00, calcolando una percentuale di responsabilità dell'Assicurata pari al 30%, che veniva accettata dal Sig. a titolo di acconto sul maggior Parte_1
dovuto quantificando il credito residuo in euro 215.429,60;
- il 15 dicembre 2022 notificava alla Compagnia invito alla negoziazione assistita e, da ultimo, procedeva all'instaurazione del presente giudizio;
Rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. Tribunale adito, accertare e dichiarare che:il giorno 26 Giugno 2021 ore 13.00 l'attore, in sella al proprio velocipede, subiva lesioni personali nell'incidente stradale occorso all'altezza della rotatoria Fratelli Merlini di San Benedetto del Tronto, per responsabilità di alla guida della propria vettura TOYOTA C-HR targata Parte_2
GF715GA, assicurata per la rc auto con la compagnia Parte_3
; per l'effetto condannare compagnia
[...] Parte_3
– in persona del legale rappresentante - a risarcire per i titoli esposti in narrativa, ai
[...]
pagina 3 di 19 sensi dell'art. 148 CdA, in favore di la somma di euro Euro 215.429,60, o quella Parte_1
diversa somma anche maggiore che parrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.”
Si costituiva in giudizio Parte_3
contestando le avverse pretese poiché infondate in fatto ed in diritto chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda del Sig. previa ogni opportuna declaratoria di rito e di merito, così Parte_1
giudicare: A. IN VIA PRINCIPALE DI MERITO 1. accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande, deduzioni, allegazioni e conclusioni del Sig. per tutti i Parte_1
motivi esposti in narrativa. Per l'effetto, rigettare integralmente le domande tutte formulate dal
Ricorrente nei confronti di .
2. In subordine ed in Parte_3
denegata ipotesi di accoglimento di tali domande, ridurle nel quantum per le ragioni indicate in narrativa.
3. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio”.
Il procedimento, celebrato nella contumacia di , dopo la trattazione, la consulenza Parte_2
medico-legale, e l'espletamento dell'istruttoria orale, giungeva all'udienza del 27.9.2024 nel corso della quale le parti costituite, a mezzo note di trattazione scritta, precisavano le conclusioni e discutevano la causa ex art 281 sexies cpc.
Preliminarmente appare opportuno rilevare come la bicicletta rientri nella categoria generale dei velocipedi. Essa è, pertanto, considerata un veicolo conformemente alle disposizioni del Codice della
Strada che in tale categoria include anche i velocipedi. Il fatto illecito dedotto in giudizio è costituito pertanto da un incidente stradale tra due veicoli (automobile e bicicletta) in circolazione, dal quale sono conseguite lesioni per il ricorrente.
Analizzando ora il merito della questione, nell'ipotesi di scontro, l'art. 2054 c.c. pone una presunzione di pari colpa tra i veicoli coinvolti, nel senso che si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso in misura uguale a produrre il danno. Questa presunzione si applica non solo quando sono coinvolti nello scontro due veicoli a motore, ma anche quando a essere coinvolta è una bicicletta. In diritto che la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma
2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (cfr: Cass. n. 26004 del 05/12/2011 Rv.
620533 - 01). Invero, l'accertamento dell'intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti,
pagina 4 di 19 dell'obbligo di dare la precedenza non dispensa il giudice dal verificare, attraverso un attento esame delle prove raccolte del quale deve dare conto nella motivazione della sentenza, il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale e i normali precetti di prudenza, potendo soltanto l'eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente. (cfr: Cassazione civile sez. III, 15/02/2018, n.3696). E' evidente come l'affermazione di un siffatto principio, nella pratica, comporti che, di fronte ad una condotta gravemente colposa del conducente di uno dei due veicoli antagonisti, anche accertata in concreto, si possa pervenire ad attribuire una responsabilità concorsuale in capo al soggetto che, pur non avendo commesso la violazione, era onerato dalla particolare regola di cui all'art 2054 cc di tenere una condotta che gli consentisse di porre in essere le manovre necessarie ed opportune a contrastare l'altrui imprudenza. Tale principio che la giurisprudenza ha fondato, oltre che sul citato art 2054 cc, il quale impone ad ogni conducente una diligenza nella guida particolarmente penetrante, anche sul più generale principio di solidarietà sociale desumibile dall'art 2 Costituzione, nonché sull'altrettanto generale principio di cui all'art 1175 cc (cfr. Cass civ. 5 maggio 2000 n. 5671),
è senza dubbio corretto, in quanto valorizza l'esigenza di valutare gli eventuali apporti causali di entrambi i concorrenti, incrementandone la responsabilizzazione.
Le predette premesse importano che, in caso di sinistro, il giudice sarà chiamato- in primo luogo- a valutare se esso sia stato causato in via esclusiva dal comportamento di uno solo dei concorrenti – e, in tal caso, l'accertamento di tale colpa esclusiva libererà l'altro conducente dalla presunzione di concorrente responsabilità- e solo allorquando l'esito di tale accertamento abbia dato esiti negativi, dovrà valutare se anche l'altro conducente -solitamente quello a carico del quale non sia stata accertata alcuna colpa in concreto- si sia o meno esattamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle della comune prudenza, anche nel rispetto di quel principio di generale solidarietà sopra richiamato. I principi suesposti consentono di concludere nel senso che il comportamento colposo di uno dei conducenti non comporta, di per sé, il superamento della presunzione di corresponsabilità posta dall'art. 2054 comma 2cc, essendo a tal fine necessario accertare se l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza.
Per la ricostruzione della realizzazione fenomenica del sinistro, nel caso di specie, ritiene la scrivente di doversi avvalere delle fotografie in atti, del verbale redatto dalla Polizia intervenuta sul luogo dell'incidente, delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio nonché di quelle dei testimoni in sede di istruttoria orale.
Stante quanto suesposto, la dinamica del sinistro deve essere ricostruita come segue: il velocipede condotto dal transitava già all'interno della rotonda quando sopraggiungeva il veicolo Parte_1 pagina 5 di 19 condotto dalla resistente contumace che impegnava l'area di intersezione. Notata la bicicletta davanti a lei, la frenava bruscamente, colpendo la ruota posteriore del mezzo che la precedeva e, a Parte_2 causa dell'urto, il rovinava a terra. Parte_1
La ricostruzione de qua è l'unica coerente con gli elementi acquisiti in fase istruttoria, atteso che non può revocarsi in dubbio che l'urto tra il veicolo e la bicicletta sia avvenuto poiché ciò è evidente dalle foto in atti che mostrano la ruota posteriore incurvata (circostanza confermata anche da
[...]
- operante intervenuto - che riferiva “abbiamo constatato che la ruota posteriore della Tes_1 bicicletta era storta” cfr. verbale udienza del 23.6.24) ed il telaio spezzato (cfr. foto di cui si riportano alcuni rilevanti frammenti).
Sul punto, non coglie nel segno la ricostruzione della dinamica operata della compagnia assicurativa resistente che esclude l'urto. L'assenza di collisione, sostenuta solo dalla ha trovato Parte_2
smentita in sede di istruttoria orale dal teste oculare – sulla cui genuinità non si ha Testimone_2 ragione di dubitare alla luce dell'indifferenza del soggetto rispetto alle parti - che ha riferito “non è vero che la Toyota concedeva la precedenza al ciclista, anzi questo percorreva già la rotonda e la stava completando quanto l'auto si è immessa e ha preso la ruota posteriore della bicicletta”.
A ciò si aggiunga che neppure l'invocata testimonianza della signora è idonea a smentire la Tes_3 circostanza de qua essendosi limitata essa teste a riferire che “ho visto il ciclista a terra ma non ricordo
o non ho visto come l'incidente sia avvenuto”. Né valgono a smentire le conclusioni raggiunte le dichiarazioni rese dalla agli operanti al momento dei fatti, essendosi essa stessa limitata a Tes_3
riferire che vedeva la Toyota impegnare la rotonda, che la bici precedeva la vettura e che, a quel punto,
pagina 6 di 19 vedeva l'auto fermarsi ed il ciclista cadere. Precisava di non aver visto l'impatto poiché aveva una visione parziale e non già perché questo non era avvenuto (cfr. verbale incidente).
Dirimente non è, a contrario, l'interrogatorio reso della che ben potrebbe non essersi Parte_2
neppure avveduta di aver attinto la ruota del velocipede attesa la differenza di massa e dimensioni tra i due veicoli, differenza che spiega anche perché la vettura non ha riportato alcun danno in esito al sinistro. Parimenti, la testimonianza del perito che affermava – con valutazione ex post - di Tes_4
aver periziato la bicicletta e di escludere la presenza di segni di collisione non può essere ritenuta idonea a smentire quanto riferito dal testimone oculare e quanto rilevabile ictu oculi dalle foto della ruota posteriore. A ciò si aggiunga che il precedeva la Toyota, quindi, era di spalle rispetto Parte_1
alla - che riferiva “si è girato e ha perso l'equilibrio” – di talché appare del tutto inverosimile Parte_2
che il ciclista possa aver frenato di colpo poiché suggestionato financo spaventato dal brusco arresto della che neppure vedeva in virtù del fatto che la precedeva. Parte_2
Accertato l'urto ed individuato il punto d'urto nella ruota posteriore del velocipede è altresì provato che gravava sulla obbligo di dare precedenza (cfr. foto dei luoghi in atti), dovere che essa stessa Parte_2 non onorava (cfr. dichiarazioni di che, all'udienza del 23.6.24 ha riferito “non è Testimone_2 vero che la Toyota concedeva la precedenza al ciclista”). La violazione emerge anche dal verbale redatto dagli operanti che hanno contestato l'infrazione dell'art 154 CdS. che si pone in rapporto di nesso di causalità con l'evento dannoso.
Orbene, in diritto per superare la presunzione sancita ex art. 2054 comma 2 cc, è necessario non solo provare la colpa altrui nella causazione dell'evento ma anche di aver assunto una condotta di guida conforme alle regole della circolazione ed alle norme di comune prudenza. Tale prova, nel caso di specie, deve ritenersi raggiunta. Invero, non ha trovato riscontro la circostanza, lamentata dall'assicurazione, per cui il ricorrente violava l'art. 140 CdS. Dagli atti – in particolare dall'escussione dei testimoni e dal verbale redatto dagli operanti che non elevavano sanzioni in capo al – Parte_1
deve escludersi che esso stesso abbia violato il generale principio di prudenza per gli utenti della strada.
Sul punto, sostiene la compagnia di assicurazione che il ricorrente impegnava a tutta velocità la rotatoria: è di tutta evidenza che già la tipologia di veicolo – bicicletta- impone di escludere che il possa aver tenuto una velocità smodata. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, in tema di Parte_1
responsabilità civile derivante da scontro di veicoli ex art. 2054, secondo comma cc, in caso di concorso tra condotte, di cui l'una integri la violazione dell'obbligo di precedenza e l'altra la violazione dell'obbligo di limitare la velocità, la seconda di tali condotte non è idonea, di norma, ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento di guida del conducente sfavorito e l'incidente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 20/06/2013, n.15504).
pagina 7 di 19 Orbene, è noto che in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen. per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della "condicio sine qua non") nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base della quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25028 del 10/10/2008).
È parimenti noto che il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, di cui all'art. 41 cod. pen., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso é riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nella causalità efficiente, desumibile dal secondo comma dell'art. 41 cod. pen., in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto ( cfr. ex multis Sez. 3, Sentenza n. 25028 del 10/10/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 8096 del 06/04/2006); ne consegue che, ai fini della riconducibilità dell'evento dannoso ad un determinato comportamento, non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell'antecedente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15895 del 07/07/2009).
Nella specie, posto che - da una prospettiva ex ante –non concedere la precedenza prescritta all'altezza di una rotatoria costituisce senz'altro una condotta idonea a creare, con alta probabilità, un imprevisto pericolo e, con esso, per gli altri utenti della strada, una prevedibile necessità di adottare (con tutte le difficoltà di pronta esecuzione legate al sopraggiungere di tale imprevisto) immediate manovre di emergenza volte ad evitare l'impatto con l'ostacolo improvvisamente frapposto nella loro traiettoria di marcia, la condotta di guida de qua costituisce, in diritto, causa (e non certo occasione) dei sinistri ingeneratisi per effetto di una tale pericolosa situazione, colpevolmente creata dall'automobilista.
Si deve, dunque, poter considerare superata la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., come pure di ritenere escluso ogni apporto causale del conducente della bicicletta sulla base della congiunta considerazione delle specifiche circostanze di verificazione del sinistro, tra le quali: l'irrogazione al conducente dell'autovettura di contravvenzione per inosservanza dell'art. 154 CdS;
il fatto che la bicicletta avesse già impegnato la rotatoria teatro della collisione (cfr. dichiarazioni teste ), il Tes_2
fatto che in detto verbale non fosse rilevata alcuna condotta di guida imprudente da parte del conducente della bicicletta.
pagina 8 di 19 Mancano, poi, fattori rilevanti esterni che possano aver contribuito al sinistro, atteso che il sinistro avveniva alle ore 13 circa in condizioni di tempo sereno, che la pavimentazione era asfaltata e che il fondo stradale asciutto ed in buone condizioni (cfr. verbale operanti intervenuti).
Da ciò discende la dichiarazione di responsabilità esclusiva di nella causazione del Parte_2
sinistro.
Ciò posto in relazione all'an, deve osservarsi che nel corso del presente giudizio veniva espletata consulenza medico legale a cui il Tribunale intende conformarsi nell'apprezzamento del metodo utilizzato dall'ausiliario nominato e nella condivisione delle conclusioni raggiunte nonché della risposta fornita alle osservazioni del CTP di parte resistente, dott.ssa Orbene, non può trovare Per_1 accoglimento la richiesta della difesa dell'assicurazione riguardo all' integrazione di perizia, atteso che già nel quesito formulato dalla scrivente si richiedeva alla dr.ssa di tenere conto Persona_2
“dell'eventuale influenza di stati patologici preesistenti (eventuali lesioni riportate nel sinistro del
2018) e/o sopravvenuti” e che il CTU compiutamente rispondeva al quesito. Più precisamente, il consulente ha riportato in perizia di avere in atti la documentazione medica riferibile al sinistro del
2018 (cfr. CTU pag. 7) e, pertanto, deve ritenersi – come evincibile dal fatto che ribadiva di indicare i postumi derivanti dal sinistro del 2021 – che essa stessa abbia contenuto le di lei conclusioni a quanto riferibile direttamente ed esclusivamente al sinistro oggetto di causa.
Tanto premesso, il consulente nominato ha accertato che l'attore, a seguito del sinistro del 26.6.21 oggetto di causa, riportava le seguenti lesioni strumentalmente accertate e refertate in sede di Pronto
Soccorso, da porre in sicuro nesso causale con la dinamica del sinistro (cfr. pag. 11 CTU):
1) trauma contusivo-distorsivo arto superiore sinistro con frattura biossea diafisaria associata a lussazione del gomito con frattura plurima del capitello radiale e distacco della coronoide ulnare, trattato con intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi con placca e viti dell'ulna e del radio, sostituzione protesica del capitello, osteosutura della coroide e ricostruzione capsulo-legamentosa laterale;
2) trauma contusivo distorsivo rachide cervicale e dorsale con infrazione di d2 e rettilineizzazione del rachide cervicale;
Le lesioni sono evolute in guarigione clinica con i seguenti postumi stabilizzati:
1) esiti di frattura biossea diafisaria associata a lussazione del gomito con frattura plurima del capitello radiale e distacco della coronoide ulnare, trattato con intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi con placca e viti dell'ulna e del radio, sostituzione protesica del capitello, osteosutura della coroide e ricostruzione capsulo-legamentosa laterale, con attuale persistenza dei mezzi di sintesi e residuata pagina 9 di 19 disfunzionalità articolare di grado medio-severo con limitazione di ¼ della prono-supinazione e della flesso estensione e deficit di forza lieve;
2) danno disestetico di media entità per persistenza di 3 esiti cicatriziali a carico dell'arto superiore sinistro e deviazione in varismo dell'asse;
3) esiti di trauma contusivo distorsivo rachide cervicale con rettilineizzazione della fisiologica lordosi cervicale e con residuata limitazione di 1/3 della flessione e della inclinazione laterale sinistra;
4) esiti di trauma contusivo distorsivo rachide dorsale con infrazione di D2;
Aggiungeva il consulente del Tribunale, con valutazione che si condivide, che, in seguito al sinistro occorso il giorno 26.6.21, in capo a derivava una menomazione dell'integrità Parte_1
psicofisica, accertata clinicamente e strumentalmente secondo i dettami della scienza medica, valutabile in termini di danno biologico, con una percentuale di invalidità permanente pari al 28%
(ventotto per cento). Precisava il CTU che i postumi attualmente presenti nel ricorrente determinano una limitazione nelle normali attività di vita relazionale e che anche il lavoro effettuato con necessità di ricorrere alla scrittura con tastiera è divenuto usurante a seguito dei postumi riportati in tale sinistro
(cfr. pag. 13 CTU).
Dal sinistro discendeva per il un periodo di invalidità temporanea totale da fissarsi in Parte_1 giorni 10; un'invalidità temporanea biologica parziale al 75% per 50 gg, al 50% per 60 gg e al 25% per 120 gg (cfr: pag. 13 CTU).
Passando alla liquidazione del danno, è noto che, quando manchino criteri stabiliti dalla legge,
l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del
07/06/2011, Cass., 30/6/2011, n. 14402. e, conformemente, Cass., 20/8/2015, n. 16992; Cass.,
19/10/2016, n. 21059; Cass., 28/6/2018, n. 17018). Sul punto è bene ricordare come, alla luce del costante orientamento della Corte di Cassazione, non è più ammesso il riconoscimento di molteplici voci di liquidazione del danno non patrimoniale e ciò al fine di evitare inammissibili duplicazioni pagina 10 di 19 risarcitorie. Invero, “nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo – ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico – tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana” (cfr. Suprema Corte a Sezioni unite n.
26972 del 2008; Cass. Sez. III n. 22884 del 30.10.2007).
Ancora, la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni (cfr: Cass Civ. sentenza del
17/01/2018 n. 901). Trattandosi di debito di valore, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale delle Tabelle di Milano, vanno utilizzati i parametri vigenti al momento dell'emissione della decisione (cfr. Cass., 4/2/2016, n. 2167; Cass., 27/11/2015, n. 24210; Cass., 5/5/2015, n. 19211;
Cass., 23/1/2014, n. 1361; Cass., 17/4/2013, n. 9231; Cass. 11/5/2012, n. 7272), sicché allorquando le
Tabelle applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della pronunzia (cfr. Cass., 28/6/2018, n. 17018; Cass., 13/12/2016, n. 25485; Cass., 29/9/2015, n. 19211;
Cass., 6/3/2014, n. 5254). Da ultimo, le tabelle sviluppate dal Tribunale di Milano per l'anno in corso oltre alla “vocazione nazionale” - evidenziata anche dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 12408/11 - sono state rielaborate all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008 e della giurisprudenza successiva.
Alla luce di siffatti principi di diritto, in applicazione dei criteri di elaborazione giurisprudenziale adottati dal Tribunale di Milano, le cui tabelle, a partire dal 2021 sono state aggiornate da ultimo nel
2024, il giudice di merito deve: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le pagina 11 di 19 Tabelle in questione, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno e pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente inserita in Tabella (cfr: Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, n.25164) giusto il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni. La norma de qua sancisce che "qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale (...), può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%".
Orbene, ritiene la scrivente che, nel caso di specie, non è provata la sussistenza del danno morale, atteso che il non pativa sofferenze di natura interiore e relazionale. Invero, Parte_1
dall'accertamento di un danno biologico non può derivare automaticamente il riconoscimento del danno morale, trattandosi di voci distinte di danno della cui effettiva sussistenza nel caso concreto il danneggiato deve fornire rigorosa dimostrazione. La lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della prova di un coesistente danno morale, sulla scorta di un ragionamento inferenziale cui, tra l'altro, si deve riconoscere efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo considerarsi normalmente assorbite nel danno biologico, salvo prova contraria, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, tra le quali quelle valutabili sotto l'aspetto del danno morale (cfr. Cassazione civile sez. III, 03/03/2023, n.6444; Corte appello Roma sez. V, 06/06/2023, n.4047). Nel caso di specie, dall'istruttoria non emergevano elementi idonei a dimostrare un pati interiore che evidenziasse un'apprezzabile compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto.
Stante tutto quanto suesposto, relativamente al danno non patrimoniale, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'età del soggetto leso al momento del sinistro (37 anni), posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica dell'attore, applicate le Tabelle Milanesi come da ultimo aggiornate, si ritiene equo ex art. 1226 c.c. liquidare il danno personale patito come segue:
pagina 12 di 19 - a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, nella misura di € 109.465,00 all'attualità. Si perviene a tale valore opportunamente adattando il valore monetario base del punto di invalidità (tenendo conto dell'età del al momento delle lesioni Parte_1
[37 anni] e del grado delle lesioni stesse [28%]) in funzione aritmeticamente decrescente rispetto all'età del danneggiato ed in funzione geometricamente crescente rispetto all'entità dei postumi.
Reputa, però, il giudicante che, nel caso concreto, l'importo in oggetto vada incrementato nell'ottica di un'adeguata personalizzazione del danno, per i motivi che seguono. Invero, la misura standard del risarcimento deve essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, ovverosia in presenza di menomazioni che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto. Non rileva, quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento, ma rileva, invece, che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (cfr: Cassazione civile sez. III,
04/03/2022, n.7192).
Orbene, il ricorrente, a seguito del sinistro, come è emerso dall'istruttoria orale, ha dovuto rinunciare alla passione che aveva per la motocicletta (“era un motociclista e uscivamo spesso insieme con le rispettive moto nei fine settimana o per le vacanze[…] “utilizzava la moto come mezzo di trasporto, anche d'inverno” […] “non riusciva più a portare la moto di grossa cilindrata” cfr. dich teste
[...]
“ è mio amico ed ero motociclista anche io e ho preso la patente con la sua moto” Tes_5 Pt_1
[…] “veniva al lavoro sempre con la moto” cfr. dich teste;
“lui mi ha “iniziato” ad Testimone_6
andare in moto e mi sono appassionato anche io e uscivamo spesso le domeniche e facevamo vacanze con le rispettive fidanzate” […] “la moto che era molto pesante e non riusciva neanche a sposarla” cfr. dich ). Parimenti, dall'escussione dei testi deve ritenersi provato che il Testimone_7 Parte_1
ha subito limitazioni nella possibilità di praticare ciclismo a livello amatoriale (“era anche un ciclista amatoriale e si allenava costantemente […] non si allena più con la bici ma ha solo una bicicletta da passeggio” cfr. dich teste “ era appassionato di ciclismo da strada e spesso Testimone_5 Pt_1 uscivamo insieme anche in bici;
lui faceva anche allenamento a rulli” cfr. dich teste Testimone_6
“dal sinistro non siamo più usciti insieme in bicicletta” cfr. dich ). In altri termini, la Testimone_7
natura delle lesioni che hanno inciso e continueranno ad incidere sulla vita sociale e di relazione del resistente, rendendo di fatto impraticabile le sue passioni.
pagina 13 di 19 Non può, poi, sottacersi che il CTU riteneva che “il lavoro effettuato con necessità di ricorrere alla scrittura con tastiera è divenuto usurante a seguito dei postumi riportati in tale sinistro” (cfr. pag. 13
CTU). Il danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona- non ricorrente nel caso in esame - mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo.
Tale tipologia di danno, va liquidata onnicomprensivamente come danno alla salute (cfr. Cassazione civile sez. III, 12/06/2023, n.16628). Infatti, si risolve in una compromissione biologica dell'individuo,
e pertanto costituisce una posta di danno non patrimoniale. A ben vedere, tale danno permette di operare una personalizzazione di talché, il Tribunale ritiene che il danno biologico come sopra individuato, proprio al fine di addivenire ad una forma risarcitoria che tenga effettivamente in considerazione il caso concreto - alla luce delle passioni negate e della cenestesi lavorativa - debba essere personalizzato con un congruo ed equo innalzamento della liquidazione tabellare del danno in misura pari al 15%, di talché la somma finale da liquidarsi ammonta a complessivi € 125.884,75.
Ancora, spettano al ricorrente le seguenti somme:
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea totale appare equo liquidare la somma d i€ 1.150,00 attuali, (partendo da un punto base aggiornato al 2024 I.T.T. di euro 115,00);
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 75% appare equo liquidare la somma di € 4.312,50 attuali (partendo da un punto base aggiornato al 2024 I.T.T. di euro
115,00);
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 50% appare equo liquidare la somma di € 3.450,00 attuali (partendo da un punto base aggiornato al 2024 I.T.T. di euro
115,00);
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 25% appare equo liquidare la somma di € 3.450,00 attuali (partendo da un punto base aggiornato al 2024 I.T.T. di euro
115,00);
Pertanto, il valore monetario del danno non patrimoniale concretamente patito dall'attore è quantificabile nella complessiva somma di € 138.247,25 (di cui € 12.362,50 per danno da invalidità temporanea ed euro € 125.884,75. per danno non patrimoniale personalizzato) già all'attualità.
pagina 14 di 19 Al ricorrente compete, altresì– anche d'ufficio - su dette somme, l'equivalente del mancato tempestivo godimento del bene danneggiato, ovvero del suo controvalore in denaro, quale mancato guadagno o lucro cessante ai sensi dell'art.1223 c.c., richiamato dall'art.2056 c.c., provocato dal ritardato pagamento del risarcimento, la cui prova può essere data e riconosciuta dal giudice, secondo le citate
Sezioni Unite, con ogni mezzo e, quindi, anche mediante criteri presuntivi ed equitativi (cfr. in tal senso ex multis Sezioni Unite della Cassazione n.1712/95,Cass. N. 608/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
5671 del 09/03/2010).
Per la liquidazione concreta del danno, il giudice può riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate, ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia, ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, purchè esibisca una motivazione sufficiente che dia conto del metodo utilizzato, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18028 del 03/08/2010; Cass. Sent. 26.10.2004 n. 20742; Cass.10565/02).
Di conseguenza, tale danno può ritenersi provato presuntivamente e valutato equitativamente nella misura annua del 1%, la quale appare congrua quale parametro per liquidare il danno da ritardo di cui sopra, in quanto corrisponde, all'incirca, alla media del tasso legale scelto in questi ultimi anni (dalla data del fatto alla data della presente sentenza) dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori nelle obbligazioni pecuniarie ex art.1224 c.c., tenuto conto che il tasso legale risulta dal
1.1.2012 al 31.12.13 il 2.5% e dal 1.01.2014 al 31.12.2004 pari all'1 % e dal 1.1.2015 al 31.12.2015 allo 0,5 %dall'1.1.2016 al 31.1.2016 pari allo 0.2%, dal 1.1.2017 al 31.1.2017 pari allo 0.1%, dal
1.1.2018 al 31.1.2018 pari allo 0.3%, dal 1.1.2019 al 31.1.2019 pari allo 0.8% e dal 1.1.2020 al
31.12.2020 pari allo 0.05% , dal 1.1.2021 al 31.12.2021 pari allo 0.01%, dal 1.1.2022 pari all'1.25%, dal 1.1.23 al 5% e dal 1.1.2024 pari al 2.5%.
Orbene, tenendo conto che nella specie il danno si è consumato nel giugno 2021 e che la liquidazione definitiva delle spettanze avviene soltanto con la presente sentenza (ottobre 2024), il danno da ritardo in questione può essere così calcolato, in via equitativa: residuo danno risarcibile già rivalutato = € €
138.247,25 danno da ritardo (nella corresponsione del predetto residuo ristoro), calcolato su detta somma, da epoca intermedia (Marzo 2023) tra il fatto dannoso e la liquidazione giudiziale del danno
-2.304,12 € (1 % annuo [sulla residua somma risarcibile] x venti mesi circa di ritardo decorrenti dalla predetta epoca intermedia).
pagina 15 di 19 Ne consegue che il ha diritto al pagamento a titolo di danno non patrimoniale della somma Parte_1 complessiva di € 140.551,37
Devono poi indubbiamente essere ristorate le spese mediche che il CTU ha ritenuto congrue e pertinenti per un ammontare complessivo per € 5.087,60, esclusa la somma di euro 976,00 per CTP per le ragioni che si diranno in seguito. Sulle spese mediche occorre precisare che trattasi di fatture quietanzate e che, in ogni caso, il pregiudizio consistito nelle spese mediche, può essere liquidato, anche in assenza della prova dei relativi esborsi, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (cfr. Cassazione civile sez.
III, 27/03/2019, n.8442).
Pertanto, spettano all'attore a titolo di risarcimento del danno € 145.638,97 di cui € 5.087,60 per danno patrimoniale € 140.551,37 per danno non patrimoniale.
Sulla somma di cui sopra decorreranno gli interessi legali dalla data di messa in mora stragiudiziale fino alla data di introduzione del presente giudizio e gli interessi legali di cui all'art 1284 comma 4 cc dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo (È infatti da richiamare l'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 61 del 3.1.2023 con la quale la Suprema Corte ha affermato: “La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua un tasso legale degli interessi applicabile, in linea generale, a tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. è quindi applicabile, stante il suo carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio, alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle”).
Ora si deve tenere conto che è pacifico che parte ricorrente ha già percepito € 24.009,00, somma versata dalla compagnia di assicurazione (cfr. doc 11 ricorrente) e trattenuta a titolo di acconto.
Dunque, dall'importo dovuto a titolo risarcitorio andrà defalcata la somma de qua: orbene, poiché il capitale è stato rivalutato alla data della presente sentenza, anche la somma già versata va rivalutata in base all'indice nazionale I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al periodo compreso tra la data di versamento e la data della presente sentenza, aggiungendo il relativo importo derivante dalla predetta rivalutazione e detraendo la somma così calcolata dal debito dei convenuti verso il ricorrente.
Riguardo alle spese della fase stragiudiziale, parte ricorrente ha avanzato in modo oltremodo generico tale domanda solo in sede di comparsa conclusionale: a tal riguardo, deve precisarsi che la Corte di
Cassazione con la sentenza n. 997 del 2010 ha chiarito che: 1) in tema di assicurazione obbligatoria per la R.C. derivante dalla circolazione dei veicoli, nella speciale procedura per il risarcimento del danno,
pagina 16 di 19 introdotta con la legge n. 990 del 1969 e sue successive modificazioni, il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della controversia, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali, laddove invece, la pretesa risarcitoria sfocia in un successivo giudizio ove l'attore risulti vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali, devono essere chieste e liquidate “sotto forma di spese vive o spese giudiziali” (in questo senso già Cass. civ. 2 febbraio 2006, n. 2275); 2) il successivo riconoscimento in giudizio di tale posta di danno patrimoniale è possibile solo quando tali spese siano
“necessarie e giustificate” (già Cass. civ. 12 luglio 2005, n. 14594). La natura di “danno emergente” della spesa sostenuta per l'assistenza stragiudiziale della quale si richiede risarcimento è stata ribadita con la precisazione che, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica, la speciale procedura per il risarcimento del danno, di cui alla legge n. 990 del 1969, consente al danneggiato di farsi assistere da un avvocato di sua fiducia e, nell'ipotesi di composizione bonaria, di farsi riconoscere le relative spese legali, mentre, nel caso in cui l'attività stragiudiziale sfoci in un giudizio, la liquidazione delle spese della fase precedente può essere chiesta dal danneggiato all'interno della domanda di risarcimento danni per danno emergente, purché però siano ritenute necessarie e giustificate, presupposto che si desume dal potere del giudice, contenuto nell'art. 92, co 1 cpc di escludere dalla ripetizione spese eccessive e superflue sostenute dalla parte vittoriosa, potere applicabile anche al danno in esame (cfr. Cass Civ 8476 del 2015). Pertanto, deve valutarsi se le spese stragiudiziali richieste siano necessitate e giustificate dalla complessità del caso e dalle contestazioni mosse dall'assicuratore richiesto del pagamento o da inerzia dello stesso nel prestare la dovuta assistenza (cfr. Cass. n. 3266 del 2016) mentre è del tutto irrilevante la circostanza che non sia stato documentato l'effettivo pagamento della somma al difensore, essendo necessario solo comprovare che nel patrimonio dell'assistito sia insorto l'obbligo del relativo pagamento (cfr. Cass. n. 22826 del 2010).
Orbene, nel caso in esame, le attività di assistenza stragiudiziale non venivano specificatamente allegate né comprovate e la domanda di ristoro delle stesse non può ritenersi validamente formulata.
Per quanto attiene le spese di lite, le stesse seguano la soccombenza solidale dei resistenti e vengono liquidate come da dispositivo, in relazione al decisum, con riferimento ai valori medi per ciascuna delle quattro fasi processuali con compensazione di un terzo stante la considerevole riduzione della pretesa attorea.
Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'articolo 92, primo comma cpc, della facoltà di escluderle dalla ripetizione,
pagina 17 di 19 ritenendole eccessive o superflue. La condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente di parte presuppone la prova dell'effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato effettuato al momento della sentenza (cfr. Corte appello Genova sez. II, 26/07/2023, n.924). Nel caso di specie, in applicazione degli enunciati principi, deve essere liquidato l'intero importo di 976,00 euro a titolo di rimborso dei compensi fatturati dal CTP di parte, in quanto tali spese si sono rivelate necessarie e non eccessive e v'è prova – mediante emissione della fattura e deposito della consulenza- che la parte abbia assunto la relativa obbligazione di pagamento.
Le spese delle CTU medico legale, liquidate con autonomo decreto, seguono la soccombenza solidale dei resistenti..
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno definitivamente pronunciando nel giudizio nr 1508/23 ogni ulteriore domanda o eccezione assorbita e/o disattesa
Accerta la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro di cui è causa per le Parte_2
ragioni di cui in parte motiva
Dichiara che il complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal ricorrente in conseguenza dei fatti di cui è causa ammonta ad € 145.638,97 di cui € 5.087,60 per danno patrimoniale
€ 140.551,37 per danno non patrimoniale, già all'attualità.
E per l'effetto
Condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento a titolo risarcitorio in favore di parte ricorrente della predetta somma di euro € 145.638,97 per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, oltre interessi legali sulla predetta somma dalla data di messa in mora stragiudiziale fino alla data di introduzione del presente giudizio ed interessi legali di cui all'art 1284 comma 4 cc dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo e previa detrazione sulla somma complessiva così calcolata della somma dalla compagnia di assicurazioni convenuta pari ad € 24.009,00 rivalutato in base all'indice nazionale I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al periodo compreso tra la data di versamento dell'acconto e la data della presente sentenza
Condanna i resistenti, in solido tra loro, previa compensazione nella misura di un terzo, alla refusione delle spese di lite che liquida in € 9.402,00 per compensi ed in € 1.482, 00 per esborsi (di cui € 506,00 per contributo unificato e € 976,00 per CPT) oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 % sui compensi ed accessori di legge.
Pone le spese della CTU medico-legale, liquidate con autonomo decreto in corso di causa, in capo ai resistenti in solido tra loro.
pagina 18 di 19 Ascoli Piceno, 8 ottobre 2024
Il Giudice dott. Annalisa Giusti
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