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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 18/09/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2745/2020 promossa
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresenta e difesa dall'avv. Maurizio Fanì, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Giulianova (TE), Via Zola n. 12;
OPPONENTE contro
(C.F. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Tolomei, giusta procura apposta in calce all'atto di costituzione, con domicilio eletto presso lo studio del difensore sito in Ancona, Via Marsala n. 13;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione mobiliare, art. 615, comma 2 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 giugno 2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I fatti posti a corredo dell'opposizione e per come prospettati nell'atto di citazione possono essere riassunti come di seguito.
In data 24.10.2019 l' (d'ora in avanti anche solo Controparte_2 Cont
”), al fine di pignorare somme di spettanza di , notificava alla Eurizon Parte_1
Capital S.G.R. atto di pignoramento presso terzi, per la somma di € 90.950,90. L'atto di pignoramento presso terzi, oggetto dell'odierna opposizione, traeva origine da tre distinte cartelle esattoriali notificate al e identificate al n. 10820180001301263000 (notificata il Pt_1
13.03.2018), n. 10820180010759969000 (notificata l'11.01.2019), e n. 10820190003000621000
(notificata il 21.03.2019).
Con ricorso ex art. 617 c.p.c. del 9.12.2019 proponeva opposizione, avanti al Parte_1
Giudice dell'Esecuzione (procedura esecutiva identificata al N. R.G.E. 1378/2019) avverso il pignoramento presso terzi chiedendo, preliminarmente, la sospensione anche inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dell'atto di pignoramento, in via principale la dichiarazione di insistenza della notifica dell'atto di pignoramento e in subordine la concessione di un termine entro il quale poter procedere alla presentazione di una istanza motivata di rateizzazione del debito. (cfr. doc. n. 2 – fascicolo di parte opponente) Tribunale di Teramo
Cont Con comparsa di costituzione e risposta si costitutiva nel procedimento l' , concludendo per l'integrale rigetto del ricorso poiché inammissibile e infondato.
Il G.E. con provvedimento del 16.6.2020, reso nel sub procedimento N.R.G.E. 1378/2019 sub 1, emesso all'esito dell'udienza celebratasi secondo le modalità di cui all'art. 127- ter c.p.c., preliminarmente rigettava la richiesta di sospensione della procedura esecutiva già avviata invitando le parti a incardinare, entro il termine di 90 giorni, il giudizio di merito.
Inoltre, con ulteriore e diverso provvedimento reso in data 16.6.2020, depositato nel fascicolo principale della procedura esecutiva, il G.E. rilevava che : “ richiamato il contenuto del provvedimento emesso in pari data con il quale è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione;
considerato che
in virtù della rateizzazione del credito cui è stato ammesso il debitore, appare opportuno rinviare la presente procedura ad altra udienza, al fine di verificare il buon esito della stessa, non potendosi procedere all'assegnazione stante la pendenza del detto beneficio.”(cfr. doc. n.6
– fascicolo di parte opponente)
Con atto di citazione notificato in data 15.10.2020 introduceva il presente Parte_1 giudizio di merito sostenendo:
- l'inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi perché eseguita a mezzo PEC in formato PDF senza attestazione di conformità;
- l'irregolarità del pignoramento stante la carenza dei requisiti previsti all'art. 492, comma 3
c.p.c.; Cont
- l'esistenza di un onere in capo al creditore procedente, nel caso di specie , di rinunciare al presente giudizio di merito stante l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione a favore del debitore, dei crediti risultanti dalle cartelle esattoriali oggetto della procedura esecutiva.
Ciò premesso chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente domanda, in via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento;
in subordine, revocare l'atto di pignoramento di crediti verso terzi per intervenuta ammissione del debitore al beneficio della rateizzazione;
con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario ed oneri fiscali come per legge.”
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita, in data 15.1.2021, l'
[...]
la quale, avversando le pretese attoree, rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_2
“l'Ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per le motivazioni sopra esposte, per quelle esponende e/o per quanto ritenuto Voglia: - nel merito: rigettare il ricorso in quanto inammissibile, infondato sia in fatto che in diritto per le motivazioni su esposte.”, con vittoria di spese. La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale e all'udienza dell'11.6.2025 è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Tribunale di Teramo
La controversia trova risoluzione nella dichiarazione di cessata materia del contendere.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo stato espressamente evidenziato dall'odierno opponente, in sede di deposito delle memorie conclusionali, che il Giudice dell'Esecuzione: “all'udienza del 25.01.2022, verificato il regolare pagamento delle rate, disponeva l'estinzione della procedura esecutiva”.
Infatti, il venir meno della condizione debitoria del – come dichiarato in sede Pt_1 esecutiva - fa venir meno i presupposti in costanza dei quali la procedura esecutiva è stata avviata e il presente procedimento di merito incardinato, trovando ciò conferma anche nella giurisprudenza la quale evidenzia che se lo scopo dell'opposizione è una pronuncia sulla regolarità formale di un procedimento esecutivo, ontologicamente destinata soltanto ad incidere sul corso di esso, alcun senso potrebbe avere l'emanazione di un provvedimento siffatto quando gli atti esecutivi abbiano, per altra causa, perduto efficacia (cfr. Cass., 26 marzo 2003 n. 4492).
Come è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Secondo un costume giurisprudenziale ormai radicato, si designa con tale locuzione una forma di definizione del processo con cui il Giudice viene a dare atto del sopravvenuto esaurimento, per fatti intercorsi in pendenza della lite, di ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti (cfr. Cass. civ. 3 dicembre 2005 n. 3455; Cass. civ. 3 settembre 2003 n. 12844).
L'istituto non è regolato dal codice di rito (a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), ma, attraverso una compiuta elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, esso si è inserito, ormai, nel tessuto connettivo del processo civile.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie da decidere con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso. (cfr. ex multis: Cass. civile, sez. III, 1 giugno
2004, n. 10478; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332,; Cass., sez. unite, 28 settembre 2000, n. 1048;
Cass. civile sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268) Giova in ogni caso rammentare che “è dovere del giudice rilevare detta carenza anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti” (cfr. Cass. civ. Sez. VI, ordinanza, (ud. 27-06-2019) 22- 04-2020, n. 8034).
Ciò premesso, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 08 settembre 2008 , n. 22650).
La pronuncia è inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venire meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (cfr. Cass., sez. un., 28 settembre 2000 n. 1048, cit.).
Venendo ora alla regolamentazione delle spese di lite, si ritengono sussistenti presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, a discapito del generale e ormai consolidato principio di soccombenza virtuale in ragione del quale: “Alla declaratoria di cessazione della materia
3 Tribunale di Teramo
del contendere segue il regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale” (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 19 ottobre 2018, n. 26537, cit.)
In applicazione del richiamato principio il giudice deve procedere a effettuare una ricostruzione ipotetica dell'andamento del giudizio necessaria per attribuire le spese alla parte che, in assenza della cessazione della materia del contendere, sarebbe stata destinataria di una pronuncia di rigetto. (cfr.
Tribunale Udine, 1luglio 2025, n.508)
In ogni caso, il giudice può, pur dando atto della sopravvenuta cessata materia del contendere, discostarsi dall'applicazione del richiamato principio, offerendo una giustificazione logica e coerente.
(cfr. Cass. civ. ord. del 14 ottobre 2024 n. 26622)
La mancata applicazione del principio sancito dalla consolidata giurisprudenza trova giustificazione, nel caso di specie, nella condotta processuale tenuta sia dall'opponete che dall'opposta che hanno continuato a chiedere, nonostante l'estinzione della procedura esecutiva – a far data dal 25 gennaio 2022 e dalla quale ha tratto origine il presente giustizio di opposizione – una pronuncia di merito contravvenendo, con il loro operato, alla primaria necessità di una celere definizione della controversia.
Le parti hanno continuato, nonostante il venir meno del loro interesse a una pronuncia di merito,
a confermare le conclusioni rassegnate nei loro scritti difensivi;
parte opponente dopo aver resa nota al
Tribunale la circostanza relativa all'estinzione della procedura esecutiva ha comunque rassegnato le conclusioni così come dichiarate nell'atto introduttivo quando ancora non vi era stata alcuna significativa evoluzione in sede esecutiva;
mentre, parte opposta non ha reso nota la circostanza dell'estinzione della procedura esecutiva neppure in sede di deposito di comparsa conclusionale.
Pertanto, le spese di lite dovranno essere considerate integralmente compensate tra le parti, non sussistendo comprovate ragioni di ritenere applicabile il principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa
Mariangela Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 2745/2020 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Spese compensate.
Così deciso, in Teramo, il giorno18 settembre 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2745/2020 promossa
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresenta e difesa dall'avv. Maurizio Fanì, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Giulianova (TE), Via Zola n. 12;
OPPONENTE contro
(C.F. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Tolomei, giusta procura apposta in calce all'atto di costituzione, con domicilio eletto presso lo studio del difensore sito in Ancona, Via Marsala n. 13;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione mobiliare, art. 615, comma 2 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 giugno 2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I fatti posti a corredo dell'opposizione e per come prospettati nell'atto di citazione possono essere riassunti come di seguito.
In data 24.10.2019 l' (d'ora in avanti anche solo Controparte_2 Cont
”), al fine di pignorare somme di spettanza di , notificava alla Eurizon Parte_1
Capital S.G.R. atto di pignoramento presso terzi, per la somma di € 90.950,90. L'atto di pignoramento presso terzi, oggetto dell'odierna opposizione, traeva origine da tre distinte cartelle esattoriali notificate al e identificate al n. 10820180001301263000 (notificata il Pt_1
13.03.2018), n. 10820180010759969000 (notificata l'11.01.2019), e n. 10820190003000621000
(notificata il 21.03.2019).
Con ricorso ex art. 617 c.p.c. del 9.12.2019 proponeva opposizione, avanti al Parte_1
Giudice dell'Esecuzione (procedura esecutiva identificata al N. R.G.E. 1378/2019) avverso il pignoramento presso terzi chiedendo, preliminarmente, la sospensione anche inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dell'atto di pignoramento, in via principale la dichiarazione di insistenza della notifica dell'atto di pignoramento e in subordine la concessione di un termine entro il quale poter procedere alla presentazione di una istanza motivata di rateizzazione del debito. (cfr. doc. n. 2 – fascicolo di parte opponente) Tribunale di Teramo
Cont Con comparsa di costituzione e risposta si costitutiva nel procedimento l' , concludendo per l'integrale rigetto del ricorso poiché inammissibile e infondato.
Il G.E. con provvedimento del 16.6.2020, reso nel sub procedimento N.R.G.E. 1378/2019 sub 1, emesso all'esito dell'udienza celebratasi secondo le modalità di cui all'art. 127- ter c.p.c., preliminarmente rigettava la richiesta di sospensione della procedura esecutiva già avviata invitando le parti a incardinare, entro il termine di 90 giorni, il giudizio di merito.
Inoltre, con ulteriore e diverso provvedimento reso in data 16.6.2020, depositato nel fascicolo principale della procedura esecutiva, il G.E. rilevava che : “ richiamato il contenuto del provvedimento emesso in pari data con il quale è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione;
considerato che
in virtù della rateizzazione del credito cui è stato ammesso il debitore, appare opportuno rinviare la presente procedura ad altra udienza, al fine di verificare il buon esito della stessa, non potendosi procedere all'assegnazione stante la pendenza del detto beneficio.”(cfr. doc. n.6
– fascicolo di parte opponente)
Con atto di citazione notificato in data 15.10.2020 introduceva il presente Parte_1 giudizio di merito sostenendo:
- l'inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi perché eseguita a mezzo PEC in formato PDF senza attestazione di conformità;
- l'irregolarità del pignoramento stante la carenza dei requisiti previsti all'art. 492, comma 3
c.p.c.; Cont
- l'esistenza di un onere in capo al creditore procedente, nel caso di specie , di rinunciare al presente giudizio di merito stante l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione a favore del debitore, dei crediti risultanti dalle cartelle esattoriali oggetto della procedura esecutiva.
Ciò premesso chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente domanda, in via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento;
in subordine, revocare l'atto di pignoramento di crediti verso terzi per intervenuta ammissione del debitore al beneficio della rateizzazione;
con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario ed oneri fiscali come per legge.”
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita, in data 15.1.2021, l'
[...]
la quale, avversando le pretese attoree, rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_2
“l'Ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per le motivazioni sopra esposte, per quelle esponende e/o per quanto ritenuto Voglia: - nel merito: rigettare il ricorso in quanto inammissibile, infondato sia in fatto che in diritto per le motivazioni su esposte.”, con vittoria di spese. La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale e all'udienza dell'11.6.2025 è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Tribunale di Teramo
La controversia trova risoluzione nella dichiarazione di cessata materia del contendere.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo stato espressamente evidenziato dall'odierno opponente, in sede di deposito delle memorie conclusionali, che il Giudice dell'Esecuzione: “all'udienza del 25.01.2022, verificato il regolare pagamento delle rate, disponeva l'estinzione della procedura esecutiva”.
Infatti, il venir meno della condizione debitoria del – come dichiarato in sede Pt_1 esecutiva - fa venir meno i presupposti in costanza dei quali la procedura esecutiva è stata avviata e il presente procedimento di merito incardinato, trovando ciò conferma anche nella giurisprudenza la quale evidenzia che se lo scopo dell'opposizione è una pronuncia sulla regolarità formale di un procedimento esecutivo, ontologicamente destinata soltanto ad incidere sul corso di esso, alcun senso potrebbe avere l'emanazione di un provvedimento siffatto quando gli atti esecutivi abbiano, per altra causa, perduto efficacia (cfr. Cass., 26 marzo 2003 n. 4492).
Come è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Secondo un costume giurisprudenziale ormai radicato, si designa con tale locuzione una forma di definizione del processo con cui il Giudice viene a dare atto del sopravvenuto esaurimento, per fatti intercorsi in pendenza della lite, di ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti (cfr. Cass. civ. 3 dicembre 2005 n. 3455; Cass. civ. 3 settembre 2003 n. 12844).
L'istituto non è regolato dal codice di rito (a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), ma, attraverso una compiuta elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, esso si è inserito, ormai, nel tessuto connettivo del processo civile.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie da decidere con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso. (cfr. ex multis: Cass. civile, sez. III, 1 giugno
2004, n. 10478; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332,; Cass., sez. unite, 28 settembre 2000, n. 1048;
Cass. civile sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268) Giova in ogni caso rammentare che “è dovere del giudice rilevare detta carenza anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti” (cfr. Cass. civ. Sez. VI, ordinanza, (ud. 27-06-2019) 22- 04-2020, n. 8034).
Ciò premesso, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 08 settembre 2008 , n. 22650).
La pronuncia è inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venire meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (cfr. Cass., sez. un., 28 settembre 2000 n. 1048, cit.).
Venendo ora alla regolamentazione delle spese di lite, si ritengono sussistenti presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, a discapito del generale e ormai consolidato principio di soccombenza virtuale in ragione del quale: “Alla declaratoria di cessazione della materia
3 Tribunale di Teramo
del contendere segue il regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale” (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 19 ottobre 2018, n. 26537, cit.)
In applicazione del richiamato principio il giudice deve procedere a effettuare una ricostruzione ipotetica dell'andamento del giudizio necessaria per attribuire le spese alla parte che, in assenza della cessazione della materia del contendere, sarebbe stata destinataria di una pronuncia di rigetto. (cfr.
Tribunale Udine, 1luglio 2025, n.508)
In ogni caso, il giudice può, pur dando atto della sopravvenuta cessata materia del contendere, discostarsi dall'applicazione del richiamato principio, offerendo una giustificazione logica e coerente.
(cfr. Cass. civ. ord. del 14 ottobre 2024 n. 26622)
La mancata applicazione del principio sancito dalla consolidata giurisprudenza trova giustificazione, nel caso di specie, nella condotta processuale tenuta sia dall'opponete che dall'opposta che hanno continuato a chiedere, nonostante l'estinzione della procedura esecutiva – a far data dal 25 gennaio 2022 e dalla quale ha tratto origine il presente giustizio di opposizione – una pronuncia di merito contravvenendo, con il loro operato, alla primaria necessità di una celere definizione della controversia.
Le parti hanno continuato, nonostante il venir meno del loro interesse a una pronuncia di merito,
a confermare le conclusioni rassegnate nei loro scritti difensivi;
parte opponente dopo aver resa nota al
Tribunale la circostanza relativa all'estinzione della procedura esecutiva ha comunque rassegnato le conclusioni così come dichiarate nell'atto introduttivo quando ancora non vi era stata alcuna significativa evoluzione in sede esecutiva;
mentre, parte opposta non ha reso nota la circostanza dell'estinzione della procedura esecutiva neppure in sede di deposito di comparsa conclusionale.
Pertanto, le spese di lite dovranno essere considerate integralmente compensate tra le parti, non sussistendo comprovate ragioni di ritenere applicabile il principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa
Mariangela Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 2745/2020 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Spese compensate.
Così deciso, in Teramo, il giorno18 settembre 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
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