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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 07/04/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1313/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enzo Chiarini, all'esito dell'udienza del 7.4.25 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nel termine perentorio del 7.4.24 ore 9,00 e quindi della scadenza del termine per il deposito di tali note, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1313/2024 promossa da:
c.f. rappresentati e Parte_1 P.IVA_1
difesi dall'Avv. GIORDANO MARTA ed elettivamente domiciliata in VIA
RAVEGNANA, 33 47122 FORLÌ presso detto difensore
ATTORE/I contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2
il patrocinio dell'avv. PARADISO ANNA, elettivamente domiciliata in via
G. Matteotti, 73 01100 VITERBO presso il difensore avv. PARADISO
ANNA
CONVENUTO/I (C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_3
dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliata in VIA ALFREDO TESTONI 6 BOLOGNA presso l'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed
eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e per l'effetto, dichiarare la
nullità e l'illegittimità dell'avviso di intimazione notificato in data
21.05.2024 dall a Controparte_1 Parte_1
alla stregua delle motivazioni sopra esposte (ndr di cui al ricorso), con
[...]
conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A.”.
: Controparte_3
“Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, dato atto di
quanto sopra esposto,
- considerato che parte ricorrente lamenta, tra l'altro, la mancata notifica
de-gli avvisi di accertamento esecutivi nn. 64518015050702008/000 e
64518015057078006/000, sottesi alla intimazione impugnata, considerato
altresì che le relate di tali atti sono in possesso unicamente dell'Ente Imposi-
tore – Agenzia delle , autorizzare, sin d'ora, la chiamata in causa del- CP_1 la Amministrazione Finanziaria - Direzione Provinciale di Forlì Cesena –
Ufficio Controlli, con differimento della prima udienza al fine di consentire
la stessa chiamata, ai sensi della normativa vigente in materia;
- nel merito, dato atto di tutto quanto sopra esposto e documentato, rigettare
la domanda avversaria siccome pretestuosa, dilatoria ed infondata.
Con vittoria di spese”.
: CP_1 P_
“IN VIA PREGIUDIZIALE, IN RITO, dichiarare il difetto di giurisdizione
del Giudice ordinario, spettando la giurisdizione al Giudice tributario;
IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO, respingere l'avverso atto di
citazione in quanto infondato.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ricevuta la notifica dell'avviso di intimazione Parte_2
n. 04520249005221936000 per euro 132.291,24 da parte di
[...]
in relazione al mancato pagamento di cartelle e avvisi di Controparte_3
accertamento, con ricorso depositato in data 6.6.24 ha introdotto il presente giudizio di opposizione.
L'opposizione si fonda, in sintesi, sui seguenti motivi: i) nullità
dell'intimazione per omessa notifica degli atti prodromici e cioè della cartella
04520210001322768000 del 28.06.2021, dell'avviso di accertamento TFH03D702093/2017 del 4.12.2017 e dell'avviso di accertamento
TFH03D702114/2017 del 6.12.2017; ii) illegittimità dell'intimazione per lacunosa indicazione delle modalità di opposizione in quanto rinvianti alle modalità indicate negli atti presupposti.
2. Si è costituita parte opposta rappresentando che: i) gli atti presupposti sono stati regolarmente notificati. In particolare la cartella di pagamento n.
04520210001322768/000 è stata notificata a parte opponente in data
28.06.2022 a mezzo pec ed in relazione ad essa è stata anche domandata una istanza di definizione agevolata, mentre gli avvisi di accertamento nn.
64518015050702008/000 e 64518015057078006/000 sono stati notificati dall'ente impositore e per entrambi l'opponente ha presentato istanza di rateazione nel 2018, istanza di definizione agevolata nel 2023 ed ha ricevuto la notifica della intimazione di pagamento n. 04520229002556009/000 in data 18.07.2022; ii) le indicazioni relative alle modalità di opposizione sono corrette e comunque l'eventuale omissione non determina invalidità
dell'avviso.
Inoltre veniva chiesto (e poi concesso dal giudice) il differimento della prima udienza per consentire la chiamata in causa del terzo . Controparte_2
3. Si costituiva in giudizio eccependo il difetto di Controparte_2
giurisdizione del tribunale poiché ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 546/92
rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario solo le cause relative ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella o dell'intimazione di cui all'art. 50 d.p.r. 602/73 mentre nel caso di specie l'opposizione riguarda l'intimazione di cui al predetto art. 50 in relazione alla mancata notifica di atti prodromici.
Nel merito rappresentava che: i) l'avviso di accertamento n.
THF03D702093/2017 è stato notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento n. AG 76735836277-0 consegnata in data 04/12/2017; ii)
l'avviso di accertamento n. THF03D702114/2017 è stato notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento n. AG 76735836316-6 consegnata in data 06/12/2017; iii) la ricorrente ha avanzato istanza di rateazione in relazione ai due avvisi che precedono in data 10.4.18; iv) la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata come evidenziato da v) la CP_4
mancata indicazione delle modalità di impugnazione non costituisce motivo di invalidità dell'atto come precisato dallo statuto del contribuente di recente modificato.
4. Istruita la causa, dato che la natura delle questioni lo consentiva, veniva disposta la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
5.1. La prima questione da analizzare è l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario formulata da P_
.
[...]
L'art. 2 del d.lgs. 546/92 stabilisce al primo comma che appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati e che “Restano escluse dalla
giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della
esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di
pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali
continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica”.
La Corte di Cassazione nella sentenza a Sezioni Unite n. 20693/21 ha ribadito: “Come affermato da Cass. Sez. U. n. 7822 del 2020, in tema di
controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il
discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così
individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti
incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od
impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla
notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se
validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di
notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla
giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità
formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla
validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida
notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o
successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica,
all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della
cartella o dell'intimazione”.
Pertanto, poiché nel caso che ci occupa viene contestata l'avvenuta notifica di atti anteriori all'avviso ex art. 50 d.p.r. 602/73 impugnato, questo giudice ritiene l'eccezione fondata e dunque sussistente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario.
5.2. Si osserva, comunque, che l'opposizione non sarebbe fondata nel merito in ragione di quanto segue.
5.2.1. La prova della notifica della cartella n. 04520210001322768/000
risulta dal documento n. 1 di CP_4
La prova della notifica dell'avviso di accertamento n. THF03D702093/2017
risulta dal doc. 7 di . Controparte_2
La prova della notifica dell'avviso di accertamento n. THF03D702114/2017
risulta dal doc. 8 di . Controparte_2
Dunque la doglianza di mancata notifica degli atti presupposti non è fondata.
5.2.2. Per quanto riguarda la doglianza di illegittimità dell'atto a causa della lacunosa indicazione delle modalità di opposizione, questo giudice ritiene di condividerla limitatamente all'aspetto della lacunosità in quanto l'avviso impugnato rinvia alle modalità indicate nei precedenti atti notificati ma l'art. 7 comma secondo dello statuto del contribuente, nell'imporre che l'atto stesso indichi le modalità di impugnazione, sembra precludere un rinvio ad altri atti (espressamente previsto invece dal comma primo per la motivazione,
in presenza di determinati presupposti).
Tuttavia per orientamento giurisprudenziale consolidato, che ora trova conferma nell'art. 7 quater dello Statuto del Contribuente, l'omessa indicazione degli elementi in questione non determina invalidità dell'atto.
Pertanto il relativo motivo di opposizione risulta infondato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della controversia, la complessità della medesima ed ogni altro elemento ivi indicato. Segnatamente vengono liquidate con riferimento alle fasi di studio,
introduttiva e decisionale ma non a quella istruttoria non essendovi stata,
applicando lo scaglione da 52.000,01 euro a 260.000,00 euro nei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione del giudice tributario. Condanna a rimborsare a ciascuna parte le Parte_1
spese di lite, che si liquidano in € 8.433,00 per compensi professionali di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Forlì, 7 aprile 2025
Il GOP
dott. Enzo Chiarini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enzo Chiarini, all'esito dell'udienza del 7.4.25 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nel termine perentorio del 7.4.24 ore 9,00 e quindi della scadenza del termine per il deposito di tali note, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1313/2024 promossa da:
c.f. rappresentati e Parte_1 P.IVA_1
difesi dall'Avv. GIORDANO MARTA ed elettivamente domiciliata in VIA
RAVEGNANA, 33 47122 FORLÌ presso detto difensore
ATTORE/I contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2
il patrocinio dell'avv. PARADISO ANNA, elettivamente domiciliata in via
G. Matteotti, 73 01100 VITERBO presso il difensore avv. PARADISO
ANNA
CONVENUTO/I (C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_3
dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliata in VIA ALFREDO TESTONI 6 BOLOGNA presso l'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed
eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e per l'effetto, dichiarare la
nullità e l'illegittimità dell'avviso di intimazione notificato in data
21.05.2024 dall a Controparte_1 Parte_1
alla stregua delle motivazioni sopra esposte (ndr di cui al ricorso), con
[...]
conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A.”.
: Controparte_3
“Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, dato atto di
quanto sopra esposto,
- considerato che parte ricorrente lamenta, tra l'altro, la mancata notifica
de-gli avvisi di accertamento esecutivi nn. 64518015050702008/000 e
64518015057078006/000, sottesi alla intimazione impugnata, considerato
altresì che le relate di tali atti sono in possesso unicamente dell'Ente Imposi-
tore – Agenzia delle , autorizzare, sin d'ora, la chiamata in causa del- CP_1 la Amministrazione Finanziaria - Direzione Provinciale di Forlì Cesena –
Ufficio Controlli, con differimento della prima udienza al fine di consentire
la stessa chiamata, ai sensi della normativa vigente in materia;
- nel merito, dato atto di tutto quanto sopra esposto e documentato, rigettare
la domanda avversaria siccome pretestuosa, dilatoria ed infondata.
Con vittoria di spese”.
: CP_1 P_
“IN VIA PREGIUDIZIALE, IN RITO, dichiarare il difetto di giurisdizione
del Giudice ordinario, spettando la giurisdizione al Giudice tributario;
IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO, respingere l'avverso atto di
citazione in quanto infondato.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ricevuta la notifica dell'avviso di intimazione Parte_2
n. 04520249005221936000 per euro 132.291,24 da parte di
[...]
in relazione al mancato pagamento di cartelle e avvisi di Controparte_3
accertamento, con ricorso depositato in data 6.6.24 ha introdotto il presente giudizio di opposizione.
L'opposizione si fonda, in sintesi, sui seguenti motivi: i) nullità
dell'intimazione per omessa notifica degli atti prodromici e cioè della cartella
04520210001322768000 del 28.06.2021, dell'avviso di accertamento TFH03D702093/2017 del 4.12.2017 e dell'avviso di accertamento
TFH03D702114/2017 del 6.12.2017; ii) illegittimità dell'intimazione per lacunosa indicazione delle modalità di opposizione in quanto rinvianti alle modalità indicate negli atti presupposti.
2. Si è costituita parte opposta rappresentando che: i) gli atti presupposti sono stati regolarmente notificati. In particolare la cartella di pagamento n.
04520210001322768/000 è stata notificata a parte opponente in data
28.06.2022 a mezzo pec ed in relazione ad essa è stata anche domandata una istanza di definizione agevolata, mentre gli avvisi di accertamento nn.
64518015050702008/000 e 64518015057078006/000 sono stati notificati dall'ente impositore e per entrambi l'opponente ha presentato istanza di rateazione nel 2018, istanza di definizione agevolata nel 2023 ed ha ricevuto la notifica della intimazione di pagamento n. 04520229002556009/000 in data 18.07.2022; ii) le indicazioni relative alle modalità di opposizione sono corrette e comunque l'eventuale omissione non determina invalidità
dell'avviso.
Inoltre veniva chiesto (e poi concesso dal giudice) il differimento della prima udienza per consentire la chiamata in causa del terzo . Controparte_2
3. Si costituiva in giudizio eccependo il difetto di Controparte_2
giurisdizione del tribunale poiché ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 546/92
rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario solo le cause relative ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella o dell'intimazione di cui all'art. 50 d.p.r. 602/73 mentre nel caso di specie l'opposizione riguarda l'intimazione di cui al predetto art. 50 in relazione alla mancata notifica di atti prodromici.
Nel merito rappresentava che: i) l'avviso di accertamento n.
THF03D702093/2017 è stato notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento n. AG 76735836277-0 consegnata in data 04/12/2017; ii)
l'avviso di accertamento n. THF03D702114/2017 è stato notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento n. AG 76735836316-6 consegnata in data 06/12/2017; iii) la ricorrente ha avanzato istanza di rateazione in relazione ai due avvisi che precedono in data 10.4.18; iv) la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata come evidenziato da v) la CP_4
mancata indicazione delle modalità di impugnazione non costituisce motivo di invalidità dell'atto come precisato dallo statuto del contribuente di recente modificato.
4. Istruita la causa, dato che la natura delle questioni lo consentiva, veniva disposta la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
5.1. La prima questione da analizzare è l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario formulata da P_
.
[...]
L'art. 2 del d.lgs. 546/92 stabilisce al primo comma che appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati e che “Restano escluse dalla
giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della
esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di
pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali
continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica”.
La Corte di Cassazione nella sentenza a Sezioni Unite n. 20693/21 ha ribadito: “Come affermato da Cass. Sez. U. n. 7822 del 2020, in tema di
controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il
discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così
individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti
incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od
impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla
notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se
validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di
notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla
giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità
formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla
validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida
notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o
successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica,
all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della
cartella o dell'intimazione”.
Pertanto, poiché nel caso che ci occupa viene contestata l'avvenuta notifica di atti anteriori all'avviso ex art. 50 d.p.r. 602/73 impugnato, questo giudice ritiene l'eccezione fondata e dunque sussistente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario.
5.2. Si osserva, comunque, che l'opposizione non sarebbe fondata nel merito in ragione di quanto segue.
5.2.1. La prova della notifica della cartella n. 04520210001322768/000
risulta dal documento n. 1 di CP_4
La prova della notifica dell'avviso di accertamento n. THF03D702093/2017
risulta dal doc. 7 di . Controparte_2
La prova della notifica dell'avviso di accertamento n. THF03D702114/2017
risulta dal doc. 8 di . Controparte_2
Dunque la doglianza di mancata notifica degli atti presupposti non è fondata.
5.2.2. Per quanto riguarda la doglianza di illegittimità dell'atto a causa della lacunosa indicazione delle modalità di opposizione, questo giudice ritiene di condividerla limitatamente all'aspetto della lacunosità in quanto l'avviso impugnato rinvia alle modalità indicate nei precedenti atti notificati ma l'art. 7 comma secondo dello statuto del contribuente, nell'imporre che l'atto stesso indichi le modalità di impugnazione, sembra precludere un rinvio ad altri atti (espressamente previsto invece dal comma primo per la motivazione,
in presenza di determinati presupposti).
Tuttavia per orientamento giurisprudenziale consolidato, che ora trova conferma nell'art. 7 quater dello Statuto del Contribuente, l'omessa indicazione degli elementi in questione non determina invalidità dell'atto.
Pertanto il relativo motivo di opposizione risulta infondato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della controversia, la complessità della medesima ed ogni altro elemento ivi indicato. Segnatamente vengono liquidate con riferimento alle fasi di studio,
introduttiva e decisionale ma non a quella istruttoria non essendovi stata,
applicando lo scaglione da 52.000,01 euro a 260.000,00 euro nei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione del giudice tributario. Condanna a rimborsare a ciascuna parte le Parte_1
spese di lite, che si liquidano in € 8.433,00 per compensi professionali di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Forlì, 7 aprile 2025
Il GOP
dott. Enzo Chiarini