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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 04/06/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 877/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai
Magistrati:
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 877/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Gabriella D'Angelo, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Giuseppe Fallica, come da procura in atti;
RESISTENTE
nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale;
1 INTERVENIENTE
OGGETTO: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI: all'udienza del 14/5/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni riportandosi ad accordo sottoscritto in atti. Il P.M., con nota del 23/5/2025, ha espresso parere favorevole alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18/11/2024 il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di “- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_2
, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
[...]
San Salvo di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici;
- Accertare e dichiarare che nulla è più dovuto a titolo di mantenimento dei figli e Per_1 Per_2 perché maggiorenni ed economicamente autosufficienti ed in conseguenza revocare l'ordine di pagamento diretto posto in capo alla società datrice di lavoro;
- Accertare e dichiarare CP_2 che i figli ormai maggiorenni non sono più conviventi con la madre nella casa coniugale e pertanto assegnare la casa coniugale di comune proprietà, sita in San Salvo, alla Via Po n. 6, al sig. Pt_1 visto, in primis, il venir meno delle condizioni per cui era stata temporaneamente assegnata in fase di separazione alla e in CP_1 secondo luogo, per l'intervenuta necessità, in capo al ricorrente, di dare dignitosa dimora alla sua nuova famiglia, con figli minori
a carico;
- Con vittoria di spese e competenze di lite in caso di opposizione”.
Con memoria di costituzione del 19/2/2025 la resistente ha aderito alla domanda di divorzio, chiedendo di “dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il Sig. a corrispondere Parte_1 mensilmente alla Sig.ra assegno di mantenimento Controparte_1 non inferiore ad Euro 300,00 mensili, da aggiornarsi annualmente
2 come per legge o nella misura che verrà ritenuta di giustizia con adeguamento automatico ed annuale all'ISTAT e porre a carico dei genitori nella misura del 50% le spese mediche non coperte dal SSN, le spese scolastiche, sportive e culturali dei figli e Per_2
” e di “Assegnare la casa coniugale alla sig.ra Per_1 [...]
”. CP_1
La prima udienza di comparizione del 19/2/2025 è stata rinviata per consentire alla parte ricorrente e al Giudice di prendere contezza della comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse della resistente solo in pari data. Alla successiva udienza del 16/4/2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, che hanno successivamente depositato, sottoscritto da entrambi i coniugi, chiedendo di “- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_2
, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
[...]
San Salvo di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici;
- dichiarare che nulla è più dovuto a titolo di mantenimento dei figli e , ed in conseguenza revocare l'ordine di Per_1 Per_2 pagamento diretto posto in capo alla società datrice di lavoro
[...]
, con effetto dalla data di pubblicazione della sentenza;
CP_2
- darsi atto che la casa coniugale di comune proprietà, sita in
San Salvo, alla Via Po n. 6, verrà posta in vendita con mandato ad
Agenzia immobiliare entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza con impegno sin da ora – dei comparenti – ad avallare la scelta dell'agenzia immobiliare che verrà indicata congiuntamente dai difensori. Stabilirsi che il prezzo della vendita sarà quello risultante dalla valutazione effettuanda dall'agente immobiliare con specifico impegno dei proprietari – sin da ora – ad accettare proposte in ribasso fino al 15% di talché non sorgeranno conflitti in ordine al prezzo di vendita;
- Stabilirsi, in conseguenza, che l'importo della vendita – al netto dele spese vive sostenute e del compenso all'intermediario -
3 verrò diviso al 50% tra i comproprietari che – sin da ora – si impegnano e si obbligano reciprocamente a destinare il 10% della propria quota ai figli (5% per e 5% per ). Darsi atto Per_1 Per_2 che, fino alla data della vendita, la sig.ra continuerà ad CP_1 abitare la predetta abitazione facendosi carico delle spese relative all'immobile e dei consumi fino al rilascio anche se dovessero sopraggiungere successivamente;
- Nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile;
- Spese e competenze di lite compensate”.
L'udienza del 14/5/2025 è stata sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con cui le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni riportandosi all'accordo già in atti.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, sussistono i requisiti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo stato esperito inutilmente il tentativo di conciliazione ed essendosi protratta la separazione ininterrottamente nel termine minimo di legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza del 2/11/2007.
Risulta, inoltre, pacifico dalla concorde prospettazione delle parti che la loro comunione spirituale e materiale non possa essere ricostituita.
Il Tribunale dà atto che tutti i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge né all'ordine pubblico.
Le spese di lite devono trovare integrale compensazione, come da richiesta congiunta delle parti.
4 Copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, dovrà essere trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di San Salvo (CH) per le incombenze di cui al DPR n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 877/2024, così provvede:
− dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a San Salvo (CH) il 13/5/1995, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di San Salvo
(CH) al n. 16 P. II, Serie A dell'anno 1995;
− ordina l'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello Stato Civile del Comune di San
Salvo (CH), previa trasmissione a cura della Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile;
− compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Vasto, nella Camera di Consiglio del 30/5/2025.
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Dott.ssa Maria Elena Faleschini
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai
Magistrati:
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 877/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Gabriella D'Angelo, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Giuseppe Fallica, come da procura in atti;
RESISTENTE
nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale;
1 INTERVENIENTE
OGGETTO: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI: all'udienza del 14/5/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni riportandosi ad accordo sottoscritto in atti. Il P.M., con nota del 23/5/2025, ha espresso parere favorevole alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18/11/2024 il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di “- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_2
, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
[...]
San Salvo di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici;
- Accertare e dichiarare che nulla è più dovuto a titolo di mantenimento dei figli e Per_1 Per_2 perché maggiorenni ed economicamente autosufficienti ed in conseguenza revocare l'ordine di pagamento diretto posto in capo alla società datrice di lavoro;
- Accertare e dichiarare CP_2 che i figli ormai maggiorenni non sono più conviventi con la madre nella casa coniugale e pertanto assegnare la casa coniugale di comune proprietà, sita in San Salvo, alla Via Po n. 6, al sig. Pt_1 visto, in primis, il venir meno delle condizioni per cui era stata temporaneamente assegnata in fase di separazione alla e in CP_1 secondo luogo, per l'intervenuta necessità, in capo al ricorrente, di dare dignitosa dimora alla sua nuova famiglia, con figli minori
a carico;
- Con vittoria di spese e competenze di lite in caso di opposizione”.
Con memoria di costituzione del 19/2/2025 la resistente ha aderito alla domanda di divorzio, chiedendo di “dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il Sig. a corrispondere Parte_1 mensilmente alla Sig.ra assegno di mantenimento Controparte_1 non inferiore ad Euro 300,00 mensili, da aggiornarsi annualmente
2 come per legge o nella misura che verrà ritenuta di giustizia con adeguamento automatico ed annuale all'ISTAT e porre a carico dei genitori nella misura del 50% le spese mediche non coperte dal SSN, le spese scolastiche, sportive e culturali dei figli e Per_2
” e di “Assegnare la casa coniugale alla sig.ra Per_1 [...]
”. CP_1
La prima udienza di comparizione del 19/2/2025 è stata rinviata per consentire alla parte ricorrente e al Giudice di prendere contezza della comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse della resistente solo in pari data. Alla successiva udienza del 16/4/2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, che hanno successivamente depositato, sottoscritto da entrambi i coniugi, chiedendo di “- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_2
, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
[...]
San Salvo di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici;
- dichiarare che nulla è più dovuto a titolo di mantenimento dei figli e , ed in conseguenza revocare l'ordine di Per_1 Per_2 pagamento diretto posto in capo alla società datrice di lavoro
[...]
, con effetto dalla data di pubblicazione della sentenza;
CP_2
- darsi atto che la casa coniugale di comune proprietà, sita in
San Salvo, alla Via Po n. 6, verrà posta in vendita con mandato ad
Agenzia immobiliare entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza con impegno sin da ora – dei comparenti – ad avallare la scelta dell'agenzia immobiliare che verrà indicata congiuntamente dai difensori. Stabilirsi che il prezzo della vendita sarà quello risultante dalla valutazione effettuanda dall'agente immobiliare con specifico impegno dei proprietari – sin da ora – ad accettare proposte in ribasso fino al 15% di talché non sorgeranno conflitti in ordine al prezzo di vendita;
- Stabilirsi, in conseguenza, che l'importo della vendita – al netto dele spese vive sostenute e del compenso all'intermediario -
3 verrò diviso al 50% tra i comproprietari che – sin da ora – si impegnano e si obbligano reciprocamente a destinare il 10% della propria quota ai figli (5% per e 5% per ). Darsi atto Per_1 Per_2 che, fino alla data della vendita, la sig.ra continuerà ad CP_1 abitare la predetta abitazione facendosi carico delle spese relative all'immobile e dei consumi fino al rilascio anche se dovessero sopraggiungere successivamente;
- Nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile;
- Spese e competenze di lite compensate”.
L'udienza del 14/5/2025 è stata sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con cui le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni riportandosi all'accordo già in atti.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, sussistono i requisiti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo stato esperito inutilmente il tentativo di conciliazione ed essendosi protratta la separazione ininterrottamente nel termine minimo di legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza del 2/11/2007.
Risulta, inoltre, pacifico dalla concorde prospettazione delle parti che la loro comunione spirituale e materiale non possa essere ricostituita.
Il Tribunale dà atto che tutti i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge né all'ordine pubblico.
Le spese di lite devono trovare integrale compensazione, come da richiesta congiunta delle parti.
4 Copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, dovrà essere trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di San Salvo (CH) per le incombenze di cui al DPR n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 877/2024, così provvede:
− dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a San Salvo (CH) il 13/5/1995, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di San Salvo
(CH) al n. 16 P. II, Serie A dell'anno 1995;
− ordina l'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello Stato Civile del Comune di San
Salvo (CH), previa trasmissione a cura della Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile;
− compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Vasto, nella Camera di Consiglio del 30/5/2025.
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Dott.ssa Maria Elena Faleschini
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