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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/03/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Udienza a trattazione scritta del 18 marzo 2025
Il G.I. lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visto l'art. 281-sexies c.p.c.; decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, all'esito della discussione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. svoltasi all'udienza del 18 marzo 2025, mediante lo scambio di note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3377/2020 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via XX Parte_1 C.F._1
Settembre n. 63, presso lo studio dell'Avv. Mariagiovanna Costanzo, che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
- ATTRICE -
E
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Anna Maria Paladino e
Saverio Molica ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale del sito in Catanzaro, CP_1
Via Jannoni, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO -
Oggetto: risarcimento danni derivanti da responsabilità ex art. 2051 c.c., in via subordinata da responsabilità ex art. 2043 c.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , in qualità di proprietaria di un appartamento sito in Catanzaro in Vico III Raffaelli n. Parte_1
11, individuato al N.C.E.U. di Catanzaro, Foglio di mappa n. 47, Particella 131, sub 12, ha convenuto in giudizio il per sentirlo condannare, previo accertamento della sua esclusiva Controparte_1 responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni materiali cagionati al suindicato immobile a causa di allagamenti verificatisi al suo interno in ragione di una rottura della condotta fognaria servente l'immobile in questione.
A sostegno della propria pretesa, parte attrice ha dedotto che, sul finire di agosto 2019, il piano seminterrato dell'abitazione sopra individuata fosse stato allagato da “acqua mista”, ossia da acqua
1 pulita e da acqua di fogna. Nei giorni seguenti al primo episodio di allagamento, l'immobile ha continuato ad essere allagato: nello specifico, il piano seminterrato non riusciva ad asciugarsi perché continuava a refluire al suo interno acqua pulita e acqua di fogna. Di fronte a tale fenomeno, Pt_1
incaricava due tecnici di propria fiducia per ricercare le cause del fenomeno di allagamento
[...]
occorso al proprio immobile. I predetti tecnici incaricati, una volta verificato lo stato delle tubazioni inerenti agli impianti interni dell'immobile, escludendo la presenza di rotture, concentravano la loro attenzione sulla piazzetta antistante l'appartamento, ispezionando la rete fognaria comunale e accertando plurime criticità della stessa condotta. Pertanto, con nota del 04.10.2019, i tecnici chiedevano al competente Settore Gestione del territorio di porre in essere ogni necessario intervento di riparazione. In seguito, vari organi tecnici e responsabili degli uffici comunali effettuavano un sopralluogo, in occasione del quale verificavano direttamente i fenomeni sopra descritti e decidevano di compiere una cd. “prova di colore”. Immediatamente dopo il versamento dell'acqua colorata nel tratto fognario in parola, l'appartamento di si allagava nuovamente. Pertanto, in data Parte_1
21.10.2019, l'Amministrazione comunale dava inizio alle opere di riparazione e ripristino della condotta fognaria. Tuttavia, subito dopo la conclusione dei lavori di riparazione e ripristino della rete fognaria, veniva constatato che l'acqua continuava ad infiltrarsi a livello delle fondazioni poiché, al termine dei lavori condotti sulla rete fognaria medesima, i tecnici comunali non avrebbero provveduto ad impermeabilizzare le pareti ed il fondo del pozzetto comunale di raccolta delle acque, già presente e facente parte della rete oggetto di intervento. Con note del 15.11.2019 e del 28.01.2020, parte attrice rappresentava la circostanza appena descritta al di Catanzaro convenuto e chiedeva il CP_1
completamento dei lavori già eseguiti mediante l'impermeabilizzazione delle pareti e del fondo del pozzetto comunale in parola. In un primo momento, l'Amministrazione comunale negava la riconducibilità dei fenomeni di allagamento e di infiltrazione sopra descritti alle strutture ed ai servizi comunali, imputando i fenomeni ad una “grave incuria” progettuale o manutentiva da parte di Pt_1
, che non avrebbe protetto le pareti del proprio appartamento dall'umidità con le necessarie
[...]
opere di impermeabilizzazione. Dunque, parte attrice contestava le avverse affermazioni con nota del
19.02.2020, a seguito della quale i tecnici comunali effettuavano un ulteriore sopralluogo e accoglievano la richiesta attorea, compiendo la impermeabilizzazione del già citato pozzetto comunale.
A seguito degli interventi tecnici sopra descritti, l'appartamento di proprietà attorea non è stato più interessato da fenomeni di allagamento e, pertanto, con nota datata 11.06.2020, ha Parte_1
chiesto al il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dello stato di Controparte_1
manutenzione della rete idrico-fognaria comunale. In assenza di riscontro, ha adito l'intestato
2 Tribunale al fine di far accertare la responsabilità del per la causazione dei danni Controparte_1 di cui in narrativa e, conseguentemente, condannarlo al risarcimento dei medesimi, commisurati in €
20.949,69 pari alle spese necessarie a ripristinare l'immobile, nonché nella somma di € 2.400,00 pari al mancato guadagno sul canone di locazione e nella somma di € 2.250,00 a titolo di mancato guadagno per l'impossibilità di godimento durante i lavori di risanamento e ripristino.
Si è costituto in giudizio il , il quale ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda, Controparte_1 poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto, sia in ordine all'an debeatur, sia in ordine al quantum debeatur. In via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda di parte attrice, ha chiesto di accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'attrice nella produzione ovvero nell'aggravamento dei presunti eventi dannosi, ex art. 1227 c.c. e, per l'effetto, diminuire il risarcimento in ragione della gravità delle condotte medesime.
La causa è stata istruita mediante prove documentali, prove per testi e c.t.u. e, infine, è stata rinviata alla odierna udienza per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
2. Tanto premesso, e passando alla qualificazione della domanda attorea, si ritiene che l'azione proposta debba essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art 2051 c.c.
A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha, da lungo tempo, affermato che la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. ben può trovare applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, anche con riguardo ai beni destinati all'uso della collettività, finanche quando il bene produttore di danni sia un bene demaniale di vasta estensione, come ad esempio una strada pubblica (cfr., ex multis, Cass., n.
24529/2009).
Anche in materia di manutenzione delle condotte idriche, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito, anche recentemente, come la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile anche alle pubbliche amministrazioni per i danni conseguenti ai difetti di costruzione o all'omessa manutenzione e riparazione straordinaria delle condotte idriche e fognarie poste a servizio dei Comuni (cfr. Cass., ord. del 13 maggio 2020, n. 8888).
Specificamente, con riguardo alla rete fognaria, la Suprema Corte ha affermato che “gli impianti fognai, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico, che, come custode, risponde ai sensi dell'articolo 2051 c.c., dei danni causalmente collegati alla cosa, salva la prova del caso fortuito;
il concorrente apporto causale di un terzo, rilevante in sede di eventuale regresso, in base ai principi della responsabilità solidale, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, salvo che non integri il fortuito” (cfr. Cass., n. 6665/2009 e Cass., n. 6515/2004).
3 È stato anche precisato, in via generale, che nel caso in cui non vi sia stato il totale trasferimento a terzi del potere di fatto sull'opera, per l'ente proprietario, che sull'opera debba continuare ad esercitare la opportuna vigilanza ed i necessari controlli, non viene meno il dovere di custodia, e quindi, nemmeno la correlativa responsabilità ex art.2051 c.c. da cui si può liberare solo dando prova del fortuito (cfr.
Cass., n. 5007/1996 e Cass., n. 5539/1997).
Ebbene, nel caso in esame, è incontestato che il sia il proprietario e il gestore Controparte_1 dell'impianto fognario, su cui esercita un potere di fatto e, pertanto, in qualità di custode del bene, grava su di esso ogni obbligo di manutenzione, controllo, vigilanza e adeguamento dello stesso impianto, con conseguente responsabilità a suo carico ex art. 2051 c.c. per i danni arrecati a terzi.
3. Accertata, dunque, nei termini suesposti la sussistenza del rapporto di custodia che intercorre tra l'amministrazione comunale e la res in questione, occorre evidenziare, al fine di verificare la sussistenza di tutti i presupposti necessari per l'accoglimento della domanda attorea che, in materia di ripartizione dell'onere della prova, come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite in tempi recenti: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito” (cfr. Cass., SS.UU., n. 20943/2022), non rilevando affatto la diligenza o la condotta colposa del custode.
In sintesi, al danneggiato spetta l'onere di dimostrare che l'evento sia correlato alla cosa, ovvero alla pericolosità determinata dalla mancata vigilanza, cura e custodia gravante sull'amministrazione convenuta, la quale può tuttavia dedurre che il fatto del danneggiato sia stato utile ad interrompere del tutto il nesso eziologico tra res e danno.
A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità si è espressa in tal senso: “È vero che, in applicazione dell'art. 2051 cod. civ., spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato), tuttavia questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, ed in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia” (cfr. Cass., ord. del 3 febbraio 2015, n. 1896).
In particolare, sul caso fortuito integrato dalla condotta del danneggiato, la Suprema Corte ha evidenziato a più riprese che la condotta del danneggiato può escludere la responsabilità del custode solo “ove sia colposa ed imprevedibile” (cfr. Cass., n. 25837/2017), ossia “quando essa, rivelandosi
4 come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo” (cfr. Cass., n. 18317/2015), giacché l'idoneità ad interrompere il nesso causale può essere riconosciuta solo ad un fattore estraneo avente “carattere di imprevedibilità ed eccezionalità” (cfr. Cass., n. 2660/2013).
In tal senso, anche i più recenti arresti di legittimità, pur affermando che il comportamento del danneggiato possa assumere incidenza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, non hanno mancato di evidenziare che ciò può avvenire “quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (cfr. Cass., n. 2480/2018 e Cass., n. 9315/2019).
Deve, pertanto, ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, la condotta colposa del danneggiato non basta, da sola, a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno, essendo richiesto, altresì, che detta condotta si connoti per oggettive caratteristiche di “imprevedibilità” ed “imprevenibilità”, che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa (cfr., più di recente, Cass., n. 26524/2020).
In particolare, questi ultimi concetti di “imprevedibilità” ed imprevenibilità” vanno intesi, come già chiarito dalla stessa giurisprudenza di legittimità, non nel senso della assoluta impossibilità di prevedere l'eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima (che è ovviamente sempre possibile), ma nel senso del rilievo delle sole condotte “oggettivamente” non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela, la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile.
La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito e precisato che “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidente causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa- dell'art. 1227, I comma c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile
5 che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr. Cass. n. 2480/2018 e Cass. n. 2481/2018).
Fatte le superiori premesse in diritto, questo Giudicante ritiene che nel caso in esame l'attrice abbia pienamente assolto l'onere probatorio gravante su di sé, fornendo prova del danno subito e del nesso eziologico intercorrente tra l'evento dannoso e il bene posto in custodia.
Innanzitutto, risulta pienamente provato, alla luce del materiale probatorio versato in atti, il verificarsi nel mese di agosto del 2019 di una rottura dell'impianto fognario con successivo intervento dei tecnici comunali, finalizzato all'effettuazione di opere di impermeabilizzazione.
Assumono, poi, valore dirimente le risultanze della C.T.U. svolta in corso di causa: le conclusioni dell'elaborato redatto dall'ing. sono da ritenersi logiche e condivisibili e, pertanto, Persona_1
idonee ad essere poste a fondamento del convincimento di questo Giudicante.
Il c.t.u. incaricato, infatti, ha accertato che l'immobile di proprietà di sia stato sottoposto Parte_1
ad un fenomeno di infiltrazione importante, tanto che in ambedue le camere e nel corridoio ne sono ancora visibili i segni. Inoltre, il Consulente incaricato ha anche chiarito che “dalla documentazione in atti, si evince chiaramente che la rete fognaria prima dei lavori di rifacimento realizzati in data
21.10.2019, non funzionava, in quanto dagli scavi eseguiti in occasione dei suddetti lavori, risultava completamente occlusa. Pertanto, è facile intuire che le acque reflue provenienti da monte non potevano defluire lungo la rete fognaria nella condizione precedente all'intervento di ripristino, e quindi le stesse si infiltravano nel terreno (…). Ci si trova in presenza di un gradiente di pressione idraulico e lo scorrimento dell'acqua avviene nella direzione che va dalla pressione più alta a quella più bassa. Bisogna precisare che all'aumentare del gradiente di pressione aumenta la portata di deflusso, la velocità del flusso delle suddette acque reflue nel caso in esame dipende dalla formazione del terreno e quindi dalla sua porosità. Pertanto, l'allagamento del locale al piano seminterrato non poteva essere evitato con un intervento di impermeabilizzazione del suddetto locale” (cfr. p. 10 della
C.T.U. in atti).
Tali dichiarazioni sono idonee, inoltre, a destituire di fondamento la tesi sostenuta da parte convenuta, secondo cui la causa o la concausa dell'allagamento per cui oggi è causa sarebbe stata da rinvenire nella mancata attuazione, da parte dell'attrice, di lavori di impermeabilizzazione sul proprio immobile.
Il c.t.u., poi, quanto ai danni subiti dall'immobile sub iudice, ha accertato che “il pavimento della camera n. 1, in un angolo per una superficie di circa 1,50 mq, risulta demolito e per come riportato
6 nella perizia di parte Attrice tale punto è stato oggetto di saggio al fine di individuare da dove provenisse l'acqua nel locale. Alcune pareti del locale risultano prive di intonaco, è visibile la tubazione corrugata utilizzata per gli impianti elettrici, anche la tubazione multistrato per gli impianti di riscaldamento. Da quanto si può comprendere, successivamente al fenomeno infiltrativo, la parte attrice ha effettuato degli interventi di rimozione dell'intonaco e del pannello di coibentazione nella camera n. 1 posto all'interno sulle pareti esterne, la rimozione del solo intonaco nel corridoio e nella camera n. 2 (quella più piccola). Sicuramente, tale intervento è stato eseguito per eliminare le macchie di umido sulle pareti, difatti basta guardare la documentazione fotografica in atti, per capire che si è trattato di un fenomeno di infiltrazione importante e prolungato nel tempo” (cfr. pp. 2 e 3 della
C.T.U. in atti).
Dunque, dalle risultanze peritali è emerso in modo incontrovertibile: 1) che la causa dell'allagamento lamentato dall'attrice è dovuta all'occlusione della rete fognaria comunale a seguito della sua rottura;
2) che la mancata effettuazione di opere di impermeabilizzazione dell'immobile non può essere causa o concausa dei danni subiti;
3) che l'allagamento, e le conseguenti infiltrazioni, hanno effettivamente prodotto dei danni materiali all'attrice.
Sulla base di tali accertamenti, il c.t.u. ha provveduto a quantificare i danni subiti dall'attrice individuando, specificamente, tutte le opere necessarie da eseguire nell'unità immobiliare in questione per il ripristino dello stato originario del bene di proprietà della medesima per un costo complessivo pari ad € 15.391,97, come risultante dal computo metrico redatto dal Consulente (v. all. 5 alla C.T.U. in atti), condiviso, peraltro, pure dall'attrice.
4. Tanto accertato, in virtù delle conclusioni cui è giunto il c.t.u., deve ritenersi non assolto l'onere probatorio gravante in capo al soggetto danneggiante per liberarsi dalla sua responsabilità posto che è stato accertato che la mancata realizzazione, a cura di parte attrice, di opere di impermeabilizzazione sull'immobile danneggiato, come sostenuto in tesi da parte convenuta, non può essere la causa né la concausa dell'allagamento, e dunque delle infiltrazioni, che hanno interessato l'unità immobiliare in esame.
Ne deriva che la condotta ascritta all'attrice da parte del non può integrare gli Controparte_1
estremi del caso fortuito dotato di efficienza causale autonoma nella produzione dell'evento lesivo e, dunque, idoneo a recidere il nesso di causalità intercorrente tra la cosa in custodia ed il danno subito ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p. e in forza della norma di cui all'art 1227 c.c.., come invece, erroneamente, sostenuto da parte convenuta in tutti i propri atti difensivi.
7 Ne deriva che alcuna condotta colposa, integrante il caso fortuito oppure una concausa dell'evento lesivo, può essere ascritta in capo ad , con conseguente esclusiva responsabilità dell'ente Parte_1
comunale per i danni subiti da parte attrice.
5. Così accertata la responsabilità del , deve ora passarsi al vaglio dei danni Controparte_1
lamentati da parte attrice.
Possono essere sicuramente risarciti i danni dati dal danno emergente, corrispondente alle spese necessarie per risanare e ripristinare l'immobile; dunque, il convenuto deve essere CP_1 condannato al pagamento in favore degli attori dell'importo di € 15.391,97, importo corrispondente al costo accertato dal c.t.u. per la realizzazione di tutti gli interventi necessari per il ripristino dello stato originario dell'immobile di proprietà dell'attrice e per la rimozione dei danni da questo subiti a causa dell'allagamento.
Quanto al risarcimento del danno dato dal mancato guadagno per l'impossibilità di godimento dell'immobile durante i lavori di risanamento e ripristino, questo può essere accolto, sulla scorta delle seguenti osservazioni.
Invero, la giurisprudenza di legittimità, anche recentemente, ha statuito che “il danno subito dal proprietario per l'indisponibilità del medesimo può definirsi in re ipsa, purché inteso in senso descrittivo, cioè di normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità stessa di disporre del bene, senza comunque far venir meno l'onere per l'attore quanto meno di allegare, e anche di provare, con
l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione” (cfr. Cass., n. 21835/2020).
Ebbene, parte attrice, ha adempiuto all'onere su di sé gravante, allegando e provando il godimento che fino ad ora ha tratto dall'immobile, avendo fornito prova di aver concesso l'immobile in locazione sia prima dei fenomeni di allagamento, ovvero fino a giugno 2019 (cfr. verbale di udienza del 18.01.2022, in cui ha confermato di aver vissuto nell'immobile dall'anno 2015 e fino Parte_2
a giugno 2019) sia nel corso degli eventi sub iudice, ovvero a partire dall'inizio di novembre 2019 (cfr. all. 6 alle memorie ex art. 183, c. 6, n. 2 di parte attrice).
Pertanto, può liquidarsi tale voce di danno a titolo di mancato godimento dell'immobile nel periodo stimato dal c.t.u. ai fini della sua riparazione, ovvero 20/25 giorni (cfr. p. 11 della relazione). Pertanto, ai fini della condanna può prendersi a parametro l'attuale canone di locazione dell'immobile sub iudice, pari ad € 250,00 giusta contratto in atti, e condannare il al pagamento di Controparte_1
tale somma.
8 Il convenuto, inoltre, deve anche essere condannato al risarcimento del danno dato dal CP_1
mancato guadagno sul canone di locazione, così come richiesto da parte attrice.
Ai fini della quantificazione del danno medesimo può essere preso in considerazione, anche in questa sede, il calcolo effettuato dal Consulente incaricato, il quale ha stimato che il valore di mercato di locazione dell'immobile nella sua interezza (ovvero il piano terra unitamente al piano seminterrato) sia di € 4.000,00 annui.
Tale somma, dunque, corrisponde al prezzo di mercato in caso di pieno godimento dell'immobile, ovvero la cifra che parte attrice avrebbe potuto ricavare qualora il piano seminterrato dell'immobile oggetto di causa non fosse stato interessato dagli eventi di allagamento accertati. Il canone pattuito, invece, così come risulta dal contratto allegato in atti, è stato ridotto - proprio in ragione dei predetti eventi di allagamento che hanno reso non fruibile il piano seminterrato – ad una cifra di € 3.000,00. Il danno da mancato guadagno sul canone di locazione, pertanto, ammonta alla differenza tra il canone di locazione da godimento pieno e quello ridotto applicato da parte attrice, e dunque ad € 1.000,00 annui.
Ciò posto, considerando che il contratto di locazione in atti ha quale data di inizio il 01.11.2019, si ritiene di utilizzare tale data quale riferimento temporale da cui far decorrere il computo del danno subito da parte attrice, fino alla data odierna.
Pertanto, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno dato dal mancato guadagno sul canone di locazione può essere quantificata in € 5.332,00, così ricavata: € 1.000,00 x 5 anni (dal 01.11.2019 al
01.11.2024) + € 83,00 x 4 mesi (€ 1.000,00/12 = € 83,00 [per approssimazione] x 4 dal 01.11.2024 alla data odierna).
Pertanto, a titolo di risarcimento del danno, il deve essere condannato al Controparte_1 pagamento di una somma complessivamente pari ad € 20.973,97.
Sulla somma così liquidata, trattandosi di debito di valore ed essendo la liquidazione fatta alla data di deposito della C.T.U. (15.06.2023), previa devalutazione alla data del verificarsi del danno (per cui può farsi riferimento alla data in cui l'attrice ha chiesto all'Amministrazione convenuta il risarcimento dei danni patiti, ovvero in data 11.06.2020) e rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso tempo per tempo vigente, a partire dalla medesima ultima data fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla intera somma fino al saldo.
9 6. Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in base al D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento (individuato in quello per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed
€ 26.000,00), secondo i valori medi.
Si pongono, infine, altresì definitivamente a carico della parte soccombente le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte;
- accoglie la domanda proposta da nei confronti del , e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni patrimoniali subiti, della somma di € 20.973,97, oltre interessi e rivalutazione monetaria come meglio indicato in motivazione;
- condanna il , in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione, in Controparte_1 favore di delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 5.380,00, di cui € Parte_1
303,00 per esborsi ed € 5.077,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa;
- pone definitivamente a carico del convenuto le spese di c.t.u. già liquidate con separato decreto.
Catanzaro, lì 18 marzo 2025 Il Giudice
dott.ssa Carmen Ranieli
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