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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/04/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8116/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 02/04/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci,
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8116/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FATIGATO MICHELE e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FATIGATO MARIA ANTONIA
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore con la difesa d'istituto. Resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione.
Premesso con ricorso depositato il 25/09/2024 la parte indicata in intestazione adiva questa A.G. proponendo opposizione (per le ragioni indicate in motivazione) avverso l'avviso di addebito n. 343 2024 00011161562000, notificato il 16-6-2024. Si costituiva_ l' , eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e CP_1 chiedendo il rigetto delle avversarie pretese. Con vittoria delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria le parti erano invitate alla discussione all'esito della quale la controversia viene decisa come da dispositivo pubblicamente letto, con deposito della sentenza in forma telematica
Osserva
E' possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (opposizione al ruolo esattoriale, entro giorni 40 dalla notifica della cartella) sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ.
E' pure possibile una opposizione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c., per questioni in particolare attinenti fatti sopravvenuti alla formazione del titolo (così la prescrizione, il pagamento, etc.), svincolata da termini di decadenza (che l'articolo 615 c.p.c. non prevede).
pagina 1 di 5 Il ricorso va qualificato come opposizione al ruolo in riferimento al credito portato dall'avviso di addebito pacificamente notificato dall' . CP_1
Vale la pena di osservare che anche la domanda di accertamento negativo del credito, se riferita a fatti precedenti la notifica, deve ritenersi preclusa a causa dell'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale costituito dalla cartella esattoriale, per non essere stata proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 Dlgs 46/99.
E' assunta infatti ormai costantemente nella giurisprudenza di legittimità e di merito la natura perentoria del termine di 40 giorni posto dalla suddetta norma (cfr. sin da Cass. 4506/2007).
Detta natura perentoria comporta che la pretesa creditoria portata dal ruolo esattoriale di cui la cartella esattoriale tardivamente opposta è estratto- non è più contestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito ovvero di eventi estintivi quali la prescrizione già maturata. La distinzione riguarda non soltanto l'osservanza dei termini di decadenza ma anche la legittimazione passiva (con quanto ne segue in punto di spese): l' , quale ente impositore, è legittimato passivo CP_1 nelle opposizioni avverso il ruolo, mentre le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi sono pertinenti al Concessionario (parte soccombente in caso di accoglimento della domanda nei termini sopra indicati).
Al di là dei profili di ammissibilità, non sono decisivi- in caso di richiesta verifica del credito- i vizi formali della cartella (difetto di motivazione;
omessa notifica dell'avviso di accertamento;
mancato rispetto del termine di decadenza ai fini della trasmissione dei ruoli, Cass. 6232/2001): l'opposizione dà infatti luogo a un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto ben può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, senza che ne risulti mutata la domanda (sicchè non è necessaria la proposizione di una riconvenzionale) e tale diritto resta fermo ove anche la cartella presenti un qualche vizio formale, residuando pur sempre anche in tale ipotesi in favore dell' , che non può valersi della cartella quale titolo esecutivo, la possibilità CP_2 di agire in giudizio nelle forme ordinarie per l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito.
Ove non accompagnata da censure relative alle statuizioni sul merito della pretesa azionata, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può pertanto limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr, ex plurimis, Cass., n. 14149/2012), con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l' , CP_2 di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr, Cass., n. 26395/2013).
Il riscontro di fondatezza della pretesa del creditore opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto) ascrive al creditore medesimo gli oneri di allegazione e prova dei fatti posti a sostegno della propria pretesa (Cass., sez.lav., 17-11-1997,11417).
Inversioni della predetta regola generale di ripartizione dei carichi probatori devono essere espressamente previste dalla leggo, con norme, giocoforza, di natura eccezionale. Ovviamente occorrerà verificare se la pretesa contributiva dell' o meno su atti e/o Parte_2 documenti aventi già un qualche valore dimostrativo, tale da determinare una presunzione a favore dell'Amministrazione. Nel caso in cui l'atto di opposizione sia solo parzialmente fondato, ancora opera la simmetria del presente modello di giudizio a quello di opposizione a decreto ingiuntivo;
come tale non ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma esteso all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non già a quello dell'emissione del provvedimento opposto.
pagina 2 di 5 Pertanto, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare totalmente il decreto opposto, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione del decreto, sostituendosi all'originario decreto ingiuntivo la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito. Ovviamente troverà applicazione analogica l'articolo 645 c.p.c., a mente del quale- revocato il decreto- il titolo esecutivo viene ad essere costituito dalla sentenza di condanna, fatti salvi gli effetti della già intrapresa esecuzione.
Anche va rilevato che è consentita la rideterminazione del quantum anche attraverso il semplice richiamo alle voci portate in cartella e ritenute non dovute;
senza che ciò determini condanna generica. In tal caso trova applicazione la regola (di più generale portata) elaborata da Cassazione civile, sez. lav.,
02/04/2002, n. 4653 (Se l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile (c.d. condanna specifica) il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti o quanto meno della opposizione del convenuto alla relativa richiesta dell'attore, rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta limitandosi alla condanna all'an debeatur, (c.d. condanna generica), fermo restando che non può considerarsi generica la condanna al pagamento di una somma denaro che, anche se non indicata nel suo preciso ammontare, sia facilmente determinabile con semplici operazioni di calcolo aritmetico sulla base degli elementi forniti dalla sentenza stessa. E' chiaro che in tal caso la revoca/annullamento della cartella (con contestuale condanna dell'opponente al pagamento del residuo dovuto) impone di ascrivere a questi la soccombenza.
La pretesa contributiva dell' , cartolarizzata nell'avviso al vaglio (Gestione aziende con dipendenti, CP_1 periodo 01/2020- 03/2023) ha quali atti presupposti l'atto di accertamento effettuato dall'Ispettorato del Lavoro e, di seguito, il verbale di accertamento che l' nella logica della vigilanza unificata- ha a CP_1 sua volta emesso e che ha formato oggetto di opposizione definita dal Tribunale di Foggia con sentenza di accoglimento 1984/2024 (all. 4).
Nel testo della sentenza (v. pg. 2, rigo 1) si ha conferma della identità di titolo e periodo. Sotto tale profilo il merito della vicenda (pg. 5 e segg. del ricorso) è stato già vagliato dalla sentenza sopra richiamata 1, 1
1. Con ricorso depositato in data 11.10.2023, la…… quale società esercente l'attività di costruzione di edifici (residenziali CP_ e non) – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, al fine di sentir dichiarare non dovute le somme pretese dall' 'in forza del verbale di accertamento n. 2022007353/DDL del 30.5.2023.
A sostegno della domanda premetteva in fatto: di aver sottoscritto con le società ….ed …..dei regolari e legittimi accordi di distacco temporaneo aventi durata, rispettivamente, dal 22.3.2021 al 31.12.2021 e dal 3.3.2021 al 31.12.2021; che, con nota datata 27.7.2023, l'aveva avanzato nei suoi confronti una pretesa di pagamento per il complessivo importo di euro 238.038,54, di cui euro 161.108,26 a titolo di contributi previdenziali obbligatori per il periodo 2/2020-3/2023 ed euro 76.930,28 a titolo di somme aggiuntive;
che, con missiva datata 31.8.2023, l'aveva comunicato la variazione del rapporto assicurativo con contestuale richiesta di pagamento dell'importo di euro 35.658,97; che, con successiva nota datata 1.9.2023, l'Istituto assicuratore, sulla base delle informazioni acquisite d'ufficio in data 31.8.2023, aveva preteso un differente (e/o) ulteriore importo di euro 10.390,94.
Tanto premesso, la società ricorrente contestava la pretesa creditoria vantata dai due Istituti, richiamando, a tal fine, il duplice interesse delle società distaccanti, ovvero “quello di salvaguardare il posto di lavoro dei dipendenti coinvolti e, dunque, la professionalità dagli stessi acquisita, a fronte della mancata acquisizione di una commessa di lavoro a cui avrebbero dovuto essere adibiti, e quello della formazione professionale in lavorazioni peculiari che avrebbero effettuato presso l'odierna ricorrente e che non avevano mai effettuato alle dipendenze delle società distaccanti, vale a dire quelle funzionali all'ottenimento, da parte dell'immobile, della certificazione energetica in classe A++++, con utilizzo, dunque, di materiali e di tecniche di costruzione innovative e avveniristiche”. Aggiungeva che il requisito della temporaneità emergeva per tabulas dagli accordi di distacco, evidenziando come – per espressa previsione contenuta in detti accordi – i lavoratori interessati avrebbero ripreso, in futuro, a svolgere la rispettiva prestazione lavorativa in favore delle società distaccanti. Precisava che alcun distacco era intercorso con la sicchè l'attribuzione del personale occupato alle dipendenze di quest'ultima società in capo ad essa istante avrebbe dovuto considerarsi del tutto illegittima. pagina 3 di 5 la quale si è occupata del rapporto come accertato in forza del verbale di accertamento n.
2022007353/DDL del 30.5.2023 (trasfuso questo nel verbale di accertamento ). CP_1
La domanda risulta allo stato pendente in grado di appello.
La pendenza della lite importa che l' era soggetto alla preclusione data dall'art. 24 co. 3, d.l.vo CP_1
46/99 (sicchè la formazione del titolo qui al vaglio era condizionata- pendente la lite- ad una espressa autorizzazione giudiziale ovvero alla definizione della lite con passaggio in giudicato).
Sul punto l' assume che Trattandosi di sentenza provvisoriamente esecutiva, l' ha iscritto a CP_2 CP_1 ruolo i predetti crediti (con la precisazione che segue) con emissione di avviso di addebito n. 34320240001161562000, formato in data 24/07/2024 ………
Tale tesi non considera che la preclusione opera sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la lite pendente preclusiva, senza alcuna possibilità di aggirare l'ostacolo invocando la provvisoria esecutorietà della sentenza.
La quale sentenza 1984/2024, da un riscontro di Cancelleria, risulta essere pendente in appello. Tanto osservato il ricorso avverso il verbale prodromico risulta proposto in data 11-10-2023, CP_1 laddove l'avviso di addebito al vaglio è stato formato il 24 luglio 2024, all'indomani della sentenza 1984/2024.
Ciò assorbe ogni altra considerazione e determina l'annullamento dell'avviso di addebito per la ragione
(formale) testè indicata. Ovvio che il merito della vicenda resta fuori della presente decisione, essendo la pretesa trasfusa nell'avviso di addebito già sub iudice.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo sulla base del valore superiore ad €
32.000,00 e della bassa complessità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- accoglie la domanda ed annulla l'avviso di addebito indicato in motivazione per riscontrata violazione
Contestava, altresì, la retrodatazione dell'attività d'impresa, così come operata dai funzionari ispettivi, atteso che la era stata costituita con atto del 22.5.2020, mentre l'attività con lavoratori dipendenti era iniziata solo in data 18.3.2021. Puntualizzava che la e la avevano provveduto all'integrale versamento dei contributi in favore dei lavoratori, con conseguente effetto solutorio per l'impresa utilizzatrice, ai sensi dell'art. 38, comma 3, d.lgs. n. 81/2015. Denunciava, in via ulteriore, l'illegittimità del disconoscimento compiuto con riguardo ai lavoratori……. formalmente assunti alle proprie dipendenze. Quanto, poi, ai lavoratori……. il cui rapporto di lavoro era stato imputato ad essa istante per effetto della ritenuta illiceità del distacco intercorso con le due distaccanti (con contestuale richiesta di differenze contributive a suo carico, per mancata osservanza del C.C.N.L. e del C.P.L.), contestava le conclusioni dei verbalizzanti, stante la manifesta legittimità dei distacchi ed atteso l'espletamento, da parte dei predetti lavoratori, di mansioni confacenti al livello di inquadramento attribuito loro dalle imprese distaccanti, le quali avevano mensilmente elaborato i prospetti paga, corrispondendo la relativa retribuzione, nonchè i contributi previdenziali. Aggiungeva che, nei periodi di distacco, il potere direttivo era stato legittimamente esercitato dal proprio amministratore unico, geom……. il quale aveva pure rimborsato alle società distaccanti il costo dei predetti lavoratori….. Sulla scorta di quanto esposto, la società ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di accertamento del 30 marzo 2023, notificato in data 10 maggio 2023; − accertare e dichiarare non dovute le somme vantate dallnei confronti della parte ricorrente così come quantificate nella predetta nota per l'importo totale di euro 242.861,16;
− accertare e dichiarare non dovute le somme vantate dallnei confronti della parte ricorrente così come quantificate nelle note del 31 agosto e del 1 settembre 2023; − in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della illegittimità dei distacchi, decurtare dai contributi pretesi dall' quelli già versati dalle società distaccanti”.
pagina 4 di 5 dell'art. 24 co. 3 d.l.vo 46/99;
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2697,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Con attribuzione.
.
Foggia, 02/04/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 02/04/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci,
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8116/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FATIGATO MICHELE e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FATIGATO MARIA ANTONIA
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore con la difesa d'istituto. Resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione.
Premesso con ricorso depositato il 25/09/2024 la parte indicata in intestazione adiva questa A.G. proponendo opposizione (per le ragioni indicate in motivazione) avverso l'avviso di addebito n. 343 2024 00011161562000, notificato il 16-6-2024. Si costituiva_ l' , eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e CP_1 chiedendo il rigetto delle avversarie pretese. Con vittoria delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria le parti erano invitate alla discussione all'esito della quale la controversia viene decisa come da dispositivo pubblicamente letto, con deposito della sentenza in forma telematica
Osserva
E' possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (opposizione al ruolo esattoriale, entro giorni 40 dalla notifica della cartella) sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ.
E' pure possibile una opposizione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c., per questioni in particolare attinenti fatti sopravvenuti alla formazione del titolo (così la prescrizione, il pagamento, etc.), svincolata da termini di decadenza (che l'articolo 615 c.p.c. non prevede).
pagina 1 di 5 Il ricorso va qualificato come opposizione al ruolo in riferimento al credito portato dall'avviso di addebito pacificamente notificato dall' . CP_1
Vale la pena di osservare che anche la domanda di accertamento negativo del credito, se riferita a fatti precedenti la notifica, deve ritenersi preclusa a causa dell'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale costituito dalla cartella esattoriale, per non essere stata proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 Dlgs 46/99.
E' assunta infatti ormai costantemente nella giurisprudenza di legittimità e di merito la natura perentoria del termine di 40 giorni posto dalla suddetta norma (cfr. sin da Cass. 4506/2007).
Detta natura perentoria comporta che la pretesa creditoria portata dal ruolo esattoriale di cui la cartella esattoriale tardivamente opposta è estratto- non è più contestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito ovvero di eventi estintivi quali la prescrizione già maturata. La distinzione riguarda non soltanto l'osservanza dei termini di decadenza ma anche la legittimazione passiva (con quanto ne segue in punto di spese): l' , quale ente impositore, è legittimato passivo CP_1 nelle opposizioni avverso il ruolo, mentre le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi sono pertinenti al Concessionario (parte soccombente in caso di accoglimento della domanda nei termini sopra indicati).
Al di là dei profili di ammissibilità, non sono decisivi- in caso di richiesta verifica del credito- i vizi formali della cartella (difetto di motivazione;
omessa notifica dell'avviso di accertamento;
mancato rispetto del termine di decadenza ai fini della trasmissione dei ruoli, Cass. 6232/2001): l'opposizione dà infatti luogo a un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto ben può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, senza che ne risulti mutata la domanda (sicchè non è necessaria la proposizione di una riconvenzionale) e tale diritto resta fermo ove anche la cartella presenti un qualche vizio formale, residuando pur sempre anche in tale ipotesi in favore dell' , che non può valersi della cartella quale titolo esecutivo, la possibilità CP_2 di agire in giudizio nelle forme ordinarie per l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito.
Ove non accompagnata da censure relative alle statuizioni sul merito della pretesa azionata, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può pertanto limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr, ex plurimis, Cass., n. 14149/2012), con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l' , CP_2 di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr, Cass., n. 26395/2013).
Il riscontro di fondatezza della pretesa del creditore opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto) ascrive al creditore medesimo gli oneri di allegazione e prova dei fatti posti a sostegno della propria pretesa (Cass., sez.lav., 17-11-1997,11417).
Inversioni della predetta regola generale di ripartizione dei carichi probatori devono essere espressamente previste dalla leggo, con norme, giocoforza, di natura eccezionale. Ovviamente occorrerà verificare se la pretesa contributiva dell' o meno su atti e/o Parte_2 documenti aventi già un qualche valore dimostrativo, tale da determinare una presunzione a favore dell'Amministrazione. Nel caso in cui l'atto di opposizione sia solo parzialmente fondato, ancora opera la simmetria del presente modello di giudizio a quello di opposizione a decreto ingiuntivo;
come tale non ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma esteso all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non già a quello dell'emissione del provvedimento opposto.
pagina 2 di 5 Pertanto, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare totalmente il decreto opposto, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione del decreto, sostituendosi all'originario decreto ingiuntivo la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito. Ovviamente troverà applicazione analogica l'articolo 645 c.p.c., a mente del quale- revocato il decreto- il titolo esecutivo viene ad essere costituito dalla sentenza di condanna, fatti salvi gli effetti della già intrapresa esecuzione.
Anche va rilevato che è consentita la rideterminazione del quantum anche attraverso il semplice richiamo alle voci portate in cartella e ritenute non dovute;
senza che ciò determini condanna generica. In tal caso trova applicazione la regola (di più generale portata) elaborata da Cassazione civile, sez. lav.,
02/04/2002, n. 4653 (Se l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile (c.d. condanna specifica) il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti o quanto meno della opposizione del convenuto alla relativa richiesta dell'attore, rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta limitandosi alla condanna all'an debeatur, (c.d. condanna generica), fermo restando che non può considerarsi generica la condanna al pagamento di una somma denaro che, anche se non indicata nel suo preciso ammontare, sia facilmente determinabile con semplici operazioni di calcolo aritmetico sulla base degli elementi forniti dalla sentenza stessa. E' chiaro che in tal caso la revoca/annullamento della cartella (con contestuale condanna dell'opponente al pagamento del residuo dovuto) impone di ascrivere a questi la soccombenza.
La pretesa contributiva dell' , cartolarizzata nell'avviso al vaglio (Gestione aziende con dipendenti, CP_1 periodo 01/2020- 03/2023) ha quali atti presupposti l'atto di accertamento effettuato dall'Ispettorato del Lavoro e, di seguito, il verbale di accertamento che l' nella logica della vigilanza unificata- ha a CP_1 sua volta emesso e che ha formato oggetto di opposizione definita dal Tribunale di Foggia con sentenza di accoglimento 1984/2024 (all. 4).
Nel testo della sentenza (v. pg. 2, rigo 1) si ha conferma della identità di titolo e periodo. Sotto tale profilo il merito della vicenda (pg. 5 e segg. del ricorso) è stato già vagliato dalla sentenza sopra richiamata 1, 1
1. Con ricorso depositato in data 11.10.2023, la…… quale società esercente l'attività di costruzione di edifici (residenziali CP_ e non) – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, al fine di sentir dichiarare non dovute le somme pretese dall' 'in forza del verbale di accertamento n. 2022007353/DDL del 30.5.2023.
A sostegno della domanda premetteva in fatto: di aver sottoscritto con le società ….ed …..dei regolari e legittimi accordi di distacco temporaneo aventi durata, rispettivamente, dal 22.3.2021 al 31.12.2021 e dal 3.3.2021 al 31.12.2021; che, con nota datata 27.7.2023, l'aveva avanzato nei suoi confronti una pretesa di pagamento per il complessivo importo di euro 238.038,54, di cui euro 161.108,26 a titolo di contributi previdenziali obbligatori per il periodo 2/2020-3/2023 ed euro 76.930,28 a titolo di somme aggiuntive;
che, con missiva datata 31.8.2023, l'aveva comunicato la variazione del rapporto assicurativo con contestuale richiesta di pagamento dell'importo di euro 35.658,97; che, con successiva nota datata 1.9.2023, l'Istituto assicuratore, sulla base delle informazioni acquisite d'ufficio in data 31.8.2023, aveva preteso un differente (e/o) ulteriore importo di euro 10.390,94.
Tanto premesso, la società ricorrente contestava la pretesa creditoria vantata dai due Istituti, richiamando, a tal fine, il duplice interesse delle società distaccanti, ovvero “quello di salvaguardare il posto di lavoro dei dipendenti coinvolti e, dunque, la professionalità dagli stessi acquisita, a fronte della mancata acquisizione di una commessa di lavoro a cui avrebbero dovuto essere adibiti, e quello della formazione professionale in lavorazioni peculiari che avrebbero effettuato presso l'odierna ricorrente e che non avevano mai effettuato alle dipendenze delle società distaccanti, vale a dire quelle funzionali all'ottenimento, da parte dell'immobile, della certificazione energetica in classe A++++, con utilizzo, dunque, di materiali e di tecniche di costruzione innovative e avveniristiche”. Aggiungeva che il requisito della temporaneità emergeva per tabulas dagli accordi di distacco, evidenziando come – per espressa previsione contenuta in detti accordi – i lavoratori interessati avrebbero ripreso, in futuro, a svolgere la rispettiva prestazione lavorativa in favore delle società distaccanti. Precisava che alcun distacco era intercorso con la sicchè l'attribuzione del personale occupato alle dipendenze di quest'ultima società in capo ad essa istante avrebbe dovuto considerarsi del tutto illegittima. pagina 3 di 5 la quale si è occupata del rapporto come accertato in forza del verbale di accertamento n.
2022007353/DDL del 30.5.2023 (trasfuso questo nel verbale di accertamento ). CP_1
La domanda risulta allo stato pendente in grado di appello.
La pendenza della lite importa che l' era soggetto alla preclusione data dall'art. 24 co. 3, d.l.vo CP_1
46/99 (sicchè la formazione del titolo qui al vaglio era condizionata- pendente la lite- ad una espressa autorizzazione giudiziale ovvero alla definizione della lite con passaggio in giudicato).
Sul punto l' assume che Trattandosi di sentenza provvisoriamente esecutiva, l' ha iscritto a CP_2 CP_1 ruolo i predetti crediti (con la precisazione che segue) con emissione di avviso di addebito n. 34320240001161562000, formato in data 24/07/2024 ………
Tale tesi non considera che la preclusione opera sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la lite pendente preclusiva, senza alcuna possibilità di aggirare l'ostacolo invocando la provvisoria esecutorietà della sentenza.
La quale sentenza 1984/2024, da un riscontro di Cancelleria, risulta essere pendente in appello. Tanto osservato il ricorso avverso il verbale prodromico risulta proposto in data 11-10-2023, CP_1 laddove l'avviso di addebito al vaglio è stato formato il 24 luglio 2024, all'indomani della sentenza 1984/2024.
Ciò assorbe ogni altra considerazione e determina l'annullamento dell'avviso di addebito per la ragione
(formale) testè indicata. Ovvio che il merito della vicenda resta fuori della presente decisione, essendo la pretesa trasfusa nell'avviso di addebito già sub iudice.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo sulla base del valore superiore ad €
32.000,00 e della bassa complessità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- accoglie la domanda ed annulla l'avviso di addebito indicato in motivazione per riscontrata violazione
Contestava, altresì, la retrodatazione dell'attività d'impresa, così come operata dai funzionari ispettivi, atteso che la era stata costituita con atto del 22.5.2020, mentre l'attività con lavoratori dipendenti era iniziata solo in data 18.3.2021. Puntualizzava che la e la avevano provveduto all'integrale versamento dei contributi in favore dei lavoratori, con conseguente effetto solutorio per l'impresa utilizzatrice, ai sensi dell'art. 38, comma 3, d.lgs. n. 81/2015. Denunciava, in via ulteriore, l'illegittimità del disconoscimento compiuto con riguardo ai lavoratori……. formalmente assunti alle proprie dipendenze. Quanto, poi, ai lavoratori……. il cui rapporto di lavoro era stato imputato ad essa istante per effetto della ritenuta illiceità del distacco intercorso con le due distaccanti (con contestuale richiesta di differenze contributive a suo carico, per mancata osservanza del C.C.N.L. e del C.P.L.), contestava le conclusioni dei verbalizzanti, stante la manifesta legittimità dei distacchi ed atteso l'espletamento, da parte dei predetti lavoratori, di mansioni confacenti al livello di inquadramento attribuito loro dalle imprese distaccanti, le quali avevano mensilmente elaborato i prospetti paga, corrispondendo la relativa retribuzione, nonchè i contributi previdenziali. Aggiungeva che, nei periodi di distacco, il potere direttivo era stato legittimamente esercitato dal proprio amministratore unico, geom……. il quale aveva pure rimborsato alle società distaccanti il costo dei predetti lavoratori….. Sulla scorta di quanto esposto, la società ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di accertamento del 30 marzo 2023, notificato in data 10 maggio 2023; − accertare e dichiarare non dovute le somme vantate dallnei confronti della parte ricorrente così come quantificate nella predetta nota per l'importo totale di euro 242.861,16;
− accertare e dichiarare non dovute le somme vantate dallnei confronti della parte ricorrente così come quantificate nelle note del 31 agosto e del 1 settembre 2023; − in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della illegittimità dei distacchi, decurtare dai contributi pretesi dall' quelli già versati dalle società distaccanti”.
pagina 4 di 5 dell'art. 24 co. 3 d.l.vo 46/99;
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2697,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Con attribuzione.
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Foggia, 02/04/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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