Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 14/05/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. MA TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 21 marzo 2025 ed iscritta al n. 451
del Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. ) nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Dei Novelli n.19
- (c.f. ) nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Pontida (BG), Via Broseta n.180
entrambi rappresentati e difesi dal proc. dom. avv. Chiara Scaccabarozzi del foro di Lecco ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in Merate, Via Terzaghi n. 10, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 5.5.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate: “1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la signora e il signor MA Parte_1
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(LC), Anno 2005, Numero 2, Parte Il Serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della emananda sentenza;
2. il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, i quali avranno l'esercizio congiunto Per_1
della responsabilità genitoriale;
pertanto gli stessi dovranno impegnarsi a tenersi reciprocamente informati su tutto ciò che concerne la crescita del figlio e le sue condizioni di salute, assumendo di comune accordo tutte le scelte relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dello stesso,
concordando i suoi futuri corsi di studio, gli spostamenti, le attività sportive, eventuali corsi extra scolastici e le cure mediche non urgenti;
3. il figlio minore avrà collocazione prevalente e residenza in Robbiate (Lc), in via dei Novelli Per_1
n. 19 presso la madre, sia a fini anagrafici sia a fini fiscali;
4. considerata l'età del figlio, il padre potrà vedere e tenere con sé secondo la seguente Per_1
regolamentazione, fatto salvo diverso e miglior accordo diretto tra i genitori: un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato dall'uscita da scuola alle ore 20.30 della domenica, quando provvederà a riaccompagnarlo presso l'abitazione materna;
in periodo non scolastico, dalle ore 10.00 del sabato quando lo preleverà dall'abitazione materna sino alle ore 20.30 della domenica, quando ivi lo riaccompagnerà; durante la settimana ogni qualvolta il padre lo vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con la volontà del minore;
durante le festività natalizie alternativamente con la madre nei seguenti periodi: dal termine delle lezioni scolastiche sino alle ore 20.00 del giorno 30/12 e dalle ore 20.00 del 30/12 sino alla ripresa delle lezioni scolastiche, con l'alternanza del giorno 24.12 e del
25.12, pertanto quando starà con la madre il giorno del S. Natale, resterà con il padre il Per_1
giorno 24.12 dalle ore 9.00 alle ore 9.00 del giorno successivo e viceversa;
durante le festività
pasquali, ad anni alterni con la madre, dal termine delle lezioni scolastiche alle ore 19.00 del giorno di Pasqua e dalle ore 19.00 del giorno di Pasqua sino alla ripresa delle lezioni scolastiche;
durante le vacanze estive, che si intendono dal termine delle lezioni scolastiche sino alla ripresa, per un periodo di due settimane, anche consecutive, da concordarsi con la madre entro il 31.05 di ogni anno, sempre tenendo in primaria considerazione le esigenze di e le sue reazioni. Nella circostanza in cui Per_1
entrambi i genitori volessero trascorrere le vacanze estive nel mese di agosto, ad anni alterni con la pagina 2 di 5 madre, o durante le prime due settimane del mese o durante le ultime due settimane del mese. Nell'arco dell'anno entrambi i genitori potranno trascorrere tre settimane di vacanza con il figlio, periodo comprensivo dei giorni previsti per il mese di agosto;
nei periodi di rispettiva vacanza con il figlio,
resterà sospeso il diritto di visita dell'altro genitore e in tali occasioni i genitori si obbligano a comunicarsi vicendevolmente i luoghi ove si recheranno. Resta inteso che le vacanze che CO
trascorrerà con la madre saranno a carico della madre e quelle che trascorrerà con il padre a carico di quest'ultimo;
5. Le principali festività ed i relativi "ponti" verranno trascorsi dal figlio ad anni alterni con il Per_1
padre e con la madre, il tutto tenendo in considerazione il primario interesse del minore;
6. il padre si obbliga a corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento del figlio un Per_1
assegno mensile di Euro 300,00, che verrà di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT, da versarsi mensilmente, in via anticipata, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra , entro il giorno 10 di ogni mese;
Parte_1
7. le spese straordinarie relative al figlio minore verranno sostenute dai genitori nella misura Per_1
del 50% ciascuno, il tutto secondo il Protocollo d'intesa in vigore presso il Tribunale di Lecco;
8. i ricorrenti concordano che l'assegno unico resterà al 100% a favore della Sig.ra Parte_1
quale genitore prevalentemente collocatario e già percettore degli assegni familiari;
9. I ricorrenti porteranno in detrazione IRPEF nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute per il figlio Per_1
10. l sig.ri e concordano sulla possibilità che l'altro porti il Parte_1 Parte_2
minore all'estero nei rispettivi periodi di vacanza, prestando espressamente il loro consenso/assenso,
al rilascio/rinnovo dei documenti identificativi, anche validi per l'espatrio di autorizzandosi Per_1
vicendevolmente a presentare le relative istanze e la documentazione che si rivelerà necessaria. La
Sig.ra ed il Sig. dichiarano, altresì, di concedersi la reciproca approvazione al Parte_1 Pt_2
rinnovo dei propri passaporti e/o altri documenti per i quali si rivelerà necessaria una dichiarazione d'assenso proveniente dall'altro genitore, diverso dal richiedente il rilascio/rinnovo;
pagina 3 di 5 11. I sig.ri e danno atto di aver già definito ogni altra questione Parte_1 Parte_2
economico patrimoniale pendente tra gli stessi e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra e viceversa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - e hanno presentato in data 21.3.2025 ricorso di Parte_1 Pt_2 Parte_2
divorzio congiunto, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio concordatario è stato celebrato il 15.4.2005 in Robbiate;
- dalla loro unione è nato il figlio (in data 7.6.2007), minorenne;
Per_1
- si sono consensualmente separati con decreto di omologa del Tribunale di Lecco del
21.11.2022;
- non hanno da tale epoca ripreso la convivenza coniugale.
2. - Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
3. - Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma
2 c.p.c., mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
4. - Il matrimonio concordatario è comprovato dalla produzione della copia integrale dell'atto di matrimonio.
5. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, omologata, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. Nel caso di specie, dal momento della separazione - omologata in data 21.11.2022 – i coniugi non si sono riconciliati. Appare, quindi,
impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
pagina 4 di 5 6. - Il Collegio prende atto della manifestata volontà delle parti di aver già risolto ogni rapporto di natura economico-patrimoniale intercorso a seguito del matrimonio.
7. - Quanto agli accordi raggiunti dagli stessi coniugi in punto di affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre e di regolazione del diritto di visita Per_1
da parte del padre, il Collegio li ritiene idonei a soddisfare le esigenze del figlio alla frequentazione di entrambi i genitori sì da permettere una corretta crescita psico-affettiva. Merita accoglimento pure l'accordo intervenuto sul concorso del padre al mantenimento di palesandosi adeguato a Per_1
soddisfare le esigenze del minore nel contesto reddituale dei due genitori.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra (c.f. Parte_1
), nata a [...] il [...] e (c.f. C.F._1 Parte_2
) nato a Monza il 28.3.1974, in [...] il [...] (atto trascritto nei registri C.F._2
dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2005, parte II, serie A, numero 2);
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Robbiate di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di martedì 13 maggio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. MA Tremolada
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Michela Zirilli, tirocinante ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98. pagina 5 di 5